CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 27585/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] d'Urso, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma ha riformato la pronuncia del Tribunale di Civitavecchia che, all'esito di giudizio ordinario, aveva giudicato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art.589, co. 2 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena ritenuta equa e al risarcimento dei danni patiti dalle parti civili. La Corte di appello, infatti, ha revocato le statuizioni civili confermando ogni altra disposizione. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza a mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Con un primo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 444 e 448 cod. proc. pen. Ad avviso dell'esponente, posto che l'accordo tra imputato e P.M. costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che una volta pervenuto a conoscenza dell'altra parte, e questa abbia dato il consenso, diviene irrevocabile, la Corte di appello ha errato nel rigettare il motivo di impugnazione con il quale ci si era doluti del fatto che il Tribunale avesse ritenuto necessario il consenso del P.M. per la richiesta di applicazione della pena avanzata nel rito ordinario dopo che il giudice dell'udienza preliminare aveva rigettato la medesima richiesta di applicazione della pena avanzata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dall'imputato e munita del consenso del P.M. La violazione di legge consiste, per l'esponente, nell'aver ritenuto necessario un nuovo consenso del P.M. nonostante si trattasse della medesima richiesta già respinta, non potendo avere rilievo, ai fini della medesimezza della richiesta, il fatto che solo quella avanzata dinanzi al Gup prevedesse la subordinazione alla concessione della sospensione condizionale della pena. Con un secondo motivo si lamenta la violazione dell'art. 192 cod. pen. perché la Corte di appello non ha tenuto conto della trasgressione delle regole della circolazione stradale commesse dalla persona offesa, che percorreva il tratto stradale ove avvenne il sinistro ad una velocità di 130 km/h, nonostante il limite di 90. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va rigettato. 1.1. Il primo motivo è infondato. Il principio evocato dal ricorrente, in tema di irretrattabilità del consenso una volta sopraggiunta l'accettazione dell'altra parte, non ha alcuna attinenza al caso che occupa, perché esso svolge la propria funzione e trova applicazione in vista della decisione del giudice sull'accordo. Una volta che l'accordo sia stato valutato dal giudice e questi si sia espresso al riguardo, il procedimento semplificato si conclude e occorre un nuovo accordo, ove ancora possibile, oppure può - ma non deve - essere riproposto quello già formatosi. Nel caso che occupa, l'intervenuta decisione del G.u.p. ha concluso l'iter aperto con la presentazione della richiesta concordata; dopo di essa si poneva solo la possibilità di rinnovare la richiesta dinanzi al Tribunale (art. 448 cod. proc. pen.). Sul significato del termine "rinnovare" vi è una diversità di orientamento nella giurisprudenza di legittimità. Per un primo filone interpretativo, "il termine "rinnovare" di cui all'art. 448, comma 1, secondo periodo, c.p.p., non può essere interpretato nel senso che la riproposizione della richiesta di patteggiamento sia formulata in termini identici ad altra precedente istanza, ma evoca il significato di una "nuova richiesta", secondo quanto osservato anche dalla Corte Costituzionale nell'ordinanza n. 426/2001. Il termine "rinnovare", infatti, a differenza di quello "riproporre", ad esempio usato dal legislatore nell'art. 438, comma 6, c.p.p., in tema di riproposizione della richiesta di giudizio abbreviato, che presuppone una perfetta coincidenza della nuova attività con quella precedente, evoca il significato di una "nuova domanda". La su richiamata disposizione normativa, secondo cui, nel caso di dissenso del P.M., l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può "rinnovare" la richiesta di cui all'art. 444, comma 1, c.p.p., deve essere, pertanto, interpretata nel senso che la nuova domanda non deve reiterare quella precedente. Ne discende che, a seguito della riproposizione dell'istanza ex art.444 c.p.p., la richiesta medesima deve essere assoggettata, ..., ad una nuova negoziazione tra le parti, sia in ragione del precedente rigetto, sia avuto riguardo alla diversa fase processuale in cui la richiesta si colloca, essendo quella precedente ormai esaurita" (Sez. 6, n. 42775 del 24/09/2014, Rv. 260449). Per altro orientamento, ove si celebri l'udienza preliminare, il meccanismo introdotto dal legislatore del 1999 prevede uno sbarramento temporale alla proponibilità dell'istanza (le conclusioni rese nella stessa udienza preliminare), senza dunque consentire all'imputato di attendere i provvedimenti di cui all'art.424 cod. proc. pen. e, in caso di pronuncia di decreto che dispone il giudizio, di proporre per la prima volta la richiesta in limine alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, diversamente da quanto previsto dall'art. 446, comma 1, cod. proc. pen. nel testo previgente alla legge n. 479/1999. Similmente, si sostiene, a fronte di un esito comunque negativo della richiesta (per dissenso da parte del pubblico ministero o rigetto da parte del giudice dell'udienza preliminare), l'imputato può rinnovarla prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado; tale possibilità, tuttavia, è subordinata ad una condizione essenziale, ossia che proprio di "rinnovazione" si tratti, ossia di una riproposizione della stessa richiesta in precedenza avanzata, senza alcuna modifica. Secondo l'interpretazione che si sta ricordando, tale condizione ha la funzione di indurre l'imputato ed il pubblico ministero ad anticipare la propria scelta processuale, offrendo loro - in caso di celebrazione dell'udienza preliminare - una sola "finestra-patteggiamento", da sfruttare perentoriamente entro la presentazione delle conclusioni di cui agli artt. 421, comma 3 e 422, comma 3, cod. proc. pen., e senza dunque poter attendere gli esiti della stessa udienza, nei termini indicati. Cionondimeno, e proprio perché di una sola "finestra-patteggiamento" si tratta, il legislatore ha voluto predisporre un sistema di controllo sulla richiesta eventualmente formulata, e per il solo caso di esito comunque negativo, per l'appunto stabilendo che il tribunale investito del fascicolo per il dibattimento possa valutare la medesima istanza, qualora a ciò sollecitato dall'imputato, in funzione di verifica del precedente operato del g.u.p. che l'aveva rigettata o del pubblico ministero che non vi aveva prestato il consenso. Quella stessa verifica, peraltro, che il giudice può compiere pur all'esito del dibattimento di primo grado o nel giudizio di impugnazione, ed anche d'ufficio, come previsto ancora nell'art. 448, comma 1, cod. proc. pen., quando ritenga ingiustificato il dissenso del pubblico ministero o il rigetto da parte del g.u.p., intervenuti sempre sulla stessa e mai modificata istanza" (in tal senso, quasi pedissequamente, Sez. 3, n. 41064 del 25.6.2019, n.m.). Orbene, la richiesta dell'imputato avanzata dinanzi al Tribunale, per il fatto di prevedere la subordinazione della pena proposta al riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, era certamente diversa da quella che aveva trovato il consenso del P.M. e quindi necessitava di una nuova espressione di volontà del rappresentante della pubblica accusa. L'essenzialità della clausola è fondamentale al fine di individuare come nuova la richiesta. Di talché era comunque indispensabile una nuova manifestazione di volontà del P.G. (e ciò chiarisce perché in questa sede non è necessario prendere posizione sul descritto contrasto interpretativo). Atteso che questi ha negato il proprio consenso, correttamente il Tribunale è pervenuto alla decisione all'esito del giudizio ordinario e la Corte di appello ha respinto il motivo di appello che, peraltro, evocava una inesistente abnormità dell'ordinanza del Tribunale. 1.2. Il secondo motivo è del tutto generico, non venendo neppure esplicitato a quale fine si vorrebbe vedere considerata la condotta della persona offesa; la quale, in astratto, può interferire con diversi costrutti dell'imputazione per colpa.2. Segue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu