CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46314/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso, avverso la condanna per il reato di evasione di cui all'art. 385 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale il diniego del riconoscimento del vincolo della continuazione con il reato di cui all'art. 589-bis cod. pen. in quanto «L'istituto della continuazione non è applicabile tra reati dolosi e reati colposi in quanto l'unicità del disegno criminoso attiene al momento psicologico (dolo) che non può sussistere nei reati colposi nei quali l'evento non è voluto" (tra le tante, Sez. 1 n. 435 del 10/07/2018, dep. 2019 Rho, Rv. 274663); che priva di pregio risulta la prospettata natura complessa del reato colposo di cui agli artt. 589-bis e 589-ter, cod. peli., visto che la presenza di ulteriori condotte precedenti o successive al delitto (siano volontarie o meno) non sono idonee a mutare la natura colposa del reato e, pertanto, il principio di diritto sopra espresso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso