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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 gennaio 2023

Cassazione n. 06431/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di VENEZlA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria in data 15 gennaio 2023 dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] con cui si ribadiscono i motivi di ricorso; OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso attraverso cui si deduce violazione di legge in ordine all'elemento oggettivo e soggettivo del delitto di evasione, al mancato riconoscimento della attenuante di cui all'art. 385, quarto comma, cod. pen. ed alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. sono riproduttivi di identiche censure confutate dalla Corte di appello con corretti argomenti in fatto ed in diritto avendo messo in evidenza sia la mancata allegazione di elementi che deponessero per la solo prospettata sussistente della mancanza dell'elemento soggettivo in ragione della formulata istanza di autorizzazione al Tribunale di Sorveglianza, tenuto conto che le prospettate assicurazioni ricevute dal proprio legale della possibilità di uscire dall'abitazione erano rimaste prive di qualunque riscontro oltre che inverosimili, valutazione in fatto resa con motivazione coerente e logica non sindacabile in sede di legittimità; osservato che la dedotta sussistenza dell'attenuante della costituzione in carcere risulta generica nella parte in cui neppure viene scandita la tipologia di condotta che si assume essere equipollente alla fattispecie, avendo la Corte di appello osservato che in rientro in abitazione non assume rilevanza ai fini della concessione dell'attenuante di cui all'art. 385, quarto comma, cod. pen. citando pertinente giurisprudenza costante di questa Corte; rilevato che con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità la decisione ha messo in evidenza, al fine di escludere la scarsa offensività della condotta, che il ricorrente si fosse allontanato dal domicilio nonostante l'ampia autorizzazione di cui usufruiva; rilevato che la memoria presentata dalla parte non sortisce esito alcuno in quanto inidonea a mutare le conclusioni sopra riportate; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di VENEZlA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria in data 15 gennaio 2023 dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] con cui si ribadiscono i motivi di ricorso; OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso attraverso cui si deduce violazione di legge in ordine all'elemento oggettivo e soggettivo del delitto di evasione, al mancato riconoscimento della attenuante di cui all'art. 385, quarto comma, cod. pen. ed alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. sono riproduttivi di identiche censure confutate dalla Corte di appello con corretti argomenti in fatto ed in diritto avendo messo in evidenza sia la mancata allegazione di elementi che deponessero per la solo prospettata sussistente della mancanza dell'elemento soggettivo in ragione della formulata istanza di autorizzazione al Tribunale di Sorveglianza, tenuto conto che le prospettate assicurazioni ricevute dal proprio legale della possibilità di uscire dall'abitazione erano rimaste prive di qualunque riscontro oltre che inverosimili, valutazione in fatto resa con motivazione coerente e logica non sindacabile in sede di legittimità; osservato che la dedotta sussistenza dell'attenuante della costituzione in carcere risulta generica nella parte in cui neppure viene scandita la tipologia di condotta che si assume essere equipollente alla fattispecie, avendo la Corte di appello osservato che in rientro in abitazione non assume rilevanza ai fini della concessione dell'attenuante di cui all'art. 385, quarto comma, cod. pen. citando pertinente giurisprudenza costante di questa Corte; rilevato che con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità la decisione ha messo in evidenza, al fine di escludere la scarsa offensività della condotta, che il ricorrente si fosse allontanato dal domicilio nonostante l'ampia autorizzazione di cui usufruiva; rilevato che la memoria presentata dalla parte non sortisce esito alcuno in quanto inidonea a mutare le conclusioni sopra riportate; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C
Sentenza Cassazione n. 06431/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris