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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 17558/2026

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gnataro Interamna (Italia) il 26/01/1952Mastini [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Italia) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]Marrocco [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Italia) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Italia) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Italia) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso il decreto del 16/09/2025 della Corte di appello di Roma:udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto di dichiarare inammissibili tutti i ricorsi;lette le note di replica alla requisitoria del Procuratore Generale del difensore difondatezza del suo ricorso;lette le note di replica alla requisitoria del Procuratore Generale del difensore diSwamy [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perl’accoglimento del ricorso;letta la memoria di replica alla requisitoria del Procuratore Generale, depositatadal difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo di annullare il decreto impugnato, disponendo la restituzionedell'immobile sito in Cassino, via G. [OSCURATO:PERSONA] n. 164, a [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Roma, con decreto emesso in data 16 settembre2025, ha confermato il decreto del Tribunale di Roma del 1° luglio 2024, con ilquale è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione dellasorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di tre anni con obbligo disoggiorno nel Comune di Cassino ed è stata, altresì, disposta la confisca di uningente patrimonio immobiliare, societario e finanziario, anche intestato a terzi, inquanto riconducibile al proposto.

In particolare, oggetto di ablazione sono stativenti fabbricati (situati due a Pontecorvo, il resto a Cassino) e cinque terreniintestati a sua moglie, [OSCURATO:PERSONA], un immobile di proprietà del proposto, unulteriore immobile di [OSCURATO:PERSONA], quote societarie (della Fish and Foods.r.l.s., detenute per il 90% da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e per il restante 10% da suofratello [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]; della Room and [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., per il 50% diA s.r.l., appartenenti alla detta Fish and [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s.), molteplici rapporti finanziarie altri beni mobili registrati del proposto e di sua moglie.Il procedimento di prevenzione trae origine dal procedimento penale a caricodi [OSCURATO:PERSONA], definito con sentenza del Giudice dell’udienza preliminare delTribunale di Cassino del 28 giugno 2023, all’esito di giudizio abbreviato, concondanna a quattro anni, due mesi e venti giorni di reclusione ed euro 1.693,00di multa per dieci episodi di usura e uno di estorsione.

Il decreto oggi impugnatorichiama, tra l’altro, le segnalazioni per operazioni sospette (versamenti di contantie assegni per centinaia di migliaia di euro del proposto o di [OSCURATO:PERSONA], suoprestanome) del Banco di [OSCURATO:PERSONA], le intercettazioni, le videoriprese,le sommarie informazioni testimoniali, le perquisizioni e i sequestri documentalieseguiti nel corso delle indagini (aventi ad oggetto numerosi titoli di credito nelladisponibilità del proposto).2.

Avverso il decreto della Corte di appello hanno proposto separati ricorsiper Cassazione i difensori del proposto e dei terzi interessati.3.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha articolato due motivi di ricorso.3.1.

Con il primo motivo si deduce violazione di legge e omessa motivazionein relazione alla sussistenza della pericolosità sociale del proposto, alla suaLa difesa lamenta che la Corte di appello abbia omesso il necessarioconfronto con le specifiche censure di cui al gravame, facendo mera adesione aldecreto di primo grado e agli esiti del processo penale.

In particolare, si deduceche la retrodatazione della pericolosità sino all’anno 2000 sarebbe stata fondatasu meri sospetti, quali il richiamo a una segnalazione per operazioni dubbie, allasproporzione patrimoniale e a precedenti episodi ritenuti sintomatici, benché laproposta di prevenzione e il decreto di sequestro anticipato avesserooriginariamente circoscritto il periodo di pericolosità agli anni 2010-2021.

Sicensura, inoltre, la pedissequa riproduzione, nel decreto impugnato, di stralci dellasentenza penale e dei capi d’imputazione, senza alcuna autonoma analisi dellaeffettiva capacità lucro-genetica delle singole condotte contestate, alcune dellequali – utilizzate anche per la detta riperimetrazione all’indietro della pericolosità– arrestate alla fase del tentativo e, dunque, prive di reali introiti illeciti.Sotto tale profilo, si lamenta la distorta o omessa considerazione del realecontenuto delle sommarie informazioni rese da presunte vittime (segnatamente,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), dalle quali emergeva – secondo parte ricorrente– l'assenza di un effettivo profitto in capo al proposto.Si censura altresì l'acritica e indistinta valorizzazione dell'ingente mole dititoli sequestrati, obliterando il fatto che numerosi assegni e cambiali afferivano alecite operazioni commerciali in campo ittico o immobiliare.Si lamenta l’errata applicazione dei principi dettati in materia di criminalitàorganizzata mafiosa ad un caso di pericolosità generica, per il quale vige inveceun principio di stretta e cogente delimitazione temporale.Si censura, ancora, a tal riguardo, l'illogica valorizzazione, al fine di fondarela pregressa pericolosità, di un precedente penale del 2008 relativo a tentata frodenell'esercizio del commercio e a violazioni in materia di vendita di novellame,inidoneo a provare una condotta effettivamente lucro-genetica.Sotto il profilo dell'attualità della pericolosità, assertive sarebbero leaffermazioni su assunte pressioni sui dichiaranti, in quanto dalle parole captate diDella [OSCURATO:PERSONA] emergeva un dialogo amichevole con il proposto, mentreTavolieri [OSCURATO:PERSONA] (secondo cui il proposto gli aveva chiesto di "ponderare"cosa dire agli investigatori), aveva anche precisato che non gli era stato suggeritodi riferire nulla in particolare.

A tal riguardo, si richiamano la revoca della misuracautelare a carico del [OSCURATO:PERSONA] disposta il 30 giugno 2023, sulla base di un giudizioprognostico favorevole (essendosi mostrato egli “resipiscente nei confronti dellepersone offese e sempre rispettoso delle prescrizioni a lui imposte”) e ilrisarcimento del danno, valorizzato pure in sede penale al fine di concedere lecircostanze attenuanti generiche, irragionevolmente ignorati.3.2.

Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e motivazioneapparente in ordine alla sproporzione fra redditi leciti e patrimonio e allaprovenienza illecita dei beni.Invertendo l’onere della prova, la Corte territoriale avrebbe preteso dalricorrente un’inammissibile probatio diabolica circa la liceità della provvistaderivante da precedenti vendite immobiliari risalenti a un'epoca lontana e nonconnotata da attività delittuose, definendo sbrigativamente "tautologica" laricostruzione difensiva, retrodatando senza alcun elemento la pericolosità sociale.Si deduce, inoltre, l'errato sillogismo che avrebbe portato la Corte territorialead affermare l’inattendibilità della consulenza tecnica di parte in base all’ipotizzatafalsificazione del bilancio della Fish and [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., omettendone una valutazionedi merito e senza considerare le ragioni attestanti la veridicità di tale bilancio,mediante generico riferimento a una metodologia errata o al carente supportodocumentale.

Del tutto pretermessa sarebbe stata anche la consulenza tecnicaintegrativa depositata in appello, specie laddove aveva dato puntuale riscontro allecito acquisto di beni nel periodo oggetto di inesatta retrodatazione.Infine, si censura l’ingiustificata svalutazione delle allegazioni concernenti levincite al gioco, senza confronto con i dati che le confermavano (le numerose chatWhatsApp e le intercettazioni prodotte dalla difesa a inequivocabile riprovadell'assidua attività di scommettitore del proposto).4. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (moglie e figlia del proposto) hannoproposto ricorso per cassazione articolando un unico complesso motivo.Si censura, anzitutto, la declaratoria di inammissibilità dell’appello propostodalla [OSCURATO:PERSONA] unitamente a [OSCURATO:PERSONA], definito dalla Corte territorialeanomalo (poiché aggiuntivo all’altro proposto con [OSCURATO:PERSONA]) e comunquenon sorretto da interesse a contestare i presupposti delle misure adottate, aseguito delle Sezioni Unite “Putignano”.

Si lamenta l’applicazione retroattiva diqueste ultime in malam partem (con indebita compressione ex post delle facoltàdifensive del terzo interessato), posto che l’appello del terzo, secondo lagiurisprudenza al momento della sua proposizione, avrebbe potuto inerire dettipresupposti.Nel merito, la Corte territoriale avrebbe eluso le doglianze della [OSCURATO:PERSONA],concentrandosi sulla natura fittizia della separazione coniugale, mentre l’appelloaveva inteso dimostrare, anche mediante la consulenza tecnica integrativa delprof.

Bianchi, che gran parte dei venticinque immobili confiscati era stataacquistata in epoca anteriore al 2008 (e, dunque, secondo la prospettazionedifensiva, prima di ogni manifestazione di pericolosità del proposto) e che lerelative provviste trovavano giustificazione in redditi da lavoro della ricorrente, indazioni da parte di familiari o in vincite al gioco; si denuncia, a tal proposito,l’indebita inversione dell’onere probatorio, avendo i giudici di merito svalutatoapoditticamente le allegazioni difensive, in contrasto con i principi desumibili dalleSezioni Unite Putignano (secondo cui incombeva all’accusa dimostrare la fittizietàdell’intestazione) e dalla giurisprudenza convenzionale (caso Isaia contro Italia)sull’insufficienza della mera sproporzione economica ai fini della confisca diprevenzione.Si censura, inoltre, la declaratoria di inammissibilità dell’appello di SwamyMarrocco, per difetto di interesse (non risultando confiscato alcun suo bene ocespite), senza considerare – la Corte territoriale – che l’omessa menzione, neldispositivo del decreto, della carta ricaricabile n. 53728514629 (accesa presso laBanca Popolare del Cassinate, con saldo di euro 676,51) rappresentava un meroerrore materiale, non essendo la stessa mai formalmente stata dissequestrata.5.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], socidella Fish and [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. rispettivamente nella misura del novanta e del dieci percento, ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo la violazione di legge el’omessa motivazione in ordine alla prova del nesso tra i beni ablati alla Fish anddella società in capo al medesimo, dall’altro.In particolare, il decreto impugnato avrebbe illegittimamente desunto lariferibilità della società al [OSCURATO:PERSONA] dal solo suo ruolo operativo, confondendo lasua gestione di fatto con la titolarità e trascurando che egli era pur sempre unlavoratore dipendente, dal 2019 al 2023, di detta società (facendo capo, l’attivitàdi ristorazione, all’amministratore unico, [OSCURATO:PERSONA], e lo svolgimento deicompiti amministrativo-contabili [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]).Si evidenzia poi che i ricorrenti avevano provato di essere soci attraverso ladocumentazione relativa al conferimento iniziale del capitale sociale, pari a euro2.900,00 (compatibile con le loro disponibilità di pensionati) e attraverso i verbalidi assemblea.

La Corte territoriale avrebbe svalutato tali elementi valorizzando, inmodo assertivo, la condizione economica modesta dei ricorrenti – nonincompatibile col minimo capitale versato – e la maggiore operatività del [OSCURATO:PERSONA].Si sarebbe omesso l’esame della consulenza difensiva secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. disponeva, nel periodo 2019-2022, di una liquidità notevole (paria euro 2.344.243,49), proveniente dalle sue attività lecite, sicché potevasostenere i suoi investimenti senza immissione di capitali illeciti.

Anche la relazionedell’amministratore giudiziario aveva evidenziato – si assume – che l’impresa fosseeconomicamente e finanziariamente autonoma.

In tale prospettiva, l’uso, da partedel [OSCURATO:PERSONA], di somme prelevate dalla cassa della pescheria per prestiti usurarinon era incompatibile con l’autonoma redditività lecita della società, edimostrerebbe semmai un indebito utilizzo di flussi aziendali esistenti, non lanatura fittizia della titolarità delle quote.Si censura anche la ritenuta falsificazione del bilancio 2022 della Fish andi locali della pescheria potessero contenere rimanenze finali di merce per oltreduecentomila euro.

Tale affermazione sarebbe stata priva di un accertamentopenale definitivo e senza confronto con la seconda consulenza tecnica integrativadella difesa e con l’elaborato grafico dell’architetto [OSCURATO:PERSONA], da cui si desumeval’idoneità delle celle frigorifere a ospitare quantitativi anche superiori a quelliindicati in bilancio (trattandosi al 90% di prodotti congelati, in salamoia oaffumicati, dunque a lunga conservazione).

Secondo i ricorrenti, la Corte di appelloavrebbe così trasformato in prova la mera ipotesi di falso in bilancio, utilizzandolaper sottrarsi al confronto con i rilievi tecnici sulla redditività e sulla capacitàfinanziaria della società.In chiusura, il ricorso denuncia l’inversione dell’onere della prova operata colprovvedimento impugnato, senza che si fosse provata la qualità di meriprestanome dei fratelli D’[OSCURATO:PERSONA] e il collegamento tra la dedotta interposizionefittizia e il programma criminoso del proposto, in contrasto con le citate SezioniUnite n. 30355/2025 “Putignano” e con i principi affermati dalla Corte EDU nellasentenza Isaia e altri c.

Italia (sulla insufficienza, al riguardo, della merasproporzione tra beni ed entrate).6.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], proprietario dell’immobile ablato, sito aCassino, via [OSCURATO:PERSONA] n. 164, scala B, interno 6, ha proposto ricorso perCassazione articolando un unico motivo e depositando, in seguito, motivi aggiunti.6.1.

Con il ricorso originario si deducono violazione di legge e vizio dimotivazione apparente, in ordine ai presupposti della confisca del bene ritenutofittiziamente intestato al terzo, nonché con riferimento all’onere probatoriogravante sull’accusa circa l’effettiva disponibilità del cespite in capo al proposto.L’immobile, acquistato nel 2015 con le agevolazioni “prima casa” per essereristrutturato e destinato a residenza familiare, era stato, poi, promesso in vendita,nel 2018, a [OSCURATO:PERSONA] al prezzo di euro 80.000,00, a cui era stato conferito ilcomodato d’uso con facoltà di locazione a terzi, sia per il mancato avvicinamentolavorativo della moglie del ricorrente, sia per i costi di ristrutturazione.Il ricorso censura, quindi, il decreto impugnato per aver ritenuto sintomaticidi interposizione fittizia l’assenza, nel preliminare, di una caparra confirmatoria, lamancata stipula del contratto definitivo, la permanenza dell’immobile nelladisponibilità della promissaria acquirente e il solo parziale pagamento del prezzo,sostenendo che tali elementi sarebbero stati letti senza dar conto della loroeffettiva giustificazione.

In particolare, secondo la difesa, la mancata previsione diuna caparra confirmatoria era compensata dalla contestuale consegna di assegnia scadenza per l’intero prezzo pattuito e dal mantenimento, in capo al [OSCURATO:PERSONA],della titolarità formale del bene, sufficiente garanzia di adempimento; ildifferimento del rogito era dovuto alla necessità di non decadere dal beneficiofiscale correlato all’acquisto di “prima casa”, laddove, in seguito, la stipula erastata impedita dalle indagini relative al presente procedimento, di cui il ricorrenteaveva avuto notizia nel 2021.Il ricorrente eccepisce, poi, l’inapplicabilità della presunzione di fittizietà dicui all’art. 26, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, posto che il comodato in favoredella [OSCURATO:PERSONA] era risalente al 26 febbraio 2018 e, dunque, a un’epoca estranea albiennio anteriore alla proposta di prevenzione.La difesa contesta, inoltre, che sia stata fornita prova di un pactum fiduciaeidoneo a sorreggere un’ipotesi di interposizione fittizia, osservando che non erastato neppure ipotizzato un accordo simulatorio triangolare risalente al 2015 tral’originario venditore, il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] o la [OSCURATO:PERSONA]; né, secondo ilricorrente, risulterebbe logicamente configurabile una interposizione reale,mancando qualsiasi ragione concreta per la quale il [OSCURATO:PERSONA], incensurato,impiegato comunale e privo di legami con ambienti criminali, avrebbe dovutofungere da fiduciario del proposto.Infine, il ricorso valorizza le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], il qualeavrebbe riferito che il [OSCURATO:PERSONA] gli aveva prospettato di intestarsi l’immobile almomento del futuro rogito per ragioni fiscali, ciò che provava che il bene non eragià nella disponibilità occulta del proposto, ma del [OSCURATO:PERSONA].6.2.

La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato, inoltre, tre motivi aggiunti.6.2.1.

Con il primo, si contesta nuovamente l'assunto che il [OSCURATO:PERSONA] fosseun intestatario fittizio, essendo l'immobile stato acquistato nel 2015 con suerisorse lecite, mentre i rapporti con il [OSCURATO:PERSONA] erano nati solo nel 2018.

Inoltre,il fatto che [OSCURATO:PERSONA] avesse chiesto a un terzo (Della [OSCURATO:PERSONA]) di fargli da prestanomeal momento dell’acquisto dell'immobile sarebbe la prova logica che il veroproprietario fosse proprio il [OSCURATO:PERSONA].6.2.2.

Con il secondo motivo si sostiene che la confisca dell'intero immobilesarebbe illegittima, poiché il [OSCURATO:PERSONA] aveva acquisito, tramite la [OSCURATO:PERSONA], solo ilpossesso del bene, sicché lo Stato avrebbe potuto al più confiscare le sommeversate a titolo di acconto (se di origine illecita), non l'intero immobile.6.2.3.

Con il terzo motivo, infine, si lamenta che Corte di appello abbiaconfuso la mera imprudenza civilistica con la connivenza mafiosa.

Il fatto che ilGiuliano abbia accettato pagamenti tramite terzi (condotta civilisticamente lecita)o che, da anziano pensionato, abbia preferito evitare una costosa e lunga causa disfratto, non sarebbe prova di un patto criminale o di mala fede, che avrebberodovuto essere dimostrate da chi aveva richiesto la misura.7.

Come detto in epigrafe, hanno depositato requisitoria il ProcuratoreGenerale (con cui ha chiesto di dichiarare inammissibili tutti i ricorsi), nonché notedi replica i difensori di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eVincenzo [OSCURATO:PERSONA], ribadendo, in definitiva, gli argomenti già evidenziati.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

È noto che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per Cassazione èammesso soltanto per violazioni di legge, ex art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011:sicché non è possibile proporre ricorso per vizi motivazionali (illogicità manifesta,contraddittorietà o carenze di motivazione), salvo non siano tali da integraremotivazione inesistente o meramente apparente (così Sez.

U, n. 33451 del29/05/2014, Repaci, Rv. 260246-01, che, in motivazione, ha ribadito che noncostituisce motivazione mancante o apparente la sottovalutazione di argomentidifensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione o comunque risultinoassorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato).Per potersi parlare di motivazione meramente apparente è necessario che siometta del tutto il confronto con un elemento da solo potenzialmente decisivo insenso difforme (Sez. 5, n. 1861 del 28/10/2021, dep. 2022, Raggi, Rv. 282539-01; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulé, Rv. 279284-01): in definitiva, dioggettiva valenza superiore rispetto a quelli considerati nel provvedimentocensurato, mentre la doglianza sulla carenza di autonoma valutazione da parre deldecreto d’appello (ad esempio, per l’utilizzo del “copia-incolla”) è inammissibile,perché aspecifica e non integrante violazione di legge (ancora Sez. 5, n. 1861 del28/10/2021, dep. 2022, Raggi, Rv. 282539-01).E negli stessi limiti può denunciarsi il travisamento delle prove, laddove sicorreli a circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici dimerito in modo talmente erroneo da trasfondersi, per l’appunto, in unamotivazione apparente, riconducibile alla violazione di legge (Sez. 2, n. 20968 del06/07/2020, Rv. 279435-01; Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Rv. 280117-01).2.

Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è infondato.2.1.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in parte, censure di merito,laddove sollecita una nuova valutazione della portata lucro-genetica dei singoliepisodi, dell’attendibilità delle dichiarazioni raccolte, del contenuto delleintercettazioni e, più in generale, dell’attualità della pericolosità sulla base di unadiversa lettura del materiale investigativo.Sotto tali profili, la doglianza non è scrutinabile in questa sede.Non coglie nel segno la censura relativa alla perimetrazione temporale dellapericolosità, poiché essa muove da una rappresentazione solo parziale, e per ciòstesso inesatta, delle motivazioni (da leggere in modo unitario, essendo conformi)con cui i giudici di merito l’hanno definita, che, ad ogni modo, non possono certodefinirsi apparenti.Invero, i giudici del merito non hanno affatto ancorato la retrodatazione aisoli dati della segnalazione per operazioni sospette del 2011, della sproporzionepatrimoniale o del rinvenimento di titoli di credito anteriori al 2008, ma l’hannofondata anche su una pluralità di elementi fattuali specifici, convergenti ecronologicamente collocati in epoca ben anteriore al 2010.Centrale, sotto tale profilo, è anzitutto la vicenda concernente MieleGiovanni, dalla quale il Tribunale ha desunto che, in ragione del bisogno di denarodel predetto, il [OSCURATO:PERSONA] aveva già conseguito, sin dal 2004, non solo utilitàcorrispondenti a interessi usurari, ma un più ampio e illecito vantaggiopatrimoniale, consistito nell’acquisizione della piena disponibilità dell’immobile divia Pascoli, a fronte dell’esborso di una somma di gran lunga inferiore al valorecommerciale del bene, nonché nella successiva percezione dei canoni locativi, iltutto in un contesto che il Collegio ha espressamente qualificato come sintomaticodi usurarietà del vantaggio conseguito e di approfittamento dello stato di bisognodella vittima.

Tale dato fattuale non viene scalfito dalla difesa, che semplicementenon si confronta con esso e con l'illecito vantaggio conseguito dal [OSCURATO:PERSONA] in talevicenda.A tale primo elemento si affianca quello relativo a [OSCURATO:PERSONA], purevalorizzato sin dal decreto di primo grado, dal quale i giudici hanno tratto confermadel fatto che il [OSCURATO:PERSONA] era solito ottenere dai debitori, mediante preliminari divendita, la disponibilità di beni immobili a prezzi inferiori a quelli di mercato e,soprattutto, che già in quel contesto emergeva una sua consolidata reputazioneintimidatoria, evocata dal dichiarante con il riferimento a “certa gente” con cui“non si può scherzare perché è pericolosa”. [OSCURATO:PERSONA], secondo il decreto di primogrado, aveva infatti dichiarato “di aver stipulato con il [OSCURATO:PERSONA] un preliminare divendita di un terreno acquistato per 20.000,00 euro”, per il quale aveva ricevutoda questi “solo 5.000,00 euro”, asserendo di avergli “fatto risparmiare” il residuodovuto perché gli era stato prestato “tante volte” denaro, di cui ogni tanto avevaavuto bisogno a causa del “vizio del gioco” (pagine 34-35).Non meno significativo è che il Tribunale colleghi espressamente talidichiarazioni non soltanto alla dimostrazione della concreta “lucrogeneticità”dell’attività delittuosa, ma anche, in modo diretto, all’inizio dell’attività delittuosadel [OSCURATO:PERSONA], affermando che essa effettivamente cominciò “dai primi anni del2000 (2003-2004), e non già dall’anno 2009”, richiamando proprio “gli elementidi condotte delittuose che emergono dall’acquisto dell’immobile da [OSCURATO:PERSONA]”,e valorizzando, altresì, al fine di corroborare i detti dati, le modalità non tracciabilidel pagamento e l’assenza di dichiarazioni reddituali.La retrodatazione, secondo il primo giudice, trova un ulteriore riscontroobiettivo negli esiti della perquisizione del 16 luglio 2021, durante la quale è statorinvenuto un ingentissimo numero di titoli di credito (assegni e cambiali) risalentiall'anno 2006, per un valore complessivo di oltre 2,5 milioni di euro (di cui1.600.000 euro in assegni e 900.000 euro in cambiali).

Le peculiarità di tali titoli– che, anche per il loro complessivo ingente importo, sono stati ritenuti privi dielementi atti a ricondurli all’esercizio delle attività commerciali del [OSCURATO:PERSONA], ancheperché spesso con data a cadenza mensile e solo parzialmente compilati,mancando l’indicazione del beneficiario (ciò che ne consentiva la libera circolazionein violazione delle relative regole) – costituivano la prova documentale di unaabusiva “frenetica, intensa ed abituale attività finanziaria” certamente in esserenel 2006.La Corte d’appello, come detto, lungi dal disancorarsi da tale impianto, lo harecepito e confermato, osservando anzi che la perimetrazione operata dalTribunale era stata compiuta con criteri di favore verso il proposto, posto cherisultava che questi avesse iniziato a delinquere ben prima del 2008 e che gliimmobili acquistati nel 2003-2006 erano rimasti fuori dall’ablazione solo perchénon compresi nella domanda del Pubblico Ministero (pagina 59 del decretoimpugnato, ove si sottolineano anche l’ingiustificato accumulo immobiliare, anchein ragione dei modestissimi redditi dei genitori del proposto, accuratamente presiin esame dalla Guardia di Finanza).Il ricorso del proposto non si confronta in modo puntuale con tale articolatotessuto motivazionale e con i suddetti nuclei fattuali, che, prima facie, non integraaffatto motivazione apparente.

Esso insiste, infatti, nel denunciare genericamenteil cattivo uso dei dati istruttori, l’errata rilevazione della sproporzione patrimonialee di elementi di sospetto, nonché nel criticare il richiamo alla sentenza Spinelli, manon sviluppa una specifica censura idonea a disarticolare la ratio decidendi fondatasulle vicende [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e sull’abnorme entità dei titoli di credito datati 2006trovati in possesso del ricorrente.Infine, anche la valorizzazione a fini difensivi dei reati tentati – da cui (perparte ricorrente) non sarebbe, per definizione, conseguito utile alcuno – è errata,posto che non si tratta, nella specie, di accertare precise entrate illecite derivantida uno specifico reato (caso in cui l’obiezione avrebbe avuto un senso), bensì dirinvenire quei sintomi di pericolosità tali da innescare l’ulteriore accertamento(quello sulla sproporzione tra entrate lecite e patrimonio): sintomi che benpossono essere rappresentati anche dai reati lucro-genetici tentati, mostrandoanche essi la propensione del proposto a vivere del frutto degli illeciti penali.La doglianza, in conclusione, lungi dal denunciare un reale vizio deducibile insede di legittimità, si risolve nella prospettazione – peraltro aspecifica – di unalettura alternativa del compendio fattuale, inammissibile in questa sede.Va, peraltro, rettificata, ai sensi dell’art. 619, comma 1, cod. proc. pen., lamotivazione in diritto del decreto impugnato nella parte in cui richiama Sez.

U, n.4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, come se da tale arresto potessedesumersi, in tema di pericolosità generica, che il giudice della prevenzione nonsia tenuto a individuare la cornice temporale di manifestazione della pericolosità epossa surrogare tale verifica mediante il solo ricorso al dato della sproporzionepatrimoniale.Tale lettura non è, in effetti, corretta.Il principio da ribadire è, invece, che «la pericolosità sociale, oltre ad esserepresupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche "misura temporale"del suo ambito applicativo; ne consegue che, con riferimento alla c.d. pericolositàgenerica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempoin cui si è manifestata la pericolosità sociale, mentre, con riferimento alla c.d.pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questa investa, comeordinariamente accade, l'intero percorso esistenziale del proposto, o se siaindividuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, alfine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al propostoovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato (Sez.

U, n. 4880del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262605-01).

Tale sentenza, inmotivazione, specifica che «nell'ipotesi di pericolosità "generica" l'individuazionecronologica rappresenta […] operazione tutt'altro che disagevole», essendo«suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si èmanifestata la pericolosità sociale, indipendentemente, dalla persistentepericolosità del soggetto al momento della proposta di prevenzione»: in definitiva,«a differenza di quanto è dato riscontrare in tema di pericolosità qualificata», «lapericolosità generica non offre, di regola, particolari difficoltà nell'individuazionedell'arco temporale di riferimento, trattandosi di determinare, sulla base diincontrovertibili parametri di riferimento (quali i precedenti penali e giudiziari […]),il periodo in cui si è manifestata l'abituale dedizione al delitto del proposto».Ne consegue che il dato della sproporzione non può mai valere, da solo, afondare il presupposto soggettivo, né a determinarne retroattivamente l’inizio, maopera sul distinto piano della presumibile provenienza illecita dei beni, una voltaaccertata la pericolosità nel periodo rilevante.Tale precisazione, tuttavia, non incide sul dispositivo emesso, che restaconforme a diritto, poiché la retrodatazione della pericolosità del [OSCURATO:PERSONA] non èstata, come detto, in concreto fondata dai giudici di merito sul solo richiamo allasproporzione o su mere formule presuntive sganciate dall’accertamento della dettapericolosità, bensì su specifici elementi fattuali, analiticamente valorizzati dalTribunale e recepiti dalla Corte di appello e sopra sintetizzati.Ne deriva che l’errore di diritto commesso dal giudice d’appello nell’evocareil precedente di cui alla Sezioni Unite Spinelli va corretto, ex art. 619, comma 1,cod. proc. pen., ma non conduce all’annullamento, non avendo avuto influenzadecisiva sul dispositivo.Infine, sempre in relazione al primo motivo, infondata è anche la censuracirca assunti vizi motivazionali sull’attualità della pericolosità.Invero, all’esito dei due gradi di giudizio, i giudici di merito – i cuiprovvedimenti, si ripete, in caso di conformità vanno letti, per pacificagiurisprudenza, in modo unitario – hanno rimarcato come il proposto abbiacontinuato a commettere reati fino all'anno 2021.

Nello specifico, il decreto diprimo grado ha rammentato che [OSCURATO:PERSONA] ha continuato a convenireinteressi usurai fino a marzo 2021 (con ultima riscossione accertata a novembre2021) e, come emerso da un'intercettazione del 25 giugno 2021, ha richiestoulteriori interessi a fronte delle prospettate difficoltà di restituzione di una dellevittime.Tali dati non risultano nemmeno censurati dalla difesa del proposto e sonochiaramente idonei a reggere da soli la valutazione di attualità della pericolosità.Per giunta, i giudici di merito richiamano anche i tentativi di inquinamentoprobatorio da parte di [OSCURATO:PERSONA], desumibili da una sua conversazioneintercettata con [OSCURATO:PERSONA] e dalle sommarie informazioni testimoniali reseda [OSCURATO:PERSONA].

Al riguardo, le censure prospettate non evidenziano decisivitravisamenti probatori, ovvero l’esistenza di dati testualmente difformi rispetto aquelli evidenziati dai giudici di merito, ma, al più, una loro diversa interpretazioneche, evidentemente, non è certo prospettabile in questa sede.Infine, il Tribunale aveva già chiarito l’irrilevanza della "resipiscenza" addottadalla difesa, che faceva leva sull'avvenuto risarcimento delle persone offese(circostanza che aveva portato il Giudice per le indagini preliminari a concedere lecircostanze attenuanti generiche e a revocare la misura cautelare), evidenziandola preminenza dei detti dati negativi su quello positivo.Anche in tale caso, trattasi di valutazione che non può certo dirsi inesistenteo meramente apparente e che, come tale, non può essere censurata in questasede.2.2.

Il secondo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato.Contrariamente a quanto dedotto, neanche in questo caso la motivazione deldecreto impugnato presenta i caratteri dell’apparenza, poiché il giudice di primogrado ha proceduto a un esame analitico, anno per anno, delle voci patrimonialiintrodotte dalla consulenza tecnica di parte, esame che la Corte territoriale haespressamente richiamato e fatto proprio, reputandolo puntuale e condivisibile.In particolare, il Tribunale ha ricostruito, mediante una scheda riepilogativache rapporta i redditi dichiarati dal proposto e dal nucleo familiare convivente, leulteriori risorse lecitamente disponibili, le spese di vita quantificate secondo i datiISTAT e gli esborsi per investimenti mobiliari e immobiliari, una incoerenzapatrimoniale progressiva culminata, per l’arco temporale 2008-2022, in una“totale sproporzione” pari a euro 1.105.455,49.Muovendo proprio da tale dato, il Tribunale ha quindi esaminato le rettificheoperate dal consulente tecnico di parte, il quale pretendeva di neutralizzare lasproporzione introducendo, per il periodo 2008-2021, una “maggiore liquidità” dieuro 1.589.645,27; ricostruzione che il Collegio ha ritenuto metodologicamenteerrata e, prima ancora, tautologica, perché fondata sul presupposto nondimostrato della liceità delle risorse impiegate nei precedenti acquisti e nellesuccessive movimentazioni.Dunque, non è fondata la censura secondo cui i giudici di merito si sarebberolimitati a sminuire, in modo apodittico, l’elaborato del consulente della difesa,Bianchi.

Il Tribunale ha infatti individuato specifici errori metodologici dellaconsulenza, osservando, con riguardo alla Fish and [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., che il consulenteaveva assunto come risorse utilizzabili per investimenti gli “importi fiscali” rilevantiai fini dell’imposizione, comprensivi, dunque, anche di costi fiscalmenteindeducibili, ma effettivamente sostenuti e, cioè, di valori lordi non corrispondentialla reale liquidità netta disponibile.

La Corte di appello, nel recepire talericostruzione, ha aggiunto che, una volta esclusa l’attendibilità di quel criterio,l’unica base idonea per individuare le disponibilità della società restava quella deidati di bilancio, a loro volta sottoposti a specifica verifica critica che ha portato aritenere la detta sproporzione.Parimenti puntuale è la disamina delle ulteriori voci addotte a giustificazionedella capacità di spesa.

Quanto ai mutui e ai finanziamenti, i giudici di meritohanno osservato che essi non costituiscono reddito, ma debito, e che, nel caso delmutuo Intesa del 2004, mancava in radice la prova che la somma fosse ancoradisponibile nel 2008, annualità alla quale il consulente della difesa l’avevaimputata.Quanto ai proventi da successive alienazioni immobiliari, il Tribunale harilevato che, trattandosi di beni acquistati nel periodo di pericolosità senza provadella lecita provenienza della provvista originaria, il ricavato della vendita neeredita la presunzione di illiceità e non vale, per ciò solo, a giustificare nuoviinvestimenti.Del pari non è apparente la motivazione concernente le asserite vincite dagioco.

Il Tribunale ha escluso la rilevanza giustificativa delle somme indicate dalconsulente sia perché documentate, in più casi, mediante ricevute di incasso nonnominative, inidonee a provare l’identità del giocatore vincente, sia perché lastessa allegazione difensiva non chiariva la lecita provenienza della provvistainiziale impiegata per le giocate, in un contesto in cui i redditi dichiarati dal nucleofamiliare risultavano già insufficienti a coprire le ordinarie esigenze di vita.

Si trattadi un argomento effettivo, intrinsecamente coerente e tutt’altro che meramenteassertivo.Infine, con riguardo alla Fish and [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., il giudice di merito hasviluppato una motivazione ulteriore e autonoma, non riducibile a un mero edacritico giudizio di inattendibilità del consulente della difesa.

È stato infattievidenziato che l’utile netto 2022 dichiarato dalla società era in larga misuracorrelato alla valorizzazione, tra i ricavi, di rimanenze finali per euro 221.440,00;posta che, secondo il Tribunale, non trovava alcun documento giustificativo ariscontro ed era, comunque, incompatibile, sotto un profilo empirico e di coerenzacontabile, con la natura deperibile della merce trattata e con la capienza dei localidell’esercizio.A ciò si è aggiunto il rilievo, tratto dagli estratti del conto postale sociale, percui non vi erano stati utili non distribuiti maturati negli anni precedenti sufficientia sostenere l’acquisto immobiliare di euro 372.000,00 del 6 gennaio 2022,risultando anzi le relative provviste formate mediante versamenti in contanti eoperazioni di giroconto di origine non giustificata.Come detto, la Corte territoriale ha, come era in suo potere, confermato talivalutazioni, condividendole: sicché, anche sotto tale profilo, la censura delricorrente non denuncia un reale vizio di apparenza motivazionale, ma sollecitauna non consentita rivalutazione del merito degli accertamenti contabili e fattualicompiuti dai giudici di merito.3.

Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è infondato, mentre vaaccolto quello di [OSCURATO:PERSONA].3.1. [OSCURATO:PERSONA], sotto l’apparente veste della violazione di legge, censura inlarga misura la valutazione compiuta dalla Corte territoriale circa la natura soloformale della intestazione dei beni, l’irrilevanza della separazione coniugale ai finidell’effettiva disponibilità patrimoniale e la consistenza delle allegazioni tecnichedifensive.

Anche in tal caso, dunque, le doglianze tendono, più che ad evidenziareuna motivazione apparente, a sollecitare una rivalutazione del fatto preclusa insede di legittimità tanto più nella presente materia, governata dai principi soprarichiamati che consentono censure solo per violazioni di legge e, dunque, inpresenza di motivazione assente o apparente e a maggior ragione ove si consideriil dictum delle menzionate Sezioni Unite “Putignano”.Quanto alla dedotta erroneità della declaratoria di inammissibilità del primoallegare l’assunta violazione di legge, giacché il decreto impugnato ha comunquepreso in esame il gravame proposto nell’interesse delle due terze interessate nellaparte concernente la titolarità dei beni (da loro affermata), mentre le residuecensure si risolvono nella – già per sé inammissibile – contestazione della letturadegli atti processuali compiuta dalla Corte di appello, per giunta in materia in cuii terzi, come definitivamente acclarato dalle dette Sezioni Unite, non hannolegittimazione alcuna e che, per giunta, quanto al ricorso proposto dalla Mastiniassieme al coniuge, è stata comunque oggetto d’esame nel merito da parte delgiudice d’appello.

Al riguardo, va ribadito che, in caso di confisca di prevenzioneavente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest'ultimo puòrivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità dei beni confiscati, senza poterprospettare l'insussistenza dei presupposti applicativi della misura, deducibilesoltanto dal proposto (Sez.

U, n. 30355 del 27/03/2025, Putignano, Rv. 288300-01).Né può condividersi la dedotta applicazione retroattiva in malam partem delprincipio affermato dalle Sezioni Unite Putignano.

Invero, il limite all’operativitàretroattiva del mutamento giurisprudenziale sfavorevole presuppone unprecedente indirizzo interpretativo consolidato, sul quale la parte abbia potuto fareincolpevole affidamento; esso non ricorre, invece, in presenza di un merocontrasto giurisprudenziale, che, per sua natura, esclude la prevedibilità di un esitounivoco (Sez. 6, n. 23060 del 19/04/2023, Rv. 285640-01).

Ne consegue che laricorrente non può invocare utilmente il principio dell’overruling, tanto più ove siconsideri che la soluzione poi ribadita dalle Sezioni Unite risultava già coerente conil dato normativo e con un orientamento, se non esclusivo, comunque ampiamentepresente nella giurisprudenza di legittimità (si vedano, ad esempio, Sez. 2, n.20193 del 19/04/2024, Granato, Rv. 286441-01, Sez. 6, n. 17519 del 27/02/2024,Ingrassia, Rv. 286418-01, Sez. 6, n. 5094 del 09/01/2024, Grizzaffi, Rv. 286058-01, tutte anteriori al deposito del decreto di primo grado).Invero, la «titolarità fittizia equivale a nessuna titolarità», il che esclude inradice qualsivoglia interesse ad agire, che evidentemente «sussiste solo se ilmezzo di impugnazione proposto sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazionedell'atto pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnanterispetto a quella esistente» (così ancora Sez.

U, Putignano, cit., in motivazione,laddove richiamano, tra le più recenti, Sez.

U, n. 28911 del 28/09/2019, Massaria,Rv. 275953-02; Sez.

U, n. 29529 del 25/06/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244110-01;Sez.

U, n. 18253 del 24/04/2008, Tchmil, Rv. 239397-01).

E tanto rendeprevedibile la considerazione secondo cui «il terzo è legittimato esclusivamente adimostrare la coincidenza tra situazione formale e situazione sostanziale» e chesia «questo l'unico tema del contendere in capo al soggetto fittiziamente"interposto"» (sempre Sez.

U, Putignano, cit.).Dunque, non solo non sussiste alcuna violazione di legge, da parte dellaCorte di appello, ma deve ribadirsi, anche in questa sede, che tutte le censureprospettate dai terzi e che non riguardino espressamente il detto tema sonoevidentemente inammissibili.Tale conclusione vale certamente per quelle che mirano – in nome e perconto del proposto – a far valere l’originaria legittimità degli acquisti ovvero la lororisalenza ad un arco temporale nel quale non sarebbe emersa la pericolosità delproposto: con un ragionamento, per giunta, che mira ad una – comunqueinammissibile – difforme valutazione del compendio istruttorio, anziché a farrilevare una vera e propria assenza di motivazione.Sicché affermare (nel censurare il provvedimento impugnato) che “leargomentazioni della difesa si focalizzavano sull’effettiva epoca di acquisto degliimmobili intestati alla [OSCURATO:PERSONA] – precedente alla prima manifestazione dipericolosità sociale originariamente paventata dalla Procura e dallo stessoTribunale di primo grado nel decreto di sequestro anticipato a far data dal 2008 –non attribuendo alcuna rilevanza al trasferimento formale degli stessi in favoredella [OSCURATO:PERSONA] nel 2019” significa, da parte di costei, aggredire la motivazione delprovvedimento impugnato su un punto che è a lei precluso (quella del periodo dimanifestazione di pericolosità in capo al proposto).

E così pure asserire – semprenel ricorso [OSCURATO:PERSONA] – che “il vulnus motivazionale del decreto d’appello” sarebbeinsito nella “mancanza assoluta di replica argomentativa ai precisi rilieviricostruttivi che il consulente tecnico” aveva svolto “con riferimento al più estesolasso temporale della pericolosità sociale” accertato in capo al [OSCURATO:PERSONA] dalTribunale significa, nuovamente, proporre censure de iure tertii, in contrasto colprincipio anzidetto, oramai consolidato dalle Sezioni Unite Putignano.Censure, sia detto per inciso, comunque trattate con motivazione congrua,certamente non inesistente, dai giudici di merito nel replicare alle analoghedoglianze formulate dal proposto.Quanto, invece, alla deduzione secondo cui “per la gran parte delleacquisizioni” non vi sarebbe stata “alcuna ingerenza economica da parte del […][OSCURATO:PERSONA], atteso che gli esborsi economici di volta in volta effettuati provenivanoda conti correnti intestati alla sola [OSCURATO:PERSONA] ed afferenti ad entrate provenienti dallapropria attività lavorativa, così come da lasciti familiari o vincite al gioco”, essarientra, certamente, nell’alveo di quelle proponibili dal terzo, posto che,effettivamente, con la stessa si assume la sostanziale titolarità effettiva sui benioggetto di confisca.Tuttavia, è evidente che si tratti di assunto del tutto generico.

Non è datosapere, infatti, per come formulata la censura, quali risorse fossero delladeducente, da quali fonti provenissero e per l’acquisto di quali beni fossero stateimpiegate.Ne consegue, nel complesso, il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA].3.2.

Per contro va accolto quello proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].In effetti, la carta a lei intestata, che risulta dagli atti essere stata certamenteoggetto del decreto di sequestro, non è stata considerata tra i beni da confiscarenel dispositivo del decreto di primo grado.Tuttavia, a pagina 51 del medesimo decreto, si legge: “Stesse ragionivalgono per i beni di cui è intestataria la figlia [OSCURATO:PERSONA] sebbene il P.M. li abbiaindicati in una sola Postpay”.Orbene, in tale situazione di incertezza, la Corte di appello non avrebbepotuto, semplicemente, dichiarare il difetto di interesse ad impugnare di SwamyMarrocco, ma avrebbe dovuto o disporre la restituzione del bene, laddove – comesi desume dalla motivazione del provvedimento impugnato – avesse ritenutoprevalente il dispositivo, oppure, nel caso opposto (laddove avesse ritenutoconfermata la sua confisca), esaminare nel merito il gravame della ricorrente,perché la stessa ne aveva, a quel punto, interesse a proporlo.Per tali ragioni, si impone l’annullamento, per questa parte, con rinvio perun nuovo giudizio sul punto, alla Corte di appello, che, nel caso confermasse diaver ritenuto prevalente il dispositivo del decreto di primo grado e, dunque,l’omessa confisca della carta, ne dovrà disporre la restituzione all’avente diritto.4.

Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] PasqualinoD’[OSCURATO:PERSONA] è infondato.Il complesso motivo da loro svolto, pur formalmente riferito alla violazionedell’art. 24 del d.lgs. n. 159 del 2011 e come denuncia di motivazione apparentesul nesso tra beni societari ablati, attività illecita e loro disponibilità in capo alproposto, mira sostanzialmente a contrapporre alla ricostruzione accolta dalgiudice della prevenzione una diversa lettura del materiale istruttorio, insistendonel sostenere il ruolo dei fratelli D’[OSCURATO:PERSONA] quali effettivi titolari della Fish andcorrettezza della valorizzazione delle rimanenze: si chiede, in definitiva, unarivalutazione del materiale istruttorio preclusa in sede di legittimità nelprocedimento di prevenzione, in cui il sindacato della Corte di cassazione restacircoscritto alla violazione di legge e non può estendersi al meritodell’apprezzamento degli elementi di fatto, salvo – come detto – il caso dimotivazione meramente apparente o del tutto mancante, evenienza che nellaspecie non ricorre.I giudici di merito hanno, infatti, dato adeguato conto, con motivazioneconcreta, non assertiva e tutt’altro che stereotipata, delle ragioni per le qualihanno ritenuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] meri prestanome delMarrocco.In primo luogo, valorizzando le dichiarazioni rese dallo stesso LucianoD’[OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito di avere assunto solo formalmente la veste diamministratore delle società Fish and [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per mera“cortesia”, di avere vissuto sempre con pochi mezzi, di essere stato aiutato dalMarrocco (che gli dava la possibilità di fare prendere dal suo locale prodotti ittici),di aver consegnato a questi le credenziali della propria identità digitale e di avere,in precedenza, apposto firme nel negozio di via Pascoli, mentre ultimamente ilproposto “faceva tutto da solo”, detenendo documenti contabili e timbri (pagine40-41 del provvedimento impugnato).In secondo luogo, mediante la conversazione intercettata del 7 luglio 2021,nella quale il [OSCURATO:PERSONA] individua espressamente in “zio [OSCURATO:PERSONA]” il prestanome sulquale sarebbero ricadute le conseguenze di eventuali future violazioni gestionali(pagina 43 decreto della Corte di appello).Ancora, sono stati valorizzati plurimi indici di gestione di fatto del [OSCURATO:PERSONA],il quale impartiva direttive ai dipendenti, curava i rapporti con i fornitori, sipresentava ai terzi come socio e proprietario della pizzeria e, in occasione delcontrollo su una vettura societaria del 22 ottobre 2022, giungeva a qualificarsi eglistesso come amministratore della società (pagine 52-55 del decreto di primogrado).La Corte di appello ha non solo condiviso tali dati, ma, ad ulteriore confermadella natura meramente apparente della titolarità dei fratelli D’[OSCURATO:PERSONA], haaggiunto che l’utenza intestata a [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] era utilizzata dal Marroccoper comunicare con i soggetti usurati: con ciò rimarcando nuovamente lainconsistente figura dei D’[OSCURATO:PERSONA], usati come “schermo” persino nelle attivitàpenalmente illecite poste in essere dal proposto.Tanto, poi, senza neppure considerare che i decreti di primo e secondo gradovalorizzano concordemente pure le dichiarazioni di numerose vittime di usura (tracui i menzionati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA]), le quali hannounivocamente riferito che il [OSCURATO:PERSONA] erogava i prestiti consegnando somme didenaro che venivano prelevate in contanti direttamente presso la sua pescheria o,come specificato dallo [OSCURATO:PERSONA], da una specifica scatola che teneva nascosta sottoil bancone della pescheria (poi rinvenuta in sede di perquisizione e sequestro): ciòsempre a conferma che detta attività imprenditoriale (gestita tramite la società dicui si parla) fosse, in definitiva, riferibile al proposto.A fronte di tali plurimi e univoci dati, la produzione difensiva dei verbali diassemblea di detta società è stata specificamente esaminata e motivatamenteritenuta inidonea a sovvertire le dette conclusioni, da parte dei giudici di merito,poiché meramente dimostrativa di un’apparenza documentale di gestione, tipica,secondo la Corte territoriale, dei meccanismi di interposizione fittizia.

Parimenti,la tesi dell’autofinanziamento lecito della Fish and [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. è stata disattesadei dati contabili invocati dal consulente di parte, sia sulla ritenuta inattendibilitàdel bilancio 2022, in particolare con riferimento alla posta delle rimanenze finaliper euro 221.440,00, giudicata incompatibile con la capienza dei locali dellapescheria e con la natura deperibile della merce trattata: avendo, peraltro, i giudicidi merito censurato l’errore metodologico macroscopico del consulente delladifesa, il quale aveva assunto come risorse disponibili (per gli investimenti) i redditilordi, senza considerare i costi, a partire da quelli fiscali (e, dunque, l’utile nettod’impresa) e senza neppure depurare da essi le ordinarie spese per assicurarsi ibeni necessari a vivere, considerando tali ricavi in modo lordo e cumulativo.Peraltro, una volta esclusa, con motivazione non apparente, la titolarità incapo ai ricorrenti della società e la loro veste di prestanome, per quanto già detto,i menzionati terzi non hanno alcun interesse a perorare difese a evidente tuteladel proposto (in quanto volte ad evidenziare l’insussistenza della sproporzione traentrate ed uscite del proposto): tanto, dunque, al di là delle motivazioni – puresistenti, come detto – in base alle quali le censure difensive sono state comunquedisattese anche nel merito.In definitiva, il ricorso nell’interesse dei fratelli D’[OSCURATO:PERSONA] non si confrontacon l’articolato impianto motivazionale se non per contrapporvi una diversa letturadelle emergenze istruttorie, preclusa per le menzionate ragioni, non denunciandoun reale vizio di violazione di legge, ma tendendo a sollecitare una non consentitarivisitazione del merito della valutazione compiuta dai giudici territoriali.5.

Il ricorso e i motivi aggiunti del [OSCURATO:PERSONA], infine, sono fondati.Il provvedimento impugnato, pur richiamando una pluralità di circostanzefattuali – l’immediata concessione in comodato dell’immobile alla [OSCURATO:PERSONA] confacoltà di locazione o sublocazione, la mancata stipula del definitivo, l’inerzia delGiuliano a fronte del mancato integrale pagamento del prezzo, la disponibilitàmateriale del bene in capo al [OSCURATO:PERSONA] e la percezione, da parte di quest’ultimo,dei canoni locativi – non offre, tuttavia, una motivazione effettiva sul puntodecisivo della fittizietà dell’intestazione in capo al terzo ricorrente, che deveritenersi del tutto assente.Gli stessi giudici di merito danno, infatti, atto che il preliminare del 26febbraio 2018 prevedeva la vendita dell’immobile per euro 80.000,00, che fosseemerso che i pagamenti del prezzo fossero da eseguirsi – su disposizione diMarrocco [OSCURATO:PERSONA] – mediante assegni in favore del [OSCURATO:PERSONA] da erogarsi da partedi un terzo ([OSCURATO:PERSONA]), destinato ad intestarsi fittiziamente il bene, chealmeno due di tali acconti (uno con assegno di 10.000,00 euro alla stipula emessodall’acquirente, un secondo, dell’importo di euro 7.000,00, effettivamente riscossodal ricorrente e corrisposto da [OSCURATO:PERSONA]) erano stati pagati.

Invero, dallesommarie informazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], citate dai giudici di merito, eraemerso che il [OSCURATO:PERSONA] gli aveva proposto di emettere lui gli assegni per pagare ilprezzo al [OSCURATO:PERSONA] e persino di intestarsi l’immobile al momento del rogito deldefinitivo, poiché egli non poteva farlo “per non avere problemi col fisco”.Orbene, tali elementi, lungi dal dimostrare in modo univoco la naturameramente apparente della titolarità formale in capo al [OSCURATO:PERSONA] del bene de quo,appaiono anzi logicamente compatibili solo con la diversa ipotesi di unacompravendita opaca o incompiuta, ma pur sempre intercorsa tra il realeproprietario-venditore e l’acquirente sostanziale ([OSCURATO:PERSONA]) o il soggettoda lui indicato ([OSCURATO:PERSONA]).

Invero, non è comprensibile come il pagamentodi parte del prezzo e la richiesta – da parte del proposto al Della [OSCURATO:PERSONA] – di pagarela restante parte siano compatibili con l’affermazione che chi riceva quelpagamento non sia titolare di alcunché e sia, a sua volta, un mero prestanome.Né è spiegato per quale ragione, se il [OSCURATO:PERSONA] già godeva della reale proprietàsul bene attraverso l’intestazione fittizia del compiacente [OSCURATO:PERSONA], lo stesso avessenecessità di intestare fittiziamente al Della [OSCURATO:PERSONA] il medesimo cespite.In tale prospettiva, la motivazione non chiarisce per quali ragioni il parzialepagamento del prezzo in favore del [OSCURATO:PERSONA], l’impegno richiesto al Della [OSCURATO:PERSONA] dipagare la restante parte, nonché la richiesta del [OSCURATO:PERSONA] di far successivamenteintestare l’immobile al Della [OSCURATO:PERSONA] debbano essere intesi come prova della fittizietàdell’intestazione del bene in capo al ricorrente e non, piuttosto, come indici delcontrario, vale a dire della sua qualità di effettivo titolare del bene ancora in attesadel saldo e del definitivo trasferimento.Né una reale motivazione, al riguardo, è insita nell’inerzia del [OSCURATO:PERSONA] (nelriscuotere il dovuto e/o stipulare il definitivo) o nel godimento anticipato del benegarantito al proposto (attraverso la [OSCURATO:PERSONA]): dati che non risultano, certo, di persé stessi incompatibili con la titolarità della proprietà in capo al [OSCURATO:PERSONA].Ne consegue che il decreto impugnato incorre, sul punto, in motivazionemeramente apparente, poiché omette del tutto di spiegare il passaggiogiustificativo indispensabile tra i fatti valorizzati e la conclusione ablativa e, anzi,come detto, riporta fatti che proverebbero esattamente per l’ipotesi opposta:sicché deve disporsi l’annullamento con rinvio per nuovo esame limitatamente allaposizione del terzo interessato [OSCURATO:PERSONA].

P.Q.MAnnulla il decreto impugnato in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] eMarrocco [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma.Rigetta i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA] eD'[OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 07/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gnataro Interamna (Italia) il 26/01/1952Mastini [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Italia) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]Marrocco [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Italia) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Italia) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Italia) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso il decreto del 16/09/2025 della Corte di appello di Roma:udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto di dichiarare inammissibili tutti i ricorsi;lette le note di replica alla requisitoria del Procuratore Generale del difensore difondatezza del suo ricorso;lette le note di replica alla requisitoria del Procuratore Generale del difensore diSwamy [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perl’accoglimento del ricorso;letta la memoria di replica alla requisitoria del Procuratore Generale, depositatadal difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo di annullare il decreto impugnato, disponendo la restituzionedell'immobile sito in Cassino, via G. [OSCURATO:PERSONA] n. 164, a [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Roma, con decreto emesso in data 16 settembre2025, ha confermato il decreto del Tribunale di Roma del 1° luglio 2024, con ilquale è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione dellasorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di tre anni con obbligo disoggiorno nel Comune di Cassino ed è stata, altresì, disposta la confisca di uningente patrimonio immobiliare, societario e finanziario, anche intestato a terzi, inquanto riconducibile al proposto. In particolare, oggetto di ablazione sono stativenti fabbricati (situati due a Pontecorvo, il resto a Cassino) e cinque terreniintestati a sua moglie, [OSCURATO:PERSONA], un immobile di proprietà del proposto, unulteriore immobile di [OSCURATO:PERSONA], quote societarie (della Fish and Foods.r.l.s., detenute per il 90% da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e per il restante 10% da suofratello [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]; della Room and [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., per il 50% diA s.r.l., appartenenti alla detta Fish and [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s.), molteplici rapporti finanziarie altri beni mobili registrati del proposto e di sua moglie.Il procedimento di prevenzione trae origine dal procedimento penale a caricodi [OSCURATO:PERSONA], definito con sentenza del Giudice dell’udienza preliminare delTribunale di Cassino del 28 giugno 2023, all’esito di giudizio abbreviato, concondanna a quattro anni, due mesi e venti giorni di reclusione ed euro 1.693,00di multa per dieci episodi di usura e uno di estorsione. Il decreto oggi impugnatorichiama, tra l’altro, le segnalazioni per operazioni sospette (versamenti di contantie assegni per centinaia di migliaia di euro del proposto o di [OSCURATO:PERSONA], suoprestanome) del Banco di [OSCURATO:PERSONA], le intercettazioni, le videoriprese,le sommarie informazioni testimoniali, le perquisizioni e i sequestri documentalieseguiti nel corso delle indagini (aventi ad oggetto numerosi titoli di credito nelladisponibilità del proposto).2. Avverso il decreto della Corte di appello hanno proposto separati ricorsiper Cassazione i difensori del proposto e dei terzi interessati.3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha articolato due motivi di ricorso.3.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge e omessa motivazionein relazione alla sussistenza della pericolosità sociale del proposto, alla suaLa difesa lamenta che la Corte di appello abbia omesso il necessarioconfronto con le specifiche censure di cui al gravame, facendo mera adesione aldecreto di primo grado e agli esiti del processo penale. In particolare, si deduceche la retrodatazione della pericolosità sino all’anno 2000 sarebbe stata fondatasu meri sospetti, quali il richiamo a una segnalazione per operazioni dubbie, allasproporzione patrimoniale e a precedenti episodi ritenuti sintomatici, benché laproposta di prevenzione e il decreto di sequestro anticipato avesserooriginariamente circoscritto il periodo di pericolosità agli anni 2010-2021. Sicensura, inoltre, la pedissequa riproduzione, nel decreto impugnato, di stralci dellasentenza penale e dei capi d’imputazione, senza alcuna autonoma analisi dellaeffettiva capacità lucro-genetica delle singole condotte contestate, alcune dellequali – utilizzate anche per la detta riperimetrazione all’indietro della pericolosità– arrestate alla fase del tentativo e, dunque, prive di reali introiti illeciti.Sotto tale profilo, si lamenta la distorta o omessa considerazione del realecontenuto delle sommarie informazioni rese da presunte vittime (segnatamente,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), dalle quali emergeva – secondo parte ricorrente– l'assenza di un effettivo profitto in capo al proposto.Si censura altresì l'acritica e indistinta valorizzazione dell'ingente mole dititoli sequestrati, obliterando il fatto che numerosi assegni e cambiali afferivano alecite operazioni commerciali in campo ittico o immobiliare.Si lamenta l’errata applicazione dei principi dettati in materia di criminalitàorganizzata mafiosa ad un caso di pericolosità generica, per il quale vige inveceun principio di stretta e cogente delimitazione temporale.Si censura, ancora, a tal riguardo, l'illogica valorizzazione, al fine di fondarela pregressa pericolosità, di un precedente penale del 2008 relativo a tentata frodenell'esercizio del commercio e a violazioni in materia di vendita di novellame,inidoneo a provare una condotta effettivamente lucro-genetica.Sotto il profilo dell'attualità della pericolosità, assertive sarebbero leaffermazioni su assunte pressioni sui dichiaranti, in quanto dalle parole captate diDella [OSCURATO:PERSONA] emergeva un dialogo amichevole con il proposto, mentreTavolieri [OSCURATO:PERSONA] (secondo cui il proposto gli aveva chiesto di "ponderare"cosa dire agli investigatori), aveva anche precisato che non gli era stato suggeritodi riferire nulla in particolare. A tal riguardo, si richiamano la revoca della misuracautelare a carico del [OSCURATO:PERSONA] disposta il 30 giugno 2023, sulla base di un giudizioprognostico favorevole (essendosi mostrato egli “resipiscente nei confronti dellepersone offese e sempre rispettoso delle prescrizioni a lui imposte”) e ilrisarcimento del danno, valorizzato pure in sede penale al fine di concedere lecircostanze attenuanti generiche, irragionevolmente ignorati.3.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e motivazioneapparente in ordine alla sproporzione fra redditi leciti e patrimonio e allaprovenienza illecita dei beni.Invertendo l’onere della prova, la Corte territoriale avrebbe preteso dalricorrente un’inammissibile probatio diabolica circa la liceità della provvistaderivante da precedenti vendite immobiliari risalenti a un'epoca lontana e nonconnotata da attività delittuose, definendo sbrigativamente "tautologica" laricostruzione difensiva, retrodatando senza alcun elemento la pericolosità sociale.Si deduce, inoltre, l'errato sillogismo che avrebbe portato la Corte territorialead affermare l’inattendibilità della consulenza tecnica di parte in base all’ipotizzatafalsificazione del bilancio della Fish and [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., omettendone una valutazionedi merito e senza considerare le ragioni attestanti la veridicità di tale bilancio,mediante generico riferimento a una metodologia errata o al carente supportodocumentale. Del tutto pretermessa sarebbe stata anche la consulenza tecnicaintegrativa depositata in appello, specie laddove aveva dato puntuale riscontro allecito acquisto di beni nel periodo oggetto di inesatta retrodatazione.Infine, si censura l’ingiustificata svalutazione delle allegazioni concernenti levincite al gioco, senza confronto con i dati che le confermavano (le numerose chatWhatsApp e le intercettazioni prodotte dalla difesa a inequivocabile riprovadell'assidua attività di scommettitore del proposto).4. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (moglie e figlia del proposto) hannoproposto ricorso per cassazione articolando un unico complesso motivo.Si censura, anzitutto, la declaratoria di inammissibilità dell’appello propostodalla [OSCURATO:PERSONA] unitamente a [OSCURATO:PERSONA], definito dalla Corte territorialeanomalo (poiché aggiuntivo all’altro proposto con [OSCURATO:PERSONA]) e comunquenon sorretto da interesse a contestare i presupposti delle misure adottate, aseguito delle Sezioni Unite “Putignano”. Si lamenta l’applicazione retroattiva diqueste ultime in malam partem (con indebita compressione ex post delle facoltàdifensive del terzo interessato), posto che l’appello del terzo, secondo lagiurisprudenza al momento della sua proposizione, avrebbe potuto inerire dettipresupposti.Nel merito, la Corte territoriale avrebbe eluso le doglianze della [OSCURATO:PERSONA],concentrandosi sulla natura fittizia della separazione coniugale, mentre l’appelloaveva inteso dimostrare, anche mediante la consulenza tecnica integrativa delprof. Bianchi, che gran parte dei venticinque immobili confiscati era stataacquistata in epoca anteriore al 2008 (e, dunque, secondo la prospettazionedifensiva, prima di ogni manifestazione di pericolosità del proposto) e che lerelative provviste trovavano giustificazione in redditi da lavoro della ricorrente, indazioni da parte di familiari o in vincite al gioco; si denuncia, a tal proposito,l’indebita inversione dell’onere probatorio, avendo i giudici di merito svalutatoapoditticamente le allegazioni difensive, in contrasto con i principi desumibili dalleSezioni Unite Putignano (secondo cui incombeva all’accusa dimostrare la fittizietàdell’intestazione) e dalla giurisprudenza convenzionale (caso Isaia contro Italia)sull’insufficienza della mera sproporzione economica ai fini della confisca diprevenzione.Si censura, inoltre, la declaratoria di inammissibilità dell’appello di SwamyMarrocco, per difetto di interesse (non risultando confiscato alcun suo bene ocespite), senza considerare – la Corte territoriale – che l’omessa menzione, neldispositivo del decreto, della carta ricaricabile n. 53728514629 (accesa presso laBanca Popolare del Cassinate, con saldo di euro 676,51) rappresentava un meroerrore materiale, non essendo la stessa mai formalmente stata dissequestrata.5. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], socidella Fish and [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. rispettivamente nella misura del novanta e del dieci percento, ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo la violazione di legge el’omessa motivazione in ordine alla prova del nesso tra i beni ablati alla Fish anddella società in capo al medesimo, dall’altro.In particolare, il decreto impugnato avrebbe illegittimamente desunto lariferibilità della società al [OSCURATO:PERSONA] dal solo suo ruolo operativo, confondendo lasua gestione di fatto con la titolarità e trascurando che egli era pur sempre unlavoratore dipendente, dal 2019 al 2023, di detta società (facendo capo, l’attivitàdi ristorazione, all’amministratore unico, [OSCURATO:PERSONA], e lo svolgimento deicompiti amministrativo-contabili [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]).Si evidenzia poi che i ricorrenti avevano provato di essere soci attraverso ladocumentazione relativa al conferimento iniziale del capitale sociale, pari a euro2.900,00 (compatibile con le loro disponibilità di pensionati) e attraverso i verbalidi assemblea. La Corte territoriale avrebbe svalutato tali elementi valorizzando, inmodo assertivo, la condizione economica modesta dei ricorrenti – nonincompatibile col minimo capitale versato – e la maggiore operatività del [OSCURATO:PERSONA].Si sarebbe omesso l’esame della consulenza difensiva secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. disponeva, nel periodo 2019-2022, di una liquidità notevole (paria euro 2.344.243,49), proveniente dalle sue attività lecite, sicché potevasostenere i suoi investimenti senza immissione di capitali illeciti. Anche la relazionedell’amministratore giudiziario aveva evidenziato – si assume – che l’impresa fosseeconomicamente e finanziariamente autonoma. In tale prospettiva, l’uso, da partedel [OSCURATO:PERSONA], di somme prelevate dalla cassa della pescheria per prestiti usurarinon era incompatibile con l’autonoma redditività lecita della società, edimostrerebbe semmai un indebito utilizzo di flussi aziendali esistenti, non lanatura fittizia della titolarità delle quote.Si censura anche la ritenuta falsificazione del bilancio 2022 della Fish andi locali della pescheria potessero contenere rimanenze finali di merce per oltreduecentomila euro. Tale affermazione sarebbe stata priva di un accertamentopenale definitivo e senza confronto con la seconda consulenza tecnica integrativadella difesa e con l’elaborato grafico dell’architetto [OSCURATO:PERSONA], da cui si desumeval’idoneità delle celle frigorifere a ospitare quantitativi anche superiori a quelliindicati in bilancio (trattandosi al 90% di prodotti congelati, in salamoia oaffumicati, dunque a lunga conservazione). Secondo i ricorrenti, la Corte di appelloavrebbe così trasformato in prova la mera ipotesi di falso in bilancio, utilizzandolaper sottrarsi al confronto con i rilievi tecnici sulla redditività e sulla capacitàfinanziaria della società.In chiusura, il ricorso denuncia l’inversione dell’onere della prova operata colprovvedimento impugnato, senza che si fosse provata la qualità di meriprestanome dei fratelli D’[OSCURATO:PERSONA] e il collegamento tra la dedotta interposizionefittizia e il programma criminoso del proposto, in contrasto con le citate SezioniUnite n. 30355/2025 “Putignano” e con i principi affermati dalla Corte EDU nellasentenza Isaia e altri c. Italia (sulla insufficienza, al riguardo, della merasproporzione tra beni ed entrate).6. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], proprietario dell’immobile ablato, sito aCassino, via [OSCURATO:PERSONA] n. 164, scala B, interno 6, ha proposto ricorso perCassazione articolando un unico motivo e depositando, in seguito, motivi aggiunti.6.1. Con il ricorso originario si deducono violazione di legge e vizio dimotivazione apparente, in ordine ai presupposti della confisca del bene ritenutofittiziamente intestato al terzo, nonché con riferimento all’onere probatoriogravante sull’accusa circa l’effettiva disponibilità del cespite in capo al proposto.L’immobile, acquistato nel 2015 con le agevolazioni “prima casa” per essereristrutturato e destinato a residenza familiare, era stato, poi, promesso in vendita,nel 2018, a [OSCURATO:PERSONA] al prezzo di euro 80.000,00, a cui era stato conferito ilcomodato d’uso con facoltà di locazione a terzi, sia per il mancato avvicinamentolavorativo della moglie del ricorrente, sia per i costi di ristrutturazione.Il ricorso censura, quindi, il decreto impugnato per aver ritenuto sintomaticidi interposizione fittizia l’assenza, nel preliminare, di una caparra confirmatoria, lamancata stipula del contratto definitivo, la permanenza dell’immobile nelladisponibilità della promissaria acquirente e il solo parziale pagamento del prezzo,sostenendo che tali elementi sarebbero stati letti senza dar conto della loroeffettiva giustificazione. In particolare, secondo la difesa, la mancata previsione diuna caparra confirmatoria era compensata dalla contestuale consegna di assegnia scadenza per l’intero prezzo pattuito e dal mantenimento, in capo al [OSCURATO:PERSONA],della titolarità formale del bene, sufficiente garanzia di adempimento; ildifferimento del rogito era dovuto alla necessità di non decadere dal beneficiofiscale correlato all’acquisto di “prima casa”, laddove, in seguito, la stipula erastata impedita dalle indagini relative al presente procedimento, di cui il ricorrenteaveva avuto notizia nel 2021.Il ricorrente eccepisce, poi, l’inapplicabilità della presunzione di fittizietà dicui all’art. 26, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, posto che il comodato in favoredella [OSCURATO:PERSONA] era risalente al 26 febbraio 2018 e, dunque, a un’epoca estranea albiennio anteriore alla proposta di prevenzione.La difesa contesta, inoltre, che sia stata fornita prova di un pactum fiduciaeidoneo a sorreggere un’ipotesi di interposizione fittizia, osservando che non erastato neppure ipotizzato un accordo simulatorio triangolare risalente al 2015 tral’originario venditore, il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] o la [OSCURATO:PERSONA]; né, secondo ilricorrente, risulterebbe logicamente configurabile una interposizione reale,mancando qualsiasi ragione concreta per la quale il [OSCURATO:PERSONA], incensurato,impiegato comunale e privo di legami con ambienti criminali, avrebbe dovutofungere da fiduciario del proposto.Infine, il ricorso valorizza le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], il qualeavrebbe riferito che il [OSCURATO:PERSONA] gli aveva prospettato di intestarsi l’immobile almomento del futuro rogito per ragioni fiscali, ciò che provava che il bene non eragià nella disponibilità occulta del proposto, ma del [OSCURATO:PERSONA].6.2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato, inoltre, tre motivi aggiunti.6.2.1. Con il primo, si contesta nuovamente l'assunto che il [OSCURATO:PERSONA] fosseun intestatario fittizio, essendo l'immobile stato acquistato nel 2015 con suerisorse lecite, mentre i rapporti con il [OSCURATO:PERSONA] erano nati solo nel 2018. Inoltre,il fatto che [OSCURATO:PERSONA] avesse chiesto a un terzo (Della [OSCURATO:PERSONA]) di fargli da prestanomeal momento dell’acquisto dell'immobile sarebbe la prova logica che il veroproprietario fosse proprio il [OSCURATO:PERSONA].6.2.2. Con il secondo motivo si sostiene che la confisca dell'intero immobilesarebbe illegittima, poiché il [OSCURATO:PERSONA] aveva acquisito, tramite la [OSCURATO:PERSONA], solo ilpossesso del bene, sicché lo Stato avrebbe potuto al più confiscare le sommeversate a titolo di acconto (se di origine illecita), non l'intero immobile.6.2.3. Con il terzo motivo, infine, si lamenta che Corte di appello abbiaconfuso la mera imprudenza civilistica con la connivenza mafiosa. Il fatto che ilGiuliano abbia accettato pagamenti tramite terzi (condotta civilisticamente lecita)o che, da anziano pensionato, abbia preferito evitare una costosa e lunga causa disfratto, non sarebbe prova di un patto criminale o di mala fede, che avrebberodovuto essere dimostrate da chi aveva richiesto la misura.7. Come detto in epigrafe, hanno depositato requisitoria il ProcuratoreGenerale (con cui ha chiesto di dichiarare inammissibili tutti i ricorsi), nonché notedi replica i difensori di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eVincenzo [OSCURATO:PERSONA], ribadendo, in definitiva, gli argomenti già evidenziati.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. È noto che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per Cassazione èammesso soltanto per violazioni di legge, ex art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011:sicché non è possibile proporre ricorso per vizi motivazionali (illogicità manifesta,contraddittorietà o carenze di motivazione), salvo non siano tali da integraremotivazione inesistente o meramente apparente (così Sez. U, n. 33451 del29/05/2014, Repaci, Rv. 260246-01, che, in motivazione, ha ribadito che noncostituisce motivazione mancante o apparente la sottovalutazione di argomentidifensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione o comunque risultinoassorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato).Per potersi parlare di motivazione meramente apparente è necessario che siometta del tutto il confronto con un elemento da solo potenzialmente decisivo insenso difforme (Sez. 5, n. 1861 del 28/10/2021, dep. 2022, Raggi, Rv. 282539-01; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulé, Rv. 279284-01): in definitiva, dioggettiva valenza superiore rispetto a quelli considerati nel provvedimentocensurato, mentre la doglianza sulla carenza di autonoma valutazione da parre deldecreto d’appello (ad esempio, per l’utilizzo del “copia-incolla”) è inammissibile,perché aspecifica e non integrante violazione di legge (ancora Sez. 5, n. 1861 del28/10/2021, dep. 2022, Raggi, Rv. 282539-01).E negli stessi limiti può denunciarsi il travisamento delle prove, laddove sicorreli a circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici dimerito in modo talmente erroneo da trasfondersi, per l’appunto, in unamotivazione apparente, riconducibile alla violazione di legge (Sez. 2, n. 20968 del06/07/2020, Rv. 279435-01; Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Rv. 280117-01).2. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è infondato.2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in parte, censure di merito,laddove sollecita una nuova valutazione della portata lucro-genetica dei singoliepisodi, dell’attendibilità delle dichiarazioni raccolte, del contenuto delleintercettazioni e, più in generale, dell’attualità della pericolosità sulla base di unadiversa lettura del materiale investigativo.Sotto tali profili, la doglianza non è scrutinabile in questa sede.Non coglie nel segno la censura relativa alla perimetrazione temporale dellapericolosità, poiché essa muove da una rappresentazione solo parziale, e per ciòstesso inesatta, delle motivazioni (da leggere in modo unitario, essendo conformi)con cui i giudici di merito l’hanno definita, che, ad ogni modo, non possono certodefinirsi apparenti.Invero, i giudici del merito non hanno affatto ancorato la retrodatazione aisoli dati della segnalazione per operazioni sospette del 2011, della sproporzionepatrimoniale o del rinvenimento di titoli di credito anteriori al 2008, ma l’hannofondata anche su una pluralità di elementi fattuali specifici, convergenti ecronologicamente collocati in epoca ben anteriore al 2010.Centrale, sotto tale profilo, è anzitutto la vicenda concernente MieleGiovanni, dalla quale il Tribunale ha desunto che, in ragione del bisogno di denarodel predetto, il [OSCURATO:PERSONA] aveva già conseguito, sin dal 2004, non solo utilitàcorrispondenti a interessi usurari, ma un più ampio e illecito vantaggiopatrimoniale, consistito nell’acquisizione della piena disponibilità dell’immobile divia Pascoli, a fronte dell’esborso di una somma di gran lunga inferiore al valorecommerciale del bene, nonché nella successiva percezione dei canoni locativi, iltutto in un contesto che il Collegio ha espressamente qualificato come sintomaticodi usurarietà del vantaggio conseguito e di approfittamento dello stato di bisognodella vittima. Tale dato fattuale non viene scalfito dalla difesa, che semplicementenon si confronta con esso e con l'illecito vantaggio conseguito dal [OSCURATO:PERSONA] in talevicenda.A tale primo elemento si affianca quello relativo a [OSCURATO:PERSONA], purevalorizzato sin dal decreto di primo grado, dal quale i giudici hanno tratto confermadel fatto che il [OSCURATO:PERSONA] era solito ottenere dai debitori, mediante preliminari divendita, la disponibilità di beni immobili a prezzi inferiori a quelli di mercato e,soprattutto, che già in quel contesto emergeva una sua consolidata reputazioneintimidatoria, evocata dal dichiarante con il riferimento a “certa gente” con cui“non si può scherzare perché è pericolosa”. [OSCURATO:PERSONA], secondo il decreto di primogrado, aveva infatti dichiarato “di aver stipulato con il [OSCURATO:PERSONA] un preliminare divendita di un terreno acquistato per 20.000,00 euro”, per il quale aveva ricevutoda questi “solo 5.000,00 euro”, asserendo di avergli “fatto risparmiare” il residuodovuto perché gli era stato prestato “tante volte” denaro, di cui ogni tanto avevaavuto bisogno a causa del “vizio del gioco” (pagine 34-35).Non meno significativo è che il Tribunale colleghi espressamente talidichiarazioni non soltanto alla dimostrazione della concreta “lucrogeneticità”dell’attività delittuosa, ma anche, in modo diretto, all’inizio dell’attività delittuosadel [OSCURATO:PERSONA], affermando che essa effettivamente cominciò “dai primi anni del2000 (2003-2004), e non già dall’anno 2009”, richiamando proprio “gli elementidi condotte delittuose che emergono dall’acquisto dell’immobile da [OSCURATO:PERSONA]”,e valorizzando, altresì, al fine di corroborare i detti dati, le modalità non tracciabilidel pagamento e l’assenza di dichiarazioni reddituali.La retrodatazione, secondo il primo giudice, trova un ulteriore riscontroobiettivo negli esiti della perquisizione del 16 luglio 2021, durante la quale è statorinvenuto un ingentissimo numero di titoli di credito (assegni e cambiali) risalentiall'anno 2006, per un valore complessivo di oltre 2,5 milioni di euro (di cui1.600.000 euro in assegni e 900.000 euro in cambiali). Le peculiarità di tali titoli– che, anche per il loro complessivo ingente importo, sono stati ritenuti privi dielementi atti a ricondurli all’esercizio delle attività commerciali del [OSCURATO:PERSONA], ancheperché spesso con data a cadenza mensile e solo parzialmente compilati,mancando l’indicazione del beneficiario (ciò che ne consentiva la libera circolazionein violazione delle relative regole) – costituivano la prova documentale di unaabusiva “frenetica, intensa ed abituale attività finanziaria” certamente in esserenel 2006.La Corte d’appello, come detto, lungi dal disancorarsi da tale impianto, lo harecepito e confermato, osservando anzi che la perimetrazione operata dalTribunale era stata compiuta con criteri di favore verso il proposto, posto cherisultava che questi avesse iniziato a delinquere ben prima del 2008 e che gliimmobili acquistati nel 2003-2006 erano rimasti fuori dall’ablazione solo perchénon compresi nella domanda del Pubblico Ministero (pagina 59 del decretoimpugnato, ove si sottolineano anche l’ingiustificato accumulo immobiliare, anchein ragione dei modestissimi redditi dei genitori del proposto, accuratamente presiin esame dalla Guardia di Finanza).Il ricorso del proposto non si confronta in modo puntuale con tale articolatotessuto motivazionale e con i suddetti nuclei fattuali, che, prima facie, non integraaffatto motivazione apparente. Esso insiste, infatti, nel denunciare genericamenteil cattivo uso dei dati istruttori, l’errata rilevazione della sproporzione patrimonialee di elementi di sospetto, nonché nel criticare il richiamo alla sentenza Spinelli, manon sviluppa una specifica censura idonea a disarticolare la ratio decidendi fondatasulle vicende [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e sull’abnorme entità dei titoli di credito datati 2006trovati in possesso del ricorrente.Infine, anche la valorizzazione a fini difensivi dei reati tentati – da cui (perparte ricorrente) non sarebbe, per definizione, conseguito utile alcuno – è errata,posto che non si tratta, nella specie, di accertare precise entrate illecite derivantida uno specifico reato (caso in cui l’obiezione avrebbe avuto un senso), bensì dirinvenire quei sintomi di pericolosità tali da innescare l’ulteriore accertamento(quello sulla sproporzione tra entrate lecite e patrimonio): sintomi che benpossono essere rappresentati anche dai reati lucro-genetici tentati, mostrandoanche essi la propensione del proposto a vivere del frutto degli illeciti penali.La doglianza, in conclusione, lungi dal denunciare un reale vizio deducibile insede di legittimità, si risolve nella prospettazione – peraltro aspecifica – di unalettura alternativa del compendio fattuale, inammissibile in questa sede.Va, peraltro, rettificata, ai sensi dell’art. 619, comma 1, cod. proc. pen., lamotivazione in diritto del decreto impugnato nella parte in cui richiama Sez. U, n.4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, come se da tale arresto potessedesumersi, in tema di pericolosità generica, che il giudice della prevenzione nonsia tenuto a individuare la cornice temporale di manifestazione della pericolosità epossa surrogare tale verifica mediante il solo ricorso al dato della sproporzionepatrimoniale.Tale lettura non è, in effetti, corretta.Il principio da ribadire è, invece, che «la pericolosità sociale, oltre ad esserepresupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche "misura temporale"del suo ambito applicativo; ne consegue che, con riferimento alla c.d. pericolositàgenerica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempoin cui si è manifestata la pericolosità sociale, mentre, con riferimento alla c.d.pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questa investa, comeordinariamente accade, l'intero percorso esistenziale del proposto, o se siaindividuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, alfine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al propostoovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato (Sez. U, n. 4880del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262605-01). Tale sentenza, inmotivazione, specifica che «nell'ipotesi di pericolosità "generica" l'individuazionecronologica rappresenta […] operazione tutt'altro che disagevole», essendo«suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si èmanifestata la pericolosità sociale, indipendentemente, dalla persistentepericolosità del soggetto al momento della proposta di prevenzione»: in definitiva,«a differenza di quanto è dato riscontrare in tema di pericolosità qualificata», «lapericolosità generica non offre, di regola, particolari difficoltà nell'individuazionedell'arco temporale di riferimento, trattandosi di determinare, sulla base diincontrovertibili parametri di riferimento (quali i precedenti penali e giudiziari […]),il periodo in cui si è manifestata l'abituale dedizione al delitto del proposto».Ne consegue che il dato della sproporzione non può mai valere, da solo, afondare il presupposto soggettivo, né a determinarne retroattivamente l’inizio, maopera sul distinto piano della presumibile provenienza illecita dei beni, una voltaaccertata la pericolosità nel periodo rilevante.Tale precisazione, tuttavia, non incide sul dispositivo emesso, che restaconforme a diritto, poiché la retrodatazione della pericolosità del [OSCURATO:PERSONA] non èstata, come detto, in concreto fondata dai giudici di merito sul solo richiamo allasproporzione o su mere formule presuntive sganciate dall’accertamento della dettapericolosità, bensì su specifici elementi fattuali, analiticamente valorizzati dalTribunale e recepiti dalla Corte di appello e sopra sintetizzati.Ne deriva che l’errore di diritto commesso dal giudice d’appello nell’evocareil precedente di cui alla Sezioni Unite Spinelli va corretto, ex art. 619, comma 1,cod. proc. pen., ma non conduce all’annullamento, non avendo avuto influenzadecisiva sul dispositivo.Infine, sempre in relazione al primo motivo, infondata è anche la censuracirca assunti vizi motivazionali sull’attualità della pericolosità.Invero, all’esito dei due gradi di giudizio, i giudici di merito – i cuiprovvedimenti, si ripete, in caso di conformità vanno letti, per pacificagiurisprudenza, in modo unitario – hanno rimarcato come il proposto abbiacontinuato a commettere reati fino all'anno 2021. Nello specifico, il decreto diprimo grado ha rammentato che [OSCURATO:PERSONA] ha continuato a convenireinteressi usurai fino a marzo 2021 (con ultima riscossione accertata a novembre2021) e, come emerso da un'intercettazione del 25 giugno 2021, ha richiestoulteriori interessi a fronte delle prospettate difficoltà di restituzione di una dellevittime.Tali dati non risultano nemmeno censurati dalla difesa del proposto e sonochiaramente idonei a reggere da soli la valutazione di attualità della pericolosità.Per giunta, i giudici di merito richiamano anche i tentativi di inquinamentoprobatorio da parte di [OSCURATO:PERSONA], desumibili da una sua conversazioneintercettata con [OSCURATO:PERSONA] e dalle sommarie informazioni testimoniali reseda [OSCURATO:PERSONA]. Al riguardo, le censure prospettate non evidenziano decisivitravisamenti probatori, ovvero l’esistenza di dati testualmente difformi rispetto aquelli evidenziati dai giudici di merito, ma, al più, una loro diversa interpretazioneche, evidentemente, non è certo prospettabile in questa sede.Infine, il Tribunale aveva già chiarito l’irrilevanza della "resipiscenza" addottadalla difesa, che faceva leva sull'avvenuto risarcimento delle persone offese(circostanza che aveva portato il Giudice per le indagini preliminari a concedere lecircostanze attenuanti generiche e a revocare la misura cautelare), evidenziandola preminenza dei detti dati negativi su quello positivo.Anche in tale caso, trattasi di valutazione che non può certo dirsi inesistenteo meramente apparente e che, come tale, non può essere censurata in questasede.2.2. Il secondo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato.Contrariamente a quanto dedotto, neanche in questo caso la motivazione deldecreto impugnato presenta i caratteri dell’apparenza, poiché il giudice di primogrado ha proceduto a un esame analitico, anno per anno, delle voci patrimonialiintrodotte dalla consulenza tecnica di parte, esame che la Corte territoriale haespressamente richiamato e fatto proprio, reputandolo puntuale e condivisibile.In particolare, il Tribunale ha ricostruito, mediante una scheda riepilogativache rapporta i redditi dichiarati dal proposto e dal nucleo familiare convivente, leulteriori risorse lecitamente disponibili, le spese di vita quantificate secondo i datiISTAT e gli esborsi per investimenti mobiliari e immobiliari, una incoerenzapatrimoniale progressiva culminata, per l’arco temporale 2008-2022, in una“totale sproporzione” pari a euro 1.105.455,49.Muovendo proprio da tale dato, il Tribunale ha quindi esaminato le rettificheoperate dal consulente tecnico di parte, il quale pretendeva di neutralizzare lasproporzione introducendo, per il periodo 2008-2021, una “maggiore liquidità” dieuro 1.589.645,27; ricostruzione che il Collegio ha ritenuto metodologicamenteerrata e, prima ancora, tautologica, perché fondata sul presupposto nondimostrato della liceità delle risorse impiegate nei precedenti acquisti e nellesuccessive movimentazioni.Dunque, non è fondata la censura secondo cui i giudici di merito si sarebberolimitati a sminuire, in modo apodittico, l’elaborato del consulente della difesa,Bianchi. Il Tribunale ha infatti individuato specifici errori metodologici dellaconsulenza, osservando, con riguardo alla Fish and [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., che il consulenteaveva assunto come risorse utilizzabili per investimenti gli “importi fiscali” rilevantiai fini dell’imposizione, comprensivi, dunque, anche di costi fiscalmenteindeducibili, ma effettivamente sostenuti e, cioè, di valori lordi non corrispondentialla reale liquidità netta disponibile. La Corte di appello, nel recepire talericostruzione, ha aggiunto che, una volta esclusa l’attendibilità di quel criterio,l’unica base idonea per individuare le disponibilità della società restava quella deidati di bilancio, a loro volta sottoposti a specifica verifica critica che ha portato aritenere la detta sproporzione.Parimenti puntuale è la disamina delle ulteriori voci addotte a giustificazionedella capacità di spesa. Quanto ai mutui e ai finanziamenti, i giudici di meritohanno osservato che essi non costituiscono reddito, ma debito, e che, nel caso delmutuo Intesa del 2004, mancava in radice la prova che la somma fosse ancoradisponibile nel 2008, annualità alla quale il consulente della difesa l’avevaimputata.Quanto ai proventi da successive alienazioni immobiliari, il Tribunale harilevato che, trattandosi di beni acquistati nel periodo di pericolosità senza provadella lecita provenienza della provvista originaria, il ricavato della vendita neeredita la presunzione di illiceità e non vale, per ciò solo, a giustificare nuoviinvestimenti.Del pari non è apparente la motivazione concernente le asserite vincite dagioco. Il Tribunale ha escluso la rilevanza giustificativa delle somme indicate dalconsulente sia perché documentate, in più casi, mediante ricevute di incasso nonnominative, inidonee a provare l’identità del giocatore vincente, sia perché lastessa allegazione difensiva non chiariva la lecita provenienza della provvistainiziale impiegata per le giocate, in un contesto in cui i redditi dichiarati dal nucleofamiliare risultavano già insufficienti a coprire le ordinarie esigenze di vita. Si trattadi un argomento effettivo, intrinsecamente coerente e tutt’altro che meramenteassertivo.Infine, con riguardo alla Fish and [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., il giudice di merito hasviluppato una motivazione ulteriore e autonoma, non riducibile a un mero edacritico giudizio di inattendibilità del consulente della difesa. È stato infattievidenziato che l’utile netto 2022 dichiarato dalla società era in larga misuracorrelato alla valorizzazione, tra i ricavi, di rimanenze finali per euro 221.440,00;posta che, secondo il Tribunale, non trovava alcun documento giustificativo ariscontro ed era, comunque, incompatibile, sotto un profilo empirico e di coerenzacontabile, con la natura deperibile della merce trattata e con la capienza dei localidell’esercizio.A ciò si è aggiunto il rilievo, tratto dagli estratti del conto postale sociale, percui non vi erano stati utili non distribuiti maturati negli anni precedenti sufficientia sostenere l’acquisto immobiliare di euro 372.000,00 del 6 gennaio 2022,risultando anzi le relative provviste formate mediante versamenti in contanti eoperazioni di giroconto di origine non giustificata.Come detto, la Corte territoriale ha, come era in suo potere, confermato talivalutazioni, condividendole: sicché, anche sotto tale profilo, la censura delricorrente non denuncia un reale vizio di apparenza motivazionale, ma sollecitauna non consentita rivalutazione del merito degli accertamenti contabili e fattualicompiuti dai giudici di merito.3. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è infondato, mentre vaaccolto quello di [OSCURATO:PERSONA].3.1. [OSCURATO:PERSONA], sotto l’apparente veste della violazione di legge, censura inlarga misura la valutazione compiuta dalla Corte territoriale circa la natura soloformale della intestazione dei beni, l’irrilevanza della separazione coniugale ai finidell’effettiva disponibilità patrimoniale e la consistenza delle allegazioni tecnichedifensive. Anche in tal caso, dunque, le doglianze tendono, più che ad evidenziareuna motivazione apparente, a sollecitare una rivalutazione del fatto preclusa insede di legittimità tanto più nella presente materia, governata dai principi soprarichiamati che consentono censure solo per violazioni di legge e, dunque, inpresenza di motivazione assente o apparente e a maggior ragione ove si consideriil dictum delle menzionate Sezioni Unite “Putignano”.Quanto alla dedotta erroneità della declaratoria di inammissibilità del primoallegare l’assunta violazione di legge, giacché il decreto impugnato ha comunquepreso in esame il gravame proposto nell’interesse delle due terze interessate nellaparte concernente la titolarità dei beni (da loro affermata), mentre le residuecensure si risolvono nella – già per sé inammissibile – contestazione della letturadegli atti processuali compiuta dalla Corte di appello, per giunta in materia in cuii terzi, come definitivamente acclarato dalle dette Sezioni Unite, non hannolegittimazione alcuna e che, per giunta, quanto al ricorso proposto dalla Mastiniassieme al coniuge, è stata comunque oggetto d’esame nel merito da parte delgiudice d’appello. Al riguardo, va ribadito che, in caso di confisca di prevenzioneavente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest'ultimo puòrivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità dei beni confiscati, senza poterprospettare l'insussistenza dei presupposti applicativi della misura, deducibilesoltanto dal proposto (Sez. U, n. 30355 del 27/03/2025, Putignano, Rv. 288300-01).Né può condividersi la dedotta applicazione retroattiva in malam partem delprincipio affermato dalle Sezioni Unite Putignano. Invero, il limite all’operativitàretroattiva del mutamento giurisprudenziale sfavorevole presuppone unprecedente indirizzo interpretativo consolidato, sul quale la parte abbia potuto fareincolpevole affidamento; esso non ricorre, invece, in presenza di un merocontrasto giurisprudenziale, che, per sua natura, esclude la prevedibilità di un esitounivoco (Sez. 6, n. 23060 del 19/04/2023, Rv. 285640-01). Ne consegue che laricorrente non può invocare utilmente il principio dell’overruling, tanto più ove siconsideri che la soluzione poi ribadita dalle Sezioni Unite risultava già coerente conil dato normativo e con un orientamento, se non esclusivo, comunque ampiamentepresente nella giurisprudenza di legittimità (si vedano, ad esempio, Sez. 2, n.20193 del 19/04/2024, Granato, Rv. 286441-01, Sez. 6, n. 17519 del 27/02/2024,Ingrassia, Rv. 286418-01, Sez. 6, n. 5094 del 09/01/2024, Grizzaffi, Rv. 286058-01, tutte anteriori al deposito del decreto di primo grado).Invero, la «titolarità fittizia equivale a nessuna titolarità», il che esclude inradice qualsivoglia interesse ad agire, che evidentemente «sussiste solo se ilmezzo di impugnazione proposto sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazionedell'atto pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnanterispetto a quella esistente» (così ancora Sez. U, Putignano, cit., in motivazione,laddove richiamano, tra le più recenti, Sez. U, n. 28911 del 28/09/2019, Massaria,Rv. 275953-02; Sez. U, n. 29529 del 25/06/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244110-01;Sez. U, n. 18253 del 24/04/2008, Tchmil, Rv. 239397-01). E tanto rendeprevedibile la considerazione secondo cui «il terzo è legittimato esclusivamente adimostrare la coincidenza tra situazione formale e situazione sostanziale» e chesia «questo l'unico tema del contendere in capo al soggetto fittiziamente"interposto"» (sempre Sez. U, Putignano, cit.).Dunque, non solo non sussiste alcuna violazione di legge, da parte dellaCorte di appello, ma deve ribadirsi, anche in questa sede, che tutte le censureprospettate dai terzi e che non riguardino espressamente il detto tema sonoevidentemente inammissibili.Tale conclusione vale certamente per quelle che mirano – in nome e perconto del proposto – a far valere l’originaria legittimità degli acquisti ovvero la lororisalenza ad un arco temporale nel quale non sarebbe emersa la pericolosità delproposto: con un ragionamento, per giunta, che mira ad una – comunqueinammissibile – difforme valutazione del compendio istruttorio, anziché a farrilevare una vera e propria assenza di motivazione.Sicché affermare (nel censurare il provvedimento impugnato) che “leargomentazioni della difesa si focalizzavano sull’effettiva epoca di acquisto degliimmobili intestati alla [OSCURATO:PERSONA] – precedente alla prima manifestazione dipericolosità sociale originariamente paventata dalla Procura e dallo stessoTribunale di primo grado nel decreto di sequestro anticipato a far data dal 2008 –non attribuendo alcuna rilevanza al trasferimento formale degli stessi in favoredella [OSCURATO:PERSONA] nel 2019” significa, da parte di costei, aggredire la motivazione delprovvedimento impugnato su un punto che è a lei precluso (quella del periodo dimanifestazione di pericolosità in capo al proposto). E così pure asserire – semprenel ricorso [OSCURATO:PERSONA] – che “il vulnus motivazionale del decreto d’appello” sarebbeinsito nella “mancanza assoluta di replica argomentativa ai precisi rilieviricostruttivi che il consulente tecnico” aveva svolto “con riferimento al più estesolasso temporale della pericolosità sociale” accertato in capo al [OSCURATO:PERSONA] dalTribunale significa, nuovamente, proporre censure de iure tertii, in contrasto colprincipio anzidetto, oramai consolidato dalle Sezioni Unite Putignano.Censure, sia detto per inciso, comunque trattate con motivazione congrua,certamente non inesistente, dai giudici di merito nel replicare alle analoghedoglianze formulate dal proposto.Quanto, invece, alla deduzione secondo cui “per la gran parte delleacquisizioni” non vi sarebbe stata “alcuna ingerenza economica da parte del […][OSCURATO:PERSONA], atteso che gli esborsi economici di volta in volta effettuati provenivanoda conti correnti intestati alla sola [OSCURATO:PERSONA] ed afferenti ad entrate provenienti dallapropria attività lavorativa, così come da lasciti familiari o vincite al gioco”, essarientra, certamente, nell’alveo di quelle proponibili dal terzo, posto che,effettivamente, con la stessa si assume la sostanziale titolarità effettiva sui benioggetto di confisca.Tuttavia, è evidente che si tratti di assunto del tutto generico. Non è datosapere, infatti, per come formulata la censura, quali risorse fossero delladeducente, da quali fonti provenissero e per l’acquisto di quali beni fossero stateimpiegate.Ne consegue, nel complesso, il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA].3.2. Per contro va accolto quello proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].In effetti, la carta a lei intestata, che risulta dagli atti essere stata certamenteoggetto del decreto di sequestro, non è stata considerata tra i beni da confiscarenel dispositivo del decreto di primo grado.Tuttavia, a pagina 51 del medesimo decreto, si legge: “Stesse ragionivalgono per i beni di cui è intestataria la figlia [OSCURATO:PERSONA] sebbene il P.M. li abbiaindicati in una sola Postpay”.Orbene, in tale situazione di incertezza, la Corte di appello non avrebbepotuto, semplicemente, dichiarare il difetto di interesse ad impugnare di SwamyMarrocco, ma avrebbe dovuto o disporre la restituzione del bene, laddove – comesi desume dalla motivazione del provvedimento impugnato – avesse ritenutoprevalente il dispositivo, oppure, nel caso opposto (laddove avesse ritenutoconfermata la sua confisca), esaminare nel merito il gravame della ricorrente,perché la stessa ne aveva, a quel punto, interesse a proporlo.Per tali ragioni, si impone l’annullamento, per questa parte, con rinvio perun nuovo giudizio sul punto, alla Corte di appello, che, nel caso confermasse diaver ritenuto prevalente il dispositivo del decreto di primo grado e, dunque,l’omessa confisca della carta, ne dovrà disporre la restituzione all’avente diritto.4. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] PasqualinoD’[OSCURATO:PERSONA] è infondato.Il complesso motivo da loro svolto, pur formalmente riferito alla violazionedell’art. 24 del d.lgs. n. 159 del 2011 e come denuncia di motivazione apparentesul nesso tra beni societari ablati, attività illecita e loro disponibilità in capo alproposto, mira sostanzialmente a contrapporre alla ricostruzione accolta dalgiudice della prevenzione una diversa lettura del materiale istruttorio, insistendonel sostenere il ruolo dei fratelli D’[OSCURATO:PERSONA] quali effettivi titolari della Fish andcorrettezza della valorizzazione delle rimanenze: si chiede, in definitiva, unarivalutazione del materiale istruttorio preclusa in sede di legittimità nelprocedimento di prevenzione, in cui il sindacato della Corte di cassazione restacircoscritto alla violazione di legge e non può estendersi al meritodell’apprezzamento degli elementi di fatto, salvo – come detto – il caso dimotivazione meramente apparente o del tutto mancante, evenienza che nellaspecie non ricorre.I giudici di merito hanno, infatti, dato adeguato conto, con motivazioneconcreta, non assertiva e tutt’altro che stereotipata, delle ragioni per le qualihanno ritenuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] meri prestanome delMarrocco.In primo luogo, valorizzando le dichiarazioni rese dallo stesso LucianoD’[OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito di avere assunto solo formalmente la veste diamministratore delle società Fish and [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per mera“cortesia”, di avere vissuto sempre con pochi mezzi, di essere stato aiutato dalMarrocco (che gli dava la possibilità di fare prendere dal suo locale prodotti ittici),di aver consegnato a questi le credenziali della propria identità digitale e di avere,in precedenza, apposto firme nel negozio di via Pascoli, mentre ultimamente ilproposto “faceva tutto da solo”, detenendo documenti contabili e timbri (pagine40-41 del provvedimento impugnato).In secondo luogo, mediante la conversazione intercettata del 7 luglio 2021,nella quale il [OSCURATO:PERSONA] individua espressamente in “zio [OSCURATO:PERSONA]” il prestanome sulquale sarebbero ricadute le conseguenze di eventuali future violazioni gestionali(pagina 43 decreto della Corte di appello).Ancora, sono stati valorizzati plurimi indici di gestione di fatto del [OSCURATO:PERSONA],il quale impartiva direttive ai dipendenti, curava i rapporti con i fornitori, sipresentava ai terzi come socio e proprietario della pizzeria e, in occasione delcontrollo su una vettura societaria del 22 ottobre 2022, giungeva a qualificarsi eglistesso come amministratore della società (pagine 52-55 del decreto di primogrado).La Corte di appello ha non solo condiviso tali dati, ma, ad ulteriore confermadella natura meramente apparente della titolarità dei fratelli D’[OSCURATO:PERSONA], haaggiunto che l’utenza intestata a [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] era utilizzata dal Marroccoper comunicare con i soggetti usurati: con ciò rimarcando nuovamente lainconsistente figura dei D’[OSCURATO:PERSONA], usati come “schermo” persino nelle attivitàpenalmente illecite poste in essere dal proposto.Tanto, poi, senza neppure considerare che i decreti di primo e secondo gradovalorizzano concordemente pure le dichiarazioni di numerose vittime di usura (tracui i menzionati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA]), le quali hannounivocamente riferito che il [OSCURATO:PERSONA] erogava i prestiti consegnando somme didenaro che venivano prelevate in contanti direttamente presso la sua pescheria o,come specificato dallo [OSCURATO:PERSONA], da una specifica scatola che teneva nascosta sottoil bancone della pescheria (poi rinvenuta in sede di perquisizione e sequestro): ciòsempre a conferma che detta attività imprenditoriale (gestita tramite la società dicui si parla) fosse, in definitiva, riferibile al proposto.A fronte di tali plurimi e univoci dati, la produzione difensiva dei verbali diassemblea di detta società è stata specificamente esaminata e motivatamenteritenuta inidonea a sovvertire le dette conclusioni, da parte dei giudici di merito,poiché meramente dimostrativa di un’apparenza documentale di gestione, tipica,secondo la Corte territoriale, dei meccanismi di interposizione fittizia. Parimenti,la tesi dell’autofinanziamento lecito della Fish and [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. è stata disattesadei dati contabili invocati dal consulente di parte, sia sulla ritenuta inattendibilitàdel bilancio 2022, in particolare con riferimento alla posta delle rimanenze finaliper euro 221.440,00, giudicata incompatibile con la capienza dei locali dellapescheria e con la natura deperibile della merce trattata: avendo, peraltro, i giudicidi merito censurato l’errore metodologico macroscopico del consulente delladifesa, il quale aveva assunto come risorse disponibili (per gli investimenti) i redditilordi, senza considerare i costi, a partire da quelli fiscali (e, dunque, l’utile nettod’impresa) e senza neppure depurare da essi le ordinarie spese per assicurarsi ibeni necessari a vivere, considerando tali ricavi in modo lordo e cumulativo.Peraltro, una volta esclusa, con motivazione non apparente, la titolarità incapo ai ricorrenti della società e la loro veste di prestanome, per quanto già detto,i menzionati terzi non hanno alcun interesse a perorare difese a evidente tuteladel proposto (in quanto volte ad evidenziare l’insussistenza della sproporzione traentrate ed uscite del proposto): tanto, dunque, al di là delle motivazioni – puresistenti, come detto – in base alle quali le censure difensive sono state comunquedisattese anche nel merito.In definitiva, il ricorso nell’interesse dei fratelli D’[OSCURATO:PERSONA] non si confrontacon l’articolato impianto motivazionale se non per contrapporvi una diversa letturadelle emergenze istruttorie, preclusa per le menzionate ragioni, non denunciandoun reale vizio di violazione di legge, ma tendendo a sollecitare una non consentitarivisitazione del merito della valutazione compiuta dai giudici territoriali.5. Il ricorso e i motivi aggiunti del [OSCURATO:PERSONA], infine, sono fondati.Il provvedimento impugnato, pur richiamando una pluralità di circostanzefattuali – l’immediata concessione in comodato dell’immobile alla [OSCURATO:PERSONA] confacoltà di locazione o sublocazione, la mancata stipula del definitivo, l’inerzia delGiuliano a fronte del mancato integrale pagamento del prezzo, la disponibilitàmateriale del bene in capo al [OSCURATO:PERSONA] e la percezione, da parte di quest’ultimo,dei canoni locativi – non offre, tuttavia, una motivazione effettiva sul puntodecisivo della fittizietà dell’intestazione in capo al terzo ricorrente, che deveritenersi del tutto assente.Gli stessi giudici di merito danno, infatti, atto che il preliminare del 26febbraio 2018 prevedeva la vendita dell’immobile per euro 80.000,00, che fosseemerso che i pagamenti del prezzo fossero da eseguirsi – su disposizione diMarrocco [OSCURATO:PERSONA] – mediante assegni in favore del [OSCURATO:PERSONA] da erogarsi da partedi un terzo ([OSCURATO:PERSONA]), destinato ad intestarsi fittiziamente il bene, chealmeno due di tali acconti (uno con assegno di 10.000,00 euro alla stipula emessodall’acquirente, un secondo, dell’importo di euro 7.000,00, effettivamente riscossodal ricorrente e corrisposto da [OSCURATO:PERSONA]) erano stati pagati. Invero, dallesommarie informazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], citate dai giudici di merito, eraemerso che il [OSCURATO:PERSONA] gli aveva proposto di emettere lui gli assegni per pagare ilprezzo al [OSCURATO:PERSONA] e persino di intestarsi l’immobile al momento del rogito deldefinitivo, poiché egli non poteva farlo “per non avere problemi col fisco”.Orbene, tali elementi, lungi dal dimostrare in modo univoco la naturameramente apparente della titolarità formale in capo al [OSCURATO:PERSONA] del bene de quo,appaiono anzi logicamente compatibili solo con la diversa ipotesi di unacompravendita opaca o incompiuta, ma pur sempre intercorsa tra il realeproprietario-venditore e l’acquirente sostanziale ([OSCURATO:PERSONA]) o il soggettoda lui indicato ([OSCURATO:PERSONA]). Invero, non è comprensibile come il pagamentodi parte del prezzo e la richiesta – da parte del proposto al Della [OSCURATO:PERSONA] – di pagarela restante parte siano compatibili con l’affermazione che chi riceva quelpagamento non sia titolare di alcunché e sia, a sua volta, un mero prestanome.Né è spiegato per quale ragione, se il [OSCURATO:PERSONA] già godeva della reale proprietàsul bene attraverso l’intestazione fittizia del compiacente [OSCURATO:PERSONA], lo stesso avessenecessità di intestare fittiziamente al Della [OSCURATO:PERSONA] il medesimo cespite.In tale prospettiva, la motivazione non chiarisce per quali ragioni il parzialepagamento del prezzo in favore del [OSCURATO:PERSONA], l’impegno richiesto al Della [OSCURATO:PERSONA] dipagare la restante parte, nonché la richiesta del [OSCURATO:PERSONA] di far successivamenteintestare l’immobile al Della [OSCURATO:PERSONA] debbano essere intesi come prova della fittizietàdell’intestazione del bene in capo al ricorrente e non, piuttosto, come indici delcontrario, vale a dire della sua qualità di effettivo titolare del bene ancora in attesadel saldo e del definitivo trasferimento.Né una reale motivazione, al riguardo, è insita nell’inerzia del [OSCURATO:PERSONA] (nelriscuotere il dovuto e/o stipulare il definitivo) o nel godimento anticipato del benegarantito al proposto (attraverso la [OSCURATO:PERSONA]): dati che non risultano, certo, di persé stessi incompatibili con la titolarità della proprietà in capo al [OSCURATO:PERSONA].Ne consegue che il decreto impugnato incorre, sul punto, in motivazionemeramente apparente, poiché omette del tutto di spiegare il passaggiogiustificativo indispensabile tra i fatti valorizzati e la conclusione ablativa e, anzi,come detto, riporta fatti che proverebbero esattamente per l’ipotesi opposta:sicché deve disporsi l’annullamento con rinvio per nuovo esame limitatamente allaposizione del terzo interessato [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.MAnnulla il decreto impugnato in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] eMarrocco [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma.Rigetta i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA] eD'[OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 07/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 17558/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris