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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 34443/2023

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uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 26631/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Via di [OSCURATO:PERSONA] n. 6, Roma; -ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale – contro Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato ed ivi domiciliato in via dei Portoghesi n. 12, Roma; -controricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Via delle Fornici n. 43, Roma; -controricorrente e ricorrente incidentale – avverso l’ordinanza della Corte d’Appello di Milano del 22/09/2021; lette l e rinunc e a i rispettivi, reciproci ricorsi del la ricorrente principale e della ricorrente incidentale, con le relative, reciproche accettazioni; ritenuto che le rinunc e ha nno i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese tra le parti ricorrenti principale e incidentale,stante la reciproca accettazione delle rinunc e ; che le parti ricorrenti principale e incidentale vanno condannate al rimborso delle spese processuali nei confronti del controricorrente Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, liquidate come in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio e condanna la ricorrente principale e la ricorrente incidentale a rimborsare al controricorrente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 3.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 % e alle spese prenotate a debito.

Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 26631/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Via di [OSCURATO:PERSONA] n. 6, Roma; -ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale – contro Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato ed ivi domiciliato in via dei Portoghesi n. 12, Roma; -controricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Via delle Fornici n. 43, Roma; -controricorrente e ricorrente incidentale – avverso l’ordinanza della Corte d’Appello di Milano del 22/09/2021; lette l e rinunc e a i rispettivi, reciproci ricorsi del la ricorrente principale e della ricorrente incidentale, con le relative, reciproche accettazioni; ritenuto che le rinunc e ha nno i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese tra le parti ricorrenti principale e incidentale,stante la reciproca accettazione delle rinunc e ; che le parti ricorrenti principale e incidentale vanno condannate al rimborso delle spese processuali nei confronti del controricorrente Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, liquidate come in dispositivo; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio e condanna la ricorrente principale e la ricorrente incidentale a rimborsare al controricorrente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 3.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 % e alle spese prenotate a debito. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma
Decreto Cassazione n. 34443/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris