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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 giugno 2021

Cassazione n. 13797/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2021 della CORTE APPELLO di SALERNO Idato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 4 giugno 2021 la Corte d'appello di Salerno, in accoglimento di concorde richiesta delle Parti, riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] emessa il 13.11/25.11 2019, rideterminando la pena complessivamente inflitta a [OSCURATO:PERSONA], in anni 6 e giorni 20 di reclusione ed C 4-000 di multa per effetto della ritenuta continuazione dei reati di cui alla sentenza emessa dalla Corte d'appello di Salerno in data 24 aprile 2009; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la prevenuta affidandolo ad un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva l'illegalità della pena inflitta derivante dall'asserita mancata indicazione dei criteri seguiti per quantificare la pena.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo di impugnazione risulta manifestamente infondato; che la Corte di cassazione ha chiarito che l'eventuale omissione circa l'indicazione dei criteri seguiti per quantificare la pena non determina l'illegalità della stessa (Corte di cassazione, Sez.

V penale, n. 45360 del 4 ottobre 2019); che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna delta ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3,000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] sigliere tre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2021 della CORTE APPELLO di SALERNO Idato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 4 giugno 2021 la Corte d'appello di Salerno, in accoglimento di concorde richiesta delle Parti, riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] emessa il 13.11/25.11 2019, rideterminando la pena complessivamente inflitta a [OSCURATO:PERSONA], in anni 6 e giorni 20 di reclusione ed C 4-000 di multa per effetto della ritenuta continuazione dei reati di cui alla sentenza emessa dalla Corte d'appello di Salerno in data 24 aprile 2009; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la prevenuta affidandolo ad un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva l'illegalità della pena inflitta derivante dall'asserita mancata indicazione dei criteri seguiti per quantificare la pena. Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo di impugnazione risulta manifestamente infondato; che la Corte di cassazione ha chiarito che l'eventuale omissione circa l'indicazione dei criteri seguiti per quantificare la pena non determina l'illegalità della stessa (Corte di cassazione, Sez. V penale, n. 45360 del 4 ottobre 2019); che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna delta ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3,000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] sigliere tre
Sentenza Cassazione n. 13797/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris