CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 novembre 2025
Cassazione n. 29093/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della Corte di appello di Salerno;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale LidiaGiorgio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;uditi i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], che hannoconcluso per l’imputato riportandosi al ricorso e insistendo per l'accoglimentodello stesso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza emessa in data 12/11/2025, la Corte di appello di Salernorigettava la richiesta di revisione, avanzata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], dellasentenza della Corte di assise di appello di Catanzaro del 19/07/2018, divenutairrevocabile a seguito del rigetto del ricorso in cassazione con sentenza Sez. 6, n.32373 del 04/06/2019 (sentenze entrambe allegate alla richiesta di revisione).2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno, propone ricorsol’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], articolando quattromotivi.2.1. Con primo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione e falsa applicazione degli artt. 110, 81cpv., 575, 576, comma primo, n. 1 e 577 cod. pen., 7, l. 203/1991, 61 n. 2 cod.pen., 10 e 12 l. 487/1974, 23 l. 110/1975, 648 cod. pen., 442, 546, lett. e),192, comma 1 e 2, cod. proc. pen., nonché illogicità della motivazione percontraddittorietà intratestuale ed extratestuale (quanto a quest’ultimo vizio, inrelazione alla denuncia per calunnia del 20 agosto 2009, proposta da [OSCURATO:PERSONA]Greco contro [OSCURATO:PERSONA], siccome idonea a ledere la ‘neutralità’ deldichiarato del collaboratore, ed alla deposizione di [OSCURATO:PERSONA], resa in data 4giugno 2025 innanzi alla Corte di appello).2.1.1. In particolare, il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui haritenuto fallito l’alibi dell’imputato, dando rilievo alla sospetta ed immotivatatardività della prospettazione: al riguardo, rileva che la mancata tempestivadeduzione dell’alibi è dipesa dalla scelta del difensore che all’epoca assisteva ilGreco e come la Corte di appello non abbia fatto corretta applicazione delprincipio di diritto affermato da Sez. U n. 624/2001.2.1.2. Con diversa argomentazione, il ricorrente deduce come siacontraddittoria la ricostruzione operata in sentenza rispetto agli spostamenti delteste del 10 maggio 2004: invero, la Corte territoriale, nel ritenere inverosimili lericostruzioni alternative che fondano sulle dichiarazioni dell’[OSCURATO:PERSONA], non haspiegato cosa avrebbe fatto il teste dal termine della sua attività lavorativa,pacificamente attestato alle ore 15,30/15,40, al momento in cui sarebbe giunto -secondo gli stessi giudici della Corte di appello - presso la porcilaia del suocerodell’imputato (intorno alle ore 16,30/17,00).La motivazione viene poi censurata nella parte in cui ha ritenuto ladeposizione dell’[OSCURATO:PERSONA] credibile, ma la ha disattesa nella sua parte essenziale.Ancora, il ricorrente si duole del fatto che la tenuta dell’alibi, purriconosciuta in forma dubitativa, sia stata poi disattesa dalla Corte di appello,senza giungere ad una assoluzione, quanto meno ex art. 530, comma 2, cod.proc. pen.La motivazione sconterebbe, invece, una contraddittorietà intratestuale nellaparte in cui apoditticamente afferma essere impossibile che verso le ore 16,00fosse già pervenuta a [OSCURATO:PERSONA] la notizia della uccisione delDragone (non considerando, a tal fine, la notorietà del personaggio nella zona, laesistenza di telefonini, l’essere la strada in cui è avvenuto l’omicidionotoriamente transitata).2.2. Con secondo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art 606, comma1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione e falsa applicazione degli artt. 110,81 cpv, 575, 576, comma primo, n. 1 e 577 cod. pen., 7 l. 203/1991, 61, n. 2cod. pen., 10 e 12 l. 487/1974, 23 l. 110/1975, 648 cod. pen., 442, 546 lett. e),192, comma 1 e 2, cod. proc. pen., nonché illogicità della motivazione peromissione, contraddittorietà intratestuale ed extratestuale (quanto aquest’ultimo vizio, in relazione alla deposizione resa da [OSCURATO:PERSONA] allaudienza del 4 giugno 2025, alle sommarie informazioni rese in sede di indaginidifensive da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alla denuncia per calunniadel 20 agosto 2009, sporta da [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA], alladeposizione di [OSCURATO:PERSONA], alla dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] di cuiall’all. 11 ed al certificato di matrimonio di costui).2.2.1. Al riguardo, il ricorrente rileva come, sulla base della ricostruzionecoperta da giudicato, la deposizione di [OSCURATO:PERSONA] fosse da ritenersidirimente, in quanto, negando la sua presenza alla cena in pizzeria cui si riferivail propalato de relato del [OSCURATO:PERSONA], avrebbe fatto cadere nel nulla ladichiarazione del collaboratore di giustizia; censura quindi la sentenza nella partein cui ha ritenuto non attendibile la dichiarazione del [OSCURATO:PERSONA].In particolare, la motivazione sarebbe sostenuta, a parere del ricorrente, daaffermazioni apodittiche nella misura in cui la Corte territoriale ha ritenuto nonaffidabile il teste [OSCURATO:PERSONA] - neppure esaminato con l’osservanza delle formedell’art. 210 cod. proc. pen. - sol perché già condannato, in quanto intraneo allacosca [OSCURATO:PERSONA], in relazione al delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen.;inoltre, la motivazione sarebbe vieppiù mancante ed affetta da contraddittorietàintrinseca nella parte in cui, pur ritenendo la deposizione in astratto risolutiva edecisiva per la revisione del giudicato, e, dopo la escussione in dibattimento,congruente con le altre prove, l’ha poi reputata non idonea a perseguire loscopo.La motivazione viene censurata, invece, in quanto omessa, in punto delverificarsi della cena in pizzeria, negata dal [OSCURATO:PERSONA] al pari dei dialoghi che nelcorso della stessa sarebbero scaturiti, in contrasto con quanto dichiarato daVittorio [OSCURATO:PERSONA].2.2.2. Quanto alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] in sede di indaginidifensive il 24 febbraio 2024, con cui costui negava di conoscere gli [OSCURATO:PERSONA],in contrasto con la propalazione di [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente osserva che ilrelativo verbale deve ritenersi prova documentale, prodotta dalla difesa (in all.18 alla istanza di revisione) ed acquisita con il silenzio-assenso del Procuratoregenerale: la omessa motivazione sul punto si tradurrebbe, dunque, in illogicitàda “contraddittorietà extratestuale”.2.2.3. Lamenta, inoltre, una ulteriore contraddittorietà, stavolta interna allamotivazione della sentenza, nella parte in cui è stata disconosciuta valenzaprobatoria al rilievo critico, di natura logica, ricavabile dalla intercettazioneambientale del febbraio 2013: invero, risulterebbe irragionevole ed illogicoritenere che [OSCURATO:PERSONA] avesse scomodato [OSCURATO:PERSONA] per recapitare unaambasciata a [OSCURATO:PERSONA] nell’autunno 2013 o 2014, quando avrebbepotuto farlo direttamente pochi mesi prima, parlando con costui nella propriatavernetta di casa.Né potrebbe detto vizio logico ritenersi superato mutuando le motivazionirese sul punto nella sentenza passata in giudicato, posto che con la istanza direvisione la intercettazione sarebbe tornata ‘alla ribalta’, non solo persottolineare la inverosimiglianza del dichiarato di [OSCURATO:PERSONA], ma anche perdemolire la affermazione del verificarsi della cena in pizzeria.Lamenta, poi, come la sentenza trascuri completamente le dichiarazioni diGiuseppe [OSCURATO:PERSONA], rese in sede di indagini difensive il 29 dicembre 2015 (in all. 11alla istanza di revisione), da cui si evince che [OSCURATO:PERSONA] aveva tentatoper ben due volte, invano, di conoscere [OSCURATO:PERSONA], circostanza chesmentirebbe il dichiarato dell’[OSCURATO:PERSONA], a mente del quale subito dopo ilmatrimonio dell’[OSCURATO:PERSONA], nel maggio 2007, il collaboratore si sarebbe recato alcospetto dell’imputato per convincerlo a non vendicarsi contro [OSCURATO:PERSONA]Spadafora, responsabile di avere fatto l’autista di [OSCURATO:PERSONA].2.2.4. Analoga censura di travisamento per omissione è svolta con riguardoal certificato di matrimonio dell’[OSCURATO:PERSONA], celebrato il 9 agosto 2007, checonvaliderebbe il mendacio dell’[OSCURATO:PERSONA], secondo il quale l’incontro con il [OSCURATO:PERSONA],presso la abitazione di costui, sarebbe avvenuto in data successiva aquell’evento, quando tuttavia il [OSCURATO:PERSONA] risultava detenuto in carcere (come da all.12).2.3. Con terzo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione e falsa applicazione degli artt. 110, 81cpv, 575, 576, comma primo, n. 1 e 577 cod. pen., 7 l. 203/1991, 61, n. 2 cod.pen., 10 e 12 l. 487/1974, 23 l. 110/1975, 648 cod. pen., 442, 546 lett. e), 192,comma 1 e 2, cod. proc. pen., nonché illogicità della motivazione percontraddittorietà intratestuale ed extratestuale (quanto a quest’ultimo vizio, inrelazione al dichiarato di [OSCURATO:PERSONA], alla intercettazione relativa allaconversazione intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e MutoGiuliano, al certificato di detenzione di [OSCURATO:PERSONA], al giudicato assolutorio diAngelo [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n. 24 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per la udienzapreliminare del Tribunale di Catanzaro, all’ordinanza del magistrato disorveglianza di Catanzaro del 15/06/2012).La sentenza si sarebbe disinteressata anche della intercettazione di cui alprog. 8935, RIT 8/04, che si rinviene nel dossier inerente il procedimentoKiterion, da cui risultava che, nei minuti immediatamente successivi all’omicidio,era intercorsa una conversazione tra [OSCURATO:PERSONA], nuora del [OSCURATO:PERSONA], edArabia [OSCURATO:PERSONA], da cui emergeva che nessuno dei killer era stato identificato, inquanto tutti ‘incappucciati’.Si tratterebbe, a parere del ricorrente, di elementi definiti “di valenzasecondaria”, non considerati dalla Corte di appello, ma che avrebberodeterminato l’ “azzeramento” della propalazione di [OSCURATO:PERSONA] escardinato il ragionamento probatorio, in quanto irrinunciabili riscontri alladelazione de relato di [OSCURATO:PERSONA].Censura vieppiù la sentenza nella parte in cui non sviluppa alcun confrontocritico e comparativo tra il novum e l’apparato probatorio preesistente.In conclusione, sostiene il ricorrente che la provata inattendibilitàdell’[OSCURATO:PERSONA], in contrasto con le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] il 29 dicembre 2015e da [OSCURATO:PERSONA], nonché con il certificato di matrimonio di ArcuriGiuseppe, in uno con la emersa inattendibilità di [OSCURATO:PERSONA], sconfessatodalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], imponesse di rivedere tutte le provepreesistenti, comprese quelle di asserita ‘seconda fascia’, ritenute dal giudicatodi valenza neutra.2.4. Con quarto motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma1, lett. d) ed e), cod. proc. pen., violazione e falsa applicazione degli artt. 110,81 cpv, 575, 576, comma primo, n. 1 e 577 cod. pen., 7, l. 203/1991, 61, n. 2cod. pen., 10 e 12 l. 487/1974, 23 l. 110/1975, 648 cod. pen., 190 e 495 cod.proc. pen., nonché omessa motivazione e sua contraddittorietà extratestuale conriferimento al verbale di udienza del 19/02/2025 (all. 19).2.4.1. Rileva il ricorrente come con la istanza di revisione ed il successivogiudizio si sia offerta prova della inesistenza della cena in pizzeria (con latestimonianza del [OSCURATO:PERSONA] alla udienza del 4 giugno 2025 e leinformazioni rese, in sede di indagini difensive, da [OSCURATO:PERSONA] e daGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]) e del mendacio dei contributi dichiarativi di [OSCURATO:PERSONA]: la sentenza impugnata, avendo trascurato integralmente diapprezzare dette prove, sarebbe incorsa nei denunciati vizi.Quanto alla verificazione della cena in pizzeria, si tratterebbe di profilo cheviene dato per pacifico nella sentenza passata in giudicato, ma non fatto oggettodi accertamento: la sentenza impugnata, nel ritenere indifferentiprocessualmente l’esame di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonammettendone l’escussione in dibattimento e non apprezzandone neppure leinformazioni rese in indagini difensive, risulterebbe pertanto illegittima ed affettada contraddittorietà intratestuale.2.4.2. Sarebbe, poi, priva di ragionevolezza l’argomentazione secondo cui laprova dichiarativa di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe nota e già valutata, così comeirrilevante la prova dichiarativa del [OSCURATO:PERSONA].Al fine di evidenziare la decisività delle prove non ammesse, il ricorrenterileva come il propalato di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] imploderebbe di frontealla dimostrazione che mai era avvenuta la evocata cena in pizzeria.2.5. Con motivi nuovi, il ricorrente censura ulteriormente la sentenza,rilevando come, per superare la testimonianza dell’[OSCURATO:PERSONA] sull’alibi, avrebberodovuto essere ricostruiti specificamente, ed in maniera certa, i tempi e glispostamenti; deduce, altresì, come la Corte territoriale avrebbe dovuto motivaresul contratto di comodato d’uso prodotto dalla difesa (ed acquisito dalla Corte diappello il 4 giugno 2025), siglato dal [OSCURATO:PERSONA] il 10 maggio 2004, ed a sostegnodella riconosciuta aggravante della premeditazione, che involgeva ‘imponenti eprolungati preparativi’; censura, infine, la sentenza anche nella parte in cui nonha considerato la trascrizione della intercettazione, già inoltrata via p.e.c. il 22ottobre 2024 e nuovamente trasmessa in data 29 agosto 2025.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. In premessa va ribadito il principio di diritto secondo cui, in tema diricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa dellainosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché dellamancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazionerende già di per sé i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degliartt. 581, comma 1, lett. c) e 591, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. (Sez. U, n.29541 del 16/7/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 280027 - 05, che hanno chiarito che «ilricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimocapo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili insede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., hal'onere - sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso- di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali partisia contraddittoria, in quali manifestamente illogica»; cfr. anche, di recente,Sez. 4, n. 8294 del 01/02/2024, Della Monica, Rv. 285870 - 01), non potendofine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utilescrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono,per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi nonsuscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmentodella motivazione (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518 -02:Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535 -01; Sez. 2, n. 19712 del06/02/2015, Alota ed altri, Rv. 263541 -01; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011 dep.2012, Bidognetti ed altri, Rv. 251528 -01).2. Con riferimento al giudizio di revisione, pare utile rammentare come l’art.630 cod. proc. pen. stabilisca - per quanto di interesse – che «La revisione puòessere richiesta […] lett. c) se dopo la condanna sono sopravvenute o siscoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che ilcondannato deve essere prosciolto a norma dell’art. 631 cod. proc. pen.».2.1. Espressamente, poi, il legislatore ha escluso, all’art. 637, comma 3,cod. proc. pen., che il giudice possa pronunciare il proscioglimento«esclusivamente sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte nelprecedente giudizio».2.1.1. Al riguardo, si osserva come questa Corte abbia chiarito che, ai finidell'ammissibilità della istanza di revisione, per “prove nuove”, rilevanti a normadell'art. 630, lett. c), cod. proc. pen., debbono intendersi non solo le provesopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scopertesuccessivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio,ovvero acquisite ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti diprove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, eindipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte diquest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente oaddirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazionedell'errore giudiziario (Sez. 5, n. 12763 del 09/01/2020, Eleuteri, Rv. 279068 –01; Sez. 4, n. 25862 del 15/03/2019, Giulivi, Rv. 276372 – 01; Sez. 3, n. 13037del 18/12/2013, dep. 2014, Segreto, Rv. 259739 – 01).2.1.2. In tal senso, è stato quindi precisato che, nella nozione di nuoveprove, rilevanti ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza, non rientranoquelle esplicitamente valutate dal giudice di merito, anche se erroneamente pereffetto di travisamento, potendo, in tal caso, essere proposti gli ordinari mezzi diimpugnazione (Sez. 3, n. 34970 del 03/11/2020, Iorio, Rv. 280046 – 01).2.2. Con riferimento al giudizio di revisione, inoltre, nella valutazione delleprove nuove viene in rilievo la distinzione logico-funzionale tra la fase che ha adoggetto la preliminare delibazione sulla non manifesta infondatezza dellarichiesta - da valutarsi apprezzando l'astratta capacità demolitoria del giudicatoda parte del novum dedotto - e quella successiva, che si instaura mediante lacitazione del condannato e nella quale il giudice è tenuto a procedere allacelebrazione del giudizio con le forme e le modalità di assunzione della prova nelcontraddittorio, proprie del dibattimento.La cesura, voluta dal legislatore, tra la fase di ammissibilità della domandaed il giudizio di revisione, con la conseguente distinzione dei criteri chepresidiano le rispettive valutazioni, risulta dalla previsione, contenuta nell’art.631 cod. proc. pen., secondo cui «gli elementi in base ai quali si chiede larevisione devono, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali dadimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto».Solo per l’accertamento degli elementi rappresentati a sostegno delladomanda di revisione, una volta vagliatane la ammissibilità, troveranno quindiapplicazione, nel giudizio di revisione, a norma dell’art. 636, comma 2, cod.proc. pen., le disposizioni relative agli atti preliminari al dibattimento e quelleconcernenti la fase dibattimentale di primo grado, «in quanto siano applicabili enei limiti delle ragioni indicate nella richiesta di revisione».2.2.1. Si è così precisato che la richiesta di revisione, che fonda sullaesistenza di prove nuove, affida al giudice una valutazione preliminare che, puroperando sul piano astratto, riguarda pur sempre la capacità dimostrativa delleprove vecchie e nuove a ribaltare il giudizio di colpevolezza nei confronti delcondannato e, quindi, concerne la stessa valutazione del successivo giudizio direvisione, pur senza gli approfondimenti richiesti in tale giudizio, da svolgersi nelcontraddittorio delle parti (Sez. 2, n. 19648 del 03/02/2021, Martinelli, Rv.281422 – 01; Sez. 5, n. 15403 del 07/03/2014, Molinari, Rv. 260563 - 01; Sez.6, n. 20022 del 30/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259779 -01; Sez. 2, n. 49113 del16/10/2013, Russo, Rv. 257496 -01).2.2.1.1. Al riguardo, è stato opportunamente sottolineato che la valutazionepreliminare circa l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza della richiesta,proposta sulla base di prove nuove, implica la necessità di una comparazione trale prove nuove e quelle già acquisite, che deve ancorarsi alla realtà del casoconcreto e che non può, quindi, prescindere dal rilievo di evidenti segni diinconferenza o inaffidabilità della prova nuova, purché, però, riscontrabili ictuoculi (Sez. 5, n. 15402 del 20/1/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266810 -01, inmotivazione; Sez. 6, n. 20022 del 30/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], cit.).In tal senso si è chiarito che, ai limitati fini della formulazione di un giudizioastratto sulla ammissibilità della istanza, le dichiarazioni testimoniali, dedottequali nuove prove, devono risultare astrattamente idonee, nella comparazionecon quelle già raccolte nel giudizio di cognizione, a ribaltare il costruttoaccusatorio (Sez. 2, n. 15652 del 14/02/2019, Camassa, Rv. 276437 – 01).2.2.1.2. La genericità delle previsioni normative di cui agli artt. 630, lett. c),e 631 cod. proc. pen. induce poi ad escludere, nel vaglio di ammissibilità dellarichiesta di revisione, limitazioni correlate alle modalità di acquisizione deglielementi probatori, ed a ritenere, quindi, utilizzabili, ai fini della presentazionedella richiesta, anche elementi desumibili dalle indagini difensive (Sez. 6, n. 509del 13/02/1998, Pittella, Rv. 211059 – 01).2.2.1.3. La valutazione sommaria, espressa sulla ammissibilità dellarichiesta, si concreta in una valutazione de plano, mediante la verifica che essasia stata proposta nei casi previsti e con l'osservanza delle norme di legge,nonché che non sia manifestamente infondata.La valutazione espressa in detta fase, pertanto, non preclude, ne' limita, ilpotere della Corte di appello di valutare l'ammissibilità delle nuove proverichieste e, cioè, la loro rilevanza, ai fini dell'accertamento del fatto, mediante lacomparazione della resistenza delle prove già acquisite alla luce delle nuoveaddotte o che si intenda addurre (Sez. 2, n. 34773 del 17/05/2018, Turra, Rv.273452 – 01; Sez. 2, n. 35399 del 23/05/2019, Cannatà, Rv. 277072 – 01; Sez.1, n. 6337 del 12/11/1997, Grgic, Rv. 208943 – 01).Invero, secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte, il fattoche l'istanza di revisione abbia superato la delibazione sommaria di cui all'art.634 c.p.p., non essendo peraltro più prevista dal vigente codice di rito una faserescindente, nel significato formale del termine, ed una fase rescissoria delprecedente giudizio, non preclude la successiva declaratoria di inammissibilità e,ovviamente, il rigetto della richiesta di revisione (Sez. U, n. 18 del 10/12/1997,dep. 1998, Pisco, Rv. 210040 – 01; Sez. U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002,Pisano, Rv. 220441 - 01).Ne consegue che, in sede di giudizio di revisione, la Corte di appello potràrivalutare la richiesta e dichiararne con sentenza l'inammissibilità anche nellafase degli atti preliminari, allorquando risulti, per qualsiasi ragione, che le proverichieste manchino del requisito della novità o della idoneità a provocarel'assoluzione del condannato, non residuando, in tal caso, alcun ulterioreaccertamento che giustifichi il prosieguo del dibattimento e lo svolgimento diulteriore attività difensiva (Sez. U, n. 18 del 10/12/1997, dep. 1998, Pisco, cit.;Sez. U, n. 624 del 26/9/2001, dep. 2002, Pisano, cit.; Sez. 5, n. 18064 del25/03/2025, R., Rv. 288137 – 02).2.2.2. E' solo, dunque, nella fase del giudizio di revisione, una voltaammesso, che il condannato può trovare ascolto adeguato nel merito dell'esamedella prova nuova dedotta, attraverso un vaglio che si snoda con le formedibattimentali.2.2.2.1. Quanto al diritto alla prova nel giudizio di revisione, nella Relazioneal progetto preliminare al codice di procedura penale, pag. 137, si osserva che il«richiamo espresso alle norme del dibattimento di primo grado […] si spiega conla necessità, nei limiti dettati dalla richiesta di revisione, di svolgere tutte leQuanto ai mezzi di prova, devono ritenersi ammissibili non solo quelliindicati nella richiesta, ma anche quelli offerti o proposti nel corso di giudizio,purché in rapporto con le ragioni su cui si fonda la richiesta, che costituisce ilparametro per misurarne la rilevanza: invero, l’art. 636, comma 2, cod. proc.pen. espressamente delimita la applicabilità delle disposizioni richiamate con le«ragioni indicate nella richiesta di revisione».In tali termini, il diritto alla prova, derivante dal richiamo contenuto nell'art.636 c.p.p., comma 2, alle disposizioni del titolo I e del titolo II del libro VII,deve essere interpretato nel senso che dette disposizioni si applicano nei limitidelle ragioni proprie del processo di revisione, di talché, ove le "nuove prove"risultino inidonee ad inficiare l'accertamento del fatto, il giudice della revisione èlegittimato a non ammetterle ed a dichiarare inammissibile o rigettare larichiesta (Sez. 3, Sentenza n. 20467 del 04/04/2007, Candotti, Rv. 236673 – 01che, nell'enunciare il principio, ha osservato come la valutazione in ordine allarilevanza della prova si sottragga alla censura in sede di legittimità allorché lastessa abbia formato oggetto di motivazione adeguata ed immune da vizi logici).2.2.2.2. Il rinvio alle norme del dibattimento di primo grado implical’applicabilità dell’art. 495 cod. proc. pen. e di conseguenza, con riguardo acriteri di ammissione, dell’art. 190 cod. proc. pen.Nel caso di nuove prove testimoniali, quindi, il giudice della revisione, solodopo averne vagliato la sicura ed effettiva affidabilità, dovrà saggiare, mediantecomparazione, la resistenza rispetto ad esse di quelle a suo tempo poste a basedella pronuncia di condanna, giacché, in caso contrario, il giudizio sitrasformerebbe indebitamente in un semplice e automatico azzeramento diqueste ultime per effetto delle nuove prove (Sez. 2, n. 35399 del 23/05/2019,Cannatà, cit.; Sez. 5, n. 7217 del 11/12/2018, dep. 2019, Dessolis, Rv. 275619-01, che ha chiarito come la comparazione fra le prove nuove e quelle sulle qualisi fonda la condanna irrevocabile deve avvenire sulla base di una globale"riconsiderazione" della piattaforma probatoria, valorizzando la funzionedinamica del complessivo giudizio probatorio conseguente all'introduzione delnovum).Ai fini dell'esito positivo del giudizio di revisione, la prova nuova dovràpertanto condurre all'accertamento - in termini di ragionevole sicurezza - di unfatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario nonsia più in grado di sostenere l'affermazione della penale responsabilitàdell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio (Sez. 5, n. 34515 del 18/06/2021,3. Ciò premesso, risulta dunque indispensabile, al fine del giudizio direvisione, individuare - attraverso il raffronto con la piattaforma probatoriavalutata nella sentenza in giudicato - il carattere di novità della prova; quindi,previo vaglio della sicura affidabilità delle prove nuove, saggiare la resistenza,rispetto ad esse, di quelle a suo tempo poste a base della pronuncia dicondanna.Nella specie, i giudici di merito sono pervenuti alla affermazione della penaleresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione all’omicidio di [OSCURATO:PERSONA], altentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed agli ulteriori reati inmateria di armi e ricettazione ascritti.Secondo quanto è dato desumere dagli atti, [OSCURATO:PERSONA], capo dellostorico sodalizio ‘ndranghetistico di Cutro, da poco tornato in libertà dopo lungadetenzione, rimaneva ucciso il 10 maggio 2004, in esito ad un agguato, mentresi trovava a percorrere la statale 106 bis in località Battiato, a bordo di una autoalla cui guida si trovava [OSCURATO:PERSONA] e su cui viaggiava anche AntoninoCiampà.Dalla lettura della sentenza impugnata l’impianto probatorio a sostegno dellaaffermazione di penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] e della sua condanna risultacostituito da: sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen delTribunale di Crotone del 16/12/2003, che decretava l’appartenenza dell’imputatoalla consorteria di stampo ‘ndranghetistico diretta da [OSCURATO:PERSONA],antagonista a quella della vittima, [OSCURATO:PERSONA]; alcune intercettazioniambientali effettuate nell’anno 2012 all’interno di una tavernetta, nel corso dellequali [OSCURATO:PERSONA] indicava tale ‘Lino’ (da intendersi [OSCURATO:PERSONA])quale soggetto adatto a soddisfare la necessità di organizzare un gruppo difuoco, riferendosi a [OSCURATO:PERSONA] (luogo di nascita dell’imputato e ambito operativodella cosca del [OSCURATO:PERSONA]); dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] del 19 febbraio2008, in cui il collaboratore riferiva di avere appreso da [OSCURATO:PERSONA] dellemodalità con cui era stato effettuato l’agguato a [OSCURATO:PERSONA] e della partecipazioneall’omicidio di [OSCURATO:PERSONA]; dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], capo della coscadi [OSCURATO:PERSONA], de relato da [OSCURATO:PERSONA] (autista del mezzo su cuisi trovava [OSCURATO:PERSONA] al momento dell’agguato e vittima, egli stesso, di untentativo di omicidio), circa la dinamica dell’agguato e la presenza del [OSCURATO:PERSONA] nelcommando, al quale lo [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto che l’[OSCURATO:PERSONA] si rivolgesse al finedi dissuadere l’imputato da propositi vendicativi nei suoi confronti; ledichiarazioni dirette dell’[OSCURATO:PERSONA], circa l’essersi recato direttamente a casa diAngelo [OSCURATO:PERSONA], raccomandandogli di non toccare [OSCURATO:PERSONA], che stavafacendo l’autista per [OSCURATO:PERSONA] solo per guadagnarsi da vivere; le dichiarazioni diAntonio Valerio, cutrese ed esponente di primo livello della consorteria del nordItalia, che ascriveva a [OSCURATO:PERSONA] la paternità ideativa dell’omicidio diDragone e, nell’interrogatorio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], indicava tra i partecipi del gruppodi fuoco il [OSCURATO:PERSONA]; le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], appartenentedella ‘ndrina di [OSCURATO:PERSONA] in Fiore, che intraprendeva la propria collaborazionein data 05/01/2017, secondo cui, nella pizzeria gestita dalla moglie e presso cuiegli lavorava, avrebbe assistito ad una conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e ilfratello [OSCURATO:PERSONA], in cui il primo intimava al secondo di non dire nullacirca l’omicidio [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA] dichiarava di avere riconosciuto in quelfrangente tale [OSCURATO:PERSONA] o Gallo di [OSCURATO:PERSONA]; le dichiarazioni diGiuseppe [OSCURATO:PERSONA], esponente della famiglia nucleare del [OSCURATO:PERSONA], nonchéintraneo alla cosca cutrese, che riferiva di alcuni particolari dell’omicidio, avendopreso parte a taluni dei preparativi, precisando di avere appreso che tra gliesecutori materiali vi fu anche un sanmaurese, che egli identificò in AngeloGreco, detto ‘Lino’; le intercettazioni, tra cui la n. 586/12 del 5 febbraio 2013,relativa all’incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in cui ilprimo spiegava al secondo che lo avevano lasciato andare perché sapevano chenon contava niente (vds. pagg. 2-7 della sentenza impugnata; vds. anche pagg.586 e 685 e ss. della sentenza emessa dalla Corte di assise di appello diCatanzaro in data 19/07/2018, diffusamente citata dalla Corte di appello diSalerno, che l’ha espressamente e integralmente richiamata a pag. 8).3.1. Tanto premesso, si deve rilevare che con il ricorso vengono dedotti,talora con denuncia cumulativa, violazioni di norme processuali regolanti laammissione e la assunzione delle prove, nonché vizi di motivazione mancante,affetta da illogicità, da contraddittorietà intrinseca o da travisamento di elementiprobatori.3.1.1. I motivi risultano in parte aspecifici o non consentiti, nella parte in cuivengono dedotti vizi di motivazione non tipizzati (quali la mera illogicità) ovverocumulativamente vizi (quali l’omissione e la contraddittorietà) che sono, perespressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibilidi sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento dellamotivazione, e comunque complessivamente infondati.3.1.2. In ragione delle violazioni processuali dedotte, pare necessarioripercorrere anche i fatti processuali.Nella specie, quanto allo svolgimento del dibattimento nel giudizio direvisione, risulta dagli atti che nel giudizio, celebratosi innanzi alla Corte diappello, veniva depositata dai difensori, in vista della udienza del 19/02/2025, lalista dei testimoni, con indicazione di n. 7 testi ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]).Veniva poi depositata richiesta di produzione documentale di data 17febbraio 2025.Alla udienza del 19/02/2025, quindi, la difesa formulava istanza diammissione dei testi e di produzione della documentazione trasmessa via p.e.c.;veniva inoltre depositata memoria e chiesto di poter produrre il documento n. 9,contenente una chiavetta usb.Il processo veniva quindi rinviato alla udienza del 19/03/2025, anche per loscioglimento della riserva sulle richieste istruttorie: a tale udienza, il Collegiodava atto essere pervenuto in cancelleria, a mezzo posta, un plico con memoriee documenti in tre allegati.Giusta ordinanza letta in udienza e trascritta in fonoregistrazione (vds.verbale di trascrizione della udienza citata), la Corte di appello ammettevaesclusivamente l’esame di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulle circostanze dicui alle dichiarazioni rese, ex art. 391-bis cod. proc. pen., in sede di indaginidifensive. Le ulteriori richieste istruttorie venivano rigettate rilevandosi, quantoalla richiesta di esame di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la assenza dinovità della prova richiesta (“essendone stata già valutata positivamente la loropassata in giudicato), e, quanto all’esame del di [OSCURATO:PERSONA], risultandodetta prova dichiarativa già valutata dalla Corte di assise di appello di Catanzaro;per il resto trattandosi di testi sovrabbondanti o riferiti a circostanze non rilevantinei limiti della richiesta di revisione (vds. ordinanza letta alla udienza del19/03/2025).Alla udienza del 04/06/2025 la Corte di appello, compulsata dal difensoredel [OSCURATO:PERSONA], dava atto a verbale che tutti i documenti depositati dalla difesa eranoacquisiti e, su richiesta del difensore dell’imputato, assegnava termine per nuoveproduzioni sino alla successiva udienza.In data 29 agosto e 1 settembre 2025, la difesa produceva ulterioredocumentazione e verbale di trascrizione di intercettazioni (vds. verbale diudienza del 10/09/2025).Con ordinanza emessa alla udienza del 10/09/2025, la Corte di appelloacquisiva la trascrizione della intercettazione del 5 febbraio 2013(l’intercettazione “della tavernetta”) e quella ambientale, relativa allaconversazione intercorsa il 14 settembre 2021, tra [OSCURATO:PERSONA], VerniVeneranda e [OSCURATO:PERSONA].Alla udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] i difensori insistevano, in via subordinata,laddove non accolta la istanza di revisione, per l’esame di [OSCURATO:PERSONA] eGiovanni [OSCURATO:PERSONA].3.2. Con argomentazione sottesa e comune a più motivi di ricorso ed aplurimi profili di censura, il ricorrente si duole della mancata valutazione delledichiarazioni assunte in sede di indagini difensive, che risulterebbero acquisite,quale produzione documentale della difesa, e comunque risultando espresso untacito consenso alla loro acquisizione al fascicolo per il dibattimento.3.2.1. I motivi sono infondati.Al riguardo, deve essere precisato come le dichiarazioni assunte in indaginidifensive non possano essere considerate prova documentale, come invecepropugnato in ricorso.Invero, la nozione di prova documentale risulta definita dall’art. 234 cod.proc. pen. ed è circoscritta a «scritti o [..] altri documenti che rappresentanofatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fotografia oqualsiasi altro mezzo».I verbali di indagini difensive, a fronte dell’assetto normativo della materia aseguito della legge 7 dicembre 2000, n. 397, sono assoggettati alla disciplinadegli atti del procedimento (di cui agli artt. 391-bis-391-decies cod. proc. pen.).La rappresentazione - id est la documentazione - di informazioni inerenti lechiede la acquisizione, appartiene alla categoria degli atti, soggetta, come tale,ad un regime di acquisizione ed utilizzazione completamente differente da quellodelineato per la prova documentale.Per le superiori considerazioni, il diritto del difensore di svolgere indaginidifensive, pur esercitabile in ogni stato e grado del procedimento, deve esserecoordinato, affinché i risultati di dette indagini possano trovare ingresso nelprocesso, con i criteri ed i limiti specificamente previsti dal codice per laformazione della prova (Sez. 1, n. 19753 del 30/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv.281365 – 01; Sez. 6, n. 1400 del 22/10/2014 dep. 2015, PR, Rv. 261798 - 01;Sez. 3, n. 35372 del 26/05/2010, G., Rv. 248366; Sez. 3, n. 43307 del19/10/2001, Bonaffini, Rv. 220601).3.2.1.1. Mentre la qualità di documento può essere riconosciutalimitatamente alla sola rappresentazione del fatto storico della avvenutaassunzione di informazioni in sede di indagini difensive, non è invece consentito,quanto al contenuto dichiarativo dell’atto, che la parte, mediante la sempliceallegazione (nella specie alla istanza di revisione), introduca elementi di provanel giudizio, aggirando sostanzialmente le regole processuali che ne presidianol'ammissione e la assunzione.3.2.1.2. Pertanto, poiché il giudizio di revisione si svolge, come visto,secondo le norme previste per il dibattimento, per essere direttamente utilizzatiai fini della decisione, in deroga al principio dell'oralità, e per transitare nelfascicolo per il dibattimento, i verbali delle dichiarazioni assunte dai difensori insede di espletamento delle investigazioni difensive, al pari degli atti contenuti nelfascicolo del pubblico ministero, necessitano dell’accordo delle parti, ai sensi delcombinato degli artt. 493, comma 3, 511, comma, 2 e 526 e 636 cod. proc. pen.(Sez. 5, n. 17020 del 2024, Nikolli, non mass.; Sez.3, n.44926 del 27/09/2023,Bianchini, Rv. 285316 -01).3.2.1.3. Sebbene in alcune pronunce di questa Corte si sia ritenuto che laconcorde volontà di cui all’art. 493, comma 3, cod. proc. pen. debba essereespressa in modo esplicito (Sez. 4, n. 24086 del 17/01/2024, Carvelli, Rv.286469 – 01; Sez. 1, n. 12881 del 11/02/2005, Daci, Rv. 231252 – 01),secondo altro orientamento, che può dirsi prevalente, in tema di formazione delfascicolo per il dibattimento, il consenso alla richiesta della controparte diacquisizione allo stesso di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministeroovvero della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva, puòessere espresso anche tacitamente, attraverso l'assenza di opposizione, purché ilcomplessivo comportamento processuale della parte interessata non siaincompatibile con una volontà contraria (Sez. 5, n. 12615 del 19/12/2025, dep.03/04/2026, Salsiccia, Rv. 289753 – 01; Sez. 5, n. 29678 del 17/06/2025, DiNanni, Rv. 288533 – 01; Sez. 6, n. 13752 del 25/02/2021, Tagliente, Rv.281088 – 01; Sez. 4, n. 4635 del 15/01/2020, Guarnieri, Rv. 278292 – 01).3.2.1.4. Nella specie, anche aderendo all’orientamento prevalente (cheviene invocato dal ricorrente), deve rilevarsi come non possa ritenersi alcunaccordo tacito di acquisizione di detti verbali.Invero, non solo non risulta essere stata formulata alcuna esplicita especifica richiesta di acquisire i verbali di dichiarazioni assunte in sede diinvestigazioni difensive, che sono stati meramente allegati alla istanza direvisione, ma neppure sollecitato il consenso del pubblico ministero sullaacquisizione di detti verbali, mentre le richieste istruttorie risultavanoformalizzate in termini di escussione dei testi indicati in lista e di acquisizionedella documentazione prodotta (nozione in cui, per quanto sopra esposto, nonrientrano i verbali di dichiarazioni assunte in indagini difensive: vedasi verbale diudienza del 04/06/2025 sopra citato).3.2.1.5. Nella specie, poi, neppure può ritenersi un complessivocomportamento processuale della parte interessata incompatibile con unavolontà contraria, anzi risultando escluso qualsiasi tacito consenso, per comerisulta dalle conclusioni rassegnate dal Procuratore generale nel senso dellainammissibilità di tutte le prove dedotte con la istanza di revisione (vds. verbaledi udienza del 19/02/2024 e trascrizione relativa, pag. 17).3.3. Passando all’esame dei singoli motivi, il primo motivo di ricorso risultain parte aspecifico e genericamente formulato, non confrontandosi, in modocritico e puntuale, con la motivazione della sentenza, e in parte infondato.3.3.1. Quanto alle prove dichiarative, la Corte di appello ha ritenutocostituire novum, astrattamente idoneo, nella comparazione con il compendioprobatorio già raccolto, a ribaltare il costrutto accusatorio, solo le testimonianzedi [OSCURATO:PERSONA] e quella di [OSCURATO:PERSONA].L’escussione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è stata, invece,ritenuta non integrare “prova nuova”, così come la escussione di GiovanniSpadafora, siccome prova ampiamente valutata e conosciuta, e per il restoritenendosi i testi sovrabbondanti in merito ad alcune circostanze o riferiti acircostanze non rilevanti, nei limiti ed ai fini della richiesta di revisione (vds.pagg. 8-9 e 13 della sentenza impugnata, che richiama l’ordinanza del 19 marzo2025, sopra citata).3.3.2. In particolare, la Corte di appello ha ammesso l’esame del testeArcuri, di talché il riferimento, a sostegno del motivo di ricorso, allagiurisprudenza che ritiene prova nuova, ai fini del giudizio di revisione, anchequella non dedotta per causa imputabile alla parte, non risulta conferente al casodi specie, atteso che l’argomentazione attiene ad una prova (quella relativa,appunto, al teste [OSCURATO:PERSONA]), che è stata ammessa ed assunta dalla Corte di appello.Di contro, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi didiritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità (sopra esposti, al paragrafo2.2.), valutando in astratto la deposizione dell’[OSCURATO:PERSONA] come idonea a ribaltare ilgiudizio di colpevolezza, salvo poi ritenere, in esito alla escussione dibattimentaledel teste, la inattendibilità della dichiarazione: il profilo di censura, nonconfrontandosi con la motivazione ed il ragionamento operato, finisce così pertradursi in doglianza che attiene alla valutazione di attendibilità operata,nell’ambito della quale il giudice della revisione ha meramente rilevato laimmotivata tardività della prospettazione dell’alibi, che avrebbe potuto arricchirsiall’epoca anche della testimonianza del Cucè, apprezzandola ai circoscritti finidella attendibilità della prospettazione.3.3.2.1. Peraltro, quanto alla valutazione di inattendibilità del teste [OSCURATO:PERSONA], laCorte di appello ha dato rilievo, con motivazione compiuta, congrua e priva diaporie logiche, nonché aderente alle risultanze processuali, alla contraddittorietàintrinseca del narrato, alla non costanza delle dichiarazioni nei vari momenti incui le stesse sono state rese, alla mancanza di spiegazioni alle contestazionioperate in sede dibattimentale (vds. pagg. 13-17 della sentenza impugnata): sitratta di profili dell’articolato motivazionale con cui il motivo di ricorso neppure siconfronta criticamente, con ciò disvelando la propria aspecificità.Invero, finendo per censurare la ritenuta tardività della prospettazione – dicui neppure il ricorrente illustra la decisività –, il motivo non porta elementi ingrado di scardinare l’operata valutazione in termini di inattendibilità deldichiarato che fonda, come detto, su un più ampio ed articolato ragionamentoprobatorio.A ben vedere, resta invece incensurato il punto nodale del ragionamento percui, a prescindere dalla considerazione della tardività della prospettazionedell’alibi, la attendibilità del narrato del teste [OSCURATO:PERSONA] è stata esclusa in ragionedella assenza di precisione e costanza e non essendo stata fornita dal dichiarantealcuna spiegazione ragionevole delle gravi contraddizioni emerse durante ladeposizione, a seguito delle contestazioni operate in sede di controesame.3.3.2.2. Il motivo risulta poi formulato in maniera perplessa, laddovecensura la motivazione nella parte in cui non risulterebbero accertati glispostamenti dell’[OSCURATO:PERSONA] o nella parte in cui il ragionamento probatorio siconfronta con le ricostruzioni alternative in chiave difensiva per disattenderle(vds. pagg. 15 e 16 sentenza impugnata).Il ricorrente si duole, vieppiù, del fatto che la tenuta dell’alibi, purriconosciuta, seppur in forma dubitativa, venga poi di fatto disconosciuta, nonportando ad una assoluzione, quanto meno ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod.proc pen.Si tratta di deduzioni perplesse, con cui si confuta il ragionamento operato,fornendo una rilettura del materiale probatorio e della valutazione che di esso nefa la Corte territoriale.Di contro, i giudici di appello non riconoscono alcun alibi in forma dubitativa,ma si confrontano con le deduzioni difensive, argomentando, in modo congruo eprivo di illogicità manifeste, circa la inattendibilità delle ricostruzioni prospettatedalla difesa sulla base della lettura della deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA].D’altro canto, la valutazione di inattendibilità del dichiarato del teste Arcuriesimeva la Corte territoriale da qualsiasi ulteriore vaglio critico del dedotto alibiin chiave difensiva, anche in punto di spostamenti e tempistiche.3.3.2.3. La Corte di appello ha poi fatto corretta applicazione del principio didiritto, affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, cui si intende darecontinuità, secondo cui la valutazione congiunta, ovvero comparata, delle provegià acquisite nel giudizio conclusosi con condanna definitiva con quelle nuove vadistinta dal giudizio concernente l'affidabilità di queste ultime, posto che la provanuova può essere utilizzata per compararne la portata con le risultanze giàconsiderate, idonee a fondare una condanna definitiva, solo se valutata immuneda profili di inaffidabilità (Sez. 3, n. 32769 del 19/06/2024, Mauriello, Rv.286869 – 01, in parte motiva).3.3.2.4. Quanto al profilo di illogicità della motivazione per contraddittorietàintratestuale ed extratestuale, in relazione alla denuncia per calunnia del 20agosto 2009, interposta da [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA], enunciato nellarubrica del motivo, deve rilevarsi come lo stesso sia formulato in manieragenerica, con denuncia cumulativa di vizi, e come non sia stata sviluppata,rispetto ad esso, alcuna argomentazione, né indicati gli elementi in fatto e dirittoa sostegno: il motivo si profila, dunque, affetto da aspecificità.3.4. Il secondo motivo risulta in parte aspecifico e in parte non consentito.3.4.1. In particolare, il profilo con cui si aggredisce la valutazione diinattendibilità di [OSCURATO:PERSONA] risulta aspecifico: la motivazione sul punto èpriva di aporie logiche, congrua ed aderente alle risultanze processuali.Peraltro, come sopra esposto, non può ravvisarsi alcuna contraddittorietà trala valutazione, operata in astratto, di rilevanza e decisività di una prova dedottaa sostegno della istanza di revisione, e la successiva verifica, in concreto, dellaDi contro, la Corte di appello, con motivazione congrua e priva di aporielogiche, ha ritenuto la inattendibilità del dichiarante, in quanto soggetto “intrisodi cultura ‘ndranghetista”, gravato da due condanne definitive in relazione adelitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., e che si è limitato a negare quanto riferitodal collaboratore [OSCURATO:PERSONA] argomentando, dal contenuto di unaintercettazione, la insostenibilità logica di quanto riferito dal collaboratore, condeduzione peraltro già disattesa nel giudizio oggetto di revisione (vds. pagg. 17e 18 della sentenza impugnata).Inoltre, laddove pare stigmatizzare la mancata assunzione ex art. 210 cod.proc. pen., il motivo si profila, ancora una volta, privo della necessariaspecificità, non venendo allegati elementi in fatto e diritto per sostenere erendere comprensibile la generica deduzione di violazione di norma processuale.3.4.2. Quanto alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] in sede di indaginidifensive, il ricorrente, in premessa, ha osservato come esse debbano ritenersiprova documentale, prodotta dalla difesa (in all. 18 alla istanza di revisione) edacquisita agli atti con il silenzio assenso del Procuratore generale; ha quindidedotto che, avendo il [OSCURATO:PERSONA] negato la conoscenza con gli [OSCURATO:PERSONA] esmentito la propalazione di [OSCURATO:PERSONA], la omessa motivazione sul puntosi sarebbe tradotta in illogicità da “contraddittorietà extratestuale”.3.4.2.1. Il motivo è infondato.Per quanto sopra esposto, i verbali delle dichiarazioni assunte in sede diindagini difensive non possono ritenersi prova documentale del contenutodichiarativo, e come tale non possono essere ritenuti acquisiti, giusta ordinanzadella Corte di appello, resa a verbale di udienza del 04/06/2025.3.4.2.2. Nella specie, poi, per le considerazioni svolte al paragrafo 3.2.1. (acui si rinvia), neppure può ritenersi che detti verbali siano stati acquisiti alfascicolo per il dibattimento con l’accordo tacito del Procuratore generale.3.4.2.3. Il motivo presenta, poi, un ulteriore profilo di censura, con cui èdedotta “contraddittorietà”, stavolta interna, della motivazione della sentenza,nella parte in cui sarebbe stata disconosciuta la valenza probatoria al rilievocritico, di natura logica, ricavabile dalla intercettazione ambientale del febbraio2013.Anche in questo caso, il motivo risulta in parte generico e in partecomunque non consentito: invero, la intercettazione in parola non è provanuova, ma elemento già valutato espressamente nella sentenza passata ingiudicato, e di esso si sollecita quindi, meramente, una valutazione diversa, nonconsentita in questa sede, per quanto argomentato sopra (vds. pag. 18 dellasentenza impugnata, in cui si dà espressamente atto che si tratta di deduzionegià portata nella memoria depositata dalla difesa, in data 28 giugno 2018,innanzi alla Corte di assise di appello, e si fa vieppiù rinvio specifico allavalutazione di detto elemento, già operata dalla sentenza della Corte di assise diappello di Catanzaro, passata in giudicato, alle pagg. 586 e ss. e 687).3.4.3. Il ricorrente ha lamentato, ulteriormente, come la sentenza abbiatrascurato le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], rese in sede di indagini difensive il29 dicembre 2015, in allegato 11 alla istanza di revisione (in realtàcorrispondente ad all. 31 alla istanza di revisione; vds. pagg 58-59 della istanzadi revisione e pag. 33 del ricorso).Anche per le dichiarazioni in oggetto, valgono le considerazioni esposte alparagrafo 3.2.1 (cui si rinvia), non trattandosi di documento e non potendosiritenere espresso alcun consenso, neppure tacito, alla loro acquisizione edutilizzazione ai fini della decisione.3.4.4. Analoga censura di travisamento per omissione è svolta in ricorso conriguardo al certificato di matrimonio dell’[OSCURATO:PERSONA], celebrato il 9 agosto 2007,elemento che convaliderebbe il mendacio dell’[OSCURATO:PERSONA], secondo il quale l’incontrocon il [OSCURATO:PERSONA], presso la abitazione di costui, sarebbe avvenuto in data successivaa quell’evento, quando tuttavia il [OSCURATO:PERSONA] risultava detenuto in carcere (all. 12).3.4.4.1. Si tratta di motivo aspecifico e manifestamente infondato.Invero, quanto alla data del matrimonio dell’[OSCURATO:PERSONA] ed alla compatibilità conle dichiarazioni dell’[OSCURATO:PERSONA], la questione era già stata prospettata dalla difesa evalutata specificamente e compiutamente dalla sentenza in giudicato (vds. pag.696 della sentenza citata, in cui la dedotta discrasia viene affrontata, valutata esuperata rilevando come in nessun passaggio della dichiarazione delcollaboratore venga indicato un giorno preciso, né un mese di riferimento).3.4.4.2. Nella rubrica del motivo, poi, l’enunciazione dei vizi risultaeffettuata anche in relazione alle dichiarazioni rese, in sede di indagini difensive,da [OSCURATO:PERSONA] ed alla deposizione di [OSCURATO:PERSONA]: si tratta diprofili per i quali è omesso, nel corpo del motivo, lo sviluppo di qualsiasiargomentazione e l’indicazione degli elementi di fatto e diritto a sostegno, e,pertanto, di essi deve essere rilevata la aspecificità.Inoltre, valgono, per le dichiarazioni assunte in sede di indagini difensive, leconsiderazioni già sopra esposte, al paragrafo 3.2.1.Quanto, poi, alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], si deve osservare,vieppiù, che si tratta di elemento per cui difettano elementi di novità - névengono evidenziati profili in tal senso – rispetto al compendio probatorio giàespressamente valutato (vds. pagg. 641-642 e 698-699 della sentenza dellaCorte di assise di appello di Catanzaro cit.).3.4.4.3. Il motivo contiene, poi, un profilo con cui si censura la motivazionesiccome contraddittoria, laddove ha disconosciuto valenza probatoria al rilievocritico, di ordine logico, tratto dal contenuto della intercettazione ambientaledella “tavernetta”, del febbraio 2013: si tratta di motivo aspecifico e nonconsentito, posto che con esso il ricorrente meramente reitera deduzioni giàproposte con memoria del 28 giugno 2018 e specificamente vagliate nel giudiziooggetto di revisione, che difettano dunque di qualsiasi elemento di novità (vds.pag. 18 della sentenza impugnata, nonché pag. 699 della sentenza della Corte diassise di appello di Catanzaro cit.).3.4.4.4. Anche con riguardo a questo motivo, infine, risulta dedotto unprofilo di illogicità della motivazione per contraddittorietà intratestuale edextratestuale, in relazione alla denuncia per calunnia del 20 agosto 2009,proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA]: il vizio, enunciato nella rubricadel motivo, non risulta poi sviluppato attraverso alcuna argomentazione, nésostenuto da indicazione di elementi in fatto e diritto e la sua deduzione siprofila, dunque, affetta da assoluta aspecificità.3.5. Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto violazione e falsaapplicazione di varie norme di diritto sostanziale e processuale, nonché illogicitàdella motivazione per contraddittorietà intratestuale ed extratestuale (inrelazione al dichiarato di [OSCURATO:PERSONA], alla intercettazione relativa allaconversazione intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e MutoGiuliano, al certificato di detenzione di [OSCURATO:PERSONA], al giudicato assolutorio diAngelo [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n. 24 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per la udienzapreliminare del Tribunale di Catanzaro, all’ordinanza del magistrato disorveglianza di Catanzaro del 15/06/2012).La sentenza si sarebbe disinteressata anche della intercettazione di cui alprogr. 8935 RIT 8/04, che si rinviene nel dossier inerente il procedimentoKiterion, da cui risulterebbe che, nei minuti immediatamente successiviall’omicidio, tra [OSCURATO:PERSONA], nuora di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] eraintercorsa una conversazione da cui emergeva che nessuno dei responsabili erastato identificato, in quanto i killer erano tutti incappucciati.Si tratta di elementi definiti ‘di valenza secondaria’, non considerati dallaCorte di appello, ma che – secondo il ricorrente - avrebbero determinatol’azzeramento della propalazione di [OSCURATO:PERSONA], irrinunciabile riscontro -seppur traballante - alla delazione de relato di [OSCURATO:PERSONA].3.5.1. Il profilo di censura risulta, per quanto attiene alle dichiarazioni resedal [OSCURATO:PERSONA], già nella formulazione generico ed inoltre, vieppiù, aspecifico, nellaparte in cui omette, oltre a qualsiasi confronto con il compendio probatoriovalutato, di illustrare la novità e decisività dell’elemento.Invero, le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] risultano essere state già oggetto divalutazione nella sentenza in giudicato (vds. pagg. 631, 638, 697 della sentenzadella Corte di assise di appello di Catanzaro cit.).3.5.2. La censura non attinge invece in alcun modo la mancata escussionedel [OSCURATO:PERSONA] quale teste in dibattimento. Al riguardo, si rileva, peraltro, come, afronte di ordinanza di rigetto motivata (vds. ordinanza emessa alla udienza del19/03/2025, cit.), la difesa del [OSCURATO:PERSONA], anche in sede di discussione, alla udienzadel 29/10/2025, abbia insistito unicamente per l’escussione di GiovanniSpadafora e [OSCURATO:PERSONA].3.5.3. Quanto alla intercettazione n. 8935 delle ore 19,46,33, intercorsa traArabia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (da cui emergerebbe che i componenti delcommando era tutti travisati), si tratta di prova non nuova, nel senso sopraprecisato, essendo stata già valutata nella sentenza passata in giudicato (vds.pagg. 570-571 e 573 della sentenza della Corte di assise di appello diCatanzaro).3.5.4. Laddove poi il ricorrente lamenta la assenza, nella sentenzaimpugnata, di un confronto critico e comparativo tra il novum e l’apparatoprobatorio preesistente, rilevando come la motivazione sfiori solo la sentenza diassoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dal reato di favoreggiamento, si deveosservare che il motivo è generico e non allega alcun carattere di novità deglielementi prospettati, né opera alcuno specifico confronto critico col compendioprobatorio già oggetto di apprezzamento e valutazione nella sentenza ingiudicato (vds. pagg. 694-695 della sentenza della Corte di assise di appello diCatanzaro).Anche quanto al certificato di detenzione del [OSCURATO:PERSONA], che nella prospettazionedella istanza di revisione minerebbe il dichiarato dell’[OSCURATO:PERSONA], si tratta diquestione già specificamente valutata e risolta nella sentenza coperta dagiudicato (vds. pag. 696 sentenza cit.), rispetto a cui in ricorso si sollecita unamera rivalutazione, non consentita per quanto argomentato al paragrafo 2.1.Quanto agli ulteriori elementi (la conversazione intercettata tra Martinoprodotta in all. 3; il giudicato assolutorio di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n. 24 del[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per la udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro;l’ordinanza del magistrato di sorveglianza di Catanzaro del 15/06/2012), lacensura risulta formulata in modo generico, posto che con essa si mira asollecitare una rivalutazione di attendibilità della prova dichiarativa, nonconsiderata nella interrelazione con le altre prove.Si tratta, poi, di elementi di ‘valenza secondaria’, di cui non viene neppureillustrata la interazione con il complessivo compendio probatorio su cui è fondatala affermazione di penale responsabilità e la cui valutazione risulta coperta dagiudicato.Tali considerazioni risultano assorbenti anche delle ulteriori argomentazioniportate nei motivi nuovi depositati: con essi, oltre ad argomentare la censuradella motivazione della sentenza nella parte in cui ha ritenuto di non ricostruirespecificamente i tempi e gli spostamenti dell’[OSCURATO:PERSONA] per superare la testimonianzasull’alibi (su cui si è detto sopra, al paragrafo 3.3.2.), il ricorrente lamentaulteriormente (rispetto agli elementi già esaminati) la mancanza di motivazionedella sentenza anche in ordine al contratto di comodato d’uso prodotto dalladifesa (ed acquisito dalla Corte il 4 giugno 2025), siglato dal [OSCURATO:PERSONA] il 10 maggio2004.Anche in questo caso si tratta di elemento di valenza secondaria, che vienespeso per censurare il giudicato in punto di aggravante della premeditazione,rispetto al quale manca qualsiasi allegazione di decisività, in quanto elementoinsuscettibile di incidere sul convincimento del giudice e di ribaltare il giudizio dicolpevolezza.3.6. Con quarto motivo, il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art 606,comma 1, lett. d) ed e), cod. proc. pen., violazione di varie norme, tra cui gliartt. 190 e 495 cod. proc. pen., nonché omessa motivazione e suacontraddittorietà extratestuale con riferimento al verbale di udienza del19/02/2025 (all. 19).3.6.1. Le argomentazioni a sostegno del motivo fondano, in parte, sulcontenuto narrativo delle dichiarazioni assunte in sede di indagini difensive edallegate alla istanza di revisione e, in parte, sulla censura relativa al mancatoesame di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in dibattimento, per il quale ladifesa aveva insistito in sede di discussione, assumendo trattarsi di provadecisiva.3.6.1.1. Con riferimento al primo profilo, devono essere richiamate leconsiderazioni svolte ai paragrafi da 3.2. a 3.2.1.5., non trattandosi di documentie non potendosi ritenere espresso alcun consenso, neppure tacito, alla loroacquisizione ed utilizzazione ai fini della decisione.3.6.1.2. Quanto al secondo profilo, si deve rilevare, in via generale, come ildiritto delle parti alla prova e alla controprova trovi contemperamento nel poteredel giudice di escludere le prove manifestamente superflue o irrilevanti, il cuiesercizio deve avvenire dando conto, con motivazione esente da vizi logici egiuridici, delle ragioni della mancata ammissione delle stesse, sicché l'ordinanzaistruttoria priva di argomentazione al riguardo risulta impugnabile, unitamentealla sentenza (Sez. 6, n. 3804 del 13/01/2026, P., Rv. 289279 – 01).Ciò premesso, il pregiudizio derivante dalla dedotta omessa motivazione puòconfigurare la nullità generale a regime intermedio ex art. 178, lett. c), cod.proc. pen., con la conseguente necessità di tempestiva deduzione, ai sensidell'art. 180, comma 2, cod. proc. pen., a norma del quale la parte, quando viassiste, deve eccepire la nullità di un atto prima del suo compimento ovvero, seciò non è possibile, immediatamente dopo (Sez. 3, n. 12815 del 08/02/2023, P.,Rv. 284350 – 01).Secondo un orientamento di questa Corte, poi, la mancanza di motivazionedel rigetto delle richieste istruttorie non determina soltanto la nullità formale delprovvedimento, peraltro sanabile se non dedotta immediatamente, ma puòrilevare anche sotto il profilo dell'errore di giudizio sotteso alla mancataammissione delle prove (Sez. 6, n. 11341 del 17/11/2022, dep. 2023, Buscemi,Rv. 284577 – 06; conf. Sez. 6, n. 14846 del 11/03/2025, P., Rv. 287939 – 01, inparte motiva; Sez. 5, n. 46892 del 12/10/2023, Riccò, non mass.).3.6.2. Ciò premesso, il motivo risulta aspecifico e comunque ancheinfondato.3.6.2.1. In particolare, l’esame della censura attinente alla motivazioneresta precluso, atteso che la difesa, dinanzi all’esplicito diniego di ammissione diprove (vds. ordinanza istruttoria letta alla udienza del 19/03/2025), avrebbedovuto eccepire la nullità subito dopo la reiezione dell'istanza. Peraltro, anche avoler aderire ad una meno rigida interpretazione dell'avverbio"immediatamente", l’eccezione non risulta intervenuta neppure all’esito delleudienze dedicate alle escussioni dei testi (vds. verbali di udienza del 19/03/2025e del 29/10/2025).3.6.2.2. Inoltre, anche laddove il motivo evoca l'errore di giudizio sottesoalla mancata ammissione delle prove, la censura risulta aspecifica e comunqueinfondata.3.6.2.3. Invero, al riguardo si rammenta come la mancata acquisizione diuna prova possa essere dedotta in sede di legittimità, a norma dell'art. 606comma 1, lett. d), cod. proc. pen., quando si tratta di "prova decisiva", cioè diun elemento probatorio suscettibile di determinare una decisione del tuttodiversa da quella assunta, e non già quando i risultati che la parte richiedente sipropone di ottenere dal negato esperimento probatorio, confrontati con le altreragioni poste a sostegno della decisione, possano condurre solo ad una diversavalutazione degli elementi già legittimamente e regolarmente acquisiti (Sez. 3,n. 9878 del 21/01/2020, R., Rv. 278670 – 01; Sez. 4, n. 6783 del 23/01/2014,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 259323 – 01; Sez. 2, n. 21884 del 20/03/2013 Cabras, Rv.255817 – 01, che ha chiarito che la mancata assunzione di una prova decisivapuò costituire motivo di ricorso per cassazione solo quando essa, confrontata conle argomentazioni addotte in motivazione a sostegno della decisione, risultideterminante per un esito diverso del processo e non si limiti ad incidere suaspetti secondari della motivazione; Sez. 2, n. 2827 del 22/11/2005, dep. 2006,Russo, Rv. 233328 – 01; Sez. 1, n. 46954 del 04/11/2004, Palmisani, Rv.230589 – 01).3.6.2.4. In sostanza, deve ritenersi "decisiva", secondo la previsione dell'art.606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la prova che, confrontata con leargomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale che, ove esperita,avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia ovvero quella che, nonassunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante.3.6.2.5. Peraltro, la decisività della prova, nel giudizio di revisione, deveessere declinata in raffronto al complessivo compendio il cui apprezzamentorisulta coperto da giudicato, ma avendo al contempo riguardo alla novitàdell’elemento dedotto.Nella specie, invece, il ricorrente si è limitato a dedurre che, attraverso ladimostrazione della insussistenza dell’incontro conviviale in pizzeria, il narrato dimotivo di ricorso non si confronta con la valutazione di inattendibilità delpropalato di [OSCURATO:PERSONA], già oggetto di apprezzamento nella sentenzapassata in giudicato (vds. ordinanza istruttoria letta alla udienza del 19/03/2025e pagg. 556 e ss. della sentenza della Corte di assise di appello di Catanzaro) econ il complessivo compendio probatorio, che fonda su plurime prove.3.6.2.6. Con riferimento agli elementi dedotti dalla difesa, poi,correttamente è stato ritenuto non integrato alcun novum in relazione alledichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], sbarrando così la strada alla ammissionedella relativa prova dichiarativa: invero, dalla lettura della sentenza in giudicatorisultano già valutate sia le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] in sede diindagini difensive, sia la assoluzione dello stesso dal reato di favoreggiamento(vds. pagg. 693 e ss., anche con riferimento al contrasto con le dichiarazioni diOliverio e, in particolare, pag. 695 della sentenza citata in cui si rileva come ledichiarazioni assunte in indagini difensive risultino di “sostanziale conferma dellareticente e incompleta versione data in precedenza”).Correttamente, dunque, la sentenza impugnata ha motivato in tal senso.A fronte della motivazione portata nella sentenza impugnata sul punto e deisuperiori rilievi, il motivo si profila, dunque, come generico e privo di specificità:invero, non solo, il motivo non si confronta in modo critico con la motivazionedella sentenza impugnata, ma neppure dà conto dell’elemento di novità alla lucedella pur allegata pronuncia della Corte di cassazione n. 32373/2019; inparticolare, la censura è del tutto aspecifica, non deducendo se il punto dellacaso affermativo, omettendo di confrontarsi con le valutazioni della pronunciache aveva rigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].Del resto, per quanto argomentato ai paragrafi 2.1. e 2.2., l’elemento dinovità non può consistere nella prospettazione di un’errata valutazione di queimedesimi elementi, già apprezzati.3.6.3. Quanto alla mancata ammissione della testimonianza del [OSCURATO:PERSONA], nonrisulta, poi, alcuna allegazione, men che meno specifica, che si tratti di provadecisiva. La generica illustrazione che il ricorrente fa delle dichiarazioni su cui ilCardelli sarebbe stato chiamato a deporre (riportandone uno stralcio a pag. 40del ricorso) risulta sguarnita di qualsiasi confronto con le ragioni poste asostegno della decisione; non si esplicita, poi, a sostegno del motivo, alcunelemento che porti a superare la valutazione in termini di irrilevanza dellatestimonianza in oggetto (di cui alla ordinanza istruttoria del 19/03/2025) e chela faccia ritenere suscettibile di incidere sulla formazione del convincimento delgiudice.3.6.4. La “prova” della inesistenza della cena viene dedotta, dunque, inmodo perplesso, da elementi probatori, quali le dichiarazioni di GiovanniSpadafora, di cui si chiede una rivalutazione in difetto di elementi di novità, oquale la deposizione del [OSCURATO:PERSONA], in relazione a cui è risultato assorbente losbarramento costituito dal vaglio di inattendibilità effettuato sulla provaespletata, o in ragione del contenuto dichiarativo dei verbali di indagini difensive,che non hanno trovato accesso tra gli atti al fascicolo per il dibattimento, perquanto sopra detto.Le superiori considerazioni risultano assorbenti di ogni diversa ulterioreargomentazione e conducono al rigetto del ricorso.4. Alla pronuncia consegue per legge la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 03/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente