Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 18095/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 13/06/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria rassegnata, ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso.i , a [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza pronunciata il giorno 7 novembre 2023 la Corte di appello di Napoli - a seguito del gravame interposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - confermava quella in data 17 maggio 2021, con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ne aveva affermato la responsabilità per i delitti aggravati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dichiarata fallita con sentenza del 20 marzo 2014 e, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, lo aveva condannato alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione ed alla pena accessoria dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di anni cinque, oltre al pagamento delle spese processuali.

1.1. Avverso detta sentenza di appello veniva proposto ricorso per cassazione nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], basato su due motivi: con il primo veniva denunciata la violazione di norme processuali poste a pena di nullità a cagione dell'omessa citazione del difensore dell'imputato; con il secondo motivo venivano dedotti la violazione della legge penale ed il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge fall., nonché delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza.

1.2. La Quinta sezione della Corte di cassazione, con la sentenza n. 42359/2024, riteneva il primo motivo fondato ed assorbente; in particolare, la Corte di legittimità evidenziava che il difensore aveva ricevuto (tramite p.e.c. del 10 agosto 2023) la notificazione di un decreto di citazione per il giudizio di appello relativo ad altro procedimento (segnatamente, relativo a procedimento n. 10029/2017 R.G.

Appello, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], assistito da altri difensori; e non quello relativo al procedimento n. 10454/2021 R.G.

Appello, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]) e non constava avere partecipato al giudizio di appello, con la conseguente nullità assoluta ex art. 178, lett. c), 179 cod. proc. pen. (cfr. Sez.

U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598 - 01; Sez. 6, n. 29683 del 29/09/2020, Galasso, Rv. 279722 - 01).

La sentenza impugnata, pertanto, veniva annullata senza rinvio con trasmissione degli atti Corte di appello di Napoli per il giudizio di secondo grado.1.3.

La Corte di appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, giudicando in sede di rinvio confermava la decisione di primo grado ritenendo infondate tutte le censure mosse con il gravame dall'imputato.

2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc., insistendo per il suo annullamento.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la nullità del giudizio di rinvio per violazione degli artt. 601, 581, 178 e 179 del codice di rito a causa dell'omessa notifica del decreto di citazione presso il domicilio eletto dal medesimo imputato.

2.2. Con il secondo motivo [OSCURATO:PERSONA] deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., il vizio di motivazione rispetto alla mancata concessione dell'attenuante prevista dall'art. 219, terzo comma, legge fall. e per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in misura prevalente sulle contestate aggravanti.

Al riguardo, osserva che in considerazione della sua condotta collaborativa, del limitato arco temporale delle irregolarità, della modesta entità della contestazione rispetto all'intero volume di affari della società fallita e della consegna dei titoli di credito ad opera sua, il Tribunale avrebbe senz'altro potuto concedere l'attenuante sopra indicata oppure riconoscere le attenuanti generiche in via prevalente rispetto alle contestate aggravanti, invece negate con il richiamo a delle mere formule di stile.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato requisitoria scritta con la quale ha concluso per il rigetto della impugnazione.

4. Il procedimento si è svolto in modalità cartolare non essendo stata avanzata, nei termini di legge, richiesta di trattazione in presenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, i cui motivi sono in parte infondati ed in parte inammissibili, deve essere nel complesso respinto.

32. Il primo motivo è manifestamente infondato poiché, come risulta dagli atti che questa Corte è autorizzata a compulsare in ragione del vizio lamentato, la notifica del decreto di citazione per il giudizio di rinvio risulta effettuata da personale della Tenenza dell'Arma dei Carabinieri di Scafati nei confronti dell'imputato, a mani proprie, in data 24 aprile 2025 presso il domicilio dal medesimo eletto in Scafati, via Aquino n.76.

3. Il secondo motivo è infondato.

3.1. Invero, con riferimento alla invocata circostanza attenuante del danno di patrimoniale di speciale tenuità, prevista dall'art. 219, ultimo comma,

I. fai!., deve trovare applicazione il principio generale secondo il quale le ragioni di attenuazione della pena dipendenti dalla misura del danno cagionato debbono essere riguardate facendo riferimento al momento della consumazione del reato, costituendo un elemento, seppur accessorio, della materialità del medesimo (l'orientamento in tema di applicabilità dell'art. 62 n. cod. pen. è costante e rappresentato, tra le altre, da Sez. 2, n. 39703 del 13/09/2019, Amirante, Rv. 277709), dovendosi considerare gli eventuali eventi successivi sotto diversi profili (ad esempio, in tema di applicazione degli artt. 62 n. 6, 62-bis e 133 cod. pen).

Orbene, la Corte territoriale, con motivazione adeguata ed esente da vizi logici, ha escluso la concedibilità di detta attenuante in considerazione dell'elevato ammontare dei beni sottratti dall'imputato alla massa attiva del fallimento, pari a ben 900.000,00 euro.

3.2. Quanto poi al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alle aggravanti contestate, le sentenze di merito hanno esaurientemente motivato in ordine agli indici giustificativi favorevoli, e tali argomentazioni costituiscono la ragione, e segnano al tempo stesso il limite, di siffatto riconoscimento, in una materia (il giudizio di comparazione tra circostanze) che involge l'esercizio di valutazioni discrezionali tipicamente di merito, che, per pacifico indirizzo (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931-01; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450-01), sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette, come nella specie, da sufficiente complessiva illustrazione avendo richiamato, in modo non contraddittorio, alla entità della distrazione (900.000,00 euro), al mancato rinvenimento delle 4scritture contabili ed alla personalità dell'imputato autore di più condotte di bancarotta, il quale non aveva esitato a nominare un liquidatore al fine di limitare le proprie responsabilità.

3.3. In conclusione, le logiche argomentazioni adottate dalla Corte del rinvio per confermare il trattamento sanzionatorio non vengono disarticolate dalle censure difensive, peraltro in gran parte rivalutative.

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna dell'imputato, ai sensi dell'art. 616 del codice di rito, al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 13/06/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria rassegnata, ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso.i , a [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pronunciata il giorno 7 novembre 2023 la Corte di appello di Napoli - a seguito del gravame interposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - confermava quella in data 17 maggio 2021, con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ne aveva affermato la responsabilità per i delitti aggravati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dichiarata fallita con sentenza del 20 marzo 2014 e, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, lo aveva condannato alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione ed alla pena accessoria dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di anni cinque, oltre al pagamento delle spese processuali. 1.1. Avverso detta sentenza di appello veniva proposto ricorso per cassazione nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], basato su due motivi: con il primo veniva denunciata la violazione di norme processuali poste a pena di nullità a cagione dell'omessa citazione del difensore dell'imputato; con il secondo motivo venivano dedotti la violazione della legge penale ed il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge fall., nonché delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. 1.2. La Quinta sezione della Corte di cassazione, con la sentenza n. 42359/2024, riteneva il primo motivo fondato ed assorbente; in particolare, la Corte di legittimità evidenziava che il difensore aveva ricevuto (tramite p.e.c. del 10 agosto 2023) la notificazione di un decreto di citazione per il giudizio di appello relativo ad altro procedimento (segnatamente, relativo a procedimento n. 10029/2017 R.G. Appello, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], assistito da altri difensori; e non quello relativo al procedimento n. 10454/2021 R.G. Appello, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]) e non constava avere partecipato al giudizio di appello, con la conseguente nullità assoluta ex art. 178, lett. c), 179 cod. proc. pen. (cfr. Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598 - 01; Sez. 6, n. 29683 del 29/09/2020, Galasso, Rv. 279722 - 01). La sentenza impugnata, pertanto, veniva annullata senza rinvio con trasmissione degli atti Corte di appello di Napoli per il giudizio di secondo grado.1.3. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, giudicando in sede di rinvio confermava la decisione di primo grado ritenendo infondate tutte le censure mosse con il gravame dall'imputato. 2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc., insistendo per il suo annullamento. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la nullità del giudizio di rinvio per violazione degli artt. 601, 581, 178 e 179 del codice di rito a causa dell'omessa notifica del decreto di citazione presso il domicilio eletto dal medesimo imputato. 2.2. Con il secondo motivo [OSCURATO:PERSONA] deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., il vizio di motivazione rispetto alla mancata concessione dell'attenuante prevista dall'art. 219, terzo comma, legge fall. e per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in misura prevalente sulle contestate aggravanti. Al riguardo, osserva che in considerazione della sua condotta collaborativa, del limitato arco temporale delle irregolarità, della modesta entità della contestazione rispetto all'intero volume di affari della società fallita e della consegna dei titoli di credito ad opera sua, il Tribunale avrebbe senz'altro potuto concedere l'attenuante sopra indicata oppure riconoscere le attenuanti generiche in via prevalente rispetto alle contestate aggravanti, invece negate con il richiamo a delle mere formule di stile. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato requisitoria scritta con la quale ha concluso per il rigetto della impugnazione. 4. Il procedimento si è svolto in modalità cartolare non essendo stata avanzata, nei termini di legge, richiesta di trattazione in presenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, i cui motivi sono in parte infondati ed in parte inammissibili, deve essere nel complesso respinto. 32. Il primo motivo è manifestamente infondato poiché, come risulta dagli atti che questa Corte è autorizzata a compulsare in ragione del vizio lamentato, la notifica del decreto di citazione per il giudizio di rinvio risulta effettuata da personale della Tenenza dell'Arma dei Carabinieri di Scafati nei confronti dell'imputato, a mani proprie, in data 24 aprile 2025 presso il domicilio dal medesimo eletto in Scafati, via Aquino n.76. 3. Il secondo motivo è infondato. 3.1. Invero, con riferimento alla invocata circostanza attenuante del danno di patrimoniale di speciale tenuità, prevista dall'art. 219, ultimo comma, I. fai!., deve trovare applicazione il principio generale secondo il quale le ragioni di attenuazione della pena dipendenti dalla misura del danno cagionato debbono essere riguardate facendo riferimento al momento della consumazione del reato, costituendo un elemento, seppur accessorio, della materialità del medesimo (l'orientamento in tema di applicabilità dell'art. 62 n. cod. pen. è costante e rappresentato, tra le altre, da Sez. 2, n. 39703 del 13/09/2019, Amirante, Rv. 277709), dovendosi considerare gli eventuali eventi successivi sotto diversi profili (ad esempio, in tema di applicazione degli artt. 62 n. 6, 62-bis e 133 cod. pen). Orbene, la Corte territoriale, con motivazione adeguata ed esente da vizi logici, ha escluso la concedibilità di detta attenuante in considerazione dell'elevato ammontare dei beni sottratti dall'imputato alla massa attiva del fallimento, pari a ben 900.000,00 euro. 3.2. Quanto poi al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alle aggravanti contestate, le sentenze di merito hanno esaurientemente motivato in ordine agli indici giustificativi favorevoli, e tali argomentazioni costituiscono la ragione, e segnano al tempo stesso il limite, di siffatto riconoscimento, in una materia (il giudizio di comparazione tra circostanze) che involge l'esercizio di valutazioni discrezionali tipicamente di merito, che, per pacifico indirizzo (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931-01; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450-01), sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette, come nella specie, da sufficiente complessiva illustrazione avendo richiamato, in modo non contraddittorio, alla entità della distrazione (900.000,00 euro), al mancato rinvenimento delle 4scritture contabili ed alla personalità dell'imputato autore di più condotte di bancarotta, il quale non aveva esitato a nominare un liquidatore al fine di limitare le proprie responsabilità. 3.3. In conclusione, le logiche argomentazioni adottate dalla Corte del rinvio per confermare il trattamento sanzionatorio non vengono disarticolate dalle censure difensive, peraltro in gran parte rivalutative. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna dell'imputato, ai sensi dell'art. 616 del codice di rito, al pagamento delle spese processuali. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 18095/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris