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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2025

Cassazione n. 08561/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché con esso vengono riproposte questioni già affrontate e respinte con adeguata motivazione dalla sentenza impugnata, con riferimento alla valutazione delle prove, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di L'Aquila, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato su tutti i punti dedotti con l'appello evidenziando l'oggettiva inconciliabilità tra la testimonianza resa dall'imputato con la versione dei fatti descritta dalla persona offesa ritenuta pienamente credibile anche sulla presenza dell'imputato al momento del fatto, con la conseguente esclusione del ragionevole dubbio; ritenuto che la denuncia di difetto di motivazione della sentenza di appello, in ordine a motivi genericamente formulati, che ripropongono le medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, con la conseguente riproposizione della medesima prospettazione di parte in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608); rilevato che dalla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore d a cassa delle ammende.

Così deciso il 7 febbraio 2025 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché con esso vengono riproposte questioni già affrontate e respinte con adeguata motivazione dalla sentenza impugnata, con riferimento alla valutazione delle prove, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di L'Aquila, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato su tutti i punti dedotti con l'appello evidenziando l'oggettiva inconciliabilità tra la testimonianza resa dall'imputato con la versione dei fatti descritta dalla persona offesa ritenuta pienamente credibile anche sulla presenza dell'imputato al momento del fatto, con la conseguente esclusione del ragionevole dubbio; ritenuto che la denuncia di difetto di motivazione della sentenza di appello, in ordine a motivi genericamente formulati, che ripropongono le medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, con la conseguente riproposizione della medesima prospettazione di parte in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608); rilevato che dalla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore d a cassa delle ammende. Così deciso il 7 febbraio 2025 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 08561/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris