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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 29 maggio 2026

Cassazione n. 16836/2026

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ntro-) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliate all’indirizzo PEC delproprio difensore, difese dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e CesareBuongiovanni;- controricorrenti -avverso la sentenza del Tribunale di Napoli 4 novembre 2025 n. 10079;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 aprile2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA] nel 2017 trasse un assegno bancario all’ordine di CristinaCinque anni dopo la portatrice del titolo sulla base di esso chiese ed ottennedal Tribunale di Napoli un decreto ingiuntivo (decreto n. 1435/2022) neiconfronti delle due eredi della traente, nelle more deceduta (Alessandra2.

Nel 2022 le intimate proposero opposizione al decreto eccependopreliminarmente l’incompetenza per territorio del Tribunale di Napoli.

Ciò sulNumero registro generale 25644/2025N.R.G.: 25644/25Camera di consiglio del 15 aprile 2026 Numero sezionale 1351/2026Numero di raccolta generale 16836/2026Data pubblicazione 29/05/2026presupposto che l’originaria debitrice era residente a Roma, il creditore eraresidente a Roma, l’obbligazione era sorta a Roma e doveva eseguirsi aldomicilio del creditore.3.

Con sentenza 4.11.2025 n. 10079 il Tribunale di Napoli revocò il decretoingiuntivo e declinò la propria competenza per territorio, indicando qualegiudice competente il Tribunale di Roma.4.

Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto regolamento dicompetenza.Alessandra e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito chiedendo dichiararsi lacompetenza del Tribunale di Roma.Identica richiesta è stata formulata dalla Procura Generale nelle proprieconclusioni scritte.Le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

La ricorrente formula due censure avverso la decisione impugnata:a) non avere tenuto conto che ella nel ricorso per decreto ingiuntivoaveva eletto domicilio a Napoli, presso il proprio difensore; pertanto Napoliera il domicilio del creditore ed ivi si poteva radicare la competenza, ai sensidell’art. 1182 c.c.;b) avere accolto una eccezione di incompetenza inammissibile perchéincompleta: le opponenti infatti non avevano indicato, tra i vari possibili forialternativi:- il domicilio del creditore, ai sensi dell’art. 1182 c.c.;- il luogo dove sorse l’obbligazione;- il luogo dove l’obbligazione doveva essere eseguita.2.

Il ricorso è manifestamente infondato.Correttamente la sentenza impugnata ha dichiarato la competenza delTribunale di Roma.Numero registro generale 25644/2025N.R.G.: 25644/25Camera di consiglio del 15 aprile 2026 Numero sezionale 1351/2026Numero di raccolta generale 16836/2026Data pubblicazione 29/05/20262.1.

In primo luogo è irrilevante, ai fini del radicamento della competenza,l’elezione di domicilio contenuta nella procura alle liti, come esattamenterilevato dalla Procura Generale - e ciò a prescindere dal rilievo che a p. 6, §2, del ricorso si discorra del domicilio di “[OSCURATO:PERSONA]”, soggetto estraneoal giudizio.Infatti l'elezione di domicilio contenuta nella procura a margine di un ricorsoper decreto ingiuntivo non è idonea a far considerare il luogo indicato qualedomicilio del creditore in cui l'obbligazione deve essere adempiuta ex art.1182, terzo comma, cod. civ., in quanto ai fini della competenza territoriales'intende per domicilio il luogo in cui la persona ha stabilito la sedeprincipale dei suoi affari e dei suoi interessi, che va individuato conriferimento sia ai suoi rapporti economici, sia ai suoi interessi morali, socialie familiari.

Il domicilio, dunque, è il centro principale delle relazioni familiari,sociali ed economiche (Cass. Sez. 6, 14/06/2013, n. 14937).

Al contrario,l’elezione di domicilio contenuta nella procura conferita al difensore ex art.83 c.p.c. rileva ai soli fini del compimento delle attività processualidemandate al procuratore costituito in ordine alla causa di merito (Cass.Sez. 3, 21/05/2004, n. 9713), ed è irrilevante ai fini dell’individuazione delluogo dove l’obbligazione deve essere adempiuta.2.2.

In secondo luogo l’eccezione sollevata dalle opponenti è stata completae rituale.Le opponenti infatti hanno contestato che Napoli fosse:- il luogo di residenza ed il domicilio del debitore;- il luogo di residenza del creditore;- il luogo dove sorse l’obbligazione (imperscrutabile è la logica sottesadall’allegazione del ricorrente, secondo cui l’assegno posto a fondamento delricorso monitorio, costituendo al tempo stesso una “ricognizione di debito”,imponeva alle opponenti di contestare chissà quale ulteriore luogo diinsorgenza dell’obbligazione, diverso da quello di traenza dell’assegno);- il luogo dove l’obbligazione doveva essere eseguita, e cioè ildomicilio del creditore, trattandosi di obbligazione pecuniaria dichiarata dalN.R.G.: 25644/25Camera di consiglio del 15 aprile 2026 Numero registro generale 25644/2025Numero sezionale 1351/2026Numero di raccolta generale 16836/2026Data pubblicazione 29/05/2026creditore stesso certa e liquida (p. 3, secondo capoverso, dell’atto dicitazione in opposizione).3.

La manifesta infondatezza del regolamento giustifica la condanna ex art.96 c.p.c..Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, aisensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.P.q.m.(-) rigetta il ricorso;(-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] edi competenza, che si liquidano nella somma di euro 3.000, di cui 200 perspese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma2, d.m. 10.3.2014 n. 55;(-) condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] ecomma, c.p.c.;(-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civiledella Corte di cassazione, addì 15 aprile 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntro-) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliate all’indirizzo PEC delproprio difensore, difese dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e CesareBuongiovanni;- controricorrenti -avverso la sentenza del Tribunale di Napoli 4 novembre 2025 n. 10079;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 aprile2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA] nel 2017 trasse un assegno bancario all’ordine di CristinaCinque anni dopo la portatrice del titolo sulla base di esso chiese ed ottennedal Tribunale di Napoli un decreto ingiuntivo (decreto n. 1435/2022) neiconfronti delle due eredi della traente, nelle more deceduta (Alessandra2. Nel 2022 le intimate proposero opposizione al decreto eccependopreliminarmente l’incompetenza per territorio del Tribunale di Napoli. Ciò sulNumero registro generale 25644/2025N.R.G.: 25644/25Camera di consiglio del 15 aprile 2026 Numero sezionale 1351/2026Numero di raccolta generale 16836/2026Data pubblicazione 29/05/2026presupposto che l’originaria debitrice era residente a Roma, il creditore eraresidente a Roma, l’obbligazione era sorta a Roma e doveva eseguirsi aldomicilio del creditore.3. Con sentenza 4.11.2025 n. 10079 il Tribunale di Napoli revocò il decretoingiuntivo e declinò la propria competenza per territorio, indicando qualegiudice competente il Tribunale di Roma.4. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto regolamento dicompetenza.Alessandra e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito chiedendo dichiararsi lacompetenza del Tribunale di Roma.Identica richiesta è stata formulata dalla Procura Generale nelle proprieconclusioni scritte.Le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. La ricorrente formula due censure avverso la decisione impugnata:a) non avere tenuto conto che ella nel ricorso per decreto ingiuntivoaveva eletto domicilio a Napoli, presso il proprio difensore; pertanto Napoliera il domicilio del creditore ed ivi si poteva radicare la competenza, ai sensidell’art. 1182 c.c.;b) avere accolto una eccezione di incompetenza inammissibile perchéincompleta: le opponenti infatti non avevano indicato, tra i vari possibili forialternativi:- il domicilio del creditore, ai sensi dell’art. 1182 c.c.;- il luogo dove sorse l’obbligazione;- il luogo dove l’obbligazione doveva essere eseguita.2. Il ricorso è manifestamente infondato.Correttamente la sentenza impugnata ha dichiarato la competenza delTribunale di Roma.Numero registro generale 25644/2025N.R.G.: 25644/25Camera di consiglio del 15 aprile 2026 Numero sezionale 1351/2026Numero di raccolta generale 16836/2026Data pubblicazione 29/05/20262.1. In primo luogo è irrilevante, ai fini del radicamento della competenza,l’elezione di domicilio contenuta nella procura alle liti, come esattamenterilevato dalla Procura Generale - e ciò a prescindere dal rilievo che a p. 6, §2, del ricorso si discorra del domicilio di “[OSCURATO:PERSONA]”, soggetto estraneoal giudizio.Infatti l'elezione di domicilio contenuta nella procura a margine di un ricorsoper decreto ingiuntivo non è idonea a far considerare il luogo indicato qualedomicilio del creditore in cui l'obbligazione deve essere adempiuta ex art.1182, terzo comma, cod. civ., in quanto ai fini della competenza territoriales'intende per domicilio il luogo in cui la persona ha stabilito la sedeprincipale dei suoi affari e dei suoi interessi, che va individuato conriferimento sia ai suoi rapporti economici, sia ai suoi interessi morali, socialie familiari. Il domicilio, dunque, è il centro principale delle relazioni familiari,sociali ed economiche (Cass. Sez. 6, 14/06/2013, n. 14937). Al contrario,l’elezione di domicilio contenuta nella procura conferita al difensore ex art.83 c.p.c. rileva ai soli fini del compimento delle attività processualidemandate al procuratore costituito in ordine alla causa di merito (Cass.Sez. 3, 21/05/2004, n. 9713), ed è irrilevante ai fini dell’individuazione delluogo dove l’obbligazione deve essere adempiuta.2.2. In secondo luogo l’eccezione sollevata dalle opponenti è stata completae rituale.Le opponenti infatti hanno contestato che Napoli fosse:- il luogo di residenza ed il domicilio del debitore;- il luogo di residenza del creditore;- il luogo dove sorse l’obbligazione (imperscrutabile è la logica sottesadall’allegazione del ricorrente, secondo cui l’assegno posto a fondamento delricorso monitorio, costituendo al tempo stesso una “ricognizione di debito”,imponeva alle opponenti di contestare chissà quale ulteriore luogo diinsorgenza dell’obbligazione, diverso da quello di traenza dell’assegno);- il luogo dove l’obbligazione doveva essere eseguita, e cioè ildomicilio del creditore, trattandosi di obbligazione pecuniaria dichiarata dalN.R.G.: 25644/25Camera di consiglio del 15 aprile 2026 Numero registro generale 25644/2025Numero sezionale 1351/2026Numero di raccolta generale 16836/2026Data pubblicazione 29/05/2026creditore stesso certa e liquida (p. 3, secondo capoverso, dell’atto dicitazione in opposizione).3. La manifesta infondatezza del regolamento giustifica la condanna ex art.96 c.p.c..Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, aisensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.P.q.m.(-) rigetta il ricorso;(-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] edi competenza, che si liquidano nella somma di euro 3.000, di cui 200 perspese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma2, d.m. 10.3.2014 n. 55;(-) condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] ecomma, c.p.c.;(-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civiledella Corte di cassazione, addì 15 aprile 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
Decreto Cassazione n. 16836/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris