CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 febbraio 2023
Cassazione n. 07741/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2022 letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura della sentenza di condanna di primo grado disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello: in particolare i motivi relativi alla eccessività della pena per la mancata esclusione della recidiva infraquinquennale e diniego di applicazione con giudizio di prevalenza delle già concesse circostanze attenuanti generiche non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata che ha denegato il giudizio di prevalenza valorizzando la durata dell'evasione (protrattasi per sei anni) e la reiterazione di condotte illecite, anche in epoca successiva, anche per confermare il giudizio di pericolosità sociale dell'imputato, palesato con la violazione delle prescrizioni di non allontanarsi dall'abitazione e che ne denotavano, in una alle precedenti condanne, un atteggiamento di pervicace disobbedienza alle prescrizioni dell'autorità; r\ Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 febbraio 2023 Il Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]