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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 dicembre 2022

Cassazione n. 05354/2023

Testo disponibile della fonte

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n. 12916/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 26/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito l'Avvocato; lette le conclusione del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] Fatti di causa

1. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. innanzi al Tribunale di Bologna avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato l'istanza di assegnazione in procedura di espropriazione presso terzi di crediti, vantati dal debitore esecutato, all'esito di dichiarazione negativa dei terzi pignorati.

2. Il Tribunale adito rigettò la domanda.

3. Avverso detta sentenza propose ricorso per cassazione il creditore.

4. Con ordinanza di data 26 giugno 2020 n. 12916 la Corte di Cassazione dichiarò l'improcedibilità del ricorso.Osservò la Corte che, a fronte della circostanza che alcuni intimati non avevano depositato controricorso rimanendo tali, difettava l'attestazione di conformità all'originale della relazione di notificazione della sentenza impugnata che sarebbe stata effettuata a mezzo P.E.C..

5. Ha proposto ricorso per revocazione [OSCURATO:PERSONA].

Resistono con distinti controricorsi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] & Aerobic ASD.

6. Si dà preliminarmente atto che per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in combinato disposto con l'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 (che ne ha prorogato l'applicazione alla data del 31 dicembre 2022).

Il pubblico ministero ha presentato le conclusioni scritte.

E' stata presentata memoria.

Ragioni della decisione

1. Con il motivo di revocazione osserva la parte ricorrente che in effetti nell'originario fascicolo di parte ricorrente vi era la semplice fotocopia della mali (P.E.C. 8 marzo 2017) di notifica della sentenza, senza relazione di notifica e senza attestazione di conformità, ma che in data 22 giugno 2017 era stata depositata copia integrale di detta mail con la relazione di notifica e relativa attestazione di conformità. 1.1 II motivo è inammissibile.

Va preliminarmente disattesa l'eccezione di tardività del ricorso essendo stato il procedimento notificatorío tempestivamente attivato in data 28 dicembre 2020.

L'inammissibilità del ricorso, che sarà subito illustrata, esclude che, per il principio di ragionevole durata del processo, si debba disporre la rinnovazione della notifica del ricorso a [OSCURATO:PERSONA].Deve rammentarsi che, ai fini della procedibilità del ricorso, il ricorrente deve depositare nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione del ricorso, fra l'altro, la relazione di notificazione della sentenza e, ove questa sia avvenuta in forma telematica e la controparte o una delle controparti sia rimasta soltanto intimata, deve depositare nel detto termine quanto meno la copia semplice della relazione di notificazione, unitamente alla P.E.C. di ricezione, e poi depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica entro l'adunanza in camera di consiglio (cfr. Cass. Sez.

U.n. 8312 del 2019 e Cass. n. 19695 del 2019).

Nel caso di specie è lo stesso ricorrente ad affermare che con l'originario deposito del ricorso era stata depositata soltanto la copia informe della mail e non anche quella della relazione di notifica e che quest'ultima, con l'asseverazione, è stata depositata soltanto in data 22 giugno 2017, oltre quindi il termine di venti giorni previsto dalla legge per il deposito quanto meno della copia informe della relazione di notifica telematica, come si sottolinea nel controricorso di [OSCURATO:PERSONA] (pag. 6).

Il giudice di legittimità aveva rilevato la carenza dell'attestazione di conformità della relazione di notificazione.

L'errore di fatto che viene denunciato, affermando che in realtà la rela2lone asseverata era stata depositata in data 22 giugno 2017, è privo di decisività (cfr. da ultimo Cass. n. 16439 del 2021), nel senso che in sua assenza la decisione non avrebbe potuto essere diversa non risultando assolto l'onere di produzione nel termine di legge quanto meno della copia informe della relazione di notifica.

Non ricorre pertanto il presupposto di ammissibilità dell'istanza di revocazione rappresentato dall'essenzialità e decisività dell'errore di fatto.

2. Priva di pregio è da ultimo l'eccezione di inammissibilità dei controricorsi [OSCURATO:PERSONA] & Aerobic ASD e Marchionni per difetto di sottoscrizione digitale sollevata nella memoria dal ricorrente.

L'atto giudiziario in formato analogico, successivamente riprodotto in formato digitale ai fini della notificazione telematica, munito dell'attestazione di conformità all'originale, non richiede la firma digitale dei difensori, perché è sufficiente che la copia telematica rechi la menzionata attestazione di conformità, non assumendo peraltro rilievo la circostanza che il file digitale rechi il formato "pdf" anziché "p7m" (da ultimo Cass. n. 11222 del 2022).

3. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P. Q. IM.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] & Aerobic ASD, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della

I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n. 12916/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 26/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito l'Avvocato; lette le conclusione del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. innanzi al Tribunale di Bologna avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato l'istanza di assegnazione in procedura di espropriazione presso terzi di crediti, vantati dal debitore esecutato, all'esito di dichiarazione negativa dei terzi pignorati. 2. Il Tribunale adito rigettò la domanda. 3. Avverso detta sentenza propose ricorso per cassazione il creditore. 4. Con ordinanza di data 26 giugno 2020 n. 12916 la Corte di Cassazione dichiarò l'improcedibilità del ricorso.Osservò la Corte che, a fronte della circostanza che alcuni intimati non avevano depositato controricorso rimanendo tali, difettava l'attestazione di conformità all'originale della relazione di notificazione della sentenza impugnata che sarebbe stata effettuata a mezzo P.E.C.. 5. Ha proposto ricorso per revocazione [OSCURATO:PERSONA]. Resistono con distinti controricorsi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] & Aerobic ASD. 6. Si dà preliminarmente atto che per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in combinato disposto con l'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 (che ne ha prorogato l'applicazione alla data del 31 dicembre 2022). Il pubblico ministero ha presentato le conclusioni scritte. E' stata presentata memoria. Ragioni della decisione 1. Con il motivo di revocazione osserva la parte ricorrente che in effetti nell'originario fascicolo di parte ricorrente vi era la semplice fotocopia della mali (P.E.C. 8 marzo 2017) di notifica della sentenza, senza relazione di notifica e senza attestazione di conformità, ma che in data 22 giugno 2017 era stata depositata copia integrale di detta mail con la relazione di notifica e relativa attestazione di conformità. 1.1 II motivo è inammissibile. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di tardività del ricorso essendo stato il procedimento notificatorío tempestivamente attivato in data 28 dicembre 2020. L'inammissibilità del ricorso, che sarà subito illustrata, esclude che, per il principio di ragionevole durata del processo, si debba disporre la rinnovazione della notifica del ricorso a [OSCURATO:PERSONA].Deve rammentarsi che, ai fini della procedibilità del ricorso, il ricorrente deve depositare nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione del ricorso, fra l'altro, la relazione di notificazione della sentenza e, ove questa sia avvenuta in forma telematica e la controparte o una delle controparti sia rimasta soltanto intimata, deve depositare nel detto termine quanto meno la copia semplice della relazione di notificazione, unitamente alla P.E.C. di ricezione, e poi depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica entro l'adunanza in camera di consiglio (cfr. Cass. Sez. U.n. 8312 del 2019 e Cass. n. 19695 del 2019). Nel caso di specie è lo stesso ricorrente ad affermare che con l'originario deposito del ricorso era stata depositata soltanto la copia informe della mail e non anche quella della relazione di notifica e che quest'ultima, con l'asseverazione, è stata depositata soltanto in data 22 giugno 2017, oltre quindi il termine di venti giorni previsto dalla legge per il deposito quanto meno della copia informe della relazione di notifica telematica, come si sottolinea nel controricorso di [OSCURATO:PERSONA] (pag. 6). Il giudice di legittimità aveva rilevato la carenza dell'attestazione di conformità della relazione di notificazione. L'errore di fatto che viene denunciato, affermando che in realtà la rela2lone asseverata era stata depositata in data 22 giugno 2017, è privo di decisività (cfr. da ultimo Cass. n. 16439 del 2021), nel senso che in sua assenza la decisione non avrebbe potuto essere diversa non risultando assolto l'onere di produzione nel termine di legge quanto meno della copia informe della relazione di notifica. Non ricorre pertanto il presupposto di ammissibilità dell'istanza di revocazione rappresentato dall'essenzialità e decisività dell'errore di fatto. 2. Priva di pregio è da ultimo l'eccezione di inammissibilità dei controricorsi [OSCURATO:PERSONA] & Aerobic ASD e Marchionni per difetto di sottoscrizione digitale sollevata nella memoria dal ricorrente. L'atto giudiziario in formato analogico, successivamente riprodotto in formato digitale ai fini della notificazione telematica, munito dell'attestazione di conformità all'originale, non richiede la firma digitale dei difensori, perché è sufficiente che la copia telematica rechi la menzionata attestazione di conformità, non assumendo peraltro rilievo la circostanza che il file digitale rechi il formato "pdf" anziché "p7m" (da ultimo Cass. n. 11222 del 2022). 3. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. IM. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] & Aerobic ASD, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del c
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