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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 12 aprile 2023

Cassazione n. 21084/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20807/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 66/2018 depositata il 11/01/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto ed ottenuto, dal Tribunale di Milano, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ingiunzione di pagamento della somma di € 195.000,00 per la mancata restituzione di tre mutui a tasso “0”, garantiti dalla consegna di un assegno di pari importo, che il mutuante non aveva posto all’incasso.

Contro il decreto, l’ingiunto ha proposto opposizione, deducendo la simulazione dei tre contratti di mutuo.

In particolare, l’opponente ha eccepito che reale destinatario del prestito era stato il proprio figlio [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva restituito il maggiore importo di € 415.000,00 in contanti.

L’opponente ha precisato che la maggiorazione si spiegava in quanto le parti avevano concordato un tasso di interesse del 10% mensile.

Il primo giudice, dopo avere fatto precisare le conclusioni, ha ammesso le prove orali richieste dall’opponente, ritenendole ammissibili; quindi, ha accolto l’opposizione e ha revocato il decreto ingiuntivo.

La Corte d’appello di Milano, adita da Canziani, ha dichiarato inammissibile l’appello per difetto di specificità.

Contro tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

Si sostiene che l’appello aveva tutti i requisiti di specificità richiesti dalla norma.

Il ricorso è fondato.

La Corte d’appello, dopo avere dato conto del dibattuto giurisprudenziale e dottrinario sul significato dell’art. 342 c.p.c., nel testo introdotto con la riforma del 2012, ha ritenuto che «a fronte delle ampie e puntuali argomentazioni del primo giudice nel motivare l'accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo in questione, e a fronte delle altrettanto ampie e puntuali argomentazioni a motivazione del rigetto di tutte le eccezioni sollevate in quel giudizio dall’allora convenuto opposto ed odierno appellante, l'impugnazione da questi prodotti si appalesa con tutta evidenza quale mera generica reiterazione delle argomentazioni sviluppate in primo grado, tanto da essere perfettamente sovrapponibile in più punti ai precedenti scritti difensivi; in particolare il preteso primo motivo di gravame si palesa effettivamente sovrapponibile alle deduzioni ed argomentazione sviluppate nella comparsa conclusionale di primo grado da pagina 5 a pagina 13, mentre il preteso secondo motivo è effettivamente sovrapponibile a quanto riportato da pagina 14 alla pagina 16 della stessa comparsa.

Nessuna specifica censura è rivolta alle ragioni di fatto e di diritto poste dal giudice di prime cure a fondamento della decisione impugnata, se non la generica e reiterata affermazione di ritenuta erroneità di detta decisione».

2. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, formatosi a seguito dell’intervento delle Sezioni Unite con la pronunzia di Cass. n. 27199 del 2017, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (Cass. n. 23781/2020; Cass. 12 febbraio n. 2814/2016, fra le altre).

Tanto è avvenuto nel caso di specie, come palesato dai motivi dell'atto di appello, adeguatamente e puntualmente richiamati, nel rispetto del principio ex art. 366 c.p.c., dallo stesso ricorrente nel proprio ricorso.

Ciò consente l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, quale, appunto, l’erronea dichiarazione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi (Cass. n. 24048/2021; n. 22880/2017).

Si chiarisce che, in questo caso, «oggetto del giudizio di legittimità non è la sola argomentazione della decisione impugnata, bensì sempre e direttamente l'invalidità denunciata e la decisione che ne dipenda, anche quando se ne censuri la non congruità della motivazione; di talché in tali casi spetta al giudice di legittimità accertare la sussistenza del denunciato vizio attraverso l'esame diretto degli atti, indipendentemente dall'esistenza o dalla sufficienza e logicità dell'eventuale motivazione del giudice di merito sul punto» (Cass. n. 27368/2020)».

3. La ratio della decisione di primo grado è da individuarsi in particolare nelle seguenti affermazioni: a) la natura simulata dei contratti di mutuo fu fatta valere dall’opponente, seppure in via di eccezione; b) la prova per testimoni era ammissibile ai sensi dell’art. 1417 c.c., in quanto volta a far valere l’illiceità del contratto dissimulato, essendo stato dedotto il carattere usurario degli interessi; c) i divieti di prova testimoniale e per presunzioni, stabiliti negli artt. 2721 e 2726, potevano essere superati, avuto riguardo a una serie di elementi indicati nella stessa sentenza di primo grado; d) la prova testimoniale assunta, ammissibile e utilizzabile, aveva confermato la natura simulata dei mutui nei termini dedotti dall’opponente.

Nell’atto di appello l’appellante aveva criticato la decisione di primo grado, sulla base delle seguenti considerazioni: a) l’opponente non aveva chiesto che fosse accertata la simulazione o la nullità dei contratti, non essendo conseguentemente applicabile l’art. 1417 c.c.: egli avrebbe solamente eccepito che nulla era dovuto in conseguenza dell’avvenuta restituzione, in contanti, del capitale e degli interessi; b) la nullità, in ipotesi, avrebbe colpito la sola pattuizione relativa al tasso di interesse, non l’intero contratto: il che imponeva, in ogni caso, di limitare l’ammissione della prova orale solo a una parte dei capitoli dedotti; c) in particolare, non erano ammissibili i capitoli volti a provare il pagamento, essendo quindi inammissibile anche la prova per presunzioni, e ciò in ragione dell’inverosimiglianza delle circostanze dedotte dall’opponente; d) i capitoli di prova erano poi generici, essendo pertanto erronea sul punto la diversa valutazione proposta dal primo giudice con l’ordinanza con la quale i capitoli erano stati ammessi; e) il primo giudice, dopo avere ammesso la prova orale nonostante la generica deduzione, avrebbe potuto rimediare all’errore, non tenendo conto delle testimonianze nella decisione.

La seconda parte dell’atto di appello è poi dedicata a illustrare l’erronea valutazione della prova orale da parte del primo giudice: ciò è fatto attraverso il vaglio critico delle deposizioni, richiamate nel loro contenuto essenziale.

A pag. 21 dell’atto di appello, infine, l’appellante indica le parti della sentenza da ritenere impugnate.

Tale indicazione è coerente con le censure di cui sopra.

4. Così richiamato in estrema sintesi il contenuto dell’atto di appello, si capisce come gli argomenti spesi con lo stesso atto propongano una soluzione che si pone in argomentata contrapposizione a quella data dal primo giudice.

Il fatto che, in relazione all’ammissibilità della prova orale, l’appellante avesse mutuato quanto già detto nella comparsa conclusionale, diversamente da quanto affermato dalla Corte milanese, non è, di per sé, indice di un mancato confronto con la ratio della decisione.

D’altronde, gli argomenti in forza dei quali il primo giudice ha ritenuto ammissibile la prova orale erano stati anticipati con l’ordinanza istruttoria.

A ciò si deve aggiungere che l’appello aveva censurato non solo l’aspetto relativo all’ammissibilità della prova orale, già anticipato dal Tribunale con l’ordinanza ammissiva, ma anche la valutazione di attendibilità dei testimoni e la riconosciuta utilizzabilità delle deposizioni, poi operate in sede decisoria.

Tali ulteriori ragioni di censura, autonome dalle altre, sono state totalmente ignorate dalla Corte d’appello.

È appena il caso di rilevare che la supposta e inesistente ragione di inammissibilità dell’appello, ravvisata dalla Corte milanese nella riproposizione delle tesi già esposte nella comparsa conclusionale, non copriva anche tale autonomo contenuto dell’impugnazione.

Questa Corte ha chiarito che «ai fini della specificità dei motivi d'appellorichiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché l'appellanteil quale lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice diappello di valutare ex novo le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado» (Cass. n. 40560/2021).

In conclusione, l’appello aveva nel caso tutti i requisiti di specificità richiesti dall’art. 342 c.p.c.

La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, perché esamini nel merito l’appello.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa innanzi alla Corte d’appello di Milano, in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20807/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 66/2018 depositata il 11/01/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto ed ottenuto, dal Tribunale di Milano, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ingiunzione di pagamento della somma di € 195.000,00 per la mancata restituzione di tre mutui a tasso “0”, garantiti dalla consegna di un assegno di pari importo, che il mutuante non aveva posto all’incasso. Contro il decreto, l’ingiunto ha proposto opposizione, deducendo la simulazione dei tre contratti di mutuo. In particolare, l’opponente ha eccepito che reale destinatario del prestito era stato il proprio figlio [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva restituito il maggiore importo di € 415.000,00 in contanti. L’opponente ha precisato che la maggiorazione si spiegava in quanto le parti avevano concordato un tasso di interesse del 10% mensile. Il primo giudice, dopo avere fatto precisare le conclusioni, ha ammesso le prove orali richieste dall’opponente, ritenendole ammissibili; quindi, ha accolto l’opposizione e ha revocato il decreto ingiuntivo. La Corte d’appello di Milano, adita da Canziani, ha dichiarato inammissibile l’appello per difetto di specificità. Contro tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Si sostiene che l’appello aveva tutti i requisiti di specificità richiesti dalla norma. Il ricorso è fondato. La Corte d’appello, dopo avere dato conto del dibattuto giurisprudenziale e dottrinario sul significato dell’art. 342 c.p.c., nel testo introdotto con la riforma del 2012, ha ritenuto che «a fronte delle ampie e puntuali argomentazioni del primo giudice nel motivare l'accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo in questione, e a fronte delle altrettanto ampie e puntuali argomentazioni a motivazione del rigetto di tutte le eccezioni sollevate in quel giudizio dall’allora convenuto opposto ed odierno appellante, l'impugnazione da questi prodotti si appalesa con tutta evidenza quale mera generica reiterazione delle argomentazioni sviluppate in primo grado, tanto da essere perfettamente sovrapponibile in più punti ai precedenti scritti difensivi; in particolare il preteso primo motivo di gravame si palesa effettivamente sovrapponibile alle deduzioni ed argomentazione sviluppate nella comparsa conclusionale di primo grado da pagina 5 a pagina 13, mentre il preteso secondo motivo è effettivamente sovrapponibile a quanto riportato da pagina 14 alla pagina 16 della stessa comparsa. Nessuna specifica censura è rivolta alle ragioni di fatto e di diritto poste dal giudice di prime cure a fondamento della decisione impugnata, se non la generica e reiterata affermazione di ritenuta erroneità di detta decisione». 2. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, formatosi a seguito dell’intervento delle Sezioni Unite con la pronunzia di Cass. n. 27199 del 2017, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (Cass. n. 23781/2020; Cass. 12 febbraio n. 2814/2016, fra le altre). Tanto è avvenuto nel caso di specie, come palesato dai motivi dell'atto di appello, adeguatamente e puntualmente richiamati, nel rispetto del principio ex art. 366 c.p.c., dallo stesso ricorrente nel proprio ricorso. Ciò consente l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, quale, appunto, l’erronea dichiarazione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi (Cass. n. 24048/2021; n. 22880/2017). Si chiarisce che, in questo caso, «oggetto del giudizio di legittimità non è la sola argomentazione della decisione impugnata, bensì sempre e direttamente l'invalidità denunciata e la decisione che ne dipenda, anche quando se ne censuri la non congruità della motivazione; di talché in tali casi spetta al giudice di legittimità accertare la sussistenza del denunciato vizio attraverso l'esame diretto degli atti, indipendentemente dall'esistenza o dalla sufficienza e logicità dell'eventuale motivazione del giudice di merito sul punto» (Cass. n. 27368/2020)». 3. La ratio della decisione di primo grado è da individuarsi in particolare nelle seguenti affermazioni: a) la natura simulata dei contratti di mutuo fu fatta valere dall’opponente, seppure in via di eccezione; b) la prova per testimoni era ammissibile ai sensi dell’art. 1417 c.c., in quanto volta a far valere l’illiceità del contratto dissimulato, essendo stato dedotto il carattere usurario degli interessi; c) i divieti di prova testimoniale e per presunzioni, stabiliti negli artt. 2721 e 2726, potevano essere superati, avuto riguardo a una serie di elementi indicati nella stessa sentenza di primo grado; d) la prova testimoniale assunta, ammissibile e utilizzabile, aveva confermato la natura simulata dei mutui nei termini dedotti dall’opponente. Nell’atto di appello l’appellante aveva criticato la decisione di primo grado, sulla base delle seguenti considerazioni: a) l’opponente non aveva chiesto che fosse accertata la simulazione o la nullità dei contratti, non essendo conseguentemente applicabile l’art. 1417 c.c.: egli avrebbe solamente eccepito che nulla era dovuto in conseguenza dell’avvenuta restituzione, in contanti, del capitale e degli interessi; b) la nullità, in ipotesi, avrebbe colpito la sola pattuizione relativa al tasso di interesse, non l’intero contratto: il che imponeva, in ogni caso, di limitare l’ammissione della prova orale solo a una parte dei capitoli dedotti; c) in particolare, non erano ammissibili i capitoli volti a provare il pagamento, essendo quindi inammissibile anche la prova per presunzioni, e ciò in ragione dell’inverosimiglianza delle circostanze dedotte dall’opponente; d) i capitoli di prova erano poi generici, essendo pertanto erronea sul punto la diversa valutazione proposta dal primo giudice con l’ordinanza con la quale i capitoli erano stati ammessi; e) il primo giudice, dopo avere ammesso la prova orale nonostante la generica deduzione, avrebbe potuto rimediare all’errore, non tenendo conto delle testimonianze nella decisione. La seconda parte dell’atto di appello è poi dedicata a illustrare l’erronea valutazione della prova orale da parte del primo giudice: ciò è fatto attraverso il vaglio critico delle deposizioni, richiamate nel loro contenuto essenziale. A pag. 21 dell’atto di appello, infine, l’appellante indica le parti della sentenza da ritenere impugnate. Tale indicazione è coerente con le censure di cui sopra. 4. Così richiamato in estrema sintesi il contenuto dell’atto di appello, si capisce come gli argomenti spesi con lo stesso atto propongano una soluzione che si pone in argomentata contrapposizione a quella data dal primo giudice. Il fatto che, in relazione all’ammissibilità della prova orale, l’appellante avesse mutuato quanto già detto nella comparsa conclusionale, diversamente da quanto affermato dalla Corte milanese, non è, di per sé, indice di un mancato confronto con la ratio della decisione. D’altronde, gli argomenti in forza dei quali il primo giudice ha ritenuto ammissibile la prova orale erano stati anticipati con l’ordinanza istruttoria. A ciò si deve aggiungere che l’appello aveva censurato non solo l’aspetto relativo all’ammissibilità della prova orale, già anticipato dal Tribunale con l’ordinanza ammissiva, ma anche la valutazione di attendibilità dei testimoni e la riconosciuta utilizzabilità delle deposizioni, poi operate in sede decisoria. Tali ulteriori ragioni di censura, autonome dalle altre, sono state totalmente ignorate dalla Corte d’appello. È appena il caso di rilevare che la supposta e inesistente ragione di inammissibilità dell’appello, ravvisata dalla Corte milanese nella riproposizione delle tesi già esposte nella comparsa conclusionale, non copriva anche tale autonomo contenuto dell’impugnazione. Questa Corte ha chiarito che «ai fini della specificità dei motivi d'appellorichiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché l'appellanteil quale lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice diappello di valutare ex novo le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado» (Cass. n. 40560/2021). In conclusione, l’appello aveva nel caso tutti i requisiti di specificità richiesti dall’art. 342 c.p.c. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, perché esamini nel merito l’appello. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa innanzi alla Corte d’appello di Milano, in
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