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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 ottobre 1982

Cassazione n. 27334/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 22/06/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 22 giugno 2022, la Corte di assise di appello di Napoli, in fase esecutiva, su richiesta del Pubblico Ministero, determinava in dodici mesi la durata dell'isolamento diurno al quale [OSCURATO:PERSONA] doveva essere sottoposto essendo stato condannato sia a pena temporanea sia all'ergastolo.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione di legge, illogicità e carenza della motivazione con travisamento del fatto.

Secondo il ricorrente, il giudice dell'esecuzione ha errato, perché il regime di isolamento non può essere inasprito qualora il condannato si trovi sottoposto a misura alternativa e, inoltre, i titoli sopravvenuti si riferiscono, nel caso in esame, a reati precedenti alla sentenza di condanna alla pena dell'ergastolo.

Il ricorrente afferma, poi, che: il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto considerare che per due delle tre sentenze in esecuzione l'isolamento era stato già disposto con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli e il condannato lo aveva scontato dal 25 ottobre 2016 al 24 dicembre 2017; l'ordinanza impugnata ha parametrato l'isolamento diurno alle pene, per un totale di quaranta anni e due mesi di reclusione, che risultano dai numeri 8, 9 e 10 del cumulo, ma in realtà le pene inflitte con le sentenze di cui ai numeri 8 e 9 sono state già espiate e dovrebbe essere considerata solo quella di cui al n. 10, per una pena di dieci anni e otto mesi di reclusione.

3. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria con la quale insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il profilo del ricorso riguardante vizi motivazionali risulta fondato e sono assorbiti, pertanto, tutti gli altri profili di doglianza.

È decisivo rilevare che il giudice dell'esecuzione, nell'emettere l'ordinanza del 22 giugno 2022, ora impugnata, non ha illustrato compiutamente quali siano i titoli in esecuzione e non ha reso indicazioni in base alle quali possa stabilirsi se abbia fatto corretta applicazione dei principi che regolano l'istituto.

2. Per le ragioni esposte, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al giudice dell'esecuzione che, senza incorrere nel vizio ora riscontrato, provvederà a nuovo giudizio sulla richiesta rivoltagli dal Pubblico Ministero.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di assise di appello di Napoli.

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 22/06/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 22 giugno 2022, la Corte di assise di appello di Napoli, in fase esecutiva, su richiesta del Pubblico Ministero, determinava in dodici mesi la durata dell'isolamento diurno al quale [OSCURATO:PERSONA] doveva essere sottoposto essendo stato condannato sia a pena temporanea sia all'ergastolo. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione di legge, illogicità e carenza della motivazione con travisamento del fatto. Secondo il ricorrente, il giudice dell'esecuzione ha errato, perché il regime di isolamento non può essere inasprito qualora il condannato si trovi sottoposto a misura alternativa e, inoltre, i titoli sopravvenuti si riferiscono, nel caso in esame, a reati precedenti alla sentenza di condanna alla pena dell'ergastolo. Il ricorrente afferma, poi, che: il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto considerare che per due delle tre sentenze in esecuzione l'isolamento era stato già disposto con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli e il condannato lo aveva scontato dal 25 ottobre 2016 al 24 dicembre 2017; l'ordinanza impugnata ha parametrato l'isolamento diurno alle pene, per un totale di quaranta anni e due mesi di reclusione, che risultano dai numeri 8, 9 e 10 del cumulo, ma in realtà le pene inflitte con le sentenze di cui ai numeri 8 e 9 sono state già espiate e dovrebbe essere considerata solo quella di cui al n. 10, per una pena di dieci anni e otto mesi di reclusione. 3. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria con la quale insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il profilo del ricorso riguardante vizi motivazionali risulta fondato e sono assorbiti, pertanto, tutti gli altri profili di doglianza. È decisivo rilevare che il giudice dell'esecuzione, nell'emettere l'ordinanza del 22 giugno 2022, ora impugnata, non ha illustrato compiutamente quali siano i titoli in esecuzione e non ha reso indicazioni in base alle quali possa stabilirsi se abbia fatto corretta applicazione dei principi che regolano l'istituto. 2. Per le ragioni esposte, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al giudice dell'esecuzione che, senza incorrere nel vizio ora riscontrato, provvederà a nuovo giudizio sulla richiesta rivoltagli dal Pubblico Ministero. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di assise di appello di Napoli. Così deciso in Roma
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