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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 2 maggio 2024

Cassazione n. 40303/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI VELLETRInei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VELLETRIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 2 maggio 2024, il Tribunale di Velletri - sul rilievo che l'avviso di conclusioni delle indagini era stato notificato il 2 agosto 2023 via pec al nominato difensore di fiducia e non già personalmente all'imputata - dichiarava la nullità dell'avviso conclusioni indagini e di tutti gli atti conseguenti, ivi compreso il decreto di citazione, disponendo la restituzione degli atti al P.M.

2. Contro l'ordinanza, il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Velletri ha proposto ricorso deducendo un error in procedendo ai sensi degli artt. 157 e 161, comma 01, cod. proc. pen., per il fatto che il provvedimento è stato adottato sull'erroneo presupposto che la regressione del procedimento determinata da un precedente difetto di notifica all'imputata dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. desse luogo alla necessità di una nuova notifica di tale all'atto, benchè la stessa fosse andata a buon fine.

In particolare, la parte ricorrente ha dato atto che: --a) il 17 febbraio 2023, l'indagata, nel verbale di identificazione, riceveva gli avvisi previsti dall'art. 161, commi 01 ed 1, cod. proc. pen., con contestuale elezione di domicilio e nomina di difensore di fiducia; --b) il 2 agosto 2023, l'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. era notificato tramite pec al difensore di fiducia; --c) il 18 gennaio 2024, il decreto di citazione a giudizio era notificato all'imputata.

3. Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, sul rilievo della sua non autosufficienza, non avendo il ricorrente depositato gli atti rilevanti per verificare l'asserita elezione domicilio presso il difensore e la notifica al primo difensore. ' [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

2. Preliminarmente si osserva che - tenuto conto della scansione procedurale richiamata dalla parte pubblica - effettivamente il tribunale non ha tenuto conto della disciplina introdotta dalla riforma Cartabia che prevede - per la comunicazione all'imputato non detenuto degli atti contenenti la vocatio in íus, ovvero: --a) il decreto di fissazione dell'udienza preliminare; --b) il decreto di citazione a giudizio di cui agli artt. 450, comma 2, 456, 552 e 601 cod. proc. pen.; --c) il decreto penale di condanna - che la notifica vada fatta o presso il domicilio dichiarato o eletto oppure presso l'indirizzo PEC dall'imputato comunicati ai sensi dell'art. 161, comma 1, cod. proc. pen.: in mancanza dell'acquisizione di tali indicazioni, quindi, la notifica deve essere effettuata secondo le modalità previste dall'art. 157 cod. proc. pen.

Risulta, infatti, solo parzialmente riproposto il tradizionale sistema delineato dalla precedente disciplina con l'art. 161, comma 1, cod. proc. pen., posto che con l'entrata in vigore della Riforma, con il primo atto che si svolge alla presenza dell'indagato o dell'imputato, il Giudice, il P.M. o la Polizia giudiziaria invitano lo stesso a dichiarare o eleggere domicilio oppure ad indicare un indirizzo PEC (cioè un domicilio telematico) per la ricezione degli atti contenenti la vocatio in ius, con l'avviso che in caso di rifiuto, inidoneità o mutamento non comunicato di tali dati, si procederà alla notificazione al difensore.

Le dichiarazioni o elezioni di domicilio in esame producano un effetto limitato alla sola notifica degli atti di vocatio in ius: non a caso, l'art. 157 ter cod. proc. pen. è l'unica norma relativa alla notifica degli atti all'imputato che richiama l'art. 161, comma 1, cod. proc. pen.

D'altra parte, la limitazione dell'efficacia della dichiarazione o elezione di domicilio risulta espressamente delineata dall'art. 164 cod. proc. pen., che non a caso recita: "la determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale, salvo quanto previsto dall'articolo 156, comma 1".

Ne consegue che la dichiarazione o elezione di domicilio incide solo sulle notifiche degli atti introduttivi, per il resto trovando applicazione le modalità di cui all'art. 157 cod. proc. pen. e cioè: notifica telematica; in via subordinata notifica al Difensore in presenza degli avvertimenti di cui all'art. 161, comma 01, cod. proc. pen. (anche forniti dall'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 157, comma 8 ter, cod. proc. pen., come si dirà a breve); da ultimo, notifica a mani o nelle altre forme di cui all'art. 157 cod. proc. pen. 3.

Ciò posto, secondo una pacifica linea interpretativa ormai da tempo tracciata da questa Suprema Corte (Sez.

Un., n. 25957 del 26 marzo 2009, dep. 22 giugno 2009, Rv. 243590; da ultimo, v.

Sez. 6, n. 5159 del 14 gennaio 2014, dep. 03 febbraio 2014, Rv. 258569), non è abnorme il provvedimento con cui il giudice - rilevata l'omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415 - bis cod. proc. pen., in realtà ritualmente eseguita - dichiari erroneamente la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al P.M., trattandosi di un provvedimento che, lungi dall'essere avulso dal sistema, costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento e che non determina la stasi del procedimento, potendo il P.M. comunque disporre la rinnovazione della notificazione del predetto avviso.

Al di là della considerazione prima svolte che effettivamente, nel caso di specie, il Giudice sembra non aver considerato la disciplina introdotta dalla riforma Cartabia, deve ritenersi che il provvedimento adottato non si colloca al di fuori dell'ordinamento e della struttura del sistema processuale, rientrando fisiologicamente nelle attribuzioni del decidente, ancorché abbia determinato l'indubbia (ed erronea, nel caso di specie) regressione del procedimento.

Nel comporre, infatti, un contrasto giurisprudenziale insorto all'interno della giurisprudenza di legittimità, la su citata decisione delle Sezioni Unite ha ridotto l'ambito di rilevanza del vizio di abnormità dell'atto processuale, precisando che "la retrocessione del procedimento di per sé non costituisce elemento decisivo ed esclusivo ai fini dell'individuazione dell'atto abnorme.

Il regresso non rappresenta una causa autonoma di abnormità ed al riguardo deve distinguersi tra regresso tipico (consentito dalla legge), regresso illegittimo (compiuto nell'esercizio di un potere non correttamente esercitato), regresso fonte di abnormità in quanto atipico e conseguente ad atto compiuto in carenza di potere".

Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite il regresso del procedimento è dunque k "atipico e comporta l'abnormità del relativo provvedimento se consegua ad un atto adottato dal giudice in carenza di potere" (ad es., la restituzione degli atti nei casi ex art. 552 comma 3 cod. proc. pen. , allorché questi doveva provvedere direttamente a rinnovare la citazione a giudizio o la relativa notifica) ed invece non è abnorme quando "il giudice, dichiarata la nullità del decreto di citazione, restituisca gli atti al P.M. ancorché si tratti di declaratoria originata da un suo errore, in quanto l'atto rientra nella sfera di competenza del giudice e comporta tipicamente la regressione".

Nel caso oggetto di ricorso, dunque, deve rilevarsi che, anche se si è determinata un'indebita regressione, le relative conseguenze "sono rimediabili con attività propulsive legittime" (Sez.

U, 25957/2009, cit.).

Sempre secondo le Sezioni Unite "l'abnormità funzionale, riscontrabile, come si è detto, nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo, va limitata all'ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo.

Solo in siffatta ipotesi il pubblico ministero può ricorrere per cassazione lamentando che il conformarsi al provvedimento giudiziario minerebbe la regolarità del processo; negli altri casi egli è tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice".

In sostanza, anche se nel caso di specie la nullità non si era verificata, non per questo l'ordinanza dichiarativa della nullità del decreto di citazione a giudizio potrebbe qualificarsi strutturalmente abnorme, in quanto costituisce esercizio di un potere che l'ordinamento processuale assegna al giudice del dibattimento.

Infatti, al giudice del dibattimento compete il potere di dichiarare la nullità del decreto che dispone il giudizio per effetto di una nullità verificatasi nel corso delle indagini preliminari, sicché l'atto impugnato non può essere qualificato abnorme, ma solo illegittimo, qualificabile come funzionalmente abnorme solo se determinante una stasi del processo non eliminabile mediante un'attività d'impulso legittima del Pubblico Ministero.

In tali condizioni, poiché il provvedimento risulta espressione di un potere riconosciutogli dall'ordinamento anche se il potere sia stato male esercitato, la dedotta abnormità non è rilevabile, in ogni caso il detto cattivo esercizio del potere è destinato a sfociare in un atto illegittimo, ma non in un atto abnorme.

Nel caso in esame, in definitiva, non sussiste alcun impedimento per il P.M. alla rinnovazione della notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini al difensore dell'imputata, attività cui procederà senza meno, ove non vi abbia già provveduto, riavviando l'iter normale del procedimento.

4. Pertanto, non essendo il provvedimento, ancorché illegittimo, autonomamente impugnabile, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI VELLETRInei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VELLETRIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 2 maggio 2024, il Tribunale di Velletri - sul rilievo che l'avviso di conclusioni delle indagini era stato notificato il 2 agosto 2023 via pec al nominato difensore di fiducia e non già personalmente all'imputata - dichiarava la nullità dell'avviso conclusioni indagini e di tutti gli atti conseguenti, ivi compreso il decreto di citazione, disponendo la restituzione degli atti al P.M. 2. Contro l'ordinanza, il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Velletri ha proposto ricorso deducendo un error in procedendo ai sensi degli artt. 157 e 161, comma 01, cod. proc. pen., per il fatto che il provvedimento è stato adottato sull'erroneo presupposto che la regressione del procedimento determinata da un precedente difetto di notifica all'imputata dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. desse luogo alla necessità di una nuova notifica di tale all'atto, benchè la stessa fosse andata a buon fine. In particolare, la parte ricorrente ha dato atto che: --a) il 17 febbraio 2023, l'indagata, nel verbale di identificazione, riceveva gli avvisi previsti dall'art. 161, commi 01 ed 1, cod. proc. pen., con contestuale elezione di domicilio e nomina di difensore di fiducia; --b) il 2 agosto 2023, l'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. era notificato tramite pec al difensore di fiducia; --c) il 18 gennaio 2024, il decreto di citazione a giudizio era notificato all'imputata. 3. Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, sul rilievo della sua non autosufficienza, non avendo il ricorrente depositato gli atti rilevanti per verificare l'asserita elezione domicilio presso il difensore e la notifica al primo difensore. ' [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 2. Preliminarmente si osserva che - tenuto conto della scansione procedurale richiamata dalla parte pubblica - effettivamente il tribunale non ha tenuto conto della disciplina introdotta dalla riforma Cartabia che prevede - per la comunicazione all'imputato non detenuto degli atti contenenti la vocatio in íus, ovvero: --a) il decreto di fissazione dell'udienza preliminare; --b) il decreto di citazione a giudizio di cui agli artt. 450, comma 2, 456, 552 e 601 cod. proc. pen.; --c) il decreto penale di condanna - che la notifica vada fatta o presso il domicilio dichiarato o eletto oppure presso l'indirizzo PEC dall'imputato comunicati ai sensi dell'art. 161, comma 1, cod. proc. pen.: in mancanza dell'acquisizione di tali indicazioni, quindi, la notifica deve essere effettuata secondo le modalità previste dall'art. 157 cod. proc. pen. Risulta, infatti, solo parzialmente riproposto il tradizionale sistema delineato dalla precedente disciplina con l'art. 161, comma 1, cod. proc. pen., posto che con l'entrata in vigore della Riforma, con il primo atto che si svolge alla presenza dell'indagato o dell'imputato, il Giudice, il P.M. o la Polizia giudiziaria invitano lo stesso a dichiarare o eleggere domicilio oppure ad indicare un indirizzo PEC (cioè un domicilio telematico) per la ricezione degli atti contenenti la vocatio in ius, con l'avviso che in caso di rifiuto, inidoneità o mutamento non comunicato di tali dati, si procederà alla notificazione al difensore. Le dichiarazioni o elezioni di domicilio in esame producano un effetto limitato alla sola notifica degli atti di vocatio in ius: non a caso, l'art. 157 ter cod. proc. pen. è l'unica norma relativa alla notifica degli atti all'imputato che richiama l'art. 161, comma 1, cod. proc. pen. D'altra parte, la limitazione dell'efficacia della dichiarazione o elezione di domicilio risulta espressamente delineata dall'art. 164 cod. proc. pen., che non a caso recita: "la determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale, salvo quanto previsto dall'articolo 156, comma 1". Ne consegue che la dichiarazione o elezione di domicilio incide solo sulle notifiche degli atti introduttivi, per il resto trovando applicazione le modalità di cui all'art. 157 cod. proc. pen. e cioè: notifica telematica; in via subordinata notifica al Difensore in presenza degli avvertimenti di cui all'art. 161, comma 01, cod. proc. pen. (anche forniti dall'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 157, comma 8 ter, cod. proc. pen., come si dirà a breve); da ultimo, notifica a mani o nelle altre forme di cui all'art. 157 cod. proc. pen. 3. Ciò posto, secondo una pacifica linea interpretativa ormai da tempo tracciata da questa Suprema Corte (Sez. Un., n. 25957 del 26 marzo 2009, dep. 22 giugno 2009, Rv. 243590; da ultimo, v. Sez. 6, n. 5159 del 14 gennaio 2014, dep. 03 febbraio 2014, Rv. 258569), non è abnorme il provvedimento con cui il giudice - rilevata l'omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415 - bis cod. proc. pen., in realtà ritualmente eseguita - dichiari erroneamente la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al P.M., trattandosi di un provvedimento che, lungi dall'essere avulso dal sistema, costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento e che non determina la stasi del procedimento, potendo il P.M. comunque disporre la rinnovazione della notificazione del predetto avviso. Al di là della considerazione prima svolte che effettivamente, nel caso di specie, il Giudice sembra non aver considerato la disciplina introdotta dalla riforma Cartabia, deve ritenersi che il provvedimento adottato non si colloca al di fuori dell'ordinamento e della struttura del sistema processuale, rientrando fisiologicamente nelle attribuzioni del decidente, ancorché abbia determinato l'indubbia (ed erronea, nel caso di specie) regressione del procedimento. Nel comporre, infatti, un contrasto giurisprudenziale insorto all'interno della giurisprudenza di legittimità, la su citata decisione delle Sezioni Unite ha ridotto l'ambito di rilevanza del vizio di abnormità dell'atto processuale, precisando che "la retrocessione del procedimento di per sé non costituisce elemento decisivo ed esclusivo ai fini dell'individuazione dell'atto abnorme. Il regresso non rappresenta una causa autonoma di abnormità ed al riguardo deve distinguersi tra regresso tipico (consentito dalla legge), regresso illegittimo (compiuto nell'esercizio di un potere non correttamente esercitato), regresso fonte di abnormità in quanto atipico e conseguente ad atto compiuto in carenza di potere". Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite il regresso del procedimento è dunque k "atipico e comporta l'abnormità del relativo provvedimento se consegua ad un atto adottato dal giudice in carenza di potere" (ad es., la restituzione degli atti nei casi ex art. 552 comma 3 cod. proc. pen. , allorché questi doveva provvedere direttamente a rinnovare la citazione a giudizio o la relativa notifica) ed invece non è abnorme quando "il giudice, dichiarata la nullità del decreto di citazione, restituisca gli atti al P.M. ancorché si tratti di declaratoria originata da un suo errore, in quanto l'atto rientra nella sfera di competenza del giudice e comporta tipicamente la regressione". Nel caso oggetto di ricorso, dunque, deve rilevarsi che, anche se si è determinata un'indebita regressione, le relative conseguenze "sono rimediabili con attività propulsive legittime" (Sez. U, 25957/2009, cit.). Sempre secondo le Sezioni Unite "l'abnormità funzionale, riscontrabile, come si è detto, nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo, va limitata all'ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo. Solo in siffatta ipotesi il pubblico ministero può ricorrere per cassazione lamentando che il conformarsi al provvedimento giudiziario minerebbe la regolarità del processo; negli altri casi egli è tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice". In sostanza, anche se nel caso di specie la nullità non si era verificata, non per questo l'ordinanza dichiarativa della nullità del decreto di citazione a giudizio potrebbe qualificarsi strutturalmente abnorme, in quanto costituisce esercizio di un potere che l'ordinamento processuale assegna al giudice del dibattimento. Infatti, al giudice del dibattimento compete il potere di dichiarare la nullità del decreto che dispone il giudizio per effetto di una nullità verificatasi nel corso delle indagini preliminari, sicché l'atto impugnato non può essere qualificato abnorme, ma solo illegittimo, qualificabile come funzionalmente abnorme solo se determinante una stasi del processo non eliminabile mediante un'attività d'impulso legittima del Pubblico Ministero. In tali condizioni, poiché il provvedimento risulta espressione di un potere riconosciutogli dall'ordinamento anche se il potere sia stato male esercitato, la dedotta abnormità non è rilevabile, in ogni caso il detto cattivo esercizio del potere è destinato a sfociare in un atto illegittimo, ma non in un atto abnorme. Nel caso in esame, in definitiva, non sussiste alcun impedimento per il P.M. alla rinnovazione della notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini al difensore dell'imputata, attività cui procederà senza meno, ove non vi abbia già provveduto, riavviando l'iter normale del procedimento. 4. Pertanto, non essendo il provvedimento, ancorché illegittimo, autonomamente impugnabile, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso. P.Q.M.
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