CassazionedecretoSezione 3Decisione del 7 marzo 2023
Cassazione n. 12195/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17752/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] seppe Pangallo, domiciliato presso il suo domicilio digitale antonio.pan- [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] disco, domiciliata presso il suo domicilio digitale filippo.tudisco@pec.or- dineavvocaticatania.it -controricorrente - avverso la sentenza n. 871/2020 del TRIBUNALE di LOCRI, deposi- tata il 17/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/3/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Precetto - Termine di efficacia exart. 481 c.p.c. - Ulteriore precetto - Illegittimità -Esclusione - Requisiti exart. 654 c.p.c. F [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] si opponeva al precetto notificatogli da [OSCURATO:SOCIETA]. in data 1/6/2020; l’opponente deduceva la nullità dell’atto di intimazione per omessa notifica del decreto ingiuntivo (titolo esecutivo azionato), per la mancata indicazione nel precetto del numero del decreto monitorio, per violazione dell’art. 654, comma 2, cod. proc. civ. (difettando gli elementi prescritti dalla citata disposizione), nonché per abuso del diritto e difetto di interesse (art. 100 cod. proc. civ.) della società opposta alla notifica di un ulteriore atto di intimazione in pendenza di efficacia del precedente precetto, notificato il 22/1/2020 e già opposto. 2.Il Tribunale di Locri, con la sentenza n. 871 del 17/12/2020, dichiarava inammissibile l’opposizione nella parte in cui era stata contestata, a norma dell’art. 615 cod. proc. civ., la validità del titolo esecutivo azionato (che l’opponente avrebbe dovuto far valere, casomai, con l’opposizione ex art. 650 cod. proc. civ.) e respingeva le censure di invalidità del precetto svolte ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ. 3.Per quanto qui ancora rileva, il giudice di merito statuiva che il precetto era «completo di tutti gli elementi indicati dall’art. 480 c.p.c.» in quanto recante «menzione che: i) il decreto ingiuntivo, emesso dall’ufficio del Giudice di Pace di Catania, è stato notificato il 21.03.2013; ii) avverso il decreto ingiuntivo non è stata proposta opposizione nonché iii) la apposizione della formula esecutiva in data 20.06.2013. Dunque, pur se non espressamente addotto nell’opposto precetto, comunque dalle anzidette indicazioni ivi contenute nondimeno è dato chiaramente ed univocamente desumere la circostanza che l’Autorità che ha apposto la formula esecutiva coincida con quella che ha emesso il decreto ingiuntivo stesso.»; quanto alla notifica di una seconda intimazione, il Tribunale affermava che il primo precetto aveva perduto efficacia perché alla sua notificazione «era seguito un atto di pignoramento presso terzi non iscritto a ruolo, senza quindi alcun inizio di procedura espropriativa»; in ogni caso, il giudice escludeva che la notifica di un altro precetto («senza alcuna aggiunta di ulteriori pretese pecuniarie»), nonostante la permanente efficacia di quello già precedentemente notificato, potesse essere inquadrata come abuso del diritto. 4.Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, basato su due motivi; resisteva con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA].. 5.Il ricorrente depositava memoria ex art. 380- bis .1 cod. proc. civ. 6.All’esito della camera di consiglio del 7 marzo 2023, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ. R [OSCURATO:PERSONA] 1.Col primo motivo, formulato ai sensi del l ’ art. 360, comma 1, n n . 3 e 5, cod. proc. civ., il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 100 e 481 cod. proc. civ., nonché l’omesso esame di fatti decisivi, per avere il giudice di merito affermato che non costituisce abuso del diritto la notificazione di un secondo atto di precetto nel periodo in cui il precedente atto di intimazione era efficace. La censura si articola in tre doglianze: a) è erronea l’affermazione secondo cui la mancata iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi non determina l’inizio dell’esecuzione forzata e, comunque, avverso il prima precetto è stata proposta opposizione, con conseguente sospensione del termine di efficacia; b) difetta l’interesse ex art. 100 cod. proc. civ. ad un’ulteriore intimazione, se la prima è ancora efficace; c) la condotta avversaria incorre nel divieto generale di abuso del diritto. 2.La censura è infondata, sebbene alcune affermazioni del giudice di merito debbano essere corrette ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ.3.Infatti, contrariamente a quanto statuito, il primo precetto (notificato il 22/1/2020) era certamente efficace nel momento in cui è stata notificata, in data 1/6/2020, la seconda intimazione. L’esecuzione ha inizio, ai sensi dell’art. 491 cod. proc. civ. col pignoramento, non già con l’iscrizione a ruolo (come erroneamente affermato nella sentenza impugnata); non è, dunque, l’atto di iscrizione a soddisfare il termine decadenziale ex art. 481 cod. proc. civ. (e, di contro, l’omissione di tale attività a determinare la perdita di efficacia dell’intimazione), bensì il pignoramento. Con particolare riferimento all’esecuzione presso terzi, il pignoramento è strutturato come una fattispecie a formazione progressiva che ha il suo incipit nella notificazione dell ’ atto al debitore e il suo perfezionamento nella dichiarazione positiva del terzo esaminata all’udienza (oppure nell’accertamento endoesecutivo compiuto nei suoi confronti). È ovvio che la mancata iscrizione a ruolo determina la perdita di efficacia del pignoramento prima ancora del suo perfezionamento, sicché ad una fattispecie abortita ante tempus non può rico noscersi l’effetto di utile inizio all’esecuzione forzata nel significato dell’art. 481 cod. proc. civ. 4.Al precetto del 22/1/2020, dunque, non è seguito l’inizio dell’espropriazione forzata, condizione prescritta dall’art. 481 cod. proc. civ. per l’efficacia dell’intimazione, ma la ragione a fondamento di tale conclusione è diversa da quella individuata dal Tribunale. 5.Ad ogni buon conto, è comunque errato affermare che il termine di efficacia del primo precetto era spirato all’[OSCURATO:DATA_NASCITA]: al contrario, detto termine era stato sospeso, exart. 481, comma 2, cod. proc. civ., per effetto della proposizione dell’opposizione del Tallarita ed è rimasto sospeso fino alla definizione del giudizio di legittimità (così Cass., Sez. 3, Sentenza n. 27848 del 22/09/2022, Rv. 665930-01) e, cioè, fino alla decisione di Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 2093 del 25/01/2022, che ha accolto l’opposizione e dichiarato nullo l’atto di intimazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 6.Conseguentemente, per quanto sinora illustrato, si deve rilevare che la notificazione (in data 1/6/2020) del precetto oggetto di questa controversia è stata eseguita dalla [OSCURATO:SOCIETA]. quando ancora era efficace il precedente precetto del 22/1/2020. 7.Se l’attività della creditrice può effettivamente essere considerata inutile, non necessariamente la superfluità comporta l’inammissibilità o l’invalidità della seconda intimazione, come invece sostiene il ricorrente. 8.La denunciata violazione dell’art. 100 cod. proc. civ. è manifestamente infondata, perché la citata disposizione si riferisce all’indispensabilità dell’interesse alla proposizione di una domanda giudiziale, non certo alla notificazione di un atto stragiudiziale (quale è il precetto) che non segna l’inizio di alcun processo. 9.Parimenti inconsistente è il richiamo al divieto generale di abuso del diritto: già in passato, infatti, questa Corte ha statuito che «Non è preclusa al creditore la rinnovazione del precetto per l’intero importo del credito e fino alla totale estinzione dello stesso, purché egli non chieda, col precetto successivo, spese, compensi ed accessori dei precetti anteriori, in quest’ultima ipotesi, essendo il nuovo precetto illegittimo, tuttavia, solo per tali voci e non per l’intero» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19876 del 29/08/2013, Rv. 627858-01, esplicitamente menzionata nella decisione del Tribunale di Locri). Il riportato principio giurisprudenziale è ripreso e confermato da Cass., Sez. 3, Sentenza n. 28614 del 20/12/2013 (secondo cui il creditore «può notificare un secondo precetto anche quando ne abbia già notificato altro … ed anche quando sulla base del primo precetto abbia già avviato un’azione esecutiva») e da Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 25480 del 12/11/2020. 10. In definitiva, pur dovendosi correggere le statuizioni circa la perdita diefficacia della prima intimazione, va confermata la conclusione a cui è pervenuto il giudice di merito: «a seguito del primo precetto non vi è stata alcuna soddisfazione del credito pecuniario di cui al decreto ingiuntivo, con la conseguenza che la notifica di un nuovo precetto per il pagamento della stessa somma oggetto del medesimo titolo giudiziale, senza alcuna aggiunta di ulteriori pretese pecuniarie, non può ritenersi espressione … di una condotta abusiva degli strumenti processuali che l’ordinamentooffre alla parte». 11. Col secondo motivo, il ricorrente denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 480, 617 e 654, comma 2, cod. proc. civ., per avere il giudice di merito ritenuto che il precetto opposto fosse dotato di tutti i requisiti prescritti, nonostante la riconosciuta mancanza del provvedimento, della data e dell’autorità che aveva disposto l’apposizione della formula esecutiva sul decreto ingiuntivo azionato. 12. La censura è fondata. In proposito si richiamano le stesse motivazioni poste a fondamento di Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 2093 del 25/01/2022, che –decidendo nel merito –ha accolto l’opposizione del Tallarita e dichiarato nullo l’atto di precetto notificato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. il 22/1/2020, egual- mente difettoso: «… l’omessa menzione nell’atto di precetto del prov- vedimento di dichiarazione di esecutorietà del provvedimento monitorio, così come dell’apposizione della formula esecutiva, comporta la nullità –d educibile con l ’ opposizione agli atti esecutivi – del precetto stesso, non potendo l’indicazione di quel provvedimento evincersi dalla men- zione dell’apposizione della formula esecutiva: perciò, è stata ritenuta la nullità del precetto recante la menzione del numero, data e autorità del decreto ingiuntivo, della mancata opposizione e dell’apposizione della formula esecutiva, ma privo della indicazione del provvedimento di dichiarazione di esecutorietà (Cass., 30/09/2019, n. 24226); ora, seppure l’omissione concernente la data di notificazione del monitorio può ritenersi sopperita dall’individuazione “aliunde”del titolo medesimo, la mancanza di specificazione non tanto dell’autorità che ha disposto l’esecutorietà quanto dell’apposizione della formula esecutiva non può essere surrogata da quella stessa individuazione, e il difetto di specifi- cazione non può dirsi sanato per raggiungimento dello scopo». 13. In accoglimento della seconda censura, la sentenza impu- gnata va cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito, per il predetto motivo è accolta l’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. del Tallarita e, conseguentemente, si annulla l’atto di precetto opposto. 14. In ragione del solo parziale accoglimento delle ragioni di doglianzadell’opponente, originariamente estese anche ad altri pretesi vizi e a profili exart. 615 cod. proc. civ., è di giustizia la compensazione delle spese dell’intero giudizio. p.q . m . la Corte rigetta il primo motivo del ricorso; accoglie il secondo motivo; cassa la sentenza impugnatae, decidendo nel merito, accoglie l’op- posizione ex art. 617 cod. proc. civ. e annulla l’atto di