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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 maggio 1969

Cassazione n. 43201/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'8.5.1969, contro la sentenza della Corte di Appello di Venezia del 4.2.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 6.4.2016 il Tribunale di Verona aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei delitti di tentata estorsione, rapina impropria, lesioni personali aggravate e minaccia in danno di tale [OSCURATO:PERSONA] e, ritenuto tra le diverse violazioni di legge il vincolo della continuazione sul più grave reato di cui al capo b), su cui aveva inoltre riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena finale di anni 2, mesi 2 e giorni 15 di reclusione ed Euro 700 di multa oltre al pagamento delle spese processuali;

2. la Corte di Appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha riqualificato il fatto di cui al capo A) ai sensi dell'art. 393 cod. pen. e, conseguentemente, dichiarato non doversi procedere in relazione ai reati di cui allo stesso capo A) ed ai capi C) e D) in quanto estinti per intervenuta prescrizione; ha rideterminato la pena in quella inflitta per il SIDIC) capo B) in anni 2 di reclusione ed Euro 600 di multa confermando nel resto;

3. ricorre per cassazione il difensore del Deleanu lamentando: 3.1 violazione o falsa applicazione dell'art. 628 comma 2 cod. pen. e vizio di motivazione sul punto: rileva che la Corte di Appello ha riqualificato il fatto di cui al capo A) in termini di ragion fattasi riconoscendo l'esistenza di un credito dell'imputato nei confronti della persona offesa ma che analoga operazione di riqualificazione avrebbe dovuto riguardare il capo B) una volta tenuto conto delle dichiarazioni della persona offesa il quale aveva riferito che il suo aggressore era risalito in macchina e dopo era tornato indietro e rientrato in casa per sottrargli il telefono onde impedirgli di chiamare la polizia ed aveva inoltre tentato di impadronirsi anche delle chiavi della vettura, fatto che tuttavia non gli è stato contestato; sottolinea che la sottrazione del telefono avrebbe perciò dovuto essere qualificata in termini di furto o, al più, ai sensi dell'art. 624bis cod. pen.; evidenzia che la Corte di Appello ha travisato le dichiarazioni della persona offesa così omettendo di affrontare la sollecitazione difensiva; 3.2 violazione ed erronea applicazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen.: richiama la motivazione con cui la Corte di Appello ha disatteso la richiesta difensiva evidenziando come proprio la giurisprudenza richiamata dai giudici veneziani avrebbe suggerito una soluzione diversa lacldove si consideri che la persona offesa aveva indicato il valore del telefono in Euro 89 non facendo menzione alcuna di ulteriori profili di patimento o pregiudizio, di tal ché la motivazione risulta di fatto apparente e limitata al richiamo a principi di carattere generale nell'assenza di riferimenti al caso concreto; 3.3 violazione ed erronea applicazione dell'art. 163 comma 1 cod. pen.: richiama anche in tal caso la motivazione della sentenza impugnata segnalando come l'art. 163 comma 1 cod. pen., a seguito della legge 11.6.2004 n. 145, consenta invece il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale sulla sola pena detentiva;

4. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per la fondatezza del ricorso con riferimento al secondo e al terzo motivo: quanto al primo motivo, rileva, infatti, come la Corte abbia vagliato le deduzioni difensive che ha respinto con motivazione puntuale, coerente e priva di discrasie logiche e, perciò, non censurabile in questa sede; segnala, a tal proposito, la conformità della decisione impnnata ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità quanto al profilo della immediatezza richiesto dall'art. 628 comma 2 cod. pen.; quanto al secondo motivo, ritiene invece censurabile l'iter argomentativo seguito dalla Corte di Appello che non ha tenuto conto né dell'esiguo valore del bene sottratto né della modestia del danno fisico subito dalla persona offesa; altrettanto rileva quanto al diniego della sospensione condizionale della pena motivato esclusivamente sull'entità della pena non tenendo conto, tuttavia, della previsione di cui all'ultimo periodo del primo comma dell'art. 163 cod. pen.;

5. il difensore ha concluso per iscritto insistendo sulla fondatezza dei motivi di ricorso e per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato limitatamente al terzo motivo.

1. [OSCURATO:PERSONA] era stato tratto a giudizio per rispondere dei fatti di tentata estorsione descritti al capo A) della rubrica, del fatto di rapina impropria di cui al capo B), delle lesioni di cui al capo C) e della minaccia di cui al successivo capo D).

2. Il Tribunale aveva ritenuto la penale responsabilità dell'imputato per tutte le imputazioni ascrittegli e, con le circostanze attenuanti generiche sul più grave delitto di cui al capo B), lo aveva condannato alla pena complessiva di anni 2, mesi 2 e giorni 15 di reclusione ed Euro 700 di multa oltre al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto appello lamentando la "erronea valutazione delle circostanze processuali" (cfr., pag. 1 dell'atto di gravame) con riguardo, in particolare, alla assenza di riscontri rispetto alla versione propinata dalla persona offesa, a partire dal trauma contusivo asseritannente subito dalla vittima poiché, aveva sostenuto, il certificato medico richiamato nella sentenza non faceva altro che riportare quanto riferito da questi non facendo cenno all'esistenza di emergenze obiettive.

Aveva quindi sottolineato come la denuncia-querela del Mureanu contrastasse, nel suo contenuto, con il contenuto del referto e della documentazione medica dal momento che la denuncia-querela aveva descritto una condotta di tale violenza le cui conseguenze avrebbero certamente dovuto riscontrarsi sulla persona offesa in termini più evidenti di come invece non fosse avvenuto.

Soltanto con la memoria difensiva prodotta ai sensi dell art. 585 comma 4 cpp la difesa aveva chiesto la riqualificazione del capo A) in termini di 393 cod. pen. e la riqualificazione dell'episodio di cui al capo B) in termini di furto con strappo.

3. La Corte di Appello, dopo aver riqualificato il fatto di cui al capo A) come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ha preso atto del maturarsi del termine di prescrizione sia per siffatta ipotesi di reato come anche di quelle delineate ai capi C) e D).

Quanto all'appello sul capo B), la Corte ha preso in esame le considerazioni difensive confermando tuttavia la qualificazione del fatto in termini di rapina impropria: a tal fine ha preso in considerazione proprio le dichiarazioni della persona offesa riportate nel ricorso e di cui pertanto non può predicarsi in alcun modo il travisamento (per omissione) ma, semmai, una difforme valutazione da parte della Corte di Appello rispetto a quanto desiderato dalla difesa; e, per altro verso, ha ritenuto che il referto riportasse la obiettività clinica di un trauma contusivo all'emicostato destro con lesioni cutanea avendo dato conto anche della "lieve limitazione antalgica all'apertura orale".

In definitiva, i giudici di merito hanno confermato la qualificazione del fatto delineato al capo B) in termini di rapina impropria perché la violenza era stata esercitata dopo l'impossessamento della "res" ed hanno nvece riqualificato il capo A) nel delitto di cui all'art. 393 cod. pen. avendo ritenuto la prova della esistenza del credito che aveva stinto il ricorrente ragionevolmente convinto delle proprie ragioni. 4.1 II primo motivo di ricorso, perciò, è assolutamente inammissibile in quanto, denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, finisce per sollecitare una rivisitazione delle risultanze processuali con una valutazione in chiave alternativa rispetto a quella cui sono approdati i giudici di merito con motivazione esente da vizi di manifesta illogicità ovvero, come accennato, di contraddittorietà con elementi fattuali acquisiti di cui, invero, hanno dato puntualmente conto.

Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula infatti dai poteri della Corte di Cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa - e per il ricorrente più adeguata - valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez.

U., n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Elia, Rv. 229369).

Per altro verso, deducendo il vizio di violazione di legge la difesa del Deleanu denunzia la insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice; e, tuttavia, lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, le doglianze finiscono per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delltee medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi riscontrati nella ricostruzione della concreta vicenda processuale.

Ed in effetti, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge, il motivo di ricorso deve essere articolato sotto il profilo della contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di meritò - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, contestare o mettere in dubbio che le emergenze istruttorie acquisite consentano di ricostruire la condotta di cui si discute in termini idonei a ricondurla al paradigma legale. 4.2 Il secondo motivo è precluso poiché la questione, certamente non rilevabile di ufficio ai sensi dell'art. 606 comma 2 cod. proc. pen., non era stata sollevata nell'atto di appello ma era stata avanzata soltanto con i motivi nuovi depositati ai sensi dell'art. 585 comma 4 cod. proc. pen. con cui, tuttavia, non poteva essere introdotte censure prive di ogni riferimento a quelle articolate con i motivi principali di cui devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti, risultando perciò ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto "petitum", introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione (cfr., tra le tante, Sez. 6 - , Sentenza n. 36206 del 30/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280294 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 1417 del 11/10/2012, PC in proc.

Platamone ed altro, Rv. 254301 - 01). 4.3 E' invece fondato il terzo motivo con cui la difesa denunzia violazione ed erronea applicazione dell'art. 163 comma 1 cod. pen..

In effetti, la Corte di Appello ha disatteso la richiesta difensiva volta, con il quinto motivo di appello, a sollecitare il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, sostenendo che la pena, rideterminata in anni 2 di reclusione ed Euro 600 di multa, "... di per sé esclude che si possa applicare all'imputato il chiesto beneficio ..." (cfr., pag. 8 della sentenza qui in verifica).

Con l'art. 1, comma 1, lett. c) della legge 1 giugno 2004 n. 145, nel primo comma dell'art. 163 cod. pen. è stato inserito un ulteriore periodo nel quale si prevede che "in caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni, quando la pena, nel suo complesso, ragguagliata a norma dell'art. 135, sia superiore a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa".

Si è allora affermato che è illegittimo il rigetto della relativa richiesta se motivato esclusivamente in ragione del fatto che la pena pecuniaria irrogata congiuntamente a quella detentiva, una volta ragguagliata ai sensi dell'art. 135 cod. pen., determina il superamento del limite stabilito per la concessione del beneficio, atteso che, dopo le modifiche introdotte al primo comma dell'art. 163 cod. pen. ad opera della

I. n. 145 del 2004, il giudice può disperre la sospensione della sola pena detentiva, se di per sé non eccedente il limite suddetto, ordinando invece l'esecuzione di quella pecuniaria (cfr., così, Sez. 2, Sentenza n. 4853 del 15/01/2010, Laschi, Rv. 246278 - 01; conf., più recentemente, tra le non massimate, Sez. 2, n. 23240 del 19.5.2022, [OSCURATO:PERSONA] ed altri; Sez. 4, n. 24827 del 16.3.2021, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 4, n. 48799 del 12.11.2019, PM in proc.

Berger).

La sentenza va dunque annullata sul punto con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Venezia che procederà ad un nuovo esame "nel merito" della richiesta difensiva.

P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego della sospensione condizionale della pena detentiva con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'8.5.1969, contro la sentenza della Corte di Appello di Venezia del 4.2.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 6.4.2016 il Tribunale di Verona aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei delitti di tentata estorsione, rapina impropria, lesioni personali aggravate e minaccia in danno di tale [OSCURATO:PERSONA] e, ritenuto tra le diverse violazioni di legge il vincolo della continuazione sul più grave reato di cui al capo b), su cui aveva inoltre riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena finale di anni 2, mesi 2 e giorni 15 di reclusione ed Euro 700 di multa oltre al pagamento delle spese processuali; 2. la Corte di Appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha riqualificato il fatto di cui al capo A) ai sensi dell'art. 393 cod. pen. e, conseguentemente, dichiarato non doversi procedere in relazione ai reati di cui allo stesso capo A) ed ai capi C) e D) in quanto estinti per intervenuta prescrizione; ha rideterminato la pena in quella inflitta per il SIDIC) capo B) in anni 2 di reclusione ed Euro 600 di multa confermando nel resto; 3. ricorre per cassazione il difensore del Deleanu lamentando: 3.1 violazione o falsa applicazione dell'art. 628 comma 2 cod. pen. e vizio di motivazione sul punto: rileva che la Corte di Appello ha riqualificato il fatto di cui al capo A) in termini di ragion fattasi riconoscendo l'esistenza di un credito dell'imputato nei confronti della persona offesa ma che analoga operazione di riqualificazione avrebbe dovuto riguardare il capo B) una volta tenuto conto delle dichiarazioni della persona offesa il quale aveva riferito che il suo aggressore era risalito in macchina e dopo era tornato indietro e rientrato in casa per sottrargli il telefono onde impedirgli di chiamare la polizia ed aveva inoltre tentato di impadronirsi anche delle chiavi della vettura, fatto che tuttavia non gli è stato contestato; sottolinea che la sottrazione del telefono avrebbe perciò dovuto essere qualificata in termini di furto o, al più, ai sensi dell'art. 624bis cod. pen.; evidenzia che la Corte di Appello ha travisato le dichiarazioni della persona offesa così omettendo di affrontare la sollecitazione difensiva; 3.2 violazione ed erronea applicazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen.: richiama la motivazione con cui la Corte di Appello ha disatteso la richiesta difensiva evidenziando come proprio la giurisprudenza richiamata dai giudici veneziani avrebbe suggerito una soluzione diversa lacldove si consideri che la persona offesa aveva indicato il valore del telefono in Euro 89 non facendo menzione alcuna di ulteriori profili di patimento o pregiudizio, di tal ché la motivazione risulta di fatto apparente e limitata al richiamo a principi di carattere generale nell'assenza di riferimenti al caso concreto; 3.3 violazione ed erronea applicazione dell'art. 163 comma 1 cod. pen.: richiama anche in tal caso la motivazione della sentenza impugnata segnalando come l'art. 163 comma 1 cod. pen., a seguito della legge 11.6.2004 n. 145, consenta invece il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale sulla sola pena detentiva; 4. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per la fondatezza del ricorso con riferimento al secondo e al terzo motivo: quanto al primo motivo, rileva, infatti, come la Corte abbia vagliato le deduzioni difensive che ha respinto con motivazione puntuale, coerente e priva di discrasie logiche e, perciò, non censurabile in questa sede; segnala, a tal proposito, la conformità della decisione impnnata ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità quanto al profilo della immediatezza richiesto dall'art. 628 comma 2 cod. pen.; quanto al secondo motivo, ritiene invece censurabile l'iter argomentativo seguito dalla Corte di Appello che non ha tenuto conto né dell'esiguo valore del bene sottratto né della modestia del danno fisico subito dalla persona offesa; altrettanto rileva quanto al diniego della sospensione condizionale della pena motivato esclusivamente sull'entità della pena non tenendo conto, tuttavia, della previsione di cui all'ultimo periodo del primo comma dell'art. 163 cod. pen.; 5. il difensore ha concluso per iscritto insistendo sulla fondatezza dei motivi di ricorso e per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato limitatamente al terzo motivo. 1. [OSCURATO:PERSONA] era stato tratto a giudizio per rispondere dei fatti di tentata estorsione descritti al capo A) della rubrica, del fatto di rapina impropria di cui al capo B), delle lesioni di cui al capo C) e della minaccia di cui al successivo capo D). 2. Il Tribunale aveva ritenuto la penale responsabilità dell'imputato per tutte le imputazioni ascrittegli e, con le circostanze attenuanti generiche sul più grave delitto di cui al capo B), lo aveva condannato alla pena complessiva di anni 2, mesi 2 e giorni 15 di reclusione ed Euro 700 di multa oltre al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto appello lamentando la "erronea valutazione delle circostanze processuali" (cfr., pag. 1 dell'atto di gravame) con riguardo, in particolare, alla assenza di riscontri rispetto alla versione propinata dalla persona offesa, a partire dal trauma contusivo asseritannente subito dalla vittima poiché, aveva sostenuto, il certificato medico richiamato nella sentenza non faceva altro che riportare quanto riferito da questi non facendo cenno all'esistenza di emergenze obiettive. Aveva quindi sottolineato come la denuncia-querela del Mureanu contrastasse, nel suo contenuto, con il contenuto del referto e della documentazione medica dal momento che la denuncia-querela aveva descritto una condotta di tale violenza le cui conseguenze avrebbero certamente dovuto riscontrarsi sulla persona offesa in termini più evidenti di come invece non fosse avvenuto. Soltanto con la memoria difensiva prodotta ai sensi dell art. 585 comma 4 cpp la difesa aveva chiesto la riqualificazione del capo A) in termini di 393 cod. pen. e la riqualificazione dell'episodio di cui al capo B) in termini di furto con strappo. 3. La Corte di Appello, dopo aver riqualificato il fatto di cui al capo A) come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ha preso atto del maturarsi del termine di prescrizione sia per siffatta ipotesi di reato come anche di quelle delineate ai capi C) e D). Quanto all'appello sul capo B), la Corte ha preso in esame le considerazioni difensive confermando tuttavia la qualificazione del fatto in termini di rapina impropria: a tal fine ha preso in considerazione proprio le dichiarazioni della persona offesa riportate nel ricorso e di cui pertanto non può predicarsi in alcun modo il travisamento (per omissione) ma, semmai, una difforme valutazione da parte della Corte di Appello rispetto a quanto desiderato dalla difesa; e, per altro verso, ha ritenuto che il referto riportasse la obiettività clinica di un trauma contusivo all'emicostato destro con lesioni cutanea avendo dato conto anche della "lieve limitazione antalgica all'apertura orale". In definitiva, i giudici di merito hanno confermato la qualificazione del fatto delineato al capo B) in termini di rapina impropria perché la violenza era stata esercitata dopo l'impossessamento della "res" ed hanno nvece riqualificato il capo A) nel delitto di cui all'art. 393 cod. pen. avendo ritenuto la prova della esistenza del credito che aveva stinto il ricorrente ragionevolmente convinto delle proprie ragioni. 4.1 II primo motivo di ricorso, perciò, è assolutamente inammissibile in quanto, denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, finisce per sollecitare una rivisitazione delle risultanze processuali con una valutazione in chiave alternativa rispetto a quella cui sono approdati i giudici di merito con motivazione esente da vizi di manifesta illogicità ovvero, come accennato, di contraddittorietà con elementi fattuali acquisiti di cui, invero, hanno dato puntualmente conto. Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula infatti dai poteri della Corte di Cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa - e per il ricorrente più adeguata - valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. U., n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Elia, Rv. 229369). Per altro verso, deducendo il vizio di violazione di legge la difesa del Deleanu denunzia la insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice; e, tuttavia, lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, le doglianze finiscono per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delltee medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi riscontrati nella ricostruzione della concreta vicenda processuale. Ed in effetti, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge, il motivo di ricorso deve essere articolato sotto il profilo della contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di meritò - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, contestare o mettere in dubbio che le emergenze istruttorie acquisite consentano di ricostruire la condotta di cui si discute in termini idonei a ricondurla al paradigma legale. 4.2 Il secondo motivo è precluso poiché la questione, certamente non rilevabile di ufficio ai sensi dell'art. 606 comma 2 cod. proc. pen., non era stata sollevata nell'atto di appello ma era stata avanzata soltanto con i motivi nuovi depositati ai sensi dell'art. 585 comma 4 cod. proc. pen. con cui, tuttavia, non poteva essere introdotte censure prive di ogni riferimento a quelle articolate con i motivi principali di cui devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti, risultando perciò ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto "petitum", introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione (cfr., tra le tante, Sez. 6 - , Sentenza n. 36206 del 30/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280294 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 1417 del 11/10/2012, PC in proc. Platamone ed altro, Rv. 254301 - 01). 4.3 E' invece fondato il terzo motivo con cui la difesa denunzia violazione ed erronea applicazione dell'art. 163 comma 1 cod. pen.. In effetti, la Corte di Appello ha disatteso la richiesta difensiva volta, con il quinto motivo di appello, a sollecitare il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, sostenendo che la pena, rideterminata in anni 2 di reclusione ed Euro 600 di multa, "... di per sé esclude che si possa applicare all'imputato il chiesto beneficio ..." (cfr., pag. 8 della sentenza qui in verifica). Con l'art. 1, comma 1, lett. c) della legge 1 giugno 2004 n. 145, nel primo comma dell'art. 163 cod. pen. è stato inserito un ulteriore periodo nel quale si prevede che "in caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni, quando la pena, nel suo complesso, ragguagliata a norma dell'art. 135, sia superiore a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa". Si è allora affermato che è illegittimo il rigetto della relativa richiesta se motivato esclusivamente in ragione del fatto che la pena pecuniaria irrogata congiuntamente a quella detentiva, una volta ragguagliata ai sensi dell'art. 135 cod. pen., determina il superamento del limite stabilito per la concessione del beneficio, atteso che, dopo le modifiche introdotte al primo comma dell'art. 163 cod. pen. ad opera della I. n. 145 del 2004, il giudice può disperre la sospensione della sola pena detentiva, se di per sé non eccedente il limite suddetto, ordinando invece l'esecuzione di quella pecuniaria (cfr., così, Sez. 2, Sentenza n. 4853 del 15/01/2010, Laschi, Rv. 246278 - 01; conf., più recentemente, tra le non massimate, Sez. 2, n. 23240 del 19.5.2022, [OSCURATO:PERSONA] ed altri; Sez. 4, n. 24827 del 16.3.2021, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 4, n. 48799 del 12.11.2019, PM in proc. Berger). La sentenza va dunque annullata sul punto con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Venezia che procederà ad un nuovo esame "nel merito" della richiesta difensiva. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego della sospensione condizionale della pena detentiva con
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