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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10143/2024

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i pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9104/2019 del ruolo generale, proposto DA il C [OSCURATO:PERSONA] L ’A [OSCURATO:PERSONA] S VILUPPO I [OSCURATO:PERSONA] S ALERNO - (C [OSCURATO:PERSONA] P [OSCURATO:PERSONA] S ALERNO ) - ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede legale in Salerno, al Viale G. Verdi, n. 23/[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,dr. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale e nomina poste a margine del ricorso e di deliberazione n. 25 del 22 gennaio 2019, dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 38R21 F839 W), domiciliato presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 4. - RICORRENTE – CONTRO il C [OSCURATO:PERSONA] O LIVETO C ITRA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede al C.so [OSCURATO:PERSONA] II, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste a margine del controricorso, di provvedimento autorizzativo della RINUNCIA Giunta comunale n. 36 del 25 marzo 2019 e di determinazioni del [OSCURATO:PERSONA] n. 26/19/RS e 208/19/RG del 28 marzo 2019, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 61T58 H703 L) del Foro di Salerno, domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 4- - CONTRORICORRENTE – per la revocazione dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 31037/2018, depositata il 30 novembre 2018 e notificata in data 15 gennaio 2019; UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 23 novembre 2023; [OSCURATO:PERSONA] :

1. con la suindicata ordinanza la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso proposto dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 77/2013 della Commissione tributaria regionale della Campania (Sezione distaccata di Salerno) e, decidendo nel merito, rigettava il ricorso originario proposto dal Consorzio ASI della Provincia di Salerno contro gli avvisi di accertamento ICI emessi dall’ente territoriale per gli anni di imposta 2005/2009;

3. il [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Salerno impugnava detta pronuncia con ricorso per revocazione notificato il 14/15 gennaio 2019;

4. il Comune di [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso notificato il 1°/4 aprile 2019;

5. con atto depositato in data 11 giugno 2021, sottoscritto dal Sindaco e dal difensore dell’ente territoriale, nonché dal Presidente del [OSCURATO:PERSONA] e dal suo difensore,le parti dichiaravano di voler rinunciare al ricorso ed al controricorso, con richiesta di compensazione delle spese di lite, rappresentando di aver raggiunto un complessivo accordo transattivo anche con riferimento alle annualità oggetto di contenzioso e di non aver, quindi, più interesse alla prosecuzione del giudizio;

6. con memoria exart. 380-bis

1. cod. proc. civ. depositata il 10 ottobre 2023 il Comune ha richiamato il predetto atto congiunto di rinuncia; [OSCURATO:PERSONA] :

1. alla luce di quanto precede il giudizio va dichiarato estinto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 390 cod. proc. civ.;

2. non resta dunque che dichiarare, ai sensi dell’art. 391, cod. proc. civ. l’estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso con compensazione delle spese di giudizio, come da concorde richiesta delle parti; 3.il tenore della pronunzia (di estinzione del giudizio e non di rigetto o di inammissibilità od improcedibilità del ricorso) esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228), trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e, come tale, di stretta interpretazione; la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599; Cass., Sez.

T., 4 maggio 2023, n. 11672); P .

Q .

M . la Corte, letto l’art. 391 cod. proc. civ., dichiara l’estinzion

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9104/2019 del ruolo generale, proposto DA il C [OSCURATO:PERSONA] L ’A [OSCURATO:PERSONA] S VILUPPO I [OSCURATO:PERSONA] S ALERNO - (C [OSCURATO:PERSONA] P [OSCURATO:PERSONA] S ALERNO ) - ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede legale in Salerno, al Viale G. Verdi, n. 23/[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,dr. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale e nomina poste a margine del ricorso e di deliberazione n. 25 del 22 gennaio 2019, dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 38R21 F839 W), domiciliato presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 4. - RICORRENTE – CONTRO il C [OSCURATO:PERSONA] O LIVETO C ITRA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede al C.so [OSCURATO:PERSONA] II, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste a margine del controricorso, di provvedimento autorizzativo della RINUNCIA Giunta comunale n. 36 del 25 marzo 2019 e di determinazioni del [OSCURATO:PERSONA] n. 26/19/RS e 208/19/RG del 28 marzo 2019, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 61T58 H703 L) del Foro di Salerno, domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 4- - CONTRORICORRENTE – per la revocazione dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 31037/2018, depositata il 30 novembre 2018 e notificata in data 15 gennaio 2019; UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 23 novembre 2023; [OSCURATO:PERSONA] : 1. con la suindicata ordinanza la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso proposto dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 77/2013 della Commissione tributaria regionale della Campania (Sezione distaccata di Salerno) e, decidendo nel merito, rigettava il ricorso originario proposto dal Consorzio ASI della Provincia di Salerno contro gli avvisi di accertamento ICI emessi dall’ente territoriale per gli anni di imposta 2005/2009; 3. il [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Salerno impugnava detta pronuncia con ricorso per revocazione notificato il 14/15 gennaio 2019; 4. il Comune di [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso notificato il 1°/4 aprile 2019; 5. con atto depositato in data 11 giugno 2021, sottoscritto dal Sindaco e dal difensore dell’ente territoriale, nonché dal Presidente del [OSCURATO:PERSONA] e dal suo difensore,le parti dichiaravano di voler rinunciare al ricorso ed al controricorso, con richiesta di compensazione delle spese di lite, rappresentando di aver raggiunto un complessivo accordo transattivo anche con riferimento alle annualità oggetto di contenzioso e di non aver, quindi, più interesse alla prosecuzione del giudizio; 6. con memoria exart. 380-bis 1. cod. proc. civ. depositata il 10 ottobre 2023 il Comune ha richiamato il predetto atto congiunto di rinuncia; [OSCURATO:PERSONA] : 1. alla luce di quanto precede il giudizio va dichiarato estinto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 390 cod. proc. civ.; 2. non resta dunque che dichiarare, ai sensi dell’art. 391, cod. proc. civ. l’estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso con compensazione delle spese di giudizio, come da concorde richiesta delle parti; 3.il tenore della pronunzia (di estinzione del giudizio e non di rigetto o di inammissibilità od improcedibilità del ricorso) esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228), trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e, come tale, di stretta interpretazione; la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599; Cass., Sez. T., 4 maggio 2023, n. 11672); P . Q . M . la Corte, letto l’art. 391 cod. proc. civ., dichiara l’estinzion
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