CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 05563/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] FAT1r0 1. Con provvedimento in data 20 Aprile 2021 il Tribunale di Catanzaro, adito in sede di riesame, confermava l'ordinanza in data 4 Marzo 2021 con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indizia te° in ordine al reato di estorsione aggravata ai sensi dell'art. 416 bis 1 cod. pen. 2. Avverso la suddetta ordinanza l'indagato, a mezzo difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo articolato in più censure, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle condizioni legittimanti l'adozione della disposta misura cautelare.Nel rilevare che il ricorrente era chiamato a rispondere del capo di incolpazione provvisoria sub. 17 — che non aveva alcun collegamento con i fatti di usura di cui al capo 16) contestato al coindagato [OSCURATO:PERSONA], contrariamente a quanto rilevato in premessa dai giudici del riesame - lamenta che il tribunale, nel ritenere sussistente la gravità indiziaria, non aveva valutato adeguatamente le censure proposte con cui era stato rilevato che le dichiarazioni della presunta vittima erano risultate assai contraddittorie e prive di adeguati riscontri. Assume, ancora, che il tribunale non aveva in alcun modo considerato che, come contestato dalla difesa, la documentazione sequestrata a riscontro del narrato della persona offesa era del tutto irrilevante quanto alla posizione del ricorrente dal momento che nel periodo considerato (luglio 2015-novembre 2016) il nome del Macrì e quello della ex moglie (la quale secondo la prospettazione accusatoria avrebbe beneficiato di viaggi non pagati oggetto della contestata estorsione) non comparivano neanche una volta e che le annotazioni sulle citate agende riguardavano periodi anteriori o successivi alle condotte contestate nel capo di incolpazione provvisoria. Evidenzia che agli atti dell'indagine non era stato acquisito alcun biglietto ovvero alcuna ricevuta a proprio nome, risultando palese il difetto di gravità indiziaria e che il medesimo tribunale aveva annullato l'ordinanza custodiale con riferimento agli altri coindagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispetto ai quali il ricorrente aveva una posizione maggiormente "defilata". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va osservato che con le proposte censure si contesta, sostanzialmente, la valutazione di merito compiuta dai giudici con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza, senza considerare che alla Corte di Cassazione è preclusa la rilettura di altri elementi di fatto rispetto a quelli posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti medesimi, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, dovendosi essa limitare a controllare se la motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito. Nella specie, il ricorrente si limita a proporre una lettura riduttiva degli elementi di fatto posti a base del provvedimento di rigetto, valorizzando un generico deficit dell'apparato nnotivazionale, che in realtà appare adeguato ai motivi proposti nell'atto di impugnazione. Risulta, pertanto, evidente che queste doglianze introducono censure che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità. D'altronde il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso, Rv. 250900). Rileva la Corte che i giudici del riesame hanno esaminato la condotta delittuosa del ricorrente ricostruita attraverso un compendio indiziarlo, connotato della necessaria gravità, tratto dalle univoche e circostanziate dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] il quale ha dichiarato che [OSCURATO:PERSONA], noto appartenente ad un contesto indranghetista, aveva preteso in modo minaccioso e senza alcun corrispettivo l' emissione da parte dello stesso, titolare di una agenzia di viaggio, di titoli di viaggio. I giudici di merito, nel disattendere le censure oggi reiterate quanto ai profili di inattendibilità della persona offesa, hanno precisato che tali dichiarazioni, in sé considerate lineari e precise e prive di intenti calunniosi, avevano trovato un univoco dato(riscontro nel fatto che il nome dell'indagato risultava dalle agende ove il predetto annotava gli acquisti dei biglietti e le somme dovute con diverse cifre, senza che l'indagato avesse fornito prova dei pagamenti. Da tutte le circostanze di fatto indicate il tribunale, dando conto adeguatamente delle ragioni della propria decisione, ha ritenuto sussistente a carico del ricorrente una solida piattaforma indiziaria con riferimento alla condotta contestata di estorsione aggravata e ha ancorato il proprio giudizio ad elementi specifici risultanti dagli atti, dalla cui valutazione globale ha tratto un giudizio in termini di qualificata probabilità circa l'attribuzione del reato de quo al predetto, restando preclusa, in questa sede, la rilettura delle circostanze di fatto poste a fondamento della ordinanza impugnata, laddove la motivazione risulti immune da evidenti illogicità ed interne contraddizioni, come nella fattispecie in esame. Tale grave quadro indiziario non risulta, del resto, per nulla inficiato dalle censure formulate dal ricorrente il quale finisce per sollecitare, in questa sede, in modo inammissibile, una lettura alternativa degli accadimenti, peraltro, prospettando, una serie di incongruenze nel narrato della persona offesa la cui attendibilità, come detto, ha costituito oggetto di ampio vaglio da parte dei giudici di merito. Va, pure, precisato quanto alla contestazione secondo cui non sussisterebbe alcun collegamento con i fatti di usura contestati al capo 16) contestato al coindagato [OSCURATO:PERSONA], contrariamente a quanto rilevato in premessa dai giudici del riesame, che a parte la genericità dell'assunto - a fronte di una prospettazione di segno contrario da parte dei giudici di merito - è elemento in sé irrilevante in quanto non ha alcuna refluenza sul complessivo ragionamento dei giudici di merito. Cosi come priva di rivo alcuna è la generica allegazione circa l'intervenuto annullamento dell'ordinanza nei confronti dei coindagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispetto ai quali il ricorrente avrebbe una posizione maggiormente "defilata": trattatasi, invero, di circostanza indimostrata e, comunque, inidonea, in quanto tale, ad inficiare il sopra menzionato quadro indiziario a carico dell'imputato, oggetto di valutazione adeguata e priva di aporie logiche. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. 4.1. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà dei ricorrenti, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui gli indagati si trovano ristretti perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co-1-ter disp.-att. cod. proc. pen.