CassazionedecretoSezione 1Decisione del 12 luglio 2025
Cassazione n. 30265/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 16269/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], il quale è rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) giusta procura speciale in atti. -ricorrente- contro Il MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del sig. [OSCURATO:PERSONA] p.t., rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587). -resistente- Nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del sig. [OSCURATO:PERSONA] p.t., rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587). -resistente- Avverso: il DECRETO emesso dal [OSCURATO:PERSONA] di MILANOn.29265/2025 e depositato il 12/07/2025. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti addì 23.09.2025. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 16269/2025 Numero sezionale 752/2025 Numero di raccolta generale 30265/2025 Data pubblicazione 17/11/2025 Ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, avendo la controparte amministrativa depositato atto utile alla sola eventuale partecipazione nell’eventuale udienza pubblica; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Nulla sulle spese. Così deciso in Roma, il 11/11/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 16269/2025 Numero sezionale 752/2025 Numero di raccolta generale 30265/2025 Data pubblicazione 17/11/2025