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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 6 giugno 2025

Cassazione n. 15179/2025

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PDFBox: 1 [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIA IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 27157/2024 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di [OSCURATO:PERSONA] n.4815/2024 depositata il 24/06/2024; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Numero registro generale 27157/2024 Numero sezionale 1521/2025 Numero di raccolta generale 15179/2025 Data pubblicazione 06/06/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., non deve provvedersi sulle spese processuali, stante la mancata costituzione della parte intimata; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 20/05/2025. [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 27157/2024 Numero sezionale 1521/2025 Numero di raccolta generale 15179/2025 Data pubblicazione 06/06/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: 1 [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIA IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 27157/2024 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di [OSCURATO:PERSONA] n.4815/2024 depositata il 24/06/2024; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Numero registro generale 27157/2024 Numero sezionale 1521/2025 Numero di raccolta generale 15179/2025 Data pubblicazione 06/06/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., non deve provvedersi sulle spese processuali, stante la mancata costituzione della parte intimata; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 20/05/2025. [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 27157/2024 Numero sezionale 1521/2025 Numero di raccolta generale 15179/2025 Data pubblicazione 06/06/2025
Decreto Cassazione n. 15179/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris