CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 marzo 2024
Cassazione n. 13558/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 2 0107 /20 21 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentatae difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) con domicilioeletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, alla viaPremuda n. 1/A (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) presso i cui uffici è domiciliatain Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; -resistente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] d el l a Campanian. 640 / 07 / 21 depositata i n data 2 2 / 0 1 / 20 21 non notificata; Oggetto: accertamento– elementipresuntivi Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del 25/03/2024dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - la società contribuente impugnava l'avviso di accertamento notificatole, con il quale erano rideterminati i tributi IRES e IRAP dovuti a seguito della rideterminazione dei compensi relativi alla raccolta delle giocate effettuat e tramite apparecchi ex art. 110 TULPS erogati dalle società concessionarie della rete telematica per l'anno d'imposta 2012; analoga impugnazione era proposta conriguardo all'autonomo atto di irrogazione avente per oggetto leconseguenti sanzioni; - decisi separatamente in primo grado, i giudizi erano riuniti di frontealla CTR; - con la pronuncia impugnata il giudice dell'appello ha accolto l'impugnazione dell'Ufficio, risultato soccombente in primo grado nel giudizio avente per oggetto la rideterminazione dell’IRES e dell’IRAP e rigettato il gravame della società contribuente, risultatasoccombente nel giudizio avente per oggetto le sanzioni; - ricorre a questa Corte la società contribuente con atto affidato a duemotivi di impugnazione illustrato da memoria ; - l'Amministrazione finanziaria ha unicamente depositat o atto di costituzionein vista della pubblica udienza; Consideratoche: - il primo motivo di ricorso censura la sentenza impugnata per violazionedell’art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, degli artt. 2727, 2729,2697 c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR campana illegittimamente ritenuto che la presunzione semplice di cui si è avvalsa l' A genzia delle entrate dell'avviso di accertamento impugnato fosse fondata su elementi fattuali gravi precisie concordanti senza considerare nella sua interezza quanto dedotto dal contribuente in merito alla contraddittorietà del criterio presuntivo applicato ignorando gli argomenti di proroga contrariforniti dal medesimo contribuente; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 - il motivo è infondato; - invero, la sentenza impugnata ha fondato la propria decisione su una serie di elementi indiziari, analiticamente determinati: “l’Ufficio ha tenuto conto delle comunicazioni fatte dai concessionari della rete telematica….”: da esse derivava che “la remunerazione complessiva del gestore l'anno 2012 ammontava aeuro 287.577,58. A tal proposito, l'ufficio ha altresì precisato che i dati forniti dai concessionari, oltre a comprendere i dati delle distinteperiodiche trasmesse dai gestori, tengono conto anche dei contatori annuali estratti dagli apparecchi di gioco. Pertanto i concessionari hanno comunicato la quota di spettanza degli esercenti,con specifico riferimento agli apparecchi collegati in rete distintidal numero di matricola per complessivi 127.958”; - inoltre, “dalla documentazione contabile esibita dalla società contribuente è emerso che i dati indicati nei registri iva recano annotazionisolo a partire dal 31 maggio 2012, nonostante dai dati comunicati dei concessionari risultasse che alcuni apparecchi di gioco,come per quelli gestiti dalla SISA L , fossero collegati in rete perl'intero anno 2012”; - tali elementi, senza dubbio, costituiscono prova indiziaria della pretesa e sono forniti dei requisiti di gravità, precisione e concordanza,risultando idonei a ribaltare in capo al contribuente l’oneredi dar prova del contrario; - ritiene la Corte (in argomento si veda Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2482 del 29/01/2019; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1163 del 21/01/2020)che l'art. 2729 c.c. ammetta solo le presunzioni che abbiano i connotati della gravità, precisione e concordanza, laddove: la "precisione" va riferita al fatto noto (indizio) che costituisce il punto di partenza dell'inferenza e postula che esso non sia vago, ma ben determinato nella sua realtà storica; la "gravità"va ricollegata al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto che, sulla base della regola d'esperienza adottata è possibiledesumere da quello noto; la "concordanza" richiede che Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 ilfatto ignoto sia, di regola, desunto da una pluralità di indizi gravi eprecisi, univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, dovendosi tuttavia precisare, al riguardo, che tale ultimo requisito è prescritto esclusivamente nell'ipotesi di un eventuale, ma non sempre necessario, concorso di più elementi presuntivi; - orbene, gli elementi qui dedotti e provati dall’Ufficio, analiticamente riportati e descritti specialmente a pag. 8 della pronuncia impugnata risultano in concreto effettivamente rispondenti sia al requisito della gravità , perché indicano una indiscutibile inferenza probabilistica confermativa della tesi dell’[OSCURATO:PERSONA], sia al requisito della precisione siaal requisito della concordanza ; - detti elementi suggeriscono poi non inferenze probabilistiche plurimema la sola inferenza assunta dal giudice di merito e sono quindi anche del tutto precisi, non risultando nel loro contenuto alcunprofilo di genericità ; - inoltre, quanto al requisito della concordanza, gli elementi in argomentone sono egualmente muniti in quanto dirigono tutti nel senso indicato dall’Ufficio e nessuno punta verso altra direzione quallogica conclusione del ragionamento presuntivo proposto ; - è poi pacifico che competa alla Corte di cassazione, nell'esercizio della funzione nomofilattica che esclusivamente le compete, il controllodella corretta applicazione dei principi contenuti nell'art.2729c.c. alla fattispecie concreta, poiché se è devoluta al giudice di merito la valutazione della ricorrenza dei requisiti enucleabili dagli artt. 2727 e 2729 c.c. per valorizzare gli elementi di fatto qualefonte di presunzione, tale giudizio è soggetto al controllo di legittimità se risulti che, violando i criteri giuridici in tema di formazionedella prova critica, il giudice non abbia fatto buon uso delmateriale indiziario disponibile, negando o attribuendo valore asingoli elementi, senza una valutazione di sintesi (cfr. Cass., sez. Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 5,ord. 19352 del 2018, Cass., sez. 6 - 5, n. 10973/2017, Cass. sez.5, n. 1715/2007); - infatti, qualora il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i trecaratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione e concordanza)fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti, o viceversa neghi tale natura a elementi che invece ne sonomuniti, il relativo ragionamento è censurabile in base all'art. 360, n. 3, c.p.c. competendo alla Corte di cassazione, nell'esercizio della funzione di nomofilachia, controllare se la normadell'art. 2729 c.c., oltre ad essere applicata esattamente a livellodi proclamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell'applicazionea fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibilialla fattispecie astratta ( Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19485 del 04/08/2017; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17535 del 26/06/2008); - in ordine all'utilizzo degli indizi, sono proprio e solo la gravità, precisionee concordanza degli stessi a permettere di acquisire una prova presuntiva che è sufficiente nel processo tributario a sostenere i fatti fiscalmente rilevanti, accertarti dalla Amministrazione (Cass. sent. n. 1575/2007), e a far scattare l’onerein capo al contribuente di dar prova del contrario; quando invece manca tale convergenza qualificante è allora necessario disporre di ulteriori elementi per la costituzione della prova. La giurisprudenzadi legittimità ha tracciato il corretto procedimento logico del giudice di merito nella valutazione degli indizi, affermandoche la gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge vanno ricavati dal loro complessivo esame, in un giudizio globale e non atomistico di essi (ciascuno dei quali può essere insufficiente),ancorché preceduto dalla considerazione di ognuno perindividuare quelli significativi ; - è invero necessaria la loro collocazione in un contesto articolato, nelquale un indizio rafforza e ad un tempo trae vigore dall'altro in vicendevole completamento ( ex multis, cfr. Cass. sent. Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 n.12002/2017; Cass. ord. n. 5374/2017; Sez. 5, Ordinanza n. 37404del 2021 ); - c iò che dunque rileva, in base a deduzioni logiche di ragionevole probabilità, non necessariamente certe, è che dalla valutazione complessiva emerga la sufficienza degli indizi a supportare la presunzione semplice di fondatezza della pretesa, salvo naturalmente l'ampio diritto del contribuente a fornire la prova contraria; - ciò posto, appare chiaro che la CTR, nel caso che c i occupa, abbia quindicorrettamente valutat o gli elementi in atti; essa ha preso atto della sussistenza del triplice sopra detto carattere degli elementiindiziari, sia singolarmente, sia nel loro insieme, quindi complessivamente; la sentenza impugnata gli ha quindi posti a confronto con quanto dedotto e provato dalla società contribuente; - con riguardo quindi a quanto dedotto e provato dalla società contribuentela CTR ha rilevato come essa “non è stata in grado diindicare una diversa percentuale, limitandosi in più occasioni a ribadiregenericamente che la ripartizione dei proventi tra gestore ed esercente avverrebbe secondo accordi variabili che intercorrono tra di essi, con la conseguente impossibilità di determinareil compenso del gestore sulla base di criteri presuntivi come quello applicato dall'agenzia delle entrate del 50% della remunerazionecomplessiva gestore + esercente”; - la CTR ha pertanto correttamente ritenuto sussis tenti gli elementi indiziari; quindi ha ritenuto non provato l’opposto da parte del contribuente con ciò concludendo, altrettanto correttamente, in ordine alla legittimità dell’atto impugnato nella sua rideterminazionedi tributi, interessi e sanzioni; - il secondo motivo si incentra sulla violazione del combinato disposto degli artt. 39 c. 1 e 41 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art.3 del d. Lgs. n. 472 del 1997, degli artt. 1 c. 2 e 6, 6 c. 2,4,5,del d. Lgs. n. 471 del 1997, dell’art. 7 del d. Lgs. n. 546 del Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7 1992,dell’art. 2697 c.c. degli artt. 113 e 115 c.p.c. in relazione all’art.360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la sentenza impugnata , pur riconoscendonon corretta l'attribuzione alla società della parte di reddito non dichiarato afferente al concessionario Sisal secondo l'avviso di accertamento anziché rideterminare l'importo complessivo di imposte sanzioni e interessi dovuti , fatto salvo l'intero atto impugnato imponendo al contribuente di pagare impostee sanzioni su un importo di reddito non dichiarato che la stessa CTR ha riconosci uto almeno in parte determinato in manieranon corretta; - a nche questo motivo è infondato; - infatti , con riferimento ai compensi accertati derivanti dal rapporto col concessionario Sisal, la CTR in realtà non ha ritenuto determinato in modo non corretto il maggior importo di tali compensi; - essa viceversa ha solo dato atto di come “essendo stati comunicati i dati complessivi l'Ufficio tenendo conto della prassi degli operatoridel settore ha ritenuto di applicare una ripartizione dei compensipari al 50% tra gestori ed esercente”; - in questo caso pertanto, si sono parimenti valorizzati sia elementi indiziari debi tamente dedotti e provati dall'U fficio (l'annotazione nei registri iva solo a partire dal 31 maggio 2012 nonostante il collegamento in rete per gli apparecchi gestiti da Sisal fosse operativo per l'intero anno) sia altri elementi indiziati idonei a determinare i compensi e derivanti dai rapporti con gli altri concessionari (la mancata prova da parte del contribuente dell'esistenzadi accordi contrattuali determinanti la percentuale di ripartizionetra le parti in modo difforme da quanto sostenuto da partedell'Ufficio); - di tali elementi la CTR ha fatto corretto uso, come si è illustrato in sede di esposizioni delle ragioni poste a base della decisi one del primo motivo di gravame, rideterminando dapprima il reddito, sulla base dell’attribuzione dei compensi nella misura del 50 % in Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 8 capoal contribuente, misura che è pertanto corretta alla luce delle risultanzedel processo, seguendo la logica motivazione della CTR, e quindi vi ha sommato gli importi ulteriormente e conseguentemente dovut i per interessi e sanzioni in forza degli elementidi fatto emersi nel processo; - p er tali ragioni il ricorso è rigettato; - non vi è luogo a pronuncia sulle spese di lite stante la mancata formalecostituzione dell' A mministrazione f