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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 10040/2026

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la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Catania udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 19 luglio 2025 la Corte di appello di Catania ha rigettato l’istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] con cui si chiedeva la detrazione dalla pena di anni venti di reclusione, in esecuzione giusta sentenza emessa in sede di rinvio dalla medesima Corte di appello il 3 luglio 2019, della carcerazione sofferta in relazione ai reati giudicati dalla Corte di appello di Catania con sentenza irrevocabile del 27 maggio 2005, rispetto ai quali la sentenza del 3 luglio 2019 aveva riconosciuto la continuazione.

Dato atto che la carcerazione di cui si invocava la detrazione era stata espiata dal 7 novembre 2003 al 6 settembre 2009, il Giudice dell’esecuzione ha fondato il diniego sulla previsione di cui all’art. 657, comma 4, cod. proc. pen., rilevando che la condanna da eseguire afferiva a reati consumati in tempi successivi, segnatamente il delitto di associazione di tipo mafioso commesso sino al 2013, violazioni della disciplina sulle armi ed estorsioni commesse negli anni 2011 e 2012, il delitto di associazione dedita al traffico di stupefacenti e reati fine commessi fino al 2013.

2. Avverso l’ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo con cui denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 657 cod. proc. pen., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Il ricorrente si duole che la Corte di appello, in esito all’applicazione del cumulo giuridico riguardo alle violazioni unificate dalla sentenza del 3 luglio 2019, abbia individuato come pena da eseguire quella irrogata per i reati giudicati con la più recente sentenza, omettendo di indicare la porzione di pena espiata rispondente all’aumento applicato ai sensi dell’art. 81, secondo comma, cod. pen. per la continuazione esterna e in ogni caso di detrarre per intero la detenzione subita per effetto della sentenza di condanna del 27 maggio 2005, in presenza dei presupposti per la fungibilità.

Deduce l’erroneità del richiamo alla disposizione di cui al comma 4 dell’art. 657 cod. proc. pen., non avendo il giudice dell’esecuzione indicato il dies a quo delle condotte associative e dovendo ammettersi la fungibilità della carcerazione patita prima della cessazione della permanenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non merita accoglimento

2. L'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. individua quale presupposto indispensabile per la cosiddetta fungibilità delle pene espiate sine titulo che la custodia cautelare subita o la pena espiata per il reato diverso siano successive alla commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire.

Come chiarito dalla Corte costituzionale, che con sentenza n. 198 del 2014 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della citata previsione normativa, sollevatain riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, terzo comma, Cost., «tale sbarramento temporale si giustifica alla luce di due ordini di considerazioni, tra loro strettamente correlati.

In primo luogo - ed è questa la spiegazione tradizionale del divieto – esso è imposto dall’esigenza di evitare che l’istituto della fungibilità si risolva in uno stimolo a commettere reati, trasformando il pregresso periodo di carcerazione in una “riserva di impunità” utilizzabile per elidere le conseguenze di futuri illeciti penali, e che concreterebbe addirittura una sorta di “licenza di delinquere” quanto ai reati punibili in misura uguale o inferiore alla carcerazione sofferta. […] In secondo luogo, poi – ma, in realtà, prima ancora – risponde ad una fondamentale esigenza logico-giuridica che la pena, ancorché scontata nella forma anomala dell’“imputazione” ad essa del periodo di ingiusta detenzione sofferta per altro reato, debba comunque seguire, e non già precedere, il fatto criminoso cui accede e che mira a sanzionare.

È questa, infatti, la condizione indispensabile affinché la pena possa esplicare le funzioni sue proprie, e particolarmente quelle di prevenzione speciale e rieducativa».

La regola della fungibilità trova applicazione anche nel caso in cui il “credito penale” si sia formato a seguito del riconoscimento della continuazione tra reati, con conseguente applicazione di una pena complessiva inferiore a quella risultante dal cumulo materiale.

In questa prospettiva si è affermato che, quando si debba procedere, ai fini della determinazione della pena detentiva da eseguire, al computo della custodia cautelare subita sine titulo per più fatti in continuazione commessi in tempi diversi, occorre procedere alla scissione del reato continuato per individuare le violazioni commesse prima dell'inizio della detenzione senza titolo e stabilire l'aliquota di sanzione del relativo frammento di continuazione per far luogo alla fungibilità, individuando quindi la parte di custodia cautelare inutilmente sofferta (Sez. 1, n. 13646 del 12/02/2019, Cammareri, Rv. 275327 - 01; Sez. 1, n. 38400 del 18/09/2009, Agresta, Rv. 244837 - 01; Sez. 1, n. 25186 del 17/02/2009, Bernardo, Rv. 243809 - 01).

Nel caso in esame, il giudice dell’esecuzione ha correttamente motivato in ordine all’impossibilità di imputare alla pena da eseguire la carcerazione espiata per i reati già giudicati con la sentenza del 27 maggio 2005, in quanto antecedente alle condotte criminose per cui è stata pronunciata la più recente condanna.

Tanto meno può aderirsi alla prospettazione difensiva rivolta, in ragione dell’omessa indicazione del dies a quo della consumazione dei reati di cui agli artt. 416 bis cod. pen. e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, al riconoscimento della fungibilità rispetto alla carcerazione eseguita dopo l’inizio delle condotte associative, poiché in contrasto con la pacifica indicazione giurisprudenziale secondo cui «il periodo di detenzione subito senza titolo non può detrarsi per fungibilità dalla pena irrogata per un reato permanente la cui consumazione si sia protratta oltre detto periodo, giacché, data la struttura unitaria del reato permanente, non è possibile operarne una scomposizione in una pluralità di reati, alcuni anteriori ed altri posteriori alla esecuzione dello stato detentivo rivelatosi senza titolo» (Sez. 1, n. 12675 del 06/02/2025, Fiammetta, Rv. 287785 – 01; nella stessa direzione, tra le tante, v.

Sez. 1, n. 6072 del 24/05/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272102 – 01; Sez. 1, n. 17829 del 10/04/2008, Prokopchyk, Rv. 240288 – 01; Sez. 1, n. 1436 del 10/03/1998, Pesce, Rv. 210202 - 01).

Quanto alla lamentata omessa individuazione, sulla reclusione complessiva da espiare, della minor pena rispondente all’aumento applicato per effetto della continuazione esterna, trattasi di questione non devoluta con l’istanza al giudice dell’esecuzione, la cui soluzione attinge alle determinazioni definitive del giudice della cognizione, il quale nella sentenza de 3 luglio 2019, pur riconoscendo il vincolo ex art. 81, secondo comma, cod. pen., alcun aumento ha ritenuto di applicare in concreto per i reati già giudicati, dando atto dell’operatività del criterio moderatore di cui all’art. 78 cod. pen., in quanto la pena individuata per la violazione più grave, sulla quale andavano calcolati gli aumenti per la continuazione interna ed esterna, era pari ad anni trenta di reclusione.

3. Il ricorso, alla stregua delle svolte considerazioni, deve essere, conclusivamente, rigettato.

Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Catania udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 19 luglio 2025 la Corte di appello di Catania ha rigettato l’istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] con cui si chiedeva la detrazione dalla pena di anni venti di reclusione, in esecuzione giusta sentenza emessa in sede di rinvio dalla medesima Corte di appello il 3 luglio 2019, della carcerazione sofferta in relazione ai reati giudicati dalla Corte di appello di Catania con sentenza irrevocabile del 27 maggio 2005, rispetto ai quali la sentenza del 3 luglio 2019 aveva riconosciuto la continuazione. Dato atto che la carcerazione di cui si invocava la detrazione era stata espiata dal 7 novembre 2003 al 6 settembre 2009, il Giudice dell’esecuzione ha fondato il diniego sulla previsione di cui all’art. 657, comma 4, cod. proc. pen., rilevando che la condanna da eseguire afferiva a reati consumati in tempi successivi, segnatamente il delitto di associazione di tipo mafioso commesso sino al 2013, violazioni della disciplina sulle armi ed estorsioni commesse negli anni 2011 e 2012, il delitto di associazione dedita al traffico di stupefacenti e reati fine commessi fino al 2013. 2. Avverso l’ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo con cui denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 657 cod. proc. pen., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente si duole che la Corte di appello, in esito all’applicazione del cumulo giuridico riguardo alle violazioni unificate dalla sentenza del 3 luglio 2019, abbia individuato come pena da eseguire quella irrogata per i reati giudicati con la più recente sentenza, omettendo di indicare la porzione di pena espiata rispondente all’aumento applicato ai sensi dell’art. 81, secondo comma, cod. pen. per la continuazione esterna e in ogni caso di detrarre per intero la detenzione subita per effetto della sentenza di condanna del 27 maggio 2005, in presenza dei presupposti per la fungibilità. Deduce l’erroneità del richiamo alla disposizione di cui al comma 4 dell’art. 657 cod. proc. pen., non avendo il giudice dell’esecuzione indicato il dies a quo delle condotte associative e dovendo ammettersi la fungibilità della carcerazione patita prima della cessazione della permanenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non merita accoglimento 2. L'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. individua quale presupposto indispensabile per la cosiddetta fungibilità delle pene espiate sine titulo che la custodia cautelare subita o la pena espiata per il reato diverso siano successive alla commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire. Come chiarito dalla Corte costituzionale, che con sentenza n. 198 del 2014 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della citata previsione normativa, sollevatain riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, terzo comma, Cost., «tale sbarramento temporale si giustifica alla luce di due ordini di considerazioni, tra loro strettamente correlati. In primo luogo - ed è questa la spiegazione tradizionale del divieto – esso è imposto dall’esigenza di evitare che l’istituto della fungibilità si risolva in uno stimolo a commettere reati, trasformando il pregresso periodo di carcerazione in una “riserva di impunità” utilizzabile per elidere le conseguenze di futuri illeciti penali, e che concreterebbe addirittura una sorta di “licenza di delinquere” quanto ai reati punibili in misura uguale o inferiore alla carcerazione sofferta. […] In secondo luogo, poi – ma, in realtà, prima ancora – risponde ad una fondamentale esigenza logico-giuridica che la pena, ancorché scontata nella forma anomala dell’“imputazione” ad essa del periodo di ingiusta detenzione sofferta per altro reato, debba comunque seguire, e non già precedere, il fatto criminoso cui accede e che mira a sanzionare. È questa, infatti, la condizione indispensabile affinché la pena possa esplicare le funzioni sue proprie, e particolarmente quelle di prevenzione speciale e rieducativa». La regola della fungibilità trova applicazione anche nel caso in cui il “credito penale” si sia formato a seguito del riconoscimento della continuazione tra reati, con conseguente applicazione di una pena complessiva inferiore a quella risultante dal cumulo materiale. In questa prospettiva si è affermato che, quando si debba procedere, ai fini della determinazione della pena detentiva da eseguire, al computo della custodia cautelare subita sine titulo per più fatti in continuazione commessi in tempi diversi, occorre procedere alla scissione del reato continuato per individuare le violazioni commesse prima dell'inizio della detenzione senza titolo e stabilire l'aliquota di sanzione del relativo frammento di continuazione per far luogo alla fungibilità, individuando quindi la parte di custodia cautelare inutilmente sofferta (Sez. 1, n. 13646 del 12/02/2019, Cammareri, Rv. 275327 - 01; Sez. 1, n. 38400 del 18/09/2009, Agresta, Rv. 244837 - 01; Sez. 1, n. 25186 del 17/02/2009, Bernardo, Rv. 243809 - 01). Nel caso in esame, il giudice dell’esecuzione ha correttamente motivato in ordine all’impossibilità di imputare alla pena da eseguire la carcerazione espiata per i reati già giudicati con la sentenza del 27 maggio 2005, in quanto antecedente alle condotte criminose per cui è stata pronunciata la più recente condanna. Tanto meno può aderirsi alla prospettazione difensiva rivolta, in ragione dell’omessa indicazione del dies a quo della consumazione dei reati di cui agli artt. 416 bis cod. pen. e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, al riconoscimento della fungibilità rispetto alla carcerazione eseguita dopo l’inizio delle condotte associative, poiché in contrasto con la pacifica indicazione giurisprudenziale secondo cui «il periodo di detenzione subito senza titolo non può detrarsi per fungibilità dalla pena irrogata per un reato permanente la cui consumazione si sia protratta oltre detto periodo, giacché, data la struttura unitaria del reato permanente, non è possibile operarne una scomposizione in una pluralità di reati, alcuni anteriori ed altri posteriori alla esecuzione dello stato detentivo rivelatosi senza titolo» (Sez. 1, n. 12675 del 06/02/2025, Fiammetta, Rv. 287785 – 01; nella stessa direzione, tra le tante, v. Sez. 1, n. 6072 del 24/05/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272102 – 01; Sez. 1, n. 17829 del 10/04/2008, Prokopchyk, Rv. 240288 – 01; Sez. 1, n. 1436 del 10/03/1998, Pesce, Rv. 210202 - 01). Quanto alla lamentata omessa individuazione, sulla reclusione complessiva da espiare, della minor pena rispondente all’aumento applicato per effetto della continuazione esterna, trattasi di questione non devoluta con l’istanza al giudice dell’esecuzione, la cui soluzione attinge alle determinazioni definitive del giudice della cognizione, il quale nella sentenza de 3 luglio 2019, pur riconoscendo il vincolo ex art. 81, secondo comma, cod. pen., alcun aumento ha ritenuto di applicare in concreto per i reati già giudicati, dando atto dell’operatività del criterio moderatore di cui all’art. 78 cod. pen., in quanto la pena individuata per la violazione più grave, sulla quale andavano calcolati gli aumenti per la continuazione interna ed esterna, era pari ad anni trenta di reclusione. 3. Il ricorso, alla stregua delle svolte considerazioni, deve essere, conclusivamente, rigettato. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
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