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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43338/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 9/3/2022 della Corte di appello di Roma visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile per la genericità delle censure che, in punto di responsabilità dell'imputato, non si collegano al ragionato confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata che, ai fini del contributo concorsuale del ricorrente, ne ha richiamato il comportamento tenuto al momento del controllo di Polizia, prima ancora del rinvenimento dello stupefacente, logicamente apprezzato come rivelatore della consapevolezza della presenza della droga a bordo dell'autovettura, elemento questo valorizzato anche come riscontro alle dichiarazioni del coimputato sulla presenza del Tugnoli al momento dell'acquisto; Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 4 novemb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 9/3/2022 della Corte di appello di Roma visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile per la genericità delle censure che, in punto di responsabilità dell'imputato, non si collegano al ragionato confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata che, ai fini del contributo concorsuale del ricorrente, ne ha richiamato il comportamento tenuto al momento del controllo di Polizia, prima ancora del rinvenimento dello stupefacente, logicamente apprezzato come rivelatore della consapevolezza della presenza della droga a bordo dell'autovettura, elemento questo valorizzato anche come riscontro alle dichiarazioni del coimputato sulla presenza del Tugnoli al momento dell'acquisto; Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 4 novemb
Sentenza Cassazione n. 43338/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris