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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42222/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2024 del TRIBUNALE di PADOVA Llato avvi4te parta udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 22128/24 Nasraoui [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, cl.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha applicato la pena come dallo stesso richiesta con il consenso del P.M.; che il ricorrente denuncia violazione di legge in ordine alla disposta confisca; che il motivo circa la confisca ex art. 85-bis d.P.R. cit., è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta, con particolare riferimento al profilo della "sproporzione" rispetto alla capacità reddituale; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2024 del TRIBUNALE di PADOVA Llato avvi4te parta udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 22128/24 Nasraoui [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, cl.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha applicato la pena come dallo stesso richiesta con il consenso del P.M.; che il ricorrente denuncia violazione di legge in ordine alla disposta confisca; che il motivo circa la confisca ex art. 85-bis d.P.R. cit., è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta, con particolare riferimento al profilo della "sproporzione" rispetto alla capacità reddituale; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 42222/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris