CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 agosto 2026
Cassazione n. 24660/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] INAMMISSIBILITÀSOPRAVVENUTADEL RICORSO ORIGINARIODott. [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] relatore Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 16468/2023ha pronunziato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 16468/2023 R.G., propostoAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]i [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede legittimo della defuntaDi [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],giusta procura in allegato telematico al controricorso;CONTRORICORRENTEavverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Sicilia – sezione staccata diCaltanissetta il 23 febbraio 2023, n. 1819/07/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 9 luglio 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA].1. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazionedella sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Sicilia – sezione staccata di CaltanissettaNumero registro generale 16468/2023Numero sezionale 5519/2026Numero di raccolta generale 24660/2026Data pubblicazione 15/08/2026il 23 febbraio 2023, n. 1819/07/2023, che, in controversiaavente ad oggetto l’impugnazione di estratti di ruolo, attestantil’emissione in danno di [OSCURATO:PERSONA] delle cartelle dipagamento n. 29420000001592628 (asseritamente notificatail 9 febbraio 2001, con esito di “irreperibilità assoluta”), n.29420010020538630 (asseritamente notificata il 19 luglio2021, con esito di “irreperibilità assoluta”), n.29420030003990656 (asseritamente notificata il 5 novembre2005, con esito di “irreperibilità assoluta”), n.29420050001653284 (asseritamente notificata l’11 novembre20076, con esito di “irreperibilità assoluta) e n.29420090001062056 (asseritamente notificata il 5 novembre2005, con esito di “irreperibilità assoluta”) da partedell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, con riguardo a tasseautomobilistiche regionali per gli anni 1993, 1994, 1996, 1999e 2003 sugli autoveicoli targati EN096556 e EN096551, harigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti diSalvatore [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede legittimo della defuntaAngela [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza depositata dallaCommissione tributaria provinciale di Enna il 29 ottobre 2018,n. 842/1/2018, con condanna alla rifusione delle spesegiudiziali.2. Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure– che aveva accolto il ricorso originario dell’erede legittimodella contribuente - sul rilievo dei «vizi di notifica delle cartellein quanto non essendovi prova agli atti della corretta notificadelle cartelle esattoriali inerenti i ruoli opposti né nei confrontidella de cuius, tantomeno nei confronti degli eredicollettivamente ed impersonalmente nell’ ultimo domicilio deldefunto, ne diviene l’illegittimità dell’intero procedimentoNumero registro generale 16468/2023Numero sezionale 5519/2026Numero di raccolta generale 24660/2026Data pubblicazione 15/08/2026esattoriale e la maturata prescrizione dei tributi iscritti aruolo».3. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede legittimo delladefunta [OSCURATO:PERSONA], ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denunciaviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 del d.lgs. 31dicembre 1992, n. 546, dell’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R.29 settembre 1973, n. 602, dell’art. 4 del d.l. 23 ottobre 2018,n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre2018, n. 136, degli artt. 15 e 46 del d.lgs. 31 dicembre 1992,n. 546, e dell’art. 101 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non essere statatenuta in conto dal giudice di appello la sopravvenienza dell’art.dall'art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, conmodificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, il quale,introducendo il comma 4-bis all’art. 12 del d.P.R. 29 settembre1973, n. 602, ha sancito la generale inoppugnabilitàdell’estratto di ruolo (salve tassative eccezioni), con efficaciaanche per i giudizi già pendenti al momento della sua entratain vigore, laddove esso «avrebbe dovuto porre in risalto, incorso di causa, l’inammissibilità dell’originario ricorso».1.1 Il predetto motivo è fondato, dovendo disattendersi permanifesta infondatezza l’eccezione di inammissibilità che ilcontroricorrente ha sollevato «per la chiara e patenteviolazione dei principi di sinteticità e chiarezza in generale e, invia specifica, per violazione dell’obbligo di inserimento nelricorso degli elementi di cui all’art. 366, comma 1, numeri 3 e4», cod. proc. civ.1.2 Preliminarmente, si rammenta che le Sezioni Unite diquesta Corte hanno affermato che, in tema di impugnazioneNumero registro generale 16468/2023Numero sezionale 5519/2026Numero di raccolta generale 24660/2026Data pubblicazione 15/08/2026dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. 29settembre 1973, n. 602 (introdotto dall'art. 3-bis del d.l. 21ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge17 dicembre 2021, n. 215, a tenore del quale: «1. All'articolo12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre1973, n. 602, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis.L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella dipagamento che si assume invalidamente notificata sonosuscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitoreche agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possaderivargli un pregiudizio per la partecipazione a una proceduradi appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80,comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decretolegislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione disomme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto delMinistro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40,per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presentedecreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti conuna pubblica amministrazione»), selezionando specifici casi incui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé ilbisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse adagire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che,come tale, può assumere una diversa configurazione, ancheper norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; lacitata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia dellasentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lospecifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasidi merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione neitermini (istituto applicabile anche al processo tributario), nelgrado di legittimità mediante deposito di documentazione exNumero registro generale 16468/2023Numero sezionale 5519/2026Numero di raccolta generale 24660/2026Data pubblicazione 15/08/2026art. 372 cod. proc. civ. o fino all'udienza di discussione (primadell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure,qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio(Cass., Sez. Un., 6 settembre 2022, n. 26283; Cass., Sez. Un.,7 maggio 2024, n. 12459 – vedansi anche: Cass., Sez. Trib.,21 luglio 2025, n. 20350; Cass., Sez. Trib., 6 settembre 2025,n. 24698; Cass., Sez. Trib., 13 settembre 2025, n. 25142;Cass., Sez. Trib., 22 maggio 2026, n. 15775).1.3 Successivamente alla sostituzione del testo originariodell’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n.602, da parte dell’art. 12, comma 1, del d.lgs. 29 luglio 2024,n. 110 (così riformulato: «4-bis. L’estratto di ruolo non èimpugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assumeinvalidamente notificata sono suscettibili di direttaimpugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudiziodimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli unpregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice deicontratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023,n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute daisoggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), delregolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e dellefinanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delleverifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto; c) perla perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblicaamministrazione; d) nell’ambito delle procedure previste dalcodice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decretolegislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazionidi finanziamento da parte di soggetti autorizzati; f) nell’ambitodella cessione dell’azienda, tenuto conto di quanto previstodall’articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472»), questa Corte ha precisato che anche la nuova versioneNumero registro generale 16468/2023Numero sezionale 5519/2026Numero di raccolta generale 24660/2026Data pubblicazione 15/08/2026della norma trova applicazione ai processi pendenti – com’eralogico, in considerazione dei principi affermati dalle SezioniUnite – in quanto la stessa non fa altro che ampliare, attraversol’introduzione delle ipotesi indicate nelle lettere d), e) ed f), icasi in cui si giustifica la tutela giurisdizionale immediatarispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamentenotificata, la quale costituisce un’eccezione al principiogenerale della preclusione della tutela anticipata, affermatodalla citata norma come interpretata dalla giurisprudenza dilegittimità (Cass., Sez. Trib., 12 dicembre 2024, n. 32081;Cass., Sez. Trib., 9 marzo 2025, n. 6269; Cass., Sez. Trib., 29marzo 2026, n. 7354).1.4 Aggiungasi che, in tema di ricorso per cassazione, èconsentito alla parte invocare la violazione di disposizionilegislative emanate dopo la pubblicazione della sentenzaimpugnata, ove retroattive e, quindi, applicabili al rapportodedotto, avendo il giudizio di legittimità ad oggetto laconformità della decisione adottata dal giudice dell'appelloall'ordinamento giuridico, ma al giudice di legittimità competeanche verificare la sussistenza del concreto interesse dellaparte ad avvalersi della nuova disciplina sostanziale (tra letante: Cass., Sez. Un., 27 ottobre 2016, n. 21691; Cass., Sez.2^, 18 dicembre 2020, n. 29099; Cass., Sez. 2^, 31 ottobre2023, n. 30262).E nella specie è evidente l’interesse dell’amministrazionefinanziaria a far valere in sede di legittimità (come specificomotivo di ricorso per cassazione) l’incidenza dello iussuperveniens, che ha sancito, in linea generale, la carenza diinteresse del contribuente all’impugnazione dell’estratto diruolo (salva la prova della sussistenza di un caso giustificante,secondo la tipizzazione normativa, l’esperibilità della tutelaNumero registro generale 16468/2023Numero sezionale 5519/2026Numero di raccolta generale 24660/2026Data pubblicazione 15/08/2026giurisdizionale immediata avverso il ruolo o la cartella nonnotificata o invalidamente notificata).1.5 Per cui la riconosciuta applicabilità ai procedimentipendenti dello ius superveniens determina la sopravvenutainammissibilità del ricorso proposto dal contribuente al di fuoridelle tassative ipotesi – che non ricorrono nella fattispecie, indifetto di allegazione e documentazione da parte dell’eredelegittimo della contribuente - di pregiudizio derivantedall’iscrizione a ruolo per la partecipazione a una procedura diappalto, per la riscossione di somme dovute daamministrazioni pubbliche o società a totale partecipazionepubblica, per la perdita di un beneficio nei rapporti con unapubblica amministrazione, nell'ambito delle procedure previstedal d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, in relazione ad operazioni difinanziamento da parte di soggetti autorizzati ovveronell'ambito della cessione di azienda in relazione alla previsionedell'art. 14 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.1.6 Infine, per quanto possa occorrere, si evidenzia chel’autoqualificazione del controricorrente in termini di“ricorrente incidentale” (nel frontespizio del controricorso) èfrutto di un mero errore materiale, non essendo statecensurate sotto alcun profilo le statuizioni della sentenza diappello (rispetto alle quali, peraltro, egli era stato vittorioso).2. Di talché, valutandosi la fondatezza del motivo dedotto erilevandosi l’inammissibilità del ricorso originario per lasopravvenienza medio tempore della norma restrittivasull’impugnabilità dell’estratto di ruolo, il ricorso può trovareaccoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata;non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa puòessere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, primo comma,ultima parte, cod. proc. civ., con dichiarazione diNumero registro generale 16468/2023Numero sezionale 5519/2026Numero di raccolta generale 24660/2026Data pubblicazione 15/08/2026inammissibilità del ricorso originario dell’erede legittimo dellacontribuente.3. Le spese dell’intero giudizio possono essere compensate trale parti per la formazione soltanto in corso di causa di unindirizzo giurisprudenziale sulla questione controversa. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenzaimpugnata e, decidendo nel merito, dichiara l’inammissibilitàdel ricorso originario; compensa tra le parti le spese dell’interogiudizio.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 9 luglio 2026.IL PRESIDENTEUgo Candia