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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 37112/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 9 dicembre 2021 dalla Corte di appello di Torino, che ha riformato parzialmente la decisione del Tribunale della stessa città che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale in relazione al fallimento della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & C, dichiarata fallita dal Tribunale di Torino il 10 giugno 2010.

All'imputato erano state concesse le circostanze attenuanti generiche e la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità in regime di equivalenza con la circostanza aggravante dei più fatti di bancarotta.

La riforma in appello è consistita nell'esclusione della recidiva, nel ritenere prevalenti le circostanze attenuanti sulla circostanza aggravante dei più fatti di bancarotta, nell'eliminazione della pena accessoria dell'interdizione dai [OSCURATO:PERSONA] e nella riduzione in misura pari alla pena principale della durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall.

2. Contro la sentenza di cui sopra l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia.

2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge processuale quanto alla notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello.

Secondo il ricorrente, poiché l'art. 23-bis del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 prevede che la discussione orale debba essere chiesta entro il quindicesimo giorno anteriore all'udienza, il termine a comparire di cui all'art. 601 cod. proc. pen. di venti giorni deve essere calcolato non già dalla data dell'udienza, ma a partire, a ritroso, dal quindicesimo giorno antecedente l'udienza.

Se così non fosse, è evidente che imputato e difensore non avrebbero il termine di venti giorni previsto a pena di nullità dagli artt. 601, 429 e 181 cod. proc. pen.

Nel caso di specie ciò non era avvenuto, in quanto il decreto di citazione era stato notificato nove giorni prima della scadenza del termine per chiedere la trattazione orale e quattordici giorni prima del termine per depositare le istanze e le conclusioni scritte.

Tale anomalia era stata rappresentata con memoria/istanza del 30 novembre 2021 dal difensore del [OSCURATO:PERSONA], con richiesta di fissazione di nuova udienza, richiesta che era stata rigettata dalla Corte territoriale.

2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge processuale in relazione agli artt. 191, 197 e 197 -bis cod. proc. pen.

Sostiene il ricorrente che formalmente la coimputata [OSCURATO:PERSONA] era stata correttamente escussa come testimone perché la sentenza di patteggiamento che la riguarda era già passata in giudicato al momento della deposizione.

Tuttavia, il primo aprile 2019, è stata acquisita la sentenza resa nel procedimento n. 13/13 RG Tribunale Torino, divenuta definitiva nel 2017, che evidenzia motivi di ingiustizia della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. nei confronti della [OSCURATO:PERSONA].

Tali motivi di ingiustizia risiederebbero nel fatto che, con la sentenza n. 13/13, la [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata per appropriazione indebita in relazione alla stessa condotta che le è stata addebitata come bancarotta distrattiva.

Poiché la sentenza in discorso era passata in giudicato prima di quella di patteggíamento, la [OSCURATO:PERSONA] ha diritto ad ottenerne la revisione di quest'ultima, sicché la sentenza di patteggiamento non può essere ritenuta definitiva.

In alternativa a tale lettura, si denunzia l'incostituzionalità degli artt. 197 e 197-bis cod. proc. pen. per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost nella parte in cui non estendono il divieto di testimonianza dell'imputato per il medesimo fatto già giudicato con sentenza di patteggiamento irrevocabile quando detto imputato abbia diritto ad ottenere la revisione.

2.3. Il terzo motivo di ricorso denunzia violazione di legge processuale, in particolare degli artt. 191 e 199 cod. proc. pen. perché la [OSCURATO:PERSONA], convivente more uxorio con l'imputato all'epoca della commissione del reato, non era stata avvertita della facoltà di astenersi dal deporre immediatamente, ma solo dopo l'esame del pubblico ministero e peraltro in maniera generica.

Ne consegue che, benché la donna non si sia avvalsa di tale facoltà, vi sarebbe la nullità della deposizione o l'inutilizzabilità della parte che ha preceduto l'avviso.

2.4. Il quarto motivo di ricorso lamenta mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.

Il commercialista Battiato — indicato dalla Corte territoriale come riscontro alle dichiarazioni accusatorie della [OSCURATO:PERSONA] — aveva affermato cose diverse da quanto rilevato dalla Corte, cioè non solo che la [OSCURATO:PERSONA] comunicava le ore dei dipendenti e redigeva la prima nota, ma anche che era stata sempre convocata presso il suo studio per le questioni rilevanti per l'amministrazione della società.

A riprova di quanto affermato, il ricorrente riporta ampi tratti della testimonianza Battiato.

Nel prosieguo, a smentire il ruolo di mero prestanome che la [OSCURATO:PERSONA] si era attribuita a cagione dell'impossibilità di [OSCURATO:PERSONA] di ricoprire una carica sociale, il ricorrente riproduce i dati della società, da cui risulta che, all'atto della costituzione, la fallita vedeva come accomandatari sia la [OSCURATO:PERSONA] che il [OSCURATO:PERSONA], che solo successivamente uscì dalla compagine sociale per fare posto a [OSCURATO:PERSONA], sul quale la [OSCURATO:PERSONA] è stata evasiva.

Irrilevanti, circa l'attendibilità della [OSCURATO:PERSONA], sono le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] sul motorino Malaguti in quanto l'imputato ha solo ammesso di avere provato a riscattare in proprio il motoveicolo e non certo quale socio occulto e amministratore della fallita.

La sentenza impugnata sarebbe assolutamente illogica laddove aveva affermato l'irrilevanza della circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] avesse intrapreso un'altra attività economica, il che smentisce l'affermazione della donna di essere stata una mera prestanome di [OSCURATO:PERSONA]

2.5. Il quinto motivo di ricorso lamenta mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione per la mancata valutazione della circostanza attenuante dell'aver cagionato un danno patrimoniale di lieve entità.

La doglianza riguarda il fatto che la Corte territoriale, in accoglimento di un motivo di appello, ha dichiarato le sole circostanze attenuanti generiche prevalenti rispetto all'aggravante e non anche la circostanza attenuante del fatto di lieve entità, che avrebbe dovuto comportare la riduzione di un ulteriore terzo

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha invocato l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso.

Il primo motivo sarebbe inedito e la relativa eccezione andava formulata prima della pronunzia di appello.

Quanto al secondo motivo, la Corte di Torino ha precisato come la teste [OSCURATO:PERSONA] sia stata destinataria di sentenza ex art. 444 c.p.p. passata in giudicato il 17.09.2017, cosicché eventuali violazioni del divieto di doppio giudizio andavano sollevate in quella sede e non in questo procedimento, che coinvolge esclusivamente l'imputato [OSCURATO:PERSONA].

In aggiunta, deve ritenersi corretto l'ulteriore passaggio logico della Corte territoriale ove definisce la revisione di quel processo del tutto eventuale.

Il terzo motivo è inammissibile perché non si confronta con la ratio della statuizione censurata e comunque si tratterebbe di nullità relativa, che deve essere eccepita, a pena di decadenza, dalla parte che vi assiste prima del compimento dell'esame testimoniale ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., e, comunque, ove verificatasi nel giudizio, con l'impugnazione della relativa sentenza, ai sensi dell'art. 181, comma 4, cod. proc. pen. (cfr. ex multis Cass.21374/2018).

Il quarto motivo è inammissibile perché versato in fatto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1 Il primo motivo di ricorso — che lamenta il mancato rispetto del termine a comparire per la prima udienza del giudizio di appello — è manifestamente infondato.

Il ricorrente sostiene che il termine a comparire previsto per il giudizio di appello debba essere computato a ritroso non già dalla data dell'udienza, ma da quella di scadenza del termine per richiedere la trattazione orale e che, così calcolato, detto termine nel caso di specie non sia stato rispettato.

Ebbene, la censura è priva di fondamento alcuno giacché il termine a comparire va rapportato — come testualmente previsto dalla norma — all'udienza e non già al momento ultimo della scelta se chiedere la trattazione orale o scritta; d'altra parte ciò è perfettamente in linea con la circostanza che non è con la richiesta di discussione orale che si esplica il contraddittorio, che può svolgersi nelle forme classiche o in quelle scritte a seconda della scelta della parte su come accedervi, ma esso si concretizza nell'udienza in cui l'organo giudicante decide.

2. Il secondo motivo di ricorso — che lamenta l'inutilizzabilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] — è inammissibile per manifesta infondatezza.

Sostiene il ricorrente che, oggi, andrebbe valutata non corretta l'escussione della coimputata [OSCURATO:PERSONA] come testimone assistito ai sensi dell'art. 197 cod. proc. pen. perché la sentenza di patteggiamento che la riguarda è suscettibile di revisione in quanto vi sarebbe un bis in idem con la decisione resa nel procedimento n. 13/13 RG Tribunale Torino, divenuta definitiva nel 2017.

Con tale sentenza, la [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata per appropriazione indebita in relazione alla stessa condotta che le è stata addebitata come bancarotta distrattiva.

Poiché la sentenza in discorso era passata in giudicato prima di quella di patteggiamento, la [OSCURATO:PERSONA] ha diritto ad ottenerne la revisione di quest'ultima, sicché la sentenza di patteggiamento che la riguarda non può essere ritenuta definitiva.

In alternativa a tale lettura, si denunzia l'incostituzionalità degli artt. 197 e 197-bis cod. proc. pen. per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost nella parte in cui non estendono il divieto di testimonianza dell'imputato per il medesimo fatto già giudicato con sentenza di patteggiamento irrevocabile quando detto imputato abbia diritto ad ottenere la revisione.

2.1. Ebbene, conducono a ritenere inammissibile la censura due concorrenti considerazioni. - Quanto alla possibilità di revisione della sentenza di patteggiamento, essa è solo potenziale e, allo stato, senza che la parte abbia attivato lo strumento di cui agli artt. 630 e segg. cod. proc. pen., lo statuto del testimone [OSCURATO:PERSONA] è quello di cui agli artt. 197 e 197-bis cod. proc. pen., seguito nel caso di specie. - Lo stesso ricorrente afferma che è passata in giudicato prima la sentenza per il reato di cui all'art. 646 cod. pen. e poi vi è stato il patteggiamento per bancarotta, sicché è in quest'ultima sede che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto far valere il bis in idem.

2.2. In ordine all'eccezione di illegittimità costituzionale, essa è stata precisata in termini del tutto vaghi dal ricorrente, che si è limitato ad indicare le norme della Costituzione in tesi violate, ma senza chiarire come possano essere assimilate — e, quindi, come si possa pretendere uno statuto processuale unitario — le situazioni previste dagli artt. 197 e 197-bis cod. proc. pen. a quella di un soggetto, giudicato con sentenza di patteggiamento passata in giudicato per lo stesso reato, quando questi, solo potenzialmente, potrebbe avere diritto ad una revisione.

3. Il terzo motivo di ricorso — che lamenta la nullità o l'inutilizzabilità totale o parziale della deposizione della [OSCURATO:PERSONA] siccome non avvertita della facoltà di astenersi dal deporre quale convivente more uxorio dell'imputato al momento del fatto — è inammissibile perché manifestamente infondato.

Dall'esame della sentenza impugnata e del brano della deposizione della [OSCURATO:PERSONA] trascritto nel ricorso — esame possibile data la natura processuale della censura — si evince che la medesima, dopo aver risposto alle domande del pubblico ministero, fu avvertita dal Presidente del Collegio che avrebbe anche potuto non deporre in quanto persona che, all'epoca dei fatti, conviveva con il prevenuto.

Nonostante detto avvertimento, la [OSCURATO:PERSONA] proseguì nella sua deposizione e, a domanda specifica del pubblico ministero, affermò di confermare tutto quanto sopra dichiarato.

Dal verbale di quell'udienza risulta altresì che la difesa dell'imputato, ancorché presente all'escussione, nulla eccepì circa la specifica questione oggi sub iudice.

Tanto premesso, va in primo luogo osservato che alla [OSCURATO:PERSONA] l'avviso spettava, stante il disposto di cui all'art. 199, comma 3 lett. a), cod. proc. pen.

Tuttavia ella l'avviso lo ebbe e il codice di rito non prevede il momento in cui il Giudice deve darlo.

Se è normale che esso venga formulato all'inizio della deposizione o, quantomeno, non appena appresa l'esistenza della causa legittimante l'astensione, la circostanza che esso sia stato dato in un secondo momento esclude comunque la sanzione di nullità di cui al comma 2 dell'art.199 cod. proc. pen. Né può ritenersi che l'intempestività dell'avviso determini l'inutilizzabilità di quanto prima riferito dalla teste, dal momento che la dichiarante espressamente affermò di confermare tutto quanto prima rivelato.

D'altra parte, quand'anche si ritenesse di dare seguito alla tesi del ricorrente, la questione deve ritenersi tardivamente proposta, dal momento che la giurisprudenza di questa Corte ha reputato la nullità di cui al secondo comma dell'art. 199 cod. proc. pen. come relativa, con conseguente deducibilità, qualora la parte vi assista, nei tempi indicati al secondo comma dell'art. 182 codice di rito (Sez. 3, n. 21374 del 16/01/2018, S. Rv. 273219; Sez. 5, n. 48693 del 19/09/2014, Boccoli ed altro, Rv. 261437; Sez. 5, n. 13591 del 12/03/2010, DE. e altro, Rv. 246715), tempi non osservati dalla difesa del prevenuto, che non ha formulato eccezione.4.

Il quarto motivo di ricorso — che affronta il ragionamento probatorio — è versato in fatto e aspecifico, dal momento che la sentenza impugnata ha fondato il giudizio di penale responsabilità dell'imputato sulla coerenza logica interna delle dichiarazioni della donna e sui riscontri provenienti dalle deposizioni del commercialista Battiato e del curatore fallimentare.

Battiato, infatti, ha riferito di essere prevalentemente rapportato con [OSCURATO:PERSONA], mentre i contatti con la [OSCURATO:PERSONA] erano rari.

D'altra parte, a dispetto di quanto sostenuto nel ricorso, se è vero che, in prossimità dell'epoca di costituzione, l'imputato fu socio accomandatario della società fallita, egli dismise poi detta carica, per divenire socio accomandante, pochi mesi dopo il passaggio in giudicato della condanna per bancarotta semplice emessa nei suoi confronti il 19 settembre 1997.

Ciò — secondo un ragionamento logico e che, peraltro, il ricorrente non affronta specificamente — rende credibile la [OSCURATO:PERSONA] quando ha affermato che l'imputato le chiese di fargli da prestanome.

Peraltro, dalle deposizioni riportate del ricorso, al più emerge il ruolo consustanziale sia della [OSCURATO:PERSONA] che del [OSCURATO:PERSONA], il che non impedisce di ritenere quest'ultimo amministratore di fatto e di attribuirgli la responsabilità per il fatto a lui addebitato.

Militano nel senso dell'inammissibilità del ricorso, dunque, due principi di diritto più volte affermati da questa Corte.

In primo luogo, quello secondo cui, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello dì una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260), Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507).In secondo luogo, viene in gioco il principio a lume del quale vanno ritenuti inammissibili i motivi di ricorso per cassazione non solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823).

5. Il quinto motivo di ricorso — che lamenta la mancata valutazione, in punto di determinazione della pena, della circostanza attenuante dell'aver cagionato un danno patrimoniale di lieve entità — è manifestamente infondato.

Sbaglia, infatti, il ricorrente quando ritiene che siano state considerate prevalenti solo le circostanze attenuanti generiche, perché la sentenza impugnata, quando affronta il giudizio di prevalenza, parla di "attenuanti" e non solo di circostanze attenuanti generiche.

Né milita nel senso della tesi del ricorrente la circostanza che la diminuzione della pena, ad onta del giudizio di prevalenza delle attenuanti, sia stata solo di un terzo, giacché ciascuna delle aggravanti prevede la diminuzione della pena fino ad una certa soglia, non vincolando il giudicante circa il quantum di attenuazione.

Peraltro, il ricorso, che non comprende che il giudizio di prevalenza ha riguardato tutte le attenuanti, è generico quanto alla scelta sanzionatoria di una diminuzione della pena limitata al terzo.

6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex

I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 9 dicembre 2021 dalla Corte di appello di Torino, che ha riformato parzialmente la decisione del Tribunale della stessa città che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale in relazione al fallimento della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & C, dichiarata fallita dal Tribunale di Torino il 10 giugno 2010. All'imputato erano state concesse le circostanze attenuanti generiche e la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità in regime di equivalenza con la circostanza aggravante dei più fatti di bancarotta. La riforma in appello è consistita nell'esclusione della recidiva, nel ritenere prevalenti le circostanze attenuanti sulla circostanza aggravante dei più fatti di bancarotta, nell'eliminazione della pena accessoria dell'interdizione dai [OSCURATO:PERSONA] e nella riduzione in misura pari alla pena principale della durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. 2. Contro la sentenza di cui sopra l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge processuale quanto alla notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello. Secondo il ricorrente, poiché l'art. 23-bis del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 prevede che la discussione orale debba essere chiesta entro il quindicesimo giorno anteriore all'udienza, il termine a comparire di cui all'art. 601 cod. proc. pen. di venti giorni deve essere calcolato non già dalla data dell'udienza, ma a partire, a ritroso, dal quindicesimo giorno antecedente l'udienza. Se così non fosse, è evidente che imputato e difensore non avrebbero il termine di venti giorni previsto a pena di nullità dagli artt. 601, 429 e 181 cod. proc. pen. Nel caso di specie ciò non era avvenuto, in quanto il decreto di citazione era stato notificato nove giorni prima della scadenza del termine per chiedere la trattazione orale e quattordici giorni prima del termine per depositare le istanze e le conclusioni scritte. Tale anomalia era stata rappresentata con memoria/istanza del 30 novembre 2021 dal difensore del [OSCURATO:PERSONA], con richiesta di fissazione di nuova udienza, richiesta che era stata rigettata dalla Corte territoriale. 2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge processuale in relazione agli artt. 191, 197 e 197 -bis cod. proc. pen. Sostiene il ricorrente che formalmente la coimputata [OSCURATO:PERSONA] era stata correttamente escussa come testimone perché la sentenza di patteggiamento che la riguarda era già passata in giudicato al momento della deposizione. Tuttavia, il primo aprile 2019, è stata acquisita la sentenza resa nel procedimento n. 13/13 RG Tribunale Torino, divenuta definitiva nel 2017, che evidenzia motivi di ingiustizia della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]. Tali motivi di ingiustizia risiederebbero nel fatto che, con la sentenza n. 13/13, la [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata per appropriazione indebita in relazione alla stessa condotta che le è stata addebitata come bancarotta distrattiva. Poiché la sentenza in discorso era passata in giudicato prima di quella di patteggíamento, la [OSCURATO:PERSONA] ha diritto ad ottenerne la revisione di quest'ultima, sicché la sentenza di patteggiamento non può essere ritenuta definitiva. In alternativa a tale lettura, si denunzia l'incostituzionalità degli artt. 197 e 197-bis cod. proc. pen. per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost nella parte in cui non estendono il divieto di testimonianza dell'imputato per il medesimo fatto già giudicato con sentenza di patteggiamento irrevocabile quando detto imputato abbia diritto ad ottenere la revisione. 2.3. Il terzo motivo di ricorso denunzia violazione di legge processuale, in particolare degli artt. 191 e 199 cod. proc. pen. perché la [OSCURATO:PERSONA], convivente more uxorio con l'imputato all'epoca della commissione del reato, non era stata avvertita della facoltà di astenersi dal deporre immediatamente, ma solo dopo l'esame del pubblico ministero e peraltro in maniera generica. Ne consegue che, benché la donna non si sia avvalsa di tale facoltà, vi sarebbe la nullità della deposizione o l'inutilizzabilità della parte che ha preceduto l'avviso. 2.4. Il quarto motivo di ricorso lamenta mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. Il commercialista Battiato — indicato dalla Corte territoriale come riscontro alle dichiarazioni accusatorie della [OSCURATO:PERSONA] — aveva affermato cose diverse da quanto rilevato dalla Corte, cioè non solo che la [OSCURATO:PERSONA] comunicava le ore dei dipendenti e redigeva la prima nota, ma anche che era stata sempre convocata presso il suo studio per le questioni rilevanti per l'amministrazione della società. A riprova di quanto affermato, il ricorrente riporta ampi tratti della testimonianza Battiato. Nel prosieguo, a smentire il ruolo di mero prestanome che la [OSCURATO:PERSONA] si era attribuita a cagione dell'impossibilità di [OSCURATO:PERSONA] di ricoprire una carica sociale, il ricorrente riproduce i dati della società, da cui risulta che, all'atto della costituzione, la fallita vedeva come accomandatari sia la [OSCURATO:PERSONA] che il [OSCURATO:PERSONA], che solo successivamente uscì dalla compagine sociale per fare posto a [OSCURATO:PERSONA], sul quale la [OSCURATO:PERSONA] è stata evasiva. Irrilevanti, circa l'attendibilità della [OSCURATO:PERSONA], sono le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] sul motorino Malaguti in quanto l'imputato ha solo ammesso di avere provato a riscattare in proprio il motoveicolo e non certo quale socio occulto e amministratore della fallita. La sentenza impugnata sarebbe assolutamente illogica laddove aveva affermato l'irrilevanza della circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] avesse intrapreso un'altra attività economica, il che smentisce l'affermazione della donna di essere stata una mera prestanome di [OSCURATO:PERSONA] 2.5. Il quinto motivo di ricorso lamenta mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione per la mancata valutazione della circostanza attenuante dell'aver cagionato un danno patrimoniale di lieve entità. La doglianza riguarda il fatto che la Corte territoriale, in accoglimento di un motivo di appello, ha dichiarato le sole circostanze attenuanti generiche prevalenti rispetto all'aggravante e non anche la circostanza attenuante del fatto di lieve entità, che avrebbe dovuto comportare la riduzione di un ulteriore terzo 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha invocato l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso. Il primo motivo sarebbe inedito e la relativa eccezione andava formulata prima della pronunzia di appello. Quanto al secondo motivo, la Corte di Torino ha precisato come la teste [OSCURATO:PERSONA] sia stata destinataria di sentenza ex art. 444 c.p.p. passata in giudicato il 17.09.2017, cosicché eventuali violazioni del divieto di doppio giudizio andavano sollevate in quella sede e non in questo procedimento, che coinvolge esclusivamente l'imputato [OSCURATO:PERSONA]. In aggiunta, deve ritenersi corretto l'ulteriore passaggio logico della Corte territoriale ove definisce la revisione di quel processo del tutto eventuale. Il terzo motivo è inammissibile perché non si confronta con la ratio della statuizione censurata e comunque si tratterebbe di nullità relativa, che deve essere eccepita, a pena di decadenza, dalla parte che vi assiste prima del compimento dell'esame testimoniale ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., e, comunque, ove verificatasi nel giudizio, con l'impugnazione della relativa sentenza, ai sensi dell'art. 181, comma 4, cod. proc. pen. (cfr. ex multis Cass.21374/2018). Il quarto motivo è inammissibile perché versato in fatto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1 Il primo motivo di ricorso — che lamenta il mancato rispetto del termine a comparire per la prima udienza del giudizio di appello — è manifestamente infondato. Il ricorrente sostiene che il termine a comparire previsto per il giudizio di appello debba essere computato a ritroso non già dalla data dell'udienza, ma da quella di scadenza del termine per richiedere la trattazione orale e che, così calcolato, detto termine nel caso di specie non sia stato rispettato. Ebbene, la censura è priva di fondamento alcuno giacché il termine a comparire va rapportato — come testualmente previsto dalla norma — all'udienza e non già al momento ultimo della scelta se chiedere la trattazione orale o scritta; d'altra parte ciò è perfettamente in linea con la circostanza che non è con la richiesta di discussione orale che si esplica il contraddittorio, che può svolgersi nelle forme classiche o in quelle scritte a seconda della scelta della parte su come accedervi, ma esso si concretizza nell'udienza in cui l'organo giudicante decide. 2. Il secondo motivo di ricorso — che lamenta l'inutilizzabilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] — è inammissibile per manifesta infondatezza. Sostiene il ricorrente che, oggi, andrebbe valutata non corretta l'escussione della coimputata [OSCURATO:PERSONA] come testimone assistito ai sensi dell'art. 197 cod. proc. pen. perché la sentenza di patteggiamento che la riguarda è suscettibile di revisione in quanto vi sarebbe un bis in idem con la decisione resa nel procedimento n. 13/13 RG Tribunale Torino, divenuta definitiva nel 2017. Con tale sentenza, la [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata per appropriazione indebita in relazione alla stessa condotta che le è stata addebitata come bancarotta distrattiva. Poiché la sentenza in discorso era passata in giudicato prima di quella di patteggiamento, la [OSCURATO:PERSONA] ha diritto ad ottenerne la revisione di quest'ultima, sicché la sentenza di patteggiamento che la riguarda non può essere ritenuta definitiva. In alternativa a tale lettura, si denunzia l'incostituzionalità degli artt. 197 e 197-bis cod. proc. pen. per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost nella parte in cui non estendono il divieto di testimonianza dell'imputato per il medesimo fatto già giudicato con sentenza di patteggiamento irrevocabile quando detto imputato abbia diritto ad ottenere la revisione. 2.1. Ebbene, conducono a ritenere inammissibile la censura due concorrenti considerazioni. - Quanto alla possibilità di revisione della sentenza di patteggiamento, essa è solo potenziale e, allo stato, senza che la parte abbia attivato lo strumento di cui agli artt. 630 e segg. cod. proc. pen., lo statuto del testimone [OSCURATO:PERSONA] è quello di cui agli artt. 197 e 197-bis cod. proc. pen., seguito nel caso di specie. - Lo stesso ricorrente afferma che è passata in giudicato prima la sentenza per il reato di cui all'art. 646 cod. pen. e poi vi è stato il patteggiamento per bancarotta, sicché è in quest'ultima sede che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto far valere il bis in idem. 2.2. In ordine all'eccezione di illegittimità costituzionale, essa è stata precisata in termini del tutto vaghi dal ricorrente, che si è limitato ad indicare le norme della Costituzione in tesi violate, ma senza chiarire come possano essere assimilate — e, quindi, come si possa pretendere uno statuto processuale unitario — le situazioni previste dagli artt. 197 e 197-bis cod. proc. pen. a quella di un soggetto, giudicato con sentenza di patteggiamento passata in giudicato per lo stesso reato, quando questi, solo potenzialmente, potrebbe avere diritto ad una revisione. 3. Il terzo motivo di ricorso — che lamenta la nullità o l'inutilizzabilità totale o parziale della deposizione della [OSCURATO:PERSONA] siccome non avvertita della facoltà di astenersi dal deporre quale convivente more uxorio dell'imputato al momento del fatto — è inammissibile perché manifestamente infondato. Dall'esame della sentenza impugnata e del brano della deposizione della [OSCURATO:PERSONA] trascritto nel ricorso — esame possibile data la natura processuale della censura — si evince che la medesima, dopo aver risposto alle domande del pubblico ministero, fu avvertita dal Presidente del Collegio che avrebbe anche potuto non deporre in quanto persona che, all'epoca dei fatti, conviveva con il prevenuto. Nonostante detto avvertimento, la [OSCURATO:PERSONA] proseguì nella sua deposizione e, a domanda specifica del pubblico ministero, affermò di confermare tutto quanto sopra dichiarato. Dal verbale di quell'udienza risulta altresì che la difesa dell'imputato, ancorché presente all'escussione, nulla eccepì circa la specifica questione oggi sub iudice. Tanto premesso, va in primo luogo osservato che alla [OSCURATO:PERSONA] l'avviso spettava, stante il disposto di cui all'art. 199, comma 3 lett. a), cod. proc. pen. Tuttavia ella l'avviso lo ebbe e il codice di rito non prevede il momento in cui il Giudice deve darlo. Se è normale che esso venga formulato all'inizio della deposizione o, quantomeno, non appena appresa l'esistenza della causa legittimante l'astensione, la circostanza che esso sia stato dato in un secondo momento esclude comunque la sanzione di nullità di cui al comma 2 dell'art.199 cod. proc. pen. Né può ritenersi che l'intempestività dell'avviso determini l'inutilizzabilità di quanto prima riferito dalla teste, dal momento che la dichiarante espressamente affermò di confermare tutto quanto prima rivelato. D'altra parte, quand'anche si ritenesse di dare seguito alla tesi del ricorrente, la questione deve ritenersi tardivamente proposta, dal momento che la giurisprudenza di questa Corte ha reputato la nullità di cui al secondo comma dell'art. 199 cod. proc. pen. come relativa, con conseguente deducibilità, qualora la parte vi assista, nei tempi indicati al secondo comma dell'art. 182 codice di rito (Sez. 3, n. 21374 del 16/01/2018, S. Rv. 273219; Sez. 5, n. 48693 del 19/09/2014, Boccoli ed altro, Rv. 261437; Sez. 5, n. 13591 del 12/03/2010, DE. e altro, Rv. 246715), tempi non osservati dalla difesa del prevenuto, che non ha formulato eccezione.4. Il quarto motivo di ricorso — che affronta il ragionamento probatorio — è versato in fatto e aspecifico, dal momento che la sentenza impugnata ha fondato il giudizio di penale responsabilità dell'imputato sulla coerenza logica interna delle dichiarazioni della donna e sui riscontri provenienti dalle deposizioni del commercialista Battiato e del curatore fallimentare. Battiato, infatti, ha riferito di essere prevalentemente rapportato con [OSCURATO:PERSONA], mentre i contatti con la [OSCURATO:PERSONA] erano rari. D'altra parte, a dispetto di quanto sostenuto nel ricorso, se è vero che, in prossimità dell'epoca di costituzione, l'imputato fu socio accomandatario della società fallita, egli dismise poi detta carica, per divenire socio accomandante, pochi mesi dopo il passaggio in giudicato della condanna per bancarotta semplice emessa nei suoi confronti il 19 settembre 1997. Ciò — secondo un ragionamento logico e che, peraltro, il ricorrente non affronta specificamente — rende credibile la [OSCURATO:PERSONA] quando ha affermato che l'imputato le chiese di fargli da prestanome. Peraltro, dalle deposizioni riportate del ricorso, al più emerge il ruolo consustanziale sia della [OSCURATO:PERSONA] che del [OSCURATO:PERSONA], il che non impedisce di ritenere quest'ultimo amministratore di fatto e di attribuirgli la responsabilità per il fatto a lui addebitato. Militano nel senso dell'inammissibilità del ricorso, dunque, due principi di diritto più volte affermati da questa Corte. In primo luogo, quello secondo cui, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello dì una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260), Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507).In secondo luogo, viene in gioco il principio a lume del quale vanno ritenuti inammissibili i motivi di ricorso per cassazione non solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823). 5. Il quinto motivo di ricorso — che lamenta la mancata valutazione, in punto di determinazione della pena, della circostanza attenuante dell'aver cagionato un danno patrimoniale di lieve entità — è manifestamente infondato. Sbaglia, infatti, il ricorrente quando ritiene che siano state considerate prevalenti solo le circostanze attenuanti generiche, perché la sentenza impugnata, quando affronta il giudizio di prevalenza, parla di "attenuanti" e non solo di circostanze attenuanti generiche. Né milita nel senso della tesi del ricorrente la circostanza che la diminuzione della pena, ad onta del giudizio di prevalenza delle attenuanti, sia stata solo di un terzo, giacché ciascuna delle aggravanti prevede la diminuzione della pena fino ad una certa soglia, non vincolando il giudicante circa il quantum di attenuazione. Peraltro, il ricorso, che non comprende che il giudizio di prevalenza ha riguardato tutte le attenuanti, è generico quanto alla scelta sanzionatoria di una diminuzione della pena limitata al terzo. 6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Sentenza Cassazione n. 37112/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris