CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2022
Cassazione n. 49350/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il trattamento sanzionatorio e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, avendo la Corte di appello ampiamente motivato sulle regioni del discostamento dal minimo edittale, e sul fatto che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche era giustificata dalle concrete e gravi modalità del fatto (volto travisato e minaccia con l'uso di armi), ritenute recessive rispetto agli elementi indicati dalla difesa, quale la giovane età dell'imputato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022 Il Consigliere jestensore [OSCURATO:PERSONA]