CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19735/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con sentenza emessa il 25 maggio 2021, il Tribunale di Milano aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile reato di cui agli artt. 216 e 219 comma 2, n.1, legge fall. (relativo al fallimento della società "SO.GE.DO . s.r.l."), condannandolo alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, riconoscendo la continuazione tra il reato oggetto del presente procedimento e quello giudicato con la sentenza della Corte di appello di Milano n. 127/2021, irrevocabile il 12 aprile 2022 (avente ad oggetto altro reato di bancarotta relativo al fallimento della società "[OSCURATO:SOCIETA]."), ritenendo più grave il reato giudicato con quest'ultima sentenza (in relazione al quale era stata applicata la pena di anni tre e mesi quattro di reclusione) e determinando l'aumento per la continuazione in mesi dieci di reclusione; - che il ricorrente, con un unico motivo di ricorso, lamenta la violazione dell'art. 219 legge fall., sostenendo che la Corte di appello, prima di porre in continuazione il reato oggetto del presente processo con quello già giudicato e di procedere al relativo aumento di pena, avrebbe dovuto rilevare che il giudice di primo grado non aveva bilanciato i più fatti di bancarotta relativi al medesimo fallimento con le attenuanti, ma aveva li aveva posti in continuazione tra loro; - che la censura è inedita, non essendo stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; che, nell'atto di appello, ci si limita a contestare genericamente la mancata valutazione di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti; - che, nel caso in esame non ci si trova di fronte a una pena illegale, dal momento che, come recentemente ribadito dalle Sezioni unite di questa Corte (Sez. U, n. 33040 del 14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886), "pena legale" è quella: del genere e della specie predeterminati dal legislatore entro limiti ragionevoli; comminata da una norma (sostanzialmente) penale, vigente al momento della commissione del fatto-reato, o, se sopravvenuta rispetto ad esso, più favorevole di quella anteriormente prevista; determinata dal giudice, nel rispetto della cornice edittale, all'esito di un procedimento di individualizzazione che tenga conto del concreto disvalore del fatto e delle necessità di rieducazione del reo; - che "pena illegale" è, conseguentemente, quella che si colloca al di fuori del sistema sanzionatorio come delineato dal codice penale, perché diversa per genere, per specie o per quantità da quella positivamente prevista; - che, nel caso di specie, il giudice di appello, per i fatti oggetto del presente processo, ha applicato una pena di mesi dieci di reclusione (in aumento su quella base di anni tre e mesi quattro di reclusione), che rientrava sicuramente nella cornice edittale delineata dall'art. 81, comma 2, cod. pen.; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. AP (1.1 Così d