CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 marzo 2026
Cassazione n. 07471/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
OGGETTO: Tributi -ORDINANZA Definizione agevolataex art. 5 l. n. 130 del2022 - Estinzione.sul ricorso (iscritto al n. 22025/2022 R.G.) proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv. tipresso gli indirizzi p.e.c. di questi ultimi;- ricorrente -controAGENZIA DELLE ENTRATE;- intimata -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania (Salerno) n. 5020/2/2022, pubblicata il 28 giugno 2022;udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 29ottobre 2025, dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria depositata nell’interesse del ricorrente;1.- In punto di fatto e limitando l’esposizione alle sole circostanze rilevantiin questa sede, si osserva che l’Agenzia delle Entrate ha proposto appelloavverso la sentenza n. 77/5/2018, pubblicata il 19 gennaio 2018, con laquale la CTP di Avellino aveva accolto il ricorso del contribuente SantanielloGiovanni avverso l'avviso di accertamento n. TFK010502793/2016, con ilNumero registro generale 22025/2022Numero sezionale 7325/2025Numero di raccolta generale 7471/2026Data pubblicazione 28/03/2026quale, per l'anno di imposta 2013, era stato rideterminato il redditoimponibile a fini IRES, IRAP ed IVA (oltre addizionale regionale e comunale,sanzioni e interessi), sulla scorta del processo verbale di constatazioneredatto dalla Guardia di Finanza.2.- Con la sentenza impugnata, la CTR della Campania (Salerno),all’esito di un giudizio di rinvio conseguente all’ordinanza n. 17416 del2021, pronunciata da questa Corte di cassazione, ha accolto l’appellodell’amministrazione finanziaria, rigettando il primigenio ricorso delcontribuente avverso l’atto impositivo già sopra menzionato.3.- Avverso tale sentenza d’appello, il contribuente propone ricorso percassazione, affidato a due motivi.4.- L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con istanza e memoria depositata in data 3 marzo 2025, il ricorrenteha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio, rappresentando chel’atto impositivo per cui è causa ha formato oggetto di definizioneagevolata ex art. 5, comma 2, l. n. 130 del 2022.2.- L’allegazione trova puntuale riscontro nella documentazioneallegata all’istanza, che comprova sia la presentazione della domanda didefinizione agevolata in data 11 ottobre 2022, sia l’esecuzione delversamento, in data 6 ottobre 2022, dell’importo di €. 3.919,00 (eurotremilanovecentodiciannove/00), pari al 20% (venti percento) del valoredella controversia, valore pari ad €. 19.595,00 (eurodiciannovemilacinquecentonovantacinque/00).3.- Risultando rispettate le condizioni previste dall’art. 5, comma 2, l.n. 130 del 2022, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio, non senzaevidenziare come non risulti essere stato notificato al contribuente alcundiniego di definizione agevolata, da parte dell’Agenzia delle Entrate.4.- Le spese di lite restano a carico della parte che le ha anticipate,giusta il disposto di cui all’art. 5, comma 5, l. n. 130 del 2022.5.- La declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle soleNumero registro generale 22025/2022Numero sezionale 7325/2025Numero di raccolta generale 7471/2026Data pubblicazione 28/03/2026statuizioni di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità oimprocedibilità dell'impugnazione (Cass. civ., Sez. 5, ordinanza n. 25485del 12 ottobre 2018).Numero registro generale 22025/2022Numero sezionale 7325/2025Numero di raccolta generale 7471/2026Data pubblicazione 28/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] n. 22025/2022 R.G.SEZIONE TRIBUTARIA Cron.Composta dagli [OSCURATO:PERSONA]: Rep.dott. [OSCURATO:PERSONA] FEDERICI - Presidente -A.C. 29 ottobre 2025dott. [OSCURATO:PERSONA] NONNO - Consigliere -dott. [OSCURATO:PERSONA] SUCCIO - Consigliere -dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]- Consigliere -dott. [OSCURATO:PERSONA] GRAZIANO - Consigliere [OSCURATO:PERSONA]./Est. -ha pronunciato la seguenteOGGETTO: Tributi -ORDINANZA Definizione agevolataex art. 5 l. n. 130 del2022 - Estinzione.sul ricorso (iscritto al n. 22025/2022 R.G.) proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv. tipresso gli indirizzi p.e.c. di questi ultimi;- ricorrente -controAGENZIA DELLE ENTRATE;- intimata -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania (Salerno) n. 5020/2/2022, pubblicata il 28 giugno 2022;udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 29ottobre 2025, dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria depositata nell’interesse del ricorrente;1.- In punto di fatto e limitando l’esposizione alle sole circostanze rilevantiin questa sede, si osserva che l’Agenzia delle Entrate ha proposto appelloavverso la sentenza n. 77/5/2018, pubblicata il 19 gennaio 2018, con laquale la CTP di Avellino aveva accolto il ricorso del contribuente SantanielloGiovanni avverso l'avviso di accertamento n. TFK010502793/2016, con ilNumero registro generale 22025/2022Numero sezionale 7325/2025Numero di raccolta generale 7471/2026Data pubblicazione 28/03/2026quale, per l'anno di imposta 2013, era stato rideterminato il redditoimponibile a fini IRES, IRAP ed IVA (oltre addizionale regionale e comunale,sanzioni e interessi), sulla scorta del processo verbale di constatazioneredatto dalla Guardia di Finanza.2.- Con la sentenza impugnata, la CTR della Campania (Salerno),all’esito di un giudizio di rinvio conseguente all’ordinanza n. 17416 del2021, pronunciata da questa Corte di cassazione, ha accolto l’appellodell’amministrazione finanziaria, rigettando il primigenio ricorso delcontribuente avverso l’atto impositivo già sopra menzionato.3.- Avverso tale sentenza d’appello, il contribuente propone ricorso percassazione, affidato a due motivi.4.- L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con istanza e memoria depositata in data 3 marzo 2025, il ricorrenteha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio, rappresentando chel’atto impositivo per cui è causa ha formato oggetto di definizioneagevolata ex art. 5, comma 2, l. n. 130 del 2022.2.- L’allegazione trova puntuale riscontro nella documentazioneallegata all’istanza, che comprova sia la presentazione della domanda didefinizione agevolata in data 11 ottobre 2022, sia l’esecuzione delversamento, in data 6 ottobre 2022, dell’importo di €. 3.919,00 (eurotremilanovecentodiciannove/00), pari al 20% (venti percento) del valoredella controversia, valore pari ad €. 19.595,00 (eurodiciannovemilacinquecentonovantacinque/00).3.- Risultando rispettate le condizioni previste dall’art. 5, comma 2, l.n. 130 del 2022, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio, non senzaevidenziare come non risulti essere stato notificato al contribuente alcundiniego di definizione agevolata, da parte dell’Agenzia delle Entrate.4.- Le spese di lite restano a carico della parte che le ha anticipate,giusta il disposto di cui all’art. 5, comma 5, l. n. 130 del 2022.5.- La declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle soleNumero registro generale 22025/2022Numero sezionale 7325/2025Numero di raccolta generale 7471/2026Data pubblicazione 28/03/2026statuizioni di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità oimprocedibilità dell'impugnazione (Cass. civ., Sez. 5, ordinanza n. 25485del 12 ottobre 2018). P.Q.MLa Corte Suprema di cassazioneDichiara l’estinzione del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, indata 29 ottobre 2025.Il PresidenteP.Q.MLa Corte Suprema di cassazioneDichiara l’estinzione del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, indata 29 ottobre 2025.Il Presidente