Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 6/2021
ECLI:EU:T:2021:208
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020TJ0326
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
21 aprile 2021 (
*1
)
«Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato che rappresenta una bottiglia per bevande – Disegno o modello internazionale anteriore – Causa di nullità – Conflitto con un disegno o modello anteriore – Carattere individuale – Utilizzatore informato – Margine di libertà dell’autore – Impressione generale diversa – Articolo 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera d), iii), del regolamento (CE) n. 6/2002»
Nella causa T‑326/20,
[OSCURATO:PERSONA]
, con sede in Tirana (Albania), rappresentata da C. Seyfert, avvocato,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
, rappresentato da G. Sakalaitė-Orlovskienė e J. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti,
convenuto,
controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO:
Benkomers OOD
, con sede in Sofia (Bulgaria),
avente ad oggetto un ricorso proposto avverso la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 27 aprile 2020 (procedimento R 1070/2018-3), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la [OSCURATO:PERSONA] e la Benkomers,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),
composto da D. [OSCURATO:PERSONA], presidente, O. [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] (relatrice) e R. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
cancelliere: E. [OSCURATO:PERSONA]
visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 27 maggio 2020,
visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 27 luglio 2020,
vista l’assenza di una domanda di fissazione di udienza presentata dalle parti nel termine di tre settimane a decorrere dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento e avendo deciso, in applicazione dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza la fase orale del procedimento,
ha pronunciato la seguente
Sentenza (
1
)
Fatti
1
Il 13 marzo 2017 la Benkomers OOD ha presentato una domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario all’[OSCURATO:PERSONA] dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), in base al regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (
GU 2002, L 3, pag. 1
), come modificato.
2
Il disegno o modello comunitario di cui è stata chiesta la registrazione e che è contestato nel caso di specie è rappresentato dalle seguenti immagini:
3
I prodotti ai quali il disegno o modello è destinato ad essere applicato rientrano nella classe 09-01, ai sensi dell’accordo di Locarno dell’8 ottobre 1968, che istituisce una classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali, così come modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Bottiglie per bevande».
[
omissis
]
5
Il 24 luglio 2017 la ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], ha presentato una domanda di dichiarazione di nullità del disegno o modello contestato ai sensi dell’articolo 52 del regolamento n. 6/2002.
6
Il motivo invocato a sostegno della domanda di dichiarazione di nullità era quello di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera d), iii) del regolamento n. 6/2002.
7
Nella sua domanda di dichiarazione di nullità la ricorrente ha sostenuto che, poiché nell’ambito dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 6/2002 si dovevano applicare i medesimi criteri utilizzati per la valutazione del carattere individuale ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 6 del regolamento stesso, il disegno o modello contestato era privo di carattere individuale rispetto al disegno o modello oggetto della registrazione internazionale n. 095336, di cui essa era titolare, il quale era protetto da una data anteriore alla domanda di registrazione del disegno o modello contestato. Il disegno o modello internazionale anteriore è raffigurato qui di seguito:
[
omissis
]
Conclusioni delle parti
17
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
–
annullare la decisione impugnata e, conseguentemente, dichiarare la nullità del disegno o modello contestato;
–
condannare l’EUIPO e la controinteressata nel procedimento dinanzi all’EUIPO alle spese relative al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, ai sensi dell’articolo 190 del regolamento di procedura del Tribunale;
–
condannare l’EUIPO a sostenere la totalità delle spese relative al presente procedimento.
18
L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:
–
respingere il ricorso;
–
condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
[
omissis
]
Nel merito
24
A sostegno del proprio ricorso la ricorrente deduce un unico motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera d), iii), del regolamento n. 6/2002.
25
L’EUIPO contesta tutti gli argomenti della ricorrente.
Sull’anteriorità del disegno o modello invocato a sostegno della domanda di dichiarazione di nullità e sulla nozione di conflitto ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera d), iii), del regolamento n. 6/2002
[
omissis
]
29
In secondo luogo, poiché la nozione di conflitto ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera d), iii), del regolamento n. 6/2002 non è definita, in quanto tale, nell’ambito del regolamento stesso, occorre tener conto dell’interpretazione fornitane dalla giurisprudenza.
30
Ai fini dell’interpretazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 6/2002, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 10 del regolamento citato, la protezione conferita da un disegno o modello si estende a qualsiasi disegno o modello che non produca nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa e che, nell’accertare l’estensione di tale protezione, occorre prendere in considerazione il margine di libertà dell’autore nel realizzare il disegno o modello.
31
L’articolo 25, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 6/2002 dev’essere pertanto interpretato nel senso che un disegno o modello comunitario è in conflitto con un disegno o modello anteriore qualora, tenuto conto della libertà dell’autore nel realizzare detto disegno o modello comunitario, il disegno o modello in parola non produca nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa da quella prodotta dal disegno o modello anteriore invocato [sentenza del 18 marzo 2010, [OSCURATO:PERSONA]/ UAMI – PepsiCo (Rappresentazione di un supporto promozionale circolare),
T‑9/07
,
EU:T:2010:96
, punto
52
].
32
Tale interpretazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 6/2002 è l’unica idonea a garantire una protezione dei diritti del titolare di un disegno o modello, a partire da una data anteriore come descritta in tale disposizione, contro qualsiasi pregiudizio a detto disegno o modello dovuto alla coesistenza di un disegno o modello comunitario successivo che produrrebbe la stessa impressione generale nell’utilizzatore informato. Infatti, senza tale interpretazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 6/2002, il titolare di un diritto anteriore non potrebbe domandare la nullità di un tale disegno o modello comunitario successivo e sarebbe privato della protezione effettiva conferita dal suo disegno o modello, conformemente all’articolo 10 del regolamento n. 6/2002 (sentenza del 18 marzo 2010, Rappresentazione di un supporto promozionale circolare,
T‑9/07
,
EU:T:2010:96
, punto
53
).
33
Giustamente quindi, al punto 23 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha accolto una siffatta interpretazione, ritenendo, al pari della divisione di annullamento, che si verificasse un conflitto tra due disegni o modelli nel caso in cui essi suscitassero la medesima impressione generale sull’utilizzatore informato e che al riguardo fosse necessario prendere in considerazione il margine di libertà dell’autore nel realizzare il disegno o modello contestato.
Sulla presunta protezione «particolarmente ampia» del disegno o modello anteriore
34
In primo luogo, la ricorrente afferma che il disegno o modello anteriore beneficia di una protezione particolarmente ampia ai sensi dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con il considerando 14 dello stesso.
[
omissis
]
37
Nonostante il riferimento all’esistenza di una «netta» differenza tra le impressioni generali prodotte dai disegni o modelli in questione, ai sensi del considerando 14 del regolamento n. 6/2002, occorre rilevare che la formulazione dell’articolo 6 di quest’ultimo è chiara e scevra da ambiguità. Conformemente alla giurisprudenza relativa a tale disposizione, ai fini dell’applicazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera d), del citato regolamento e della valutazione dell’esistenza di un conflitto tra i disegni o modelli in questione si deve ritenere che un disegno o modello possa beneficiare della protezione offerta dal disegno o modello comunitario, in forza della normativa pertinente, qualora esso susciti nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa da quella prodotta da un disegno o modello anteriore [v., in tal senso, sentenza del 22 novembre 2018, Buck-Chemie/EUIPO – Henkel (Tavoletta detergente per wc), T‑296/17, non pubblicata, punto 29 e giurisprudenza ivi citata].
38
In secondo luogo, la ricorrente afferma che il disegno o modello anteriore era completamente nuovo alla data del suo deposito. A suo avviso, l’unicità della forma somigliante alla struttura di un manubrio per una bottiglia per bevande giustifica l’accresciuta protezione che sarebbe concessa al disegno o modello anteriore.
39
Al riguardo occorre rilevare che, invocando la «protezione particolarmente ampia» di cui beneficerebbe il disegno o modello anteriore, la ricorrente tenta in realtà di introdurre un nuovo criterio di protezione di un disegno o modello anteriore, attinente al suo presunto carattere innovativo e inedito nel settore industriale cui appartengono i prodotti in questione.
40
Orbene, per un verso, anche qualora fosse dimostrato che, alla data della sua registrazione, la forma somigliante alla struttura di un manubrio applicata a una bottiglia per bevande sia stata totalmente nuova nel settore industriale di cui trattasi, l’unicità di una siffatta forma non conferirebbe al disegno o modello anteriore una protezione più ampia di quella di cui gode in base al regolamento n. 6/2002. Per altro verso, il carattere individuale di un disegno o modello, necessario alla sua registrazione, si applica al disegno o modello contestato rispetto al disegno o modello anteriore, senza che il carattere asseritamente inedito o l’originalità dell’aspetto di quest’ultimo incidano minimamente sulla valutazione del carattere individuale del disegno o modello contestato. Gli argomenti formulati dalla ricorrente a tal riguardo devono pertanto essere respinti.
41
Si deve quindi verificare se il disegno o modello contestato si ponga in conflitto con il disegno o modello anteriore, ossia se essi suscitino la medesima impressione generale nell’utilizzatore informato, prendendo in considerazione il margine di libertà dell’autore nel realizzare il disegno o modello contestato, e ciò effettuando un esame in quattro fasi. Detto esame consiste nel determinare, in primo luogo, il settore dei prodotti nei quali il disegno o modello va incorporato o cui esso va applicato, in secondo luogo, l’utilizzatore informato di detti prodotti secondo la loro finalità e, con riferimento a quest’ultimo, il grado di conoscenza del precedente stato dell’arte nonché il livello di attenzione alle somiglianze e alle differenze nel confronto dei disegni o modelli, in terzo luogo, il margine di libertà dell’autore nell’elaborare il disegno o modello, la cui influenza sul carattere individuale è in proporzione inversa, e, in quarto luogo, tenendo conto di quest’ultimo, il risultato del raffronto, diretto se possibile, delle impressioni generali suscitate nell’utilizzatore informato dal disegno o modello contestato e dal disegno o modello anteriore divulgato al pubblico, considerato individualmente [v. sentenza del 13 giugno 2019, Visi/one/EUIPO – EasyFix (Supporto per scheda informativa per veicoli),
T‑74/18
,
EU:T:2019:417
, punto
66
e giurisprudenza ivi citata].
42
Il carattere individuale di un disegno o modello risulta da un’impressione generale, dal punto di vista dell’utilizzatore informato, di differenza o di assenza di «déjà vu» rispetto al disegno o modello anteriore invocato, senza tenere conto delle differenze che, benché non costituiscano meri dettagli irrilevanti, non sono sufficientemente marcate da modificare detta impressione generale, ma prendendo in considerazione differenze sufficientemente marcate da creare impressioni complessive dissimili [v., in tal senso, sentenza del 16 febbraio 2017, [OSCURATO:PERSONA]/EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] (Termosifoni per radiatori),
T‑828/14 e T‑829/14
,
EU:T:2017:87
, punto
53
e giurisprudenza ivi citata].
[
omissis
]
Sul margine di libertà dell’autore
[
omissis
]
52
Essa sostiene tuttavia che la commissione di ricorso è incorsa in errori nell’interpretazione e nell’applicazione dei principi di cui all’articolo 6 del regolamento n. 6/2002, dal momento che il margine di libertà dell’autore nell’elaborare il disegno o modello anteriore sarebbe stato illimitato quanto al ricorso ad una forma somigliante alla struttura di un manubrio. A suo avviso, infatti, non sussisteva alcuna limitazione derivante dalle funzionalità o dalle standardizzazioni quantitative che avesse reso necessaria una forma siffatta. Al riguardo, essa sottolinea che un disegno o modello avente ad oggetto una bottiglia che presenta una forma siffatta non sarebbe esistito prima del disegno o modello anteriore. Peraltro, detta forma non svolgerebbe solo una funzione tecnica, ma conferirebbe al prodotto un’impressione e un’immagine sportiva, distinguendosi dalle altre bottiglie presenti sul mercato con parti centrali più sottili.
53
Il margine di libertà dell’autore nel realizzare un disegno o modello è stabilito a partire, in particolare, dai vincoli relativi alle caratteristiche imposte dalla funzione tecnica del prodotto o di un elemento del prodotto, o ancora dalle prescrizioni legislative applicabili al prodotto. Tali vincoli portano a una standardizzazione di alcune caratteristiche, che divengono quindi comuni ai disegni o modelli applicati al prodotto interessato (sentenza del 18 marzo 2010, Rappresentazione di un supporto promozionale circolare,
T‑9/07
,
EU:T:2010:96
, punto
67
).
54
Pertanto, più la libertà dell’autore nel realizzare un disegno o modello è ampia, meno è probabile che piccole differenze tra i disegni o modelli in questione siano sufficienti a suscitare nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa. Al contrario, quanto più la libertà dell’autore nel realizzare un disegno o modello è limitata, tanto più basteranno piccole differenze tra i disegni o modelli di cui trattasi per suscitare nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa. Quindi, un margine elevato di libertà dell’autore nel realizzare un disegno o modello rafforza la conclusione secondo la quale i disegni o modelli che non presentano differenze significative producono nell’utilizzatore informato la stessa impressione generale (v. sentenza del 18 luglio 2017, Ornement,
T‑57/16
,
EU:T:2017:517
, punto
30
e giurisprudenza ivi citata).
[
omissis
]
Sull’impressione generale suscitata nell’utilizzatore informato dai disegni o modelli di cui trattasi
[
omissis
]
60
La ricorrente afferma, al contrario, che il disegno o modello contestato è privo di carattere individuale, dal momento che non vi sarebbe una netta differenza tra l’impressione generale da esso suscitata nell’utilizzatore informato e quella prodotta su tale utilizzatore dal disegno o modello anteriore. Infatti, in sede di confronto diretto tra i disegni o modelli in questione, la commissione di ricorso si sarebbe concentrata su caratteristiche minori del disegno o modello contestato. Peraltro, le linee nere presenti in tale disegno o modello, che sono state menzionate dalla commissione di ricorso, non sarebbero delineate in nero sulle bottiglie oggetto di detto modello o disegno, ma rappresenterebbero un cambiamento di forma quasi impercettibile.
61
Secondo la giurisprudenza, il confronto delle impressioni generali suscitate dai disegni o modelli di cui trattasi deve essere sintetico e non può limitarsi al confronto analitico di una elencazione di somiglianze e di differenze. Detto confronto deve basarsi sulle caratteristiche divulgate nel disegno o modello contestato e deve riguardare solo gli elementi protetti, senza tener conto degli elementi, in particolare tecnici, esclusi dalla protezione (v. sentenza del 13 giugno 2019, Supporto per scheda informativa per veicoli,
T‑74/18
,
EU:T:2019:417
, punto
84
e giurisprudenza ivi citata).
62
Quando le somiglianze tra i disegni o modelli in questione riguardano vincoli relativi alle caratteristiche imposte, segnatamente, dalla funzione tecnica del prodotto o di un elemento del prodotto, tali somiglianze saranno scarsamente rilevanti nell’impressione generale prodotta da detti disegni o modelli sull’utilizzatore informato (v., in tal senso, sentenza del 18 marzo 2010, Rappresentazione di un supporto promozionale circolare,
T‑9/07
,
EU:T:2010:96
, punto
72
).
63
Peraltro, talune differenze saranno insignificanti nell’impressione generale prodotta dai disegni o modelli in conflitto qualora non siano sufficientemente marcate per distinguere i prodotti di cui trattasi nella percezione dell’utilizzatore informato o per controbilanciare le somiglianze accertate tra tali disegni o modelli (v., in tal senso, sentenza del 21 novembre 2013, [OSCURATO:PERSONA] del Siglo XXI/UAMI – [OSCURATO:PERSONA] (Cavatappi),
T‑337/12
,
EU:T:2013:601
, punto
53
].
64
In primo luogo, come rilevato al precedente punto 31, un disegno o modello è dotato di un carattere individuale se l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce da quella suscitata in tale utilizzatore dal disegno o modello anteriore. Contrariamente a quanto asserisce la ricorrente, la valutazione da effettuarsi al riguardo implica che siano presi in considerazione tutti gli elementi di differenziazione tra i disegni o modelli di cui trattasi diversi da quelli che non sono sufficientemente marcati per poter incidere su detta impressione generale.
[
omissis
]
70
Quanto all’etichetta apposta sul disegno o modello anteriore, al punto 35 della decisione impugnata la commissione di ricorso ha dichiarato che essa non svolgeva un ruolo significativo nell’ambito del confronto delle impressioni generali suscitate dai disegni o modelli in questione. Dinanzi al Tribunale la ricorrente si è limitata a riprodurre il disegno o modello anteriore senza gli elementi denominativi figuranti sull’etichetta stessa, senza tuttavia mettere in discussione tale constatazione. Orbene, anche in assenza di etichetta, i disegni o modelli di cui trattasi presentano differenze significative, come constatato supra ai punti da 66 a 69.
71
Ne consegue che la commissione di ricorso non è incorsa in alcun errore di valutazione per aver ritenuto, ai punti 36 e 37 della decisione impugnata, che il disegno o modello contestato e il disegno o modello anteriore suscitassero impressioni generali diverse nell’utilizzatore informato e per essere giunta alla conclusione che il disegno o modello contestato non poteva essere considerato in conflitto con il disegno o modello anteriore ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera d), iii), del regolamento n. 6/2002.
[
omissis
]
Sulle spese
[
omissis
]
74
Poiché l’EUIPO ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese. Peraltro, per quanto attiene alle spese relative al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, è sufficiente rilevare che, poiché la presente sentenza respinge il ricorso diretto contro la decisione impugnata, è il dispositivo di quest’ultima che continua a disciplinare le spese di cui trattasi [v., in tal senso, sentenza del 28 febbraio 2019, Lotte/EUIPO – [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (PEPERO original),
T‑459/18
, non pubblicata,
EU:T:2019:119
, punto
194
].
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.
[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 21 aprile 2021.
Il cancelliere
E. [OSCURATO:PERSONA] presidente
(
*1
) Lingua processuale: l’inglese.
(
1
) Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.