CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 13135/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette~te le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento della richiesta ex art. 669, comma 1, cod. proc. pen., avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha revocato la sentenza della Corte di appello di Milano in data 27/04/2017, irrevocabile 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. La Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bari propone ricorso per cassazione avverso detta ordinanza, deducendo violazione di legge processuale in relazione alla competenza in sede esecutiva e in particolare rilevando che il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo e tale da radicare detta competenza è la sentenza del Tribunale di Bari in data 1/04/2015, confermata dalla sentenza della Corte di appello di Bari in data 16/09/2020, irrevocabile 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; e che pertanto la Corte di appello di Bari, pronunciatasi sulla suddetta richiesta, non era competente. [OSCURATO:PERSONA] 1. La competenza del giudice dell'esecuzione ha carattere funzionale, assoluto e inderogabile; pertanto, la nullità conseguente alla sua inosservanza può essere rilevata d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 1, Sentenza n. 31946 del 4/7/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240775). 2. Stabilisce l'art. 665, comma 4, prima parte, cod. proc. pen.: "Se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo". Detta disposizione va, poi, coordinata, oltre che con il principio della perpetuati° iurisdictionis (dovendosi avere riguardo, nell'individuazione del provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, alla data della richiesta formulata in sede esecutiva: si veda per tutte Sez. 1, n. 51271 del 30/09/2019, Rv. 277733), con quella formulata al citato art. 665, comma 2, cod. proc. pen.: "Quando è stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado, altrimenti è competente il giudice di appello". Considerando che con l'espressione "in relazione alla pena" adoperata nell'art. 665 cod. proc. peri. deve ritenersi tutto ciò che ha attinenza non solamente con la misura della pena, ma anche con la sua applicazione ed esecuzione (come è, ad esempio, per le statuizioni in tema di revoca o concessione dei benefici della sospensione condizionale o della non menzione); con la conseguenza che, allorché la sentenza di secondo grado operi un'elaborazione sostanziale della pronuncia del primo giudice con un intervento concretamente riformatore che abbia, tra l'altro, incidenza sulla misura della pena non in maniera diretta, ma quale effetto di detto intervento, la competenza in sede esecutiva appartiene al giudice d'appello (Cass. Sez. 1, n. 5637 del 21/12/1993 - dep. 22/2/1994, Confl. comp. G.I.P. Trib. Grosseto e App. Firenze in proc. Comandi, Rv. 196548 e Sez. 1, n. 34578 del 12/7/2017, P.G. in proc. Morelli, Rv. 270833: in entrambi i casi la Corte d'appello aveva concesso le attenuanti generiche, riducendo la pena). 3. Nel caso in esame il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo in relazione alla data di proposizione dell'incidente di esecuzione. è la sentenza del Tribunale di Bari in data 1/04/2015, confermata dalla sentenza della Corte di appello di Bari in data 16/09/2020, irrevocabile 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 4. Deve, quindi, annullarsi senza rinvio l'ordinanza impugnata, e, conseguentemente, disporsi la trasmissione degli atti al Tribunale di Bari. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Bari. Così deciso in