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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19217/2022

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile, per tardività, l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di condanna alla pena di anni uno di reclusione, pronunciata, nei suoi confronti, dal Tribunale per il reato di cui all'art. 57 cod. pen., in relazione agli artt. 595, comma terzo cod. pen. e 13 legge n. 47 del 1948.

2. Avverso il provvedimento ricorre l'imputato articolando due motivi.

Denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, sul rilievo che la tardività dell'appello non avrebbe impedito al giudice distrettuale di rilevare: - la sussistenza di una causa di nullità assoluta, attinente alla vocatio in ius, come tale idonea a provocare la rescissione del giudicato; - la sopravvenuta illegalità della pena alla luce della declaratoria di illegittimità costituzionale della pena detentiva per i reati di diffamazione (la difesa aveva presentato istanza di rinvio della decisione in attesa della pronuncia della sentenza della Corte costituzionale). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. In primo luogo deve rilevarsi che, come ritenuto dalla Corte distrettuale, l'atto di appello è inammissibile per tardività, posto che: - la sentenza di primo grado è stata deliberata in data 13 settembre 2018, con l'indicazione in dispositivo, ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen., del termine di novanta giorni per il deposito della motivazione; deposito avvenuto tempestivamente il 25 ottobre 2018; - dalla scadenza dei novanta giorni (12 dicembre 2018) è iniziato il decorso del termine di quarantacinque giorni per l'impugnazione; - detto termine è spirato il 26 gennaio 2019, mentre l'appello è stato presentato soltanto il 6 marzo 2019.

La conclusione non è avversata dal ricorrente, il quale si limita a sostenere che la Corte di appello, nonostante la tardività della impugnazione, avrebbe dovuto, in ogni caso, rilevare la nullità assoluta della vocatio in ius e attendere la declaratoria della Corte costituzionale sulla illegalità della pena detentiva prevista per i reati di diffamazione.

3. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati.

3.1. Tutte le pronunce della Corte di cassazione a Sezioni Unite, alcune delle quali citate anche in ricorso, hanno posto un limite chiaro e preciso alla possibilità per il giudice dell'impugnazione di rilevare eventi suscettibili di riverberarsi sulla formazione del giudicato sostanziale e di essere apprezzati anche dal giudice dell'esecuzione (quali ad esempio l'intervenuta aboliti° criminis o la illegalità della pena conseguente a una declaratoria di illegittimità costituzionale): il caso della tardività dell'impugnazione.Invero l'impugnazione tardiva è una impugnazione inidonea, sin dall'origine, a instaurare un valido rapporto processuale, in quanto il decorso del termine derivante dalla mancata proposizione della impugnazione ha già trasformato il giudicato sostanziale in giudicato formale, sicché il giudice dell'impugnazione si limita a verificare il decorso del termine e a prenderne atto (cfr. Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Sez.

U, n. 33040 del 26/02/2015, iazouli; Sez.

U, n. 47766 del 26/06/2015, Butera, Rv. 265107).

Come osservano le Sezioni Unite, nella pronuncia Butera da ultimo citata: «Si tratta, del resto, di affermazione di principio costantemente ribadita dalla giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito che il ricorso tardivo configura un caso in cui fa difetto un presupposto essenziale, legislativamente previsto, per la stessa configurabilità di un atto di impugnazione, sicché ci si trova in presenza di un atto inidoneo ad introdurre il giudizio di impugnazione ed alla instaurazione di un valido rapporto processuale.

Si è in questo caso in presenza di un simulacro di gravame che il provvedimento giudiziale di inammissibilità, per la sua natura dichiarativa, rimuove dalla realtà giuridica fin dal momento della sua origine.

La declaratoria di inammissibilità si risolve quindi nella constatazione che si è ormai formato un giudicato in senso sostanziale fin dall'insorgenza della causa stessa di inammissibilità, concretizzatosi alla scadenza dei termini per proporre l'impugnazione.

La pronunzia è quindi finalizzata ad impedire l'inutile prosecuzione di una attività comunque destinata a sfociare, a norma dell'art. 591, comma 4, cod. proc. peri., anche a posteriori, in un accertamento negativo di pendenza del processo (Sez.

U, n. 15 del 30/06/1999, Rv. 213981, Piepoli)» (così in motivazione, Sez.

U, n. 47766 del 26/06/2015, Butera, cit.).

3.2. Ne consegue che la Corte di appello correttamente si è fermata al rilievo, incontestato, della tardività dell'appello, non potendo fare altro.

In particolare il giudice dell'impugnazione non avrebbe potuto rilevare né la illegalità della pena (il profilo è demandabile, comunque, al giudice dell'esecuzione) né la asserita nullità della vocatio in ius, proprio perché l'appello tardivo è un "simulacro" di gravame, come tale inidoneo ad incardinare il giudizio di impugnazione e a instaurare un valido rapporto processuale.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro 3.000,00, a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20/04/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente rosini [OSCURATO:PERSONA] CORTE DI CASSAZIONE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile, per tardività, l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di condanna alla pena di anni uno di reclusione, pronunciata, nei suoi confronti, dal Tribunale per il reato di cui all'art. 57 cod. pen., in relazione agli artt. 595, comma terzo cod. pen. e 13 legge n. 47 del 1948. 2. Avverso il provvedimento ricorre l'imputato articolando due motivi. Denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, sul rilievo che la tardività dell'appello non avrebbe impedito al giudice distrettuale di rilevare: - la sussistenza di una causa di nullità assoluta, attinente alla vocatio in ius, come tale idonea a provocare la rescissione del giudicato; - la sopravvenuta illegalità della pena alla luce della declaratoria di illegittimità costituzionale della pena detentiva per i reati di diffamazione (la difesa aveva presentato istanza di rinvio della decisione in attesa della pronuncia della sentenza della Corte costituzionale). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. In primo luogo deve rilevarsi che, come ritenuto dalla Corte distrettuale, l'atto di appello è inammissibile per tardività, posto che: - la sentenza di primo grado è stata deliberata in data 13 settembre 2018, con l'indicazione in dispositivo, ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen., del termine di novanta giorni per il deposito della motivazione; deposito avvenuto tempestivamente il 25 ottobre 2018; - dalla scadenza dei novanta giorni (12 dicembre 2018) è iniziato il decorso del termine di quarantacinque giorni per l'impugnazione; - detto termine è spirato il 26 gennaio 2019, mentre l'appello è stato presentato soltanto il 6 marzo 2019. La conclusione non è avversata dal ricorrente, il quale si limita a sostenere che la Corte di appello, nonostante la tardività della impugnazione, avrebbe dovuto, in ogni caso, rilevare la nullità assoluta della vocatio in ius e attendere la declaratoria della Corte costituzionale sulla illegalità della pena detentiva prevista per i reati di diffamazione. 3. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati. 3.1. Tutte le pronunce della Corte di cassazione a Sezioni Unite, alcune delle quali citate anche in ricorso, hanno posto un limite chiaro e preciso alla possibilità per il giudice dell'impugnazione di rilevare eventi suscettibili di riverberarsi sulla formazione del giudicato sostanziale e di essere apprezzati anche dal giudice dell'esecuzione (quali ad esempio l'intervenuta aboliti° criminis o la illegalità della pena conseguente a una declaratoria di illegittimità costituzionale): il caso della tardività dell'impugnazione.Invero l'impugnazione tardiva è una impugnazione inidonea, sin dall'origine, a instaurare un valido rapporto processuale, in quanto il decorso del termine derivante dalla mancata proposizione della impugnazione ha già trasformato il giudicato sostanziale in giudicato formale, sicché il giudice dell'impugnazione si limita a verificare il decorso del termine e a prenderne atto (cfr. Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, iazouli; Sez. U, n. 47766 del 26/06/2015, Butera, Rv. 265107). Come osservano le Sezioni Unite, nella pronuncia Butera da ultimo citata: «Si tratta, del resto, di affermazione di principio costantemente ribadita dalla giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito che il ricorso tardivo configura un caso in cui fa difetto un presupposto essenziale, legislativamente previsto, per la stessa configurabilità di un atto di impugnazione, sicché ci si trova in presenza di un atto inidoneo ad introdurre il giudizio di impugnazione ed alla instaurazione di un valido rapporto processuale. Si è in questo caso in presenza di un simulacro di gravame che il provvedimento giudiziale di inammissibilità, per la sua natura dichiarativa, rimuove dalla realtà giuridica fin dal momento della sua origine. La declaratoria di inammissibilità si risolve quindi nella constatazione che si è ormai formato un giudicato in senso sostanziale fin dall'insorgenza della causa stessa di inammissibilità, concretizzatosi alla scadenza dei termini per proporre l'impugnazione. La pronunzia è quindi finalizzata ad impedire l'inutile prosecuzione di una attività comunque destinata a sfociare, a norma dell'art. 591, comma 4, cod. proc. peri., anche a posteriori, in un accertamento negativo di pendenza del processo (Sez. U, n. 15 del 30/06/1999, Rv. 213981, Piepoli)» (così in motivazione, Sez. U, n. 47766 del 26/06/2015, Butera, cit.). 3.2. Ne consegue che la Corte di appello correttamente si è fermata al rilievo, incontestato, della tardività dell'appello, non potendo fare altro. In particolare il giudice dell'impugnazione non avrebbe potuto rilevare né la illegalità della pena (il profilo è demandabile, comunque, al giudice dell'esecuzione) né la asserita nullità della vocatio in ius, proprio perché l'appello tardivo è un "simulacro" di gravame, come tale inidoneo ad incardinare il giudizio di impugnazione e a instaurare un valido rapporto processuale. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro 3.000,00, a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/04/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente rosini [OSCURATO:PERSONA] CORTE DI CASSAZIONE
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