CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31850/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA])NI; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ne ha confermato la condanna per i reati di tentato furto e resistenza, riducendo l'entità della pena inflitta; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la responsabilità dell'imputato, è inammissibile perché inedito (in appello l'imputato aveva impugnato solo il punto della commisurazione della pena) ed inoltre è intrinsecamente generico, poiché si esaurisce in un assunto apodittico privo di supporto argomentativo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05