CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32049/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che, nel rideterminare in me/ius il trattamento sanzionatorio, ha confermato nel resto la pronuncia di condanna in ordine,a1 reato di cui agli artt. 110, 56, 624, 625, n. 7), 99, comma 4, cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in ordine alla valutazione dei capi di imputazione - è manifestamente infondato in quanto in tema di reati contro il patrimonio, affinché una cosa possa considerarsi abbandonata dal proprietario è necessario che, per le condizioni o per il luogo in cui essa si trovi, risulti chiaramente la volontà dell'avente diritto di disfarsene definitivamente. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito, condannando gli imputati per il reato di furto aggravato, aveva escluso che costituissero "res derelicta", ovvero cosa abbandonata con l'intenzione di disfarsene, quattro condotti ondulati in acciaio, del valore complessivo di euro cinquantamila, ordinatamente collocati su un terreno privato, non recintato e ben tenuto). (Sez. 4, n. 3910 del 17/12/2020, dep.2021, Degli Innnocenti, Rv. 280380); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. P.Q.M