CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 giugno 2024
Cassazione n. 27294/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] natcta BOLOGNA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nata_ a FERRARA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 58) [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato loro ascritto sono inammissibili, perché contenenti censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, oltre al trattamento sanzionatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. Contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, i giudici di merito hanno compiutamente accertato il concorso della Andrioli nel furto del portafogli sottratto alla persona offesa, ragionevolmente riscontrando, fra l'altro, che verosimilmente fu proprio la Andrioli ad estrarre il portafogli dal borsello della vittima, dato che costei si era posta alle spalle del Montroni, dal lato in cui era posizionato il borsello; alla luce di tale contributo materiale nella commissione del delitto, i giudici hanno motivatamente disatteso la richiesta della Andrioli di applicazione, nei suoi confronti, della diminuente di cui all'art. 114 cod. pen.; anche con riferimento alle attenuanti generiche la motivazione della sentenza impugnata è inappuntabile e tale da non consentire alcun sindacato in sede di legittimità. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 giugno 2024