CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2023
Cassazione n. 36892/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03NOGOB) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e manifestamente infondati 3tenuto conto che il diniego di applicazione della circostanza di cui all'articolo 89 cod. pen., con giudizio di prevalenza sulla recidiva, non è stato motivato in ragione del (decaduto) divieto legislativo di cui all'articolo 69, ult. comma, cod. pen., ma valorizzando la gravità della condotta per le sue modalità esecutive poiché l'imputato era giunto alla sottrazione dell'arma di ordinanza all'agente nel corso del servizio; Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA]