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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 24 giugno 2022

Cassazione n. 39850/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG chiede il rigetto del ricorso lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore chiede l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza delth aprile 2022 del Tribunale del riesame di Palermo il quale, in accoglimento parziale del riesame proposto dall'indagato avverso il decreto di sequestro preventivo del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo del 23 febbraio 2022, ha dichiarato l'incompetenza per territorio dell'autorità giudiziaria di Palermo ed individuato quella dell'autorità giudiziaria di Roma; ai limitati effetti ex art. 27 cod. proc. pen. ha confermato il decreto genetico emesso per il reato ex art. 2 d.lgs. n.74 del 2000.

1.1. Con il primo motivo si deduce la mancanza di motivazione sul requisito del periculum in mora, richiamando l'applicazione dei principi della sentenza delle Sezioni Unite n. 36959 del 24 giugno 2022.

2.2. Con il secondo motivo si deduce la mancanza di motivazione sul fumus del reato contestato rilevando, in particolare, l'omessa valutazione degli elementi anche documentali addotti dalla difesa con il riesame.

2.3. Con il terzo motivo si deduce il vizio di violazione di legge, ex art. 12-bis d.lgs. n.74 del 2000, per l'omessa determinazione del profitto confiscabile.

2.4. Con il quarto motivo si deduce il vizio di violazione di legge per la mancanza di motivazione sull'elemento soggettivo del reato.

2.5. Il difensore ha depositato una memoria con le conclusioni anche in replica alle argomentazioni del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va premesso che con il riesame furono dedotte solo le questioni relative all'incompetenza per territorio, accolta dal Tribunale del riesame, ed alla nullità del decreto genetico per la mancanza di motivazione sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato ex art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000; con il secondo motivo fu contestata la sussistenza del fumus commissi delicti.

1.1. Pertanto, il primo motivo, sulla mancanza di motivazione sul periculum in mora, il terzo motivo, sulla mancanza della determinazione del profitto, con violazione dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, il quarto motivo, sulla mancanza di motivazione sull'elemento soggettivo del reato, sono inammissibili ex art. 606, comma 3, e 609 cod. proc. pen., poiché non dedotti al Tribunale del riesame.

1.2. Anche nelle procedure cautelari reali deve essere applicato il principio elaborato dalla giurisprudenza sulle misure cautelari personali secondo cui in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti de libertate, pur nella peculiarità del contesto decisorio del giudizio di riesame resa manifesta dall'art. 309, comma 9, 2 cod. proc. pen., il ricorrente ha l'onere di specificare le doglianze attinenti al merito (sul fatto, sulle fonti di prova e sulla relativa valutazione) onde provocare il giudice del riesame a fornire risposte adeguate e complete, sulle quali la Corte di cassazione può essere chiamata ad esprimersi.

Pertanto, in mancanza di tale devoluzione, è inammissibile il ricorso che sottoponga alla Corte di legittimità censure su tali punti, che non possono trovare risposte per carenza di cognizione in fatto addebitabile alla mancata osservanza del predetto onere, in relazione ai limiti del giudizio di cassazione, ex art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279505 - 03).

2. Il secondo motivo è inammissibile per genericità.

Il Tribunale del riesame ha motivato sulla sussistenza del fumus commissi delicti nelle pagine 5-7 dell'ordinanza impugnata ed ha esplicitamente preso in esame la tesi difensiva a pag. 8 dell'ordinanza, rilevando in particolare che rispetto ai fatti riportati non vi era stata una specifica deduzione.

Dunque, avendo il Tribunale del riesame analizzato la tesi difensiva, non sussiste il vizio di violazione di legge per la mancanza di motivazione; ne consegue che il ricorso prospetta solo questioni relative alla ricostruzione del fatto che possono essere dedotte esclusivamente con il vizio della motivazione, qui non proponibile ex art. 325 cod. proc. pen. 3.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG chiede il rigetto del ricorso lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore chiede l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza delth aprile 2022 del Tribunale del riesame di Palermo il quale, in accoglimento parziale del riesame proposto dall'indagato avverso il decreto di sequestro preventivo del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo del 23 febbraio 2022, ha dichiarato l'incompetenza per territorio dell'autorità giudiziaria di Palermo ed individuato quella dell'autorità giudiziaria di Roma; ai limitati effetti ex art. 27 cod. proc. pen. ha confermato il decreto genetico emesso per il reato ex art. 2 d.lgs. n.74 del 2000. 1.1. Con il primo motivo si deduce la mancanza di motivazione sul requisito del periculum in mora, richiamando l'applicazione dei principi della sentenza delle Sezioni Unite n. 36959 del 24 giugno 2022. 2.2. Con il secondo motivo si deduce la mancanza di motivazione sul fumus del reato contestato rilevando, in particolare, l'omessa valutazione degli elementi anche documentali addotti dalla difesa con il riesame. 2.3. Con il terzo motivo si deduce il vizio di violazione di legge, ex art. 12-bis d.lgs. n.74 del 2000, per l'omessa determinazione del profitto confiscabile. 2.4. Con il quarto motivo si deduce il vizio di violazione di legge per la mancanza di motivazione sull'elemento soggettivo del reato. 2.5. Il difensore ha depositato una memoria con le conclusioni anche in replica alle argomentazioni del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va premesso che con il riesame furono dedotte solo le questioni relative all'incompetenza per territorio, accolta dal Tribunale del riesame, ed alla nullità del decreto genetico per la mancanza di motivazione sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato ex art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000; con il secondo motivo fu contestata la sussistenza del fumus commissi delicti. 1.1. Pertanto, il primo motivo, sulla mancanza di motivazione sul periculum in mora, il terzo motivo, sulla mancanza della determinazione del profitto, con violazione dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, il quarto motivo, sulla mancanza di motivazione sull'elemento soggettivo del reato, sono inammissibili ex art. 606, comma 3, e 609 cod. proc. pen., poiché non dedotti al Tribunale del riesame. 1.2. Anche nelle procedure cautelari reali deve essere applicato il principio elaborato dalla giurisprudenza sulle misure cautelari personali secondo cui in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti de libertate, pur nella peculiarità del contesto decisorio del giudizio di riesame resa manifesta dall'art. 309, comma 9, 2 cod. proc. pen., il ricorrente ha l'onere di specificare le doglianze attinenti al merito (sul fatto, sulle fonti di prova e sulla relativa valutazione) onde provocare il giudice del riesame a fornire risposte adeguate e complete, sulle quali la Corte di cassazione può essere chiamata ad esprimersi. Pertanto, in mancanza di tale devoluzione, è inammissibile il ricorso che sottoponga alla Corte di legittimità censure su tali punti, che non possono trovare risposte per carenza di cognizione in fatto addebitabile alla mancata osservanza del predetto onere, in relazione ai limiti del giudizio di cassazione, ex art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279505 - 03). 2. Il secondo motivo è inammissibile per genericità. Il Tribunale del riesame ha motivato sulla sussistenza del fumus commissi delicti nelle pagine 5-7 dell'ordinanza impugnata ed ha esplicitamente preso in esame la tesi difensiva a pag. 8 dell'ordinanza, rilevando in particolare che rispetto ai fatti riportati non vi era stata una specifica deduzione. Dunque, avendo il Tribunale del riesame analizzato la tesi difensiva, non sussiste il vizio di violazione di legge per la mancanza di motivazione; ne consegue che il ricorso prospetta solo questioni relative alla ricostruzione del fatto che possono essere dedotte esclusivamente con il vizio della motivazione, qui non proponibile ex art. 325 cod. proc. pen. 3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in
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