Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 gennaio 2024

Cassazione n. 07305/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bologna; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per rinuncia; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Bologna, in sede di riesame proposto dal ricorrente, ha confermato il provvedimento di applicazione della misura cautelare emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Giudice dal indagini preliminari di Forlì per numerosi reati, tra i quali truffa aggravata ai danni dell'Ausl, falso, frode in pubbliche forniture, riciclaggio, corruzione commessi in relazione alla fornitura di mascherine e dispositivi medici nel periodo della pandemia da Covid, con sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei propri difensori, con un unico motivo, ulteriormente sottoarticolato, ritenendo l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per inutilizzabilità degli atti fondanti il compendio probatorio ed acquisiti illegittimamente.

Successivamente, con nota in data 11 gennaio 2023, trasmessa via PEC, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, con atto autenticato dal difensore e procuratore speciale, [OSCURATO:PERSONA] evidenziando la sopravvenuta carenza di interesse, per essere stata la misura cautelare revocata in pendenza della presente impugnazione.

3. Dalla rinuncia all'impugnazione consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ma non anche la condanna alle spese e al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende poiché la scelta di [OSCURATO:PERSONA] è riconducibile a modifiche del regime cautelare intervenute nelle more della decisione e, dunque, ad una diversa valutazione dell'interesse ad impugnare da parte del ricorrente, riconosciuta dall'ordinamento e fondata su nuovi elementi di fatto non sussistenti all'atto della proposizione del presente ricorso.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2024 La Consigliera estensora I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bologna; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per rinuncia; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Bologna, in sede di riesame proposto dal ricorrente, ha confermato il provvedimento di applicazione della misura cautelare emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Giudice dal indagini preliminari di Forlì per numerosi reati, tra i quali truffa aggravata ai danni dell'Ausl, falso, frode in pubbliche forniture, riciclaggio, corruzione commessi in relazione alla fornitura di mascherine e dispositivi medici nel periodo della pandemia da Covid, con sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei propri difensori, con un unico motivo, ulteriormente sottoarticolato, ritenendo l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per inutilizzabilità degli atti fondanti il compendio probatorio ed acquisiti illegittimamente. Successivamente, con nota in data 11 gennaio 2023, trasmessa via PEC, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, con atto autenticato dal difensore e procuratore speciale, [OSCURATO:PERSONA] evidenziando la sopravvenuta carenza di interesse, per essere stata la misura cautelare revocata in pendenza della presente impugnazione. 3. Dalla rinuncia all'impugnazione consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ma non anche la condanna alle spese e al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende poiché la scelta di [OSCURATO:PERSONA] è riconducibile a modifiche del regime cautelare intervenute nelle more della decisione e, dunque, ad una diversa valutazione dell'interesse ad impugnare da parte del ricorrente, riconosciuta dall'ordinamento e fondata su nuovi elementi di fatto non sussistenti all'atto della proposizione del presente ricorso. PQM Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2024 La Consigliera estensora I
Sentenza Cassazione n. 07305/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris