CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 aprile 2026
Cassazione n. 24760/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el 17/12/2025 del Tribunale del riesame di Milanoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 17.12.2025, il Tribunale del riesame di Milanodichiarava inammissibile l’appello proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avversol’ordinanza di aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari conquella della custodia in carcere disposta dalla Corte di assise di appello in data24.11.2025. Osservava che, ai sensi dell’art. 87-bis d.lgs. n. 285 del 1992, l’attodi impugnazione può essere inoltrato tramite pec, purché siano rispettate lecondizioni di cui alla norma citata. Nel caso di specie, l’atto difettava dellasottoscrizione digitale del difensore, da cui conseguiva l’inammissibilitàdell’impugnazione.2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa delricorrente articolando un unico motivo di ricorso ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b) e c), cod. proc. pen. Ripercorsa la vicenda che ha portatoall’aggravamento della misura cautelare, osserva che l’art. 87-bis d.lgs. n. 150del 2022 ha introdotto una disciplina che sacrifica l’esame del merito ad un vizioformale dell’atto di impugnazione, anche nelle materie relative alla libertàpersonale. Obietta che l’inammissibilità può ritenersi sanata nel caso in cuiesistano elementi qualificanti che rendano certa la paternità dell’atto come, adesempio, la provenienza dalla pec del difensore, la firma dell’atto e lasottoscrizione per autentica della procura. Nel caso di specie, l’atto è statotrasmesso dalla pec del difensore, iscritta a Reginde e all’atto è allegata laprocura speciale sottoscritta per autentica dal difensore.Osserva, infine, che una diversa interpretazione si porrebbe in contrasto conl’art. 24 e 111 della Costituzione che impongono una interpretazionesostanzialistica delle norme dettate in tema di impugnazione.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendodichiararsi inammissibile il ricorso. Ha osservato che, ai sensi dell’art. 87-bis,commi 3, 6 e 7 d.lgs. n. 150 del 2022, l’appello cautelare deve esseresottoscritto digitalmente dal difensore a pena di inammissibilità, salva la solaipotesi di omessa sottoscrizione degli allegati non essenziali all’impugnazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso, in quanto basato su motivi manifestamenteinfondati, deve essere dichiarato inammissibile.2. L’art. 87-bis, comma 3 d.lgs. n. 150 del 2022, dispone chenel caso in cui il deposito mediante posta elettronica certificata in baseal primo comma della norma citata abbia ad oggetto un’impugnazione,l’atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente econtiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi incopia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensoreper conformità all’originale. Ai sensi del comma 4 della norma citata,l’atto di impugnazione è trasmesso tramite pec dall’indirizzo di postacertificata del difensore a quello dell’Ufficio che ha emesso ilprovvedimento impugnato.Il comma 7, dispone che, nel caso in cui l’impugnazione siaproposta nelle forme di cui al comma 3, è inammissibile quando:a) l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente daldifensore;b) l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronicacertificata che non è presente del registro generale degli indirizzielettronici di cui al comma 1;c) l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronicacert i f icata non r i fer ibi le, secondo quanto indicato dalprovvedimento del direttore generale per i sistemi informativiautomatizzati di cui al comma 1, all'ufficio che ha emesso ilprovvedimento impugnato o, nel caso di richiesta di riesame o diappello contro provvedimenti resi in materia di misure cautelari,personali o reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata nonriferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del direttoregenerale per i sistemi informativi automatizzati di cui al commauno, all'ufficio competente a decidere il riesame o l'appello.Il comma 8 dispone che, nei casi previsti dal comma 7, ilgiudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara, anched’ufficio, con ordinanza l’inammissibilità dell’impugnazione edispone l’esecuzione del provvedimento impugnato.Questa Corte con pronunce costanti ha affermato che «In temadi impugnazioni proposte nel periodo transitorio di cui all'art. 87-bisd.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è inammissibile, ai sensi del comma 7del citato articolo, l'impugnazione proposta dal difensore con atto informato digitale, trasmesso a mezzo posta elettronica certificata,sprovvisto della prescritta sottoscrizione digitale dello stessodifensore» (Sez. 6, n. 15672 del 13/03/2024, Rv. 286302 - 01:fattispecie relativa ad inammissibilità, dichiarata dalla corte di appello,del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di rigetto della richiestadi revisione della condanna).3. Nel caso in esame, il ricorso al Tribunale del riesame non èstata firmata digitalmente, bensì con firma grafica, omissione che, inbase alla norma di legge citata e alla giurisprudenza richiamata,determina l’inammissibilità dell’impugnazione. Per completezza, siosserva che anche la procura speciale allegata al ricorso è priva difirma digitale.4. Alla luce dei motivi esposti, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma, ritenuta equa, di euro tremila in favoredella cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 01/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]