Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08879/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2022 del GIP TRIBUNALE di COMO9-Cralo avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui il Tribunale di Como il 27 aprile 2022 ha applicato allo stesso la pena concordata con il Pubblico Ministero ex art. 444 cod. proc. pen. in ordine ai reati di cui agli artt. 81, 110, 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen., deducendo violazione di legge in ragione della eccessività della pena inflitta.

Il ricorso è manifestamente infondato, poiché proposto in un caso non consentito: infatti, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, «Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza».

La Corte di cassazione, in ogni caso, ha ripetutamente affermato (v., ex plurimis, Sez.

U, 27/09/1995, Serafino, Ftv. 202270) che l'obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della stessa e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, anche se succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (cioè sussistenza dell'accordo delle parti; corretta qualificazione giuridica del fatto; applicazione di eventuali circostanze; giudizio di bilanciamento; congruità della pena; concedibilità della sospensione condizionale della pena, ove la richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (ossia che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.).

E si tratta di verifiche che si rinvengono - in termini idonei - nella sentenza impugnata, che a pagina 3 richiama gli atti di polizia giudiziaria, con motivazione che, peraltro, non è adeguatamente aggredita dalla - estremamente generica - impugnazione, che si limita ad enunciare il preteso vizio, senza però illustrare lo stesso.

La declaratoria di inammissibilità del ricorso va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla richiamata legge n. 103 del 2017).

Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che la Corte stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2022 del GIP TRIBUNALE di COMO9-Cralo avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui il Tribunale di Como il 27 aprile 2022 ha applicato allo stesso la pena concordata con il Pubblico Ministero ex art. 444 cod. proc. pen. in ordine ai reati di cui agli artt. 81, 110, 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen., deducendo violazione di legge in ragione della eccessività della pena inflitta. Il ricorso è manifestamente infondato, poiché proposto in un caso non consentito: infatti, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, «Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». La Corte di cassazione, in ogni caso, ha ripetutamente affermato (v., ex plurimis, Sez. U, 27/09/1995, Serafino, Ftv. 202270) che l'obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della stessa e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, anche se succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (cioè sussistenza dell'accordo delle parti; corretta qualificazione giuridica del fatto; applicazione di eventuali circostanze; giudizio di bilanciamento; congruità della pena; concedibilità della sospensione condizionale della pena, ove la richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (ossia che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.). E si tratta di verifiche che si rinvengono - in termini idonei - nella sentenza impugnata, che a pagina 3 richiama gli atti di polizia giudiziaria, con motivazione che, peraltro, non è adeguatamente aggredita dalla - estremamente generica - impugnazione, che si limita ad enunciare il preteso vizio, senza però illustrare lo stesso. La declaratoria di inammissibilità del ricorso va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla richiamata legge n. 103 del 2017). Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che la Corte stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 08879/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris