CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 novembre 2025
Cassazione n. 29014/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di Cassazione del 13/11/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza della Seconda Sezione n. 38499 del 13 novembre 2025, questa Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna resa il 16 dicembre 2024 dalla Corte di appello di L'Aquila nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai capi 1, 3, 4, 9 e 12, per essere i reati estinti perremissione della querela, con revoca delle statuizioni civili, dichiarando inammissibile il ricorso nel resto. 2. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 625-bis cod. pen., deducendo con un unico motivo l'errore percettivo in cui sarebbe incorsa la Corte nel dichiarare inammissibile l'originario ricorso, con riferimento al reato di insolvenza fraudolenta aggravata di cui al capo 5), commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA]Andrilli, senza avvedersi della intervenuta remissione di querela da parte della persona offesa e della relativa accettazione, come da documentazione tempestivamente depositata. Ha chiesto provvedersi alla correzione del provvedimento, dichiarando estinto anche tale reato. 3. Il Procuratore generale ha concluso nei termini indicati in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Costituisce ius receptum che la remissione della querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che non sia procedibile d'ufficio. La causa estintiva prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Durante, Rv. 281326; Sez. 2, n. 18680 del 28/04/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 247088). 2. Parimenti consolidato è il principio per cui l'omesso rilievo di una causa estintiva del reato, incontrovertibilmente evincibile dagli atti del procedimento, ma non conseguente ad una valutazione giuridica o apprezzamento di fatto, configura errore di fatto, avente natura percettiva (Sez. 5, n. 46822 del 13/11/2007, Urru, Rv. 238884), onde la astratta proponibilità del ricorso. Perché l'errore possa essere emendato attraverso la procedura qui esperita è però necessario accertare che il verbale di remissione della querela, relativa al detto reato, fosse stato sottoposto alla Seconda Sezione di codesta Corte per l'udienza in cui fu trattato il ricorso. Tale verifica ha avuto esito negativo. 2La memoria datata 7 novembre 2025, depositata dal difensore di fiducia per l'udienza del 13 novembre 2025, con la quale furono sottoposte alla Corte le sopravvenute remissioni di querela, reca quale allegato, in relazione al capo 5), non il verbale di remissione di querela ma soltanto la sua accettazione da parte del [OSCURATO:PERSONA]. Dalle annotazioni della Cancelleria ha tratto conferma il dato che il difensore dell'imputato aveva trasmesso alla Seconda Sezione per via telematica, sul canale Teams, una memoria difensiva ai sensi degli artt. 121 e 611 cod. proc. pen., cui era allegato il verbale di accettazione della avvenuta remissione da parte dell'imputato, ma non anche il verbale di remissione della persona offesa [OSCURATO:PERSONA]Andrilli (che invece risulta allegato al presente ricorso). 3. Come evidenziato dal Procuratore generale, questa Corte ha affermato la non necessità dell'acquisizione dell'accettazione della remissione al fine di dichiarare l'estinzione del reato. In particolare, la produzione in giudizio, da parte del querelato, della remissione della querela, finalizzata alla dichiarazione di estinzione del reato a lui ascritto, equivale, pur in assenza di formale accettazione, alla mancanza di ricusa, idonea a consentire siffatta declaratoria, posto che, in ragione di quanto previsto dall'art. 157, primo comma, cod. pen., l'accettazione della remissione della querela si presume, se non siano rilevabili fatti indicativi di una volontà contraria del querelato, il quale sia edotto della volontà del querelante e in grado di accettare o rifiutare (Sez. 6, n. 30377 del 14/07/2025, P., Rv. 288539 - 01). Non è, invece, possibile pervenire ad esito proscioglitivo in assenza dell'atto di remissione. 4. Da ultimo, alla inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non si ritiene anche di irrogare la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, avuto riguardo alla peculiarità della vicenda processuale, così come fin qui delineata. P.Q.M. P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ia RicÉi Massi cciarelli 3