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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 aprile 2023

Cassazione n. 43106/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza del 16 novembre 2022, la Corte d'appello di Lecc . , in riforma della sentenza del Tribunale di Brindisi, ha rideterminando il trattamento sanzionatorio ad anni uno di reclusione ed euro 7.746,00 di multa per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], concessa ad entrambi la sospensione condizionale della pena, confermando la penale responsabilità per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 40, comma 1, lett. b) e comma 4, art. 44 d.lgs. n. 504 del 1995, in relazione alla contestazione di trasporto di prodotto energetico in assenza di certificazione fiscale.

Rilevato che avverso la sentenza entrambi gli imputati hanno proposto, tramite il difensore,1 ricorso congiunto per cassazione, lamentando, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, evidenziando che non vi è alcuna prova che il prodotto lubrificante trasportato sia destinato ad utilizzo come combustibile o carburante e, quindi, debba essere soggetto al pagamento delle accise; con il secondo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, posto che il tributo, di natura non armonizzata, del quale si contesta l'omesso pagarnto, si configura solo in caso di utilizzo del prodotto in Italia; con il terzo motivoYdeduce violazione di legge e illogicità della motivazione in ordine alla quantificazione della pena pecuniaria, determinata senza alcun riferimento al quantum di imposta evasa e, in subordine, estinzione del reato per intervenuta prescrizione, intervenuta prima della pronuncia della sentenza in epigrafe; Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha fatto istanza di trattazione in pubblica udienza.

L'istanza è inammissibile, posto che, a noma dell'art. 610 cod. proc. pen., rilevata una causa di inammissibilità, la Corte di cassazione procede in camera di consiglio ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., senza l'intervento dei difensori.

Considerato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, essendo stato presentato il 13/04/2023, mentre il termine scadeva il 07/04/2023, poiché il termine per impugnare decorre dal 21/02/2023, data di notifica dell'avviso di deposito della sentenza, posto che la sentenza impugnata è stata depositata oltre novanta giorni.

Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.Considerato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, posto che, con riferimento alla prima e seconda doglianza, il ricorrente si limita a riproporre in sede di legittimità rii3• Je medesime argomentazioni formulate - nel ricorso in appello, valutate e congruamente disattese dal giudice di merito, e7f, con motivazione logica ed esente da vizi.

Invero, quanto al giudizio di responsabilità, la Corte territoriale ha confermato la valutazione delle risultanze probatorie del primo giudice, affermando che, sotto il profilo oggettivo, il reato si integra nel momento pel quale l'autore falsifica la documentazione di trasporto del carburante al finevitare il pagamento dell'accisa.

Nel caso in disamina, dalle risultanze probatorie è emerso che la documentazione di trasporto esibita durante il controllo attestava il trasporto di olio lubrificante, sebbene la perizia espletata sul campione di prodotto prelevato sia dal serbatoio principale del mezzo che dal serbatoio ausiliare del mezzo di trasporto abbia accertato che il prodotto trasportato ed utilizzato come carburante del mezzo di trasporto fosse sostanzialmente di olio combustibile, utilizzabile come carburante, e quindi sottoposto ad accise.

La Corte territoriale ha ribadito che il prodotto trasportato presentava le caratteristiche fiscali di olio combustibile fluidissimo ovvero di prodotto energetico con caratteristiche assimilabili all'olio combustibile piuttosto che all'olio lubrificante, formalmente dichiarato nel CMR n. 000006.

L'utilizzo del prodotto come combustibile è provato non solo dalla composizione chimica del prodotto così come risultante dalle analisi effettuate ma anche dallo stesso utilizzo del medesimo prodotto come carburante da parte del veicolo di trasporto,,posto che nei serbatoi della motrice è stato rinvenuto un prodotto con caratteristiche del tutto identiche a quello trasportato nelle cisterne del rimorchio.

Con riferimento alla seconda doglianza, la Corte territoriale ha correttamente richiamato il principio giurisprudenziale secondo il quale, in tema di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa, non sono richieste, per la integrazione della fattispecie né l'immissione in commercio, né la destinazione al commercio dei prodotti sottratti al pagamento dell'accisa (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014 Ud. (dep. 23/10/2014) Rv. 260609).

Considerato che anche la terza doglianza esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito.

Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico- giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale, nel rideterminare la pena pecuniaria stabilita dal primo giudice in euro 80.000,00, quantificandesla nella misura corrispondente al minimo editale, pari a euro 7.746,00, ha espressamente fatto riferimento al mancato rinvenimento in atti della determinazione del quantum di accisa evasa, quale parametro di riferimento.

Inoltre, quanto all'omessa pronuncia di intervenuta prescrizione, si rammenta che il delitto ascritto ha natura permanente come affermato dalla consolidata interpretazione di questa Corte (Sez. 3, n. 41139 del 25/06/2019 Cc., Guerra, Rv. 277981 - 01).

Pertanto, al momento della pronuncia della sentenza il reato non risultava prescritto.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza del 16 novembre 2022, la Corte d'appello di Lecc . , in riforma della sentenza del Tribunale di Brindisi, ha rideterminando il trattamento sanzionatorio ad anni uno di reclusione ed euro 7.746,00 di multa per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], concessa ad entrambi la sospensione condizionale della pena, confermando la penale responsabilità per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 40, comma 1, lett. b) e comma 4, art. 44 d.lgs. n. 504 del 1995, in relazione alla contestazione di trasporto di prodotto energetico in assenza di certificazione fiscale. Rilevato che avverso la sentenza entrambi gli imputati hanno proposto, tramite il difensore,1 ricorso congiunto per cassazione, lamentando, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, evidenziando che non vi è alcuna prova che il prodotto lubrificante trasportato sia destinato ad utilizzo come combustibile o carburante e, quindi, debba essere soggetto al pagamento delle accise; con il secondo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, posto che il tributo, di natura non armonizzata, del quale si contesta l'omesso pagarnto, si configura solo in caso di utilizzo del prodotto in Italia; con il terzo motivoYdeduce violazione di legge e illogicità della motivazione in ordine alla quantificazione della pena pecuniaria, determinata senza alcun riferimento al quantum di imposta evasa e, in subordine, estinzione del reato per intervenuta prescrizione, intervenuta prima della pronuncia della sentenza in epigrafe; Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha fatto istanza di trattazione in pubblica udienza. L'istanza è inammissibile, posto che, a noma dell'art. 610 cod. proc. pen., rilevata una causa di inammissibilità, la Corte di cassazione procede in camera di consiglio ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., senza l'intervento dei difensori. Considerato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, essendo stato presentato il 13/04/2023, mentre il termine scadeva il 07/04/2023, poiché il termine per impugnare decorre dal 21/02/2023, data di notifica dell'avviso di deposito della sentenza, posto che la sentenza impugnata è stata depositata oltre novanta giorni. Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.Considerato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, posto che, con riferimento alla prima e seconda doglianza, il ricorrente si limita a riproporre in sede di legittimità rii3• Je medesime argomentazioni formulate - nel ricorso in appello, valutate e congruamente disattese dal giudice di merito, e7f, con motivazione logica ed esente da vizi. Invero, quanto al giudizio di responsabilità, la Corte territoriale ha confermato la valutazione delle risultanze probatorie del primo giudice, affermando che, sotto il profilo oggettivo, il reato si integra nel momento pel quale l'autore falsifica la documentazione di trasporto del carburante al finevitare il pagamento dell'accisa. Nel caso in disamina, dalle risultanze probatorie è emerso che la documentazione di trasporto esibita durante il controllo attestava il trasporto di olio lubrificante, sebbene la perizia espletata sul campione di prodotto prelevato sia dal serbatoio principale del mezzo che dal serbatoio ausiliare del mezzo di trasporto abbia accertato che il prodotto trasportato ed utilizzato come carburante del mezzo di trasporto fosse sostanzialmente di olio combustibile, utilizzabile come carburante, e quindi sottoposto ad accise. La Corte territoriale ha ribadito che il prodotto trasportato presentava le caratteristiche fiscali di olio combustibile fluidissimo ovvero di prodotto energetico con caratteristiche assimilabili all'olio combustibile piuttosto che all'olio lubrificante, formalmente dichiarato nel CMR n. 000006. L'utilizzo del prodotto come combustibile è provato non solo dalla composizione chimica del prodotto così come risultante dalle analisi effettuate ma anche dallo stesso utilizzo del medesimo prodotto come carburante da parte del veicolo di trasporto,,posto che nei serbatoi della motrice è stato rinvenuto un prodotto con caratteristiche del tutto identiche a quello trasportato nelle cisterne del rimorchio. Con riferimento alla seconda doglianza, la Corte territoriale ha correttamente richiamato il principio giurisprudenziale secondo il quale, in tema di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa, non sono richieste, per la integrazione della fattispecie né l'immissione in commercio, né la destinazione al commercio dei prodotti sottratti al pagamento dell'accisa (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014 Ud. (dep. 23/10/2014) Rv. 260609). Considerato che anche la terza doglianza esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico- giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale, nel rideterminare la pena pecuniaria stabilita dal primo giudice in euro 80.000,00, quantificandesla nella misura corrispondente al minimo editale, pari a euro 7.746,00, ha espressamente fatto riferimento al mancato rinvenimento in atti della determinazione del quantum di accisa evasa, quale parametro di riferimento. Inoltre, quanto all'omessa pronuncia di intervenuta prescrizione, si rammenta che il delitto ascritto ha natura permanente come affermato dalla consolidata interpretazione di questa Corte (Sez. 3, n. 41139 del 25/06/2019 Cc., Guerra, Rv. 277981 - 01). Pertanto, al momento della pronuncia della sentenza il reato non risultava prescritto. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
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