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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 febbraio 2022

Cassazione n. 08838/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2019 del TRIBUNALE di UDINEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Udine, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 1.500 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 136, comma 6, d.lgs. n. 81 del 2008, a lui ascritto perché, quale titolare dell'omonima impresa individuale, esecutrice di alcuni lavori di ristrutturazione edilizia nel cantiere edile di [OSCURATO:PERSONA] di Nogaro, via Stazione, non si assicurava che il ponteggio fosse montato conformemente al "piano di montaggio uso e smontaggio" (PIMUS) presente in cantiere.

2. Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto appello, chiedendo l'assoluzione, evidenziando: che nel verbale di sopralluogo il riferimento alla "non conformità" del ponteggio al PIUM è indicato in maniera generica; che il PIMUS non è stato allegato; che la deposizione dell'ispettore Rizzo non è risultata chiara; che il ponteggio non era ultimato ed agibile e che avrebbe dovuto servire anche per la realizzazione del "cappotto" dell'edificio; che l'impiego di materiali soggetti ad -autorizzazione ministeriali diverse è legittima; che i testi non hanno rilevato anomalie nel ponteggio.

3. Con ordinanza del 12 marzo 2020, la Corte di appello di Triste, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. disponeva gli atti a questa Corte, sull'esatto rilievo che, trattandosi di condanna alla sola pena dell'ammenda, la sentenza è inappellabile ex art. 593, comma 3, cod. proc. pen. e l'unica impugnazione prevista è, appunto, il ricorso per cassazione.

4. Ciò posto, le censure sono inammissibili perché articolate in fatto e quindi fuoriescono dal sindacato devoluto a questa Corte, atteso il costante principio per cui il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247).

5. Invero, il Tribunale ha fondato il giudizio di penale responsabilità sulla deposizione del teste Rizzo, che effettuò il sopralluogo presso il cantiere, il quale ha, tra l'altro, affermato di aver rilevato che il ponteggio, i tubi e le giunture erano di marche diverse, ciò che implica una fase di progettazione curata da un professioniste abilitato che verifichi la compatibilità tra gli elementi di diversa provenienza, certificazione che, nella specie, era mancante, tanto che, dopo la contestazione, il Vittor ha ottemperato alle prescrizioni impostegli, ma, non avendo pagato la sanzione amministrativa, non ha potuto beneficiare della speciale causa estintiva di cui al d.lgs. n. 758 del 1994.

Si tratta di una motivazione adeguata, aderente alle emergenze processuali e immune da profili di illogicità manifesta, che supera il vaglio di legittimità.

6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 18/02/2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Sarno ukt.—

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2019 del TRIBUNALE di UDINEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Udine, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 1.500 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 136, comma 6, d.lgs. n. 81 del 2008, a lui ascritto perché, quale titolare dell'omonima impresa individuale, esecutrice di alcuni lavori di ristrutturazione edilizia nel cantiere edile di [OSCURATO:PERSONA] di Nogaro, via Stazione, non si assicurava che il ponteggio fosse montato conformemente al "piano di montaggio uso e smontaggio" (PIMUS) presente in cantiere. 2. Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto appello, chiedendo l'assoluzione, evidenziando: che nel verbale di sopralluogo il riferimento alla "non conformità" del ponteggio al PIUM è indicato in maniera generica; che il PIMUS non è stato allegato; che la deposizione dell'ispettore Rizzo non è risultata chiara; che il ponteggio non era ultimato ed agibile e che avrebbe dovuto servire anche per la realizzazione del "cappotto" dell'edificio; che l'impiego di materiali soggetti ad -autorizzazione ministeriali diverse è legittima; che i testi non hanno rilevato anomalie nel ponteggio. 3. Con ordinanza del 12 marzo 2020, la Corte di appello di Triste, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. disponeva gli atti a questa Corte, sull'esatto rilievo che, trattandosi di condanna alla sola pena dell'ammenda, la sentenza è inappellabile ex art. 593, comma 3, cod. proc. pen. e l'unica impugnazione prevista è, appunto, il ricorso per cassazione. 4. Ciò posto, le censure sono inammissibili perché articolate in fatto e quindi fuoriescono dal sindacato devoluto a questa Corte, atteso il costante principio per cui il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). 5. Invero, il Tribunale ha fondato il giudizio di penale responsabilità sulla deposizione del teste Rizzo, che effettuò il sopralluogo presso il cantiere, il quale ha, tra l'altro, affermato di aver rilevato che il ponteggio, i tubi e le giunture erano di marche diverse, ciò che implica una fase di progettazione curata da un professioniste abilitato che verifichi la compatibilità tra gli elementi di diversa provenienza, certificazione che, nella specie, era mancante, tanto che, dopo la contestazione, il Vittor ha ottemperato alle prescrizioni impostegli, ma, non avendo pagato la sanzione amministrativa, non ha potuto beneficiare della speciale causa estintiva di cui al d.lgs. n. 758 del 1994. Si tratta di una motivazione adeguata, aderente alle emergenze processuali e immune da profili di illogicità manifesta, che supera il vaglio di legittimità. 6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 18/02/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Sarno ukt.—
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