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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 agosto 2018

Cassazione n. 27082/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 25983/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso l’AGENZIA PLACIDI, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; –ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende giusta procura in atti; –controricorrente e ricorrente in via incidentale – contro [OSCURATO:PERSONA] SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso la sentenza n. 1891/2018 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata l’8/08/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osserva:

1. Il Tribunale di Prato, con sentenza n. 1265/2011, dichiarò la s.r.l.

Stiltex non legittimata a proporre azione di garanzia ex art.1667 cod. civ. nei confronti di Baraclit s.p.a. in ordine ai denunciati vizi e difetti del capannone industriale dell’attrice, andato distrutto a causa di un incendio nella notte tra l’1 e il 2 aprile 2000, non essendo intercorso rapporto contrattuale con la convenuta, in quanto la Baraclit aveva acquistato il capannone già costruito dalla committente cooperativa Fibbiana s.r.l.

Il citato Tribunale rigettò, inoltre , la domanda di risarcimento exart. 1669 cod. civ., essendo stata negata la sussistenz a di gravi vizi e difetti, che secondo l’attrice avevano comportato che la struttura non avesse resistito, come per legge alle fiamme per almeno 120 minuti.

2. La Corte d’appello di Firenze, investita dall’impugnazione della Stiltex, alla quale avevano resistito la Baraclit e l’UNIPOLSAI Assicurazioni s.p.a., chiamata in garanzia dalla convenuta, la rigettò, con sentenza n. 1891/2018.

3. Stiltex s.r.l. ricorre avverso la citata sentenza d’appello sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso, in seno al quale risulta formulato un motivo di ricorso incidentale condizionato , Baraclit s.p.a.

L’altra intimata [OSCURATO:PERSONA]. s.p.a. non ha svolto attività difensiva.

Le difese di entrambe le parti hanno depositato memoria.

4. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ., per grave travisamento della prova, nonché l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo.

Questa, in sintesi, l’essenza delle critiche: - La Corte territoriale aveva erroneamente r icostruito la fattispecie concreta, attraverso motivazione contraddittoria e carente, che aveva omesso di prendere in esame fatti decisivi, consistiti, in particolare, nel fatto che il fuoco si era propagato per un tempo inferiore ai 120 minuti, nel mentreil manufatto avrebbe dovuto resistere ai parametri legali REI 120; - l’incendio si era protratto per 90 minuti, come si evinceva dalle raccolte testimonianze (guardia giurata [OSCURATO:PERSONA], vigile del fuoco [OSCURATO:PERSONA]), propagatosi dal capannone attiguo della societàLa Romagnana L. S. Consult.

5. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 1669 cod. civ., del d.m. 30/11/1983, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

Queste, in sintesi, le essenze delle critiche: - il c.t.u. aveva spiegato che il compartimento costituito da una parte di edificio delimitata da elementi costruttivi di resistenza al fuoco predeterminata organizzata per rispondere alle esigenze della prevenzione incendi , nel rispetto del d.m. 30/11/1983, doveva avere la capacità di non collassare e di resistere ai gas caldi e alle fiamme, nonché la capacità d’isolamento termico, in modo da impedire la propagazione per conduzione, per 120 minuti; - il medesimo consulente aveva affermato l’evidenza di alcune situazioni di comunicazione tra locali di diversa attività (presenza del foro tra la parete a confine con la L. S. Consult e fessura nella parte a confine con Autoquattro - infi ltrazioni di fumo tra i vari locali durante l’incendio del 01.04.2000) non consente di definire la piena rispondenza con i parametri REI 120 dei locali ; - di conseguenza il capannone era affetto da grave difetto costruttivo ai sensi dell’art. 1669 cod. civ.

6. Le due censure possono essere esamina te unitariamente, stante l’evidente esigenza di prendere in esame i vari profili tra loro correlati. 6.1.In primo luogo risultano non scrutinabili le doglianze con le quali il ricorrente lamenta travisamento della prova e l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo.

Quanto al primo profilo occorre richiamare la giurisprudenza, anche recente di questa Corte, secondo la quale il travisamento della prova, per essere censurabile in c assazione ai sensi dell'art.360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 115 c.p.c., postula: a) che l'errore del giudice di merito cada non sulla valutazione della prova ("demonstrandum"), ma sulla ricognizione del contenuto oggettivo della medesima ("demonstratum"), con conseguente, assoluta impossibilità logica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, i contenuti informativi che da essi il giudice di merito ha ritenuto di poter trarre; b) che tale contenuto abbiaformato oggetto di discussione nel giudizio; c) che l'errore sia decisivo, in quanto la motivazione sarebbe stata necessariamente diversa se fosse stata correttamente fondata sui contenuti informativi che risultano oggettivamente dal materiale probatorio e che sono inequivocabilmente difformi da quelli erroneamente desunti dal giudice di merito; d) che il giudizio sulla diversità della decisione sia espresso non già in termini di possibilità, ma di assoluta certezza (Cass. nn. 9507/2023, 7382/2022 e 13198/2022).

Risulta evidente che non sussistono i presupposti per prendere in esame la prospettatadoglianza: a) risulta evocato l’art. 116 cod. proc. civ., invece che l’art. 115 c.p.c. ; b) il contenuto delle deposizioni e, soprattutto, in cosa sia consistito il travisamento, nel senso sopra definito.

La denuncia di omesso esame di un fatto controverso e decisivo è inammissibile, trovando applicazione “ratione temporis”, l’art. 348 ter, co. 5, cod. proc. civ., in base al quale il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr., ex multis, Cass. nn. 19001/2016 e 26714/2016), evenienza che nel caso in esame non ricorre affatto. 6.

2. Appare, invece, infondata la censura con la quale viene dedotta violazione, errata o falsa applicazione dell’art. 1669 cod. civ., avuto riguardo a quanto segue.

Appagante per escludere il grave vizio deve reputarsi la spiegazione offerta dal c.t.u., e condivisa dai Giudici del merito, in ordine all’irrilevanza dell’assenza della guaina di protezione per la lunghezza di sei centimetri, non essendo rimasto dimostrato che da lì ebbe a propagarsi l’incendio, anzi sostenendosi il contrario (pag. 9).

La sentenza impugnata afferma, a pag. 7, che i gravi vizi costruttivi del capannone industriale … (ravvisati, al contrario, da Stiltex nella mancanza della essenziale caratteristica di resistenza della struttura per 120 minuti -REI 120- ) non avevano trovato riscontro alla luce delle risultanze della stessa Ctu esperita in corso di causa da parte dell’ing. [OSCURATO:PERSONA] ed altresì dell’accertamento tecnico preventivo svolto dall’ing. [OSCURATO:PERSONA].

Da entrambi gli elaborati peritali non si traggono infatti elementi a supporto della tesi di parte appellante secondo cui l’immobile realizzato da Baraclit non fosse in regola con la normativa antincendio esigibile all’epoca della sua realizzazione .

Indi, nella pagina successiva, la sentenza riporta le conclusioni dell’ing.

Bessi.

L’asserto della ricorrente, secondo la quale l’incendio avrebbe avuto la durata di soli 90 minuti, non trova riscontro nella sentenza, la quale si sofferma, per contro, come visto, nell’affermare la corrispondenza del capannone ai requisiti di legge.

La ricorrente richiama, senza riportarne il contenuto, le deposizioni di due testi (la guardia giurata [OSCURATO:PERSONA] e il vigile del fuco [OSCURATO:PERSONA]), al fine di corroborare l’asserto secondo il quale l’incendio durò meno di 120 minuti.

Allo stesso fine evoca la relazione del c.t.u. del 27/11/2007, a pag.

7. Entrambe le deduzioni risultano non scrutinabili.

Della prova per testi, come si è detto, non viene riportato il contenuto e, quanto alla c.t.u., a firma dell’ing.

Bessi, la ricorrente ha allegato al ricorso solo la relazione integrativa, la quale non riporta quanto sostenuto dalla medesima.

Per quel che concerne l’accertamento tecnico preventivo, la relazione dell’ing.

Ricci, del pari prodotta col ricorso, non affronta affatto il punto.

Di conseguenza, a fronte del contenuto d ella decisione impugnata, la ricorrente contrappone asserti aspecifici, privi, perciò, del requisito dell’autosufficienza.

7. S’impone, pertanto il rigetto del ricorso, che assorbe la riproposizione delle difese della controricorrente, avanzate con il ricorso in via incidentale condizionata.

8. Le spese legali seguono la soccombenza e si l iquida no , a carico della ricorrente e in favore della controricorrente, nei sensi di cui in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività espletate.

9. In virtù dell'art. 13, comma 1 - quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile “ratione temporis”(essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorsoprincipale, dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato e condanna la ricorrente princi pale al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17, legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 25983/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso l’AGENZIA PLACIDI, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; –ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende giusta procura in atti; –controricorrente e ricorrente in via incidentale – contro [OSCURATO:PERSONA] SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso la sentenza n. 1891/2018 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata l’8/08/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osserva: 1. Il Tribunale di Prato, con sentenza n. 1265/2011, dichiarò la s.r.l. Stiltex non legittimata a proporre azione di garanzia ex art.1667 cod. civ. nei confronti di Baraclit s.p.a. in ordine ai denunciati vizi e difetti del capannone industriale dell’attrice, andato distrutto a causa di un incendio nella notte tra l’1 e il 2 aprile 2000, non essendo intercorso rapporto contrattuale con la convenuta, in quanto la Baraclit aveva acquistato il capannone già costruito dalla committente cooperativa Fibbiana s.r.l. Il citato Tribunale rigettò, inoltre , la domanda di risarcimento exart. 1669 cod. civ., essendo stata negata la sussistenz a di gravi vizi e difetti, che secondo l’attrice avevano comportato che la struttura non avesse resistito, come per legge alle fiamme per almeno 120 minuti. 2. La Corte d’appello di Firenze, investita dall’impugnazione della Stiltex, alla quale avevano resistito la Baraclit e l’UNIPOLSAI Assicurazioni s.p.a., chiamata in garanzia dalla convenuta, la rigettò, con sentenza n. 1891/2018. 3. Stiltex s.r.l. ricorre avverso la citata sentenza d’appello sulla base di due motivi. Resiste con controricorso, in seno al quale risulta formulato un motivo di ricorso incidentale condizionato , Baraclit s.p.a. L’altra intimata [OSCURATO:PERSONA]. s.p.a. non ha svolto attività difensiva. Le difese di entrambe le parti hanno depositato memoria. 4. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ., per grave travisamento della prova, nonché l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo. Questa, in sintesi, l’essenza delle critiche: - La Corte territoriale aveva erroneamente r icostruito la fattispecie concreta, attraverso motivazione contraddittoria e carente, che aveva omesso di prendere in esame fatti decisivi, consistiti, in particolare, nel fatto che il fuoco si era propagato per un tempo inferiore ai 120 minuti, nel mentreil manufatto avrebbe dovuto resistere ai parametri legali REI 120; - l’incendio si era protratto per 90 minuti, come si evinceva dalle raccolte testimonianze (guardia giurata [OSCURATO:PERSONA], vigile del fuoco [OSCURATO:PERSONA]), propagatosi dal capannone attiguo della societàLa Romagnana L. S. Consult. 5. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 1669 cod. civ., del d.m. 30/11/1983, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Queste, in sintesi, le essenze delle critiche: - il c.t.u. aveva spiegato che il compartimento costituito da una parte di edificio delimitata da elementi costruttivi di resistenza al fuoco predeterminata organizzata per rispondere alle esigenze della prevenzione incendi , nel rispetto del d.m. 30/11/1983, doveva avere la capacità di non collassare e di resistere ai gas caldi e alle fiamme, nonché la capacità d’isolamento termico, in modo da impedire la propagazione per conduzione, per 120 minuti; - il medesimo consulente aveva affermato l’evidenza di alcune situazioni di comunicazione tra locali di diversa attività (presenza del foro tra la parete a confine con la L. S. Consult e fessura nella parte a confine con Autoquattro - infi ltrazioni di fumo tra i vari locali durante l’incendio del 01.04.2000) non consente di definire la piena rispondenza con i parametri REI 120 dei locali ; - di conseguenza il capannone era affetto da grave difetto costruttivo ai sensi dell’art. 1669 cod. civ. 6. Le due censure possono essere esamina te unitariamente, stante l’evidente esigenza di prendere in esame i vari profili tra loro correlati. 6.1.In primo luogo risultano non scrutinabili le doglianze con le quali il ricorrente lamenta travisamento della prova e l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo. Quanto al primo profilo occorre richiamare la giurisprudenza, anche recente di questa Corte, secondo la quale il travisamento della prova, per essere censurabile in c assazione ai sensi dell'art.360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 115 c.p.c., postula: a) che l'errore del giudice di merito cada non sulla valutazione della prova ("demonstrandum"), ma sulla ricognizione del contenuto oggettivo della medesima ("demonstratum"), con conseguente, assoluta impossibilità logica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, i contenuti informativi che da essi il giudice di merito ha ritenuto di poter trarre; b) che tale contenuto abbiaformato oggetto di discussione nel giudizio; c) che l'errore sia decisivo, in quanto la motivazione sarebbe stata necessariamente diversa se fosse stata correttamente fondata sui contenuti informativi che risultano oggettivamente dal materiale probatorio e che sono inequivocabilmente difformi da quelli erroneamente desunti dal giudice di merito; d) che il giudizio sulla diversità della decisione sia espresso non già in termini di possibilità, ma di assoluta certezza (Cass. nn. 9507/2023, 7382/2022 e 13198/2022). Risulta evidente che non sussistono i presupposti per prendere in esame la prospettatadoglianza: a) risulta evocato l’art. 116 cod. proc. civ., invece che l’art. 115 c.p.c. ; b) il contenuto delle deposizioni e, soprattutto, in cosa sia consistito il travisamento, nel senso sopra definito. La denuncia di omesso esame di un fatto controverso e decisivo è inammissibile, trovando applicazione “ratione temporis”, l’art. 348 ter, co. 5, cod. proc. civ., in base al quale il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr., ex multis, Cass. nn. 19001/2016 e 26714/2016), evenienza che nel caso in esame non ricorre affatto. 6. 2. Appare, invece, infondata la censura con la quale viene dedotta violazione, errata o falsa applicazione dell’art. 1669 cod. civ., avuto riguardo a quanto segue. Appagante per escludere il grave vizio deve reputarsi la spiegazione offerta dal c.t.u., e condivisa dai Giudici del merito, in ordine all’irrilevanza dell’assenza della guaina di protezione per la lunghezza di sei centimetri, non essendo rimasto dimostrato che da lì ebbe a propagarsi l’incendio, anzi sostenendosi il contrario (pag. 9). La sentenza impugnata afferma, a pag. 7, che i gravi vizi costruttivi del capannone industriale … (ravvisati, al contrario, da Stiltex nella mancanza della essenziale caratteristica di resistenza della struttura per 120 minuti -REI 120- ) non avevano trovato riscontro alla luce delle risultanze della stessa Ctu esperita in corso di causa da parte dell’ing. [OSCURATO:PERSONA] ed altresì dell’accertamento tecnico preventivo svolto dall’ing. [OSCURATO:PERSONA]. Da entrambi gli elaborati peritali non si traggono infatti elementi a supporto della tesi di parte appellante secondo cui l’immobile realizzato da Baraclit non fosse in regola con la normativa antincendio esigibile all’epoca della sua realizzazione . Indi, nella pagina successiva, la sentenza riporta le conclusioni dell’ing. Bessi. L’asserto della ricorrente, secondo la quale l’incendio avrebbe avuto la durata di soli 90 minuti, non trova riscontro nella sentenza, la quale si sofferma, per contro, come visto, nell’affermare la corrispondenza del capannone ai requisiti di legge. La ricorrente richiama, senza riportarne il contenuto, le deposizioni di due testi (la guardia giurata [OSCURATO:PERSONA] e il vigile del fuco [OSCURATO:PERSONA]), al fine di corroborare l’asserto secondo il quale l’incendio durò meno di 120 minuti. Allo stesso fine evoca la relazione del c.t.u. del 27/11/2007, a pag. 7. Entrambe le deduzioni risultano non scrutinabili. Della prova per testi, come si è detto, non viene riportato il contenuto e, quanto alla c.t.u., a firma dell’ing. Bessi, la ricorrente ha allegato al ricorso solo la relazione integrativa, la quale non riporta quanto sostenuto dalla medesima. Per quel che concerne l’accertamento tecnico preventivo, la relazione dell’ing. Ricci, del pari prodotta col ricorso, non affronta affatto il punto. Di conseguenza, a fronte del contenuto d ella decisione impugnata, la ricorrente contrappone asserti aspecifici, privi, perciò, del requisito dell’autosufficienza. 7. S’impone, pertanto il rigetto del ricorso, che assorbe la riproposizione delle difese della controricorrente, avanzate con il ricorso in via incidentale condizionata. 8. Le spese legali seguono la soccombenza e si l iquida no , a carico della ricorrente e in favore della controricorrente, nei sensi di cui in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività espletate. 9. In virtù dell'art. 13, comma 1 - quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile “ratione temporis”(essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorsoprincipale, dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato e condanna la ricorrente princi pale al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17, legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ri
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