CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 gennaio 2025
Cassazione n. 05139/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo dedotto in tema di accertamento della responsabilità per travisamento della prova appare inammissibile non essendo stato dedotto nei motivi di appello, che avevano riguardato solo l'omessa applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. ed il trattamento sanzionatorio; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 10 gennaio 2025 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA] idente