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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 04860/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 10511-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; intimata - avverso la sentenza n. 5177/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata l' [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] C [OSCURATO:PERSONA] O RE.

Rilevato in fatto che: la Corte d'appello Napoli, con sentenza n. 5177 del 2019, ha rigettato l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado di rigetto dell'opposizione, proposta dallo stesso Mormile avverso il preavviso di fermo amministrativo comunicato il 5.7.2010, fondata sulla inesistenza della notifica della cartella esattoriale n. 07120000128696978 relativa a contributi INAIL per un importo di euro 2721,78 e sulla conseguente prescrizione del credito; la Corte territoriale ha rilevato che il primo giudice aveva correttamente accertato che, come risultava dalla copia prodotta da Equitalia, la notifica della cartella era avvenuta a mani della moglie del Mormile in via Muti n. 7 il giorno 21.12.2002 e nessuna contestazione era stata sollevata circa la non corrispondenza all'originale della detta copia, per cui la notifica era da considerarsi rituale; inoltre, non essendo stata proposta tempestiva opposizione, il credito portato dalla cartella era ormai irretrattabile, senza che rilevasse il mero errore materiale commesso nel redigere la memoria di costituzione da parte di Equitalia che aveva indicato ivi altro indirizzo quale quello di avvenuta notifica della cartella; avverso tale sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] con due motivi; mai! ed Agenzia delle Entrate Riscossione, già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non hanno opposto difese; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria; è stata comunicata la proposta del relatore unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza odierna; Considerato in diritto che: con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 3, comma 10,1. n. 335 del 1995, degli artt. 112,615, 618 bis c.p.c., dell'art.2943 c.c., in quanto la sentenza impugnata aveva dichiarato che, una volta ritenuta regolare la notifica del 27 dicembre 2002, il ricorso Ric. 2020 n. 10511 sez.

ML - ud. 21-10-2021 -2- depositato il 27 luglio 2010 non poteva che essere dichiarato inammissibile restando precluso l'accertamento della prescrizione sollevata in ricorso; con ciò, ad oviso del ricorrente, non si era considerato che l'azione intrapresa con l'opposizione al fermo amministrativo era da inquadrare negli artt. 618 bis e 615 c.p.c. e che si sarebbe dovuto procedere alla verifica della prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella, non essendo prevista alcuna decadenza, come già fatto presente con apposito motivo d'appello che viene riprodotto; con il secondo motivo, si denuncia l'illogicità e contraddittorietà della motivazione, nonché il vizio di motivazione apparente e di nuovo la violazione dell'art. 3, comma 10,

1. n. 335 del 1995, dell'art. 132, comma 2 n. 4 c.p.c., degli artt. 101, 112, 156, 414, 434, 437 c.p.c., 24 e 111, comma 6, Cost.; il ricorrente deduce, riportando il testo del motivo n. 3 del ricorso di primo grado, che l'atto d'appello aveva riprodotto il medesimo motivo relativo alla formulazione dell'eccezione di prescrizione del credito vantato, anche considerando avvenuta la notifica della cartella; per tale ragione, il giudice dell'appello avrebbe dovuto esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata; i due motivi, che possono trattarsi congiuntamente in quanto connessi, sono inammissibili; la sentenza impugnata ha esposto in fatto che il Mormile aveva proposto, depositandola in data 27 luglio 2010, opposizione a preavviso di fermo comunicato il 5 luglio 2010 e che tale opposizione era stata basata sulla inesistenza della notifica della cartella esattoriale e della pretesa contributiva indicata nella cartella 07120000128696978 per contributi INAIL; a fronte del rigetto di tale opposizione da parte del Tribunale, l'appellante aveva fatto valere vizio di carente e Ric. 2020 n. 10511 sez.

ML - ud. 21-10-2021 .\1\ -3- contraddittoria motivazione, di erronea valutazione della documentazione e di omessa pronuncia; inoltre, la sentenza impugnata ha riportato, alla seconda pagina, unitamente alla elencazione delle diverse questioni sollevate dall'appellante, la circostanza che - ad avviso del medesimo - il primo giudice aveva erroneamente qualificato la domanda come ordinaria opposizione ex art. 24 d.lgs. n. 46 del 1999, senza dare rilievo all'inesistenza e nullità della notifica la cui considerazione avrebbe impedito l'accertamento della decadenza dall'opposizione; la sentenza, senza modificare la qualificazione della domanda seguita dal primo giudice, ritenuta tesa al recupero dell'azione di opposizione 211a cartella ex art. 24 d.lgs. n. 46 del 1999, sull'assunto della inesistenza della sua notifica, ha confermato il giudizio di esistenza e validità della notifica della cartella e da ciò ha fatto discendere l'inammissibilità delle questioni di merito fatte valere, essendo la parte decaduta dall'azione medesima; con i motivi del ricorso per cassazione, non si discute più della esistenza e ritualità della notifica della cartella sulla quale si è soffermata la sentenza qui impugnata, ma si sostiene che in realtà l'oggetto del giudizio sarebbe stato quello della opposizione a titolo esecutivo (art. 615 c.p.c.), essendosi prospettata anche l'ipotesi eventuale della esistenza della notifica della cartella per dimostrare che, anche in tal caso, il credito si sarebbe prescritto, per decorso di ulteriori cinque anni dal 21 dicembre 2002 (data di notifica della cartella) al 27 luglio 2010, epoca di deposito del ricorso; la tesi del ricorrente viene sostenuta evidenziando, attraverso la riproduzione di stralci del ricorso di primo grado e di quello d'appello, che si era chiesto di accertare la prescrizione del credito per decorso Ric. 2020 n. 10511 sez.

ML - ud. 21-10-2021 -4- del quinquennio anche successivamente alla notifica della cartella che pure veniva strenuamente negata; a fronte della espressa qualificazione, in termini di azione recuperatoria di quella prevista dall'art. 24 d.lgs. n. 46 del 1999, contenuta nella sentenza impugnata che conferma l'analoga qualificazione operata dal primo giudice, è evidente che il ricorrente per cassazione è onerato di dimostrare la errata qualificazione della domanda operata dai giudici di merito; si sostiene che si sarebbe trattato, piuttosto, di opposizione ex art. 615 c.p.c., tendente all'accertamento negativo del credito sotteso alla cartella ed implicante la necessità di accertare anche l'eventuale decorso della prescrizione successivo alla notificazione della cartella; va osservato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (vd.

Cass.n. 13602 del 2019), il giudice di merito, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte ma deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non esclusivamente dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla medesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella proposta.

Il relativo giudizio, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità unicamente se sono stati travalicati i detti limiti o per vizio della motivazione; si tratta cioè dell'esercizio di un potere discrezionale il cui sindacato in sede di legittimità va veicolato con la formulazione di idonee censure, relative alle ipotesi di omissioni di pronuncia oppure al vizio di Ric. 2020 n. 10511 sez.

ML - ud. 21-10-2021 -5- motivazione, come ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte (a partire da SS.UU. n. 8053 del 2014) che ha inteso tale obbligo violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.; i motivi non hanno neanche prospettato tali tipi di vizi, limitandosi ad indicare, a sostegno delle censure, stralci del ricorso di primo grado e dell'atto d'appello, di per sé del tutto inidonei a dimostrare, se effettivamente considerati, uno sviamento nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda da parte della Corte d'appello; in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; nulla va disposto per le spese non avendo le parti intimate svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unif

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 10511-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; intimata - avverso la sentenza n. 5177/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata l' [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] C [OSCURATO:PERSONA] O RE. Rilevato in fatto che: la Corte d'appello Napoli, con sentenza n. 5177 del 2019, ha rigettato l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado di rigetto dell'opposizione, proposta dallo stesso Mormile avverso il preavviso di fermo amministrativo comunicato il 5.7.2010, fondata sulla inesistenza della notifica della cartella esattoriale n. 07120000128696978 relativa a contributi INAIL per un importo di euro 2721,78 e sulla conseguente prescrizione del credito; la Corte territoriale ha rilevato che il primo giudice aveva correttamente accertato che, come risultava dalla copia prodotta da Equitalia, la notifica della cartella era avvenuta a mani della moglie del Mormile in via Muti n. 7 il giorno 21.12.2002 e nessuna contestazione era stata sollevata circa la non corrispondenza all'originale della detta copia, per cui la notifica era da considerarsi rituale; inoltre, non essendo stata proposta tempestiva opposizione, il credito portato dalla cartella era ormai irretrattabile, senza che rilevasse il mero errore materiale commesso nel redigere la memoria di costituzione da parte di Equitalia che aveva indicato ivi altro indirizzo quale quello di avvenuta notifica della cartella; avverso tale sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] con due motivi; mai! ed Agenzia delle Entrate Riscossione, già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non hanno opposto difese; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria; è stata comunicata la proposta del relatore unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza odierna; Considerato in diritto che: con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 3, comma 10,1. n. 335 del 1995, degli artt. 112,615, 618 bis c.p.c., dell'art.2943 c.c., in quanto la sentenza impugnata aveva dichiarato che, una volta ritenuta regolare la notifica del 27 dicembre 2002, il ricorso Ric. 2020 n. 10511 sez. ML - ud. 21-10-2021 -2- depositato il 27 luglio 2010 non poteva che essere dichiarato inammissibile restando precluso l'accertamento della prescrizione sollevata in ricorso; con ciò, ad oviso del ricorrente, non si era considerato che l'azione intrapresa con l'opposizione al fermo amministrativo era da inquadrare negli artt. 618 bis e 615 c.p.c. e che si sarebbe dovuto procedere alla verifica della prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella, non essendo prevista alcuna decadenza, come già fatto presente con apposito motivo d'appello che viene riprodotto; con il secondo motivo, si denuncia l'illogicità e contraddittorietà della motivazione, nonché il vizio di motivazione apparente e di nuovo la violazione dell'art. 3, comma 10, 1. n. 335 del 1995, dell'art. 132, comma 2 n. 4 c.p.c., degli artt. 101, 112, 156, 414, 434, 437 c.p.c., 24 e 111, comma 6, Cost.; il ricorrente deduce, riportando il testo del motivo n. 3 del ricorso di primo grado, che l'atto d'appello aveva riprodotto il medesimo motivo relativo alla formulazione dell'eccezione di prescrizione del credito vantato, anche considerando avvenuta la notifica della cartella; per tale ragione, il giudice dell'appello avrebbe dovuto esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata; i due motivi, che possono trattarsi congiuntamente in quanto connessi, sono inammissibili; la sentenza impugnata ha esposto in fatto che il Mormile aveva proposto, depositandola in data 27 luglio 2010, opposizione a preavviso di fermo comunicato il 5 luglio 2010 e che tale opposizione era stata basata sulla inesistenza della notifica della cartella esattoriale e della pretesa contributiva indicata nella cartella 07120000128696978 per contributi INAIL; a fronte del rigetto di tale opposizione da parte del Tribunale, l'appellante aveva fatto valere vizio di carente e Ric. 2020 n. 10511 sez. ML - ud. 21-10-2021 .\1\ -3- contraddittoria motivazione, di erronea valutazione della documentazione e di omessa pronuncia; inoltre, la sentenza impugnata ha riportato, alla seconda pagina, unitamente alla elencazione delle diverse questioni sollevate dall'appellante, la circostanza che - ad avviso del medesimo - il primo giudice aveva erroneamente qualificato la domanda come ordinaria opposizione ex art. 24 d.lgs. n. 46 del 1999, senza dare rilievo all'inesistenza e nullità della notifica la cui considerazione avrebbe impedito l'accertamento della decadenza dall'opposizione; la sentenza, senza modificare la qualificazione della domanda seguita dal primo giudice, ritenuta tesa al recupero dell'azione di opposizione 211a cartella ex art. 24 d.lgs. n. 46 del 1999, sull'assunto della inesistenza della sua notifica, ha confermato il giudizio di esistenza e validità della notifica della cartella e da ciò ha fatto discendere l'inammissibilità delle questioni di merito fatte valere, essendo la parte decaduta dall'azione medesima; con i motivi del ricorso per cassazione, non si discute più della esistenza e ritualità della notifica della cartella sulla quale si è soffermata la sentenza qui impugnata, ma si sostiene che in realtà l'oggetto del giudizio sarebbe stato quello della opposizione a titolo esecutivo (art. 615 c.p.c.), essendosi prospettata anche l'ipotesi eventuale della esistenza della notifica della cartella per dimostrare che, anche in tal caso, il credito si sarebbe prescritto, per decorso di ulteriori cinque anni dal 21 dicembre 2002 (data di notifica della cartella) al 27 luglio 2010, epoca di deposito del ricorso; la tesi del ricorrente viene sostenuta evidenziando, attraverso la riproduzione di stralci del ricorso di primo grado e di quello d'appello, che si era chiesto di accertare la prescrizione del credito per decorso Ric. 2020 n. 10511 sez. ML - ud. 21-10-2021 -4- del quinquennio anche successivamente alla notifica della cartella che pure veniva strenuamente negata; a fronte della espressa qualificazione, in termini di azione recuperatoria di quella prevista dall'art. 24 d.lgs. n. 46 del 1999, contenuta nella sentenza impugnata che conferma l'analoga qualificazione operata dal primo giudice, è evidente che il ricorrente per cassazione è onerato di dimostrare la errata qualificazione della domanda operata dai giudici di merito; si sostiene che si sarebbe trattato, piuttosto, di opposizione ex art. 615 c.p.c., tendente all'accertamento negativo del credito sotteso alla cartella ed implicante la necessità di accertare anche l'eventuale decorso della prescrizione successivo alla notificazione della cartella; va osservato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (vd. Cass.n. 13602 del 2019), il giudice di merito, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte ma deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non esclusivamente dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla medesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella proposta. Il relativo giudizio, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità unicamente se sono stati travalicati i detti limiti o per vizio della motivazione; si tratta cioè dell'esercizio di un potere discrezionale il cui sindacato in sede di legittimità va veicolato con la formulazione di idonee censure, relative alle ipotesi di omissioni di pronuncia oppure al vizio di Ric. 2020 n. 10511 sez. ML - ud. 21-10-2021 -5- motivazione, come ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte (a partire da SS.UU. n. 8053 del 2014) che ha inteso tale obbligo violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.; i motivi non hanno neanche prospettato tali tipi di vizi, limitandosi ad indicare, a sostegno delle censure, stralci del ricorso di primo grado e dell'atto d'appello, di per sé del tutto inidonei a dimostrare, se effettivamente considerati, uno sviamento nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda da parte della Corte d'appello; in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; nulla va disposto per le spese non avendo le parti intimate svolto attività difensiva. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unif
Sentenza Cassazione n. 04860/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris