CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 14951/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te d'appello di L'aquilaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestodichiararsi inammissibile il ricorso, con le conseguenti statuizioni;letta la memoria trasmessa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente[OSCURATO:PERSONA]1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di L’Aquila, in parzialeriforma della sentenza emessa dal Tribunale di Chieti che aveva condannato ilricorrente per il furto pluriaggravato di cavi di rame, ha rideterminato la pena,previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen., in anni 1, mesi6 di reclusione ed euro 618,00 di multa.2. Contro la sentenza della Corte di Appello l’imputato, per tramite della propriadifesa, ha proposto ricorso articolando due motivi di seguito illustrati nei limitistabiliti dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen..2.1. Con il primo motivo lamenta inosservanza o erronea applicazione dellalegge penale in riferimento all'art. 625, comma 1, n. 7-bis cod. pen.e agli artt. 546co. 1 lett. e) e 192 cod. proc. pen. nonché inesistenza o vizio di motivazione.Deduce che la Corte aveva riconosciuto l'aggravante contestata travisandocompletamente le risultanze probatorie ed omettendo di valutare elementicircostanziali di segno opposto.2.2. Con il secondo motivo, conseguente al primo, deduce inosservanza o erroneaapplicazione della legge penale in riferimento all'art. 529 cod. proc. pen. edall'art.624 cod. pen. , assumendo in concreto che la sentenza di condanna,soltanto in base all’erroneo riconoscimento dell'aggravante censurata con il primomotivo, era pervenuta a ritenere la procedibilità d'ufficio del reato in rilievo.3. Il Procuratore Generale, nelle proprie conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso.4. Con la memoria in data 17.12.2025 la difesa ha insistito per l’accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere rigettato.2. I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente in ragione della lorostretta connessione che vede l’esito del primo quale premessa della verifica delsecondo, sono infondati per quanto di seguito illustrato.2.1. La sentenza impugnata, come anticipato, ha ritenuto il ricorrente responsabiledel furto di cavi di rame che «il prevenuto fu sorpreso (dal sostituto commissarioAldo Luciani e dall'assistente capo Raccagni) a rimuovere mediante l'uso di ungrosso coltello “da un canaletto in cemento” disposto “lungo la linea ferroviaria peril trasporto dei dati utili all'attivazione dei segnali luminosi posti lungo la linea eche regolano di fatto la circolazione dei treni” (siccome poi spiegato dalresponsabile di tratta, opportunamente escusso)» (cfr. sentenza impugnata, p. 4).Avendo, pertanto, considerato «evidente la pertinenza della refurtiva al serviziodi trasporto ferroviario erogato dalla società proprietaria dei cavi in rame», haconsiderato ricorrente l’aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7-bis cod. pen.osservando che non si poteva «assegnare rilevanza al fatto che, in quellecircostanze di tempo e di luogo, la rimozione dei cavi stessi non ebbe acompromettere il servizio, giacché tale effetto causale non è affatto richiesto aifini della integrazione dell'elemento circostanziale di cui si tratta».2.2. Sotto un primo profilo, il ricorso, muovendo dal rilievo che la stessa sentenzaimpugnata aveva escluso l’aggravante della violenza sulle cose e che non constavache l’asportazione dei cavi avesse determinato disagi alla linea ferroviaria al cuiservizio si assumeva posta, deduce che non fosse dimostrato che i cavi asportatifossero effettivamente al servizio della linea in oggetto.In parte qua, il motivo non è consentito e, comunque, non è fondato in quanto silimita a proporre una rilettura degli elementi probatori a suo avviso più plausibilein termini che non sono ammissibili in sede di legittimità in assenza di illogicitàmanifeste o di travisamenti della prova che siano idoneamente prospettati edimostrati.In particolare, contrariamente all’assunto della difesa le due sentenze conformihanno considerato ed idoneamente valutato, senza travisamenti, le risultanzeprocessuali, richiamando come dal verbale di arresto si rilevasse che l'azionedelittuosa aveva avuto ad oggetto dei cavi in rame che il prevenuto era statosorpreso a rimuovere mediante l'uso di un grosso coltello «da un canaletto incemento» disposto lungo la linea ferroviaria per il trasporto dei dati utiliall'attivazione dei segnali luminosi che, posti lungo la linea stessa, regolavano difatto la circolazione dei treni. Ciò in base a quanto riferito dal responsabile di tratta.La conclusione che si trattasse di cavi funzionali al servizio di trasporto si manifestapertanto tratta dalle esposte risultanze, senza incoerenze né salti logici,emergendo anzi quale contenuto diretto di attestazione di fonte dichiarativa,confermata dalle circostanze constatate.L’assunto non è in contrasto con il fatto che sia stata esclusa l’aggravante dellaviolenza sulle cose. L’esclusione è avvenuta in quanto la Corte territoriale si èlimitata a dare atto che, non essendovi prova che «i cavi fossero stati tranciati,ovvero che gli alloggiamenti fossero stati in altro modo danneggiati», il materialeacquisito non consentiva di «concludere che la concreta modalità diimpossessamento della refurtiva ebbe a produrre gli effetti che valgono adintegrare l'elemento circostanziale di cui all'art. 625 n. 2 Cod. Pen. ». Il che, però,in nessun modo vale ad escludere che i cavi fossero adibiti al servizio della lineaferroviaria, come, del resto, espressamente indicato dalle risultanze probatorie.Per altro verso, il fatto stesso che l’asportazione dei cavi non avesse determinatoimmediati disservizi non significa che gli stessi fossero privi di asservimentofunzionale all'attivazione dei segnali luminosi come, pure, espressamente indicatodalle prove acquisite secondo la ricostruzione tratta dalla sentenza in termini logicie, pertanto, qui insindacabili. In particolare, la circostanza su cui la difesa poggiala sua argomentazione non vale a falsificare la risultanza positivamente ricostruitadalla sentenza, nella misura in cui questa concretamente rileva.2.3. Come osservato dalla sentenza impugnata, invece, non è destinato adassumere rilevanza in diritto il «fatto che, in quelle circostanze di tempo e di luogo,la rimozione dei cavi stessi non ebbe a compromettere il servizio, giacché taleeffetto causale non è affatto richiesto ai fini della integrazione dell'elementocircostanziale di cui si tratta».Secondo indirizzo che merita continuità, «Ai fini della configurabilitàdell'aggravante prevista dall'art. 625, n. 7-bis, cod. pen. è necessaria lasussistenza di due requisiti, uno riferito al soggetto passivo del reato di furto, chedeve assumere la qualifica di soggetto pubblico o di privato che gestisce un serviziopubblico in regime concessorio; l'altro oggettivo e collegato al nesso funzionaleche deve connettere la cosa sottratta all'erogazione del servizio pubblico, nel sensoche quest'ultima deve essere parte di un'infrastruttura effettivamente destinataall'erogazione del servizio pubblico» (Sez. 5, Sentenza n. 26447 del 06/04/2017,Rv. 270537 – 01. Cfr. ex multis Sez. 5 - , Sentenza n. 40027 del 18/06/2019, Rv.277602 – 01).Per quanto qui di diretto interesse, il nesso oggettivo è, quindi, integrato dallafunzionalità della cosa all’erogazione del servizio, che postula un asservimentostrumentale, non anche una continuità di funzionamento.Non è, allora, in alcun modo richiesto né significativo, su tale piano, che larimozione della cosa abbia anche determinato il malfunzionamento dellainfrastruttura cui accedeva.Una volta negato, come sopra, che l’assenza di malfunzionamento dellainfrastruttura a seguito della asportazione dei cavi valga ad escludere che questifossero parte della infrastruttura che regolava l'attivazione dei segnali luminosi eribadito positivamente il nesso di asservimento funzionale, l’assenza di disservizinon incide sulla configurazione della fattispecie astratta che assolutamente neprescinde.2.4. E’, pertanto, priva dei denunciati vizi la sentenza impugnata laddove haconfermato il riconoscimento della aggravante di cui all’art. 625, n. 7-bis, cod.pen.La ricorrenza della aggravante costituisce ragione di procedibilità d’ufficio ai sensidell’art. 625 comma 2 cod. pen. (cfr. Cass. sez. 3 n. 25165 del 2025, Rizzo, rv298399; sez. 5 n. 40027 del 2019, Menestrina, rv. 277602).Il che costituisce ragione di rigetto anche del secondo motivo.3. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 28/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente