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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 giugno 2025

Cassazione n. 37403/2025

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ronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorsoproposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara nel procedimento nei confronti di:

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]del Tribunale di Ferrara visti gli atti, il provvedimento impugnato,il ricors o e le memorie ; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che conclude per l’inammissibilitàdel ricorso; lette le conclusioni, per i ricorrenti, degli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori, il primo, di [OSCURATO:PERSONA] e, il secondo, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i qualichiedono tutti dichiararsi l’ inammissibilità del ricorso . [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessain data 26 giugno 2025 e depositata il 10 luglio 2025, il Tribunale diFerrara, pronunciando in materia di misure cautelari reali, ha rigettatol’appello proposto dal Pubblico Ministero nei confronti dell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ferrara del 22 maggio 2025,la quale aveva respinto la richiesta di applicazione d i sequestro preventivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], persone sottoposte alle indagini per i reati di cui agli artt. 40cpv., 110 e 544-ter cod. pen. (capo 1)e di cui agli artt. 40 c pv. , 110 e 544 - bis cod. pen. (capo 2).

Secondo le imputazioni provvisorie, i tre indagati avrebbero: a) detenuto cinque macachi in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze, in assenza di qualunque esecuzione di programmi di sperimentazione scientifica previamente autorizzata sugli stessi, a partire dal giugno 2022(capo 1); b) soppresso un macaco senza rispettare i protocolli indicati nell’autorizzazione ministeriale, provocando nello stesso un’inutile sofferenza, il 20 giugno 2022 (capo 2).

Il Tribunale di Ferrara ha confermato il provvedimento assunto dal Giudice per le indagini preliminari, cheavevaritenuto l’insussistenza tanto del fumus commissi delictiquanto del periculum in mora .

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafeil Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara.

Hanno presentato memorie le persone sottoposte alle indagini, [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA].

3. Il ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara è articolato in quattro motivi, preceduti da una breve esposizione in ordine alla evoluzione del procedimento.

3.1. Con il primo motivo, si denuncianoassenza di motivazione e violazione di legge,con riferimento all’art. 544-bis cod. pen., avendo riguardo alla ritenuta insussistenza del reato di cui al capo

2. Si deduce che l’ordinanza impugnata, così come già quella del Giudice per le indagini preliminari, non ha compiuto alcun sindacato giurisdizionale sul fumus commissi delicti in relazione alla fattispecie di cui all’art. 544-bis cod. pen.

Si rappresenta che la questione è rilevante, non essendo riferibile a tale fatto la disciplina di inapplicabilità delle disposizioni incriminatrici di cui al Titolo IX-bisdel Libro II del codice penale per le attività di sperimentazione, prevista dall’art. 19- ter disp. coord. cod. pen . , attesa l’evidenza, in relazione a tale condotta, del mancato rispetto della normativa di settore di cui al d.lgs. n. 26 del 2014.

3.2. Con il secondo motivo,si denuncia violazione di legge, in relazione alla normativa di cui al d.lgs. n. 26 del 2014 e all’art. 19-terdisp. coord. trans. cod. pen.,avuto riguardo alla ritenuta insussistenza del reato di cui al capo

1. Si deduce che erroneamenteil Tribunale del riesame ha ritenuto pertinente la disciplina di inapplicabilità delle disposizioni incriminatrici di cui al Titolo IX-bisdel Libro II del codice penale per le attività di sperimentazione, prevista dall’art. 19- terdisp. coord. cod. pen., in relazione al caso di specie.

Si osserva che , ai fini di una corretta applicazione della normativa di settore di cui al d.lgs. n. 26 del 2014 e, conseguentemente, della causa limitativa della punibilità , non pu ò ritenersi sufficiente il rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 26 del 2014, relativa alla c.d.attività di stabulazione degli animali , occorrendo, altresì, anche la compresenza dell’autorizzazione di cui all’art. 31 del medesimo d.lgs., relativa al preliminare progetto diricerca e sperimentazione scientifica .

Si rappresenta che la concorrenza delle due autorizzazioni è necessaria perché altrimenti si consentirebbe una stabulazione degli animali priva di limiti di durata e fine a se stessa, non collegata ad una concreta ed effettiva sperimentazione scientifica.

Si segnala, poi,che, nella specie, l’Università di Ferrara, ente di appartenenza dei tre indagati,quando ha eseguito le attività stabulazione, era priva d ell’ autorizzazione del progetto di sperimentazione, perché l ’efficacia di questa era ormai definitivamente cessata nel giugno 2022.

3.3. Con il terzo motivo,si denuncia violazione di legge, in riferimento all’art. 544-tercod. pen., avuto riguardo ancora alla ritenuta insussistenza del reato di cui al capo1.

Si deduce che illegittimamente il Tribunale del riesame ha esclus o il fumus commissi delictidel reato di maltrattamenti di cui all’art. 544 -ter cod. pen.

Si espone che, nella specie, pur premettendol’inoperatività del limite di applicazione delle disposizioni incriminatrici di cui al Titolo IX-bisdel Libro II del codice penale per le attività di sperimentazione, prevista dall’art. 19-terdisp. coord. cod. pen., l’ordinanza impugnata avrebbe dovuto apprezzare le concrete condizioni di detenzione degli animali, risultate non rispettose delle loro caratteristiche etologiche, anche all’esito degli accertamenti compiuti dai consulenti, e chiaramente indicative anche della sussistenzadel dolo generico richiesto dalla fattispecie incriminatrice.

3.4. Con il quarto motivo,si denuncia omessa o apparente motivazione avuto riguardo al periculum in mora.

Si deduce chel’ordinanza impugnata risulta viziata anche con riguardo alla esclusione delle esigenze cautelari, in quanto dà per accertata l’adeguatezza dell’attuale sistemazionedegli animali oggetto del reato di cui all’art. 544-ter cod. pen.,sulla base della sola documentazione prodotta dalla difesa, dalla quale può invece evincersi esclusivamente l’avvenuto trasferimento de i macachi all’estero, ma nulla con riguardo al loro effettivo ed attuale trattamento.

4. Hanno presentato memoria [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA],nonché di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con unico atto a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 4.1 La memoria presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] contesta le censure formulatedal Pubblico Ministero e chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile, trattandosi tanto di doglianze già sollevate in sede d’appello che esorbitantidall’ambito del presente giudizio ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen.

La memoria, in particolare, evidenzia: a) con riguardo al primo motivo di ricorso, che la motivazione in ordine al fumus commissi delicti del reato di cui all’art. 544-biscod. pen. è esist ente in quanto fondata sul richiamo alla disciplina sul limite di applicazione delle disposizioni incriminatrici di cui al Titolo IX-bisdel Libro II del codice penale per le attività di sperimentazione, prevista dall’art. 19- ter disp. coord. cod. pen., e comunque le deduzioni mirano ad ottenere una rivalutazione nel merito della regiudicanda; b)con riguardo al secondo motivo di ricorso, che entrambi i giudici del procedimento cautelare hanno correttamente affermatol’autonomia delle due autorizzazioni di cui agli artt. 20 e 31 del d.lgs. n. 26 del 2014, tra l’altro approdando a risultati pienamente in linea con il parere rilasciato dal Ministero della Salutenella vicenda in esame, in data 2 novembre 2023, su richiesta dell’Università di Ferrara; c) con riguardo al terzo motivo di ricorso, che le censure non si c onfronta n o con il dato riportato nell’ordinanza secondo cui le condizioni di detenzionidegli animali sono state del tutto in linea con quelle stabilite dal Ministero della Salute , nonché tali da escludere tanto l’elemento oggettivo quanto l’elementosoggettivo del reato di cui all’art. 544-ter cod. pen.; d) conriguardo al quarto motivo di ricorso , che il trasferimento degli animalipresso lo zoo [OSCURATO:PERSONA] ha comportato la perdita di disponibilità degli animali da parte degli indagati e dell’Università di Ferrara ed èavvenuto sotto il controllo e la supervisione dell’Autorità competente, così da escludere la concretezza e l’attualità delle esigenzecautelari.

4.2. La memoria presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] aderisce integralmente a quanto esposto nella memoria depositata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate.

2. Le censure enunciate nel primo motivo, che contestano l’assenza di motivazione in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti con riguardo al reato di cui all’art. 544-biscod. pen., sono prive di specificità.

Invero, le censure enunciate nel ricorso non precisano perché il delitto di uccisione di animali, ipotizzato nel capo 2 con riferimento alla morte di un macaco il 20 giugno 2022, costituisca il fondamento della richiesta di sequestro di altri cinque macachi, di cui si contesta il maltrattamento nel capo

1. In ogni caso, l’ordinanza impugnata rappresenta che: a) il Giudice per le indagini preliminari, nella ordinanza di rigetto della richiesta di sequestro preventivo, aveva evidenziato l’assenza di dolo degli indagati; b) nell’atto di appello, il Pubblico Ministero non ha formulato alcuna specifica deduzione in ordine al punto relativo al dolo degli indagati, né ha fornito puntuali indicazioni con specifico riferimento alla posizione dei singoli indagati.

E il Pubblico Ministero, anchenel ricorso in esame, non ha formulato concrete deduzioni con riguardo alla ritenuta insussistenza del dolo degli indagati, né ha fornito puntuali indicazioni con specifico riferimento alla posizione dei singoli indagati; anzi, più in generale, non si è confrontato in alcun modo con quanto indicato nell’ordinanza impugnata e sopra sintetizzato.

3. Anche le censure esposte nel secondo e nel terzo motivo, da esaminare congiuntamente perché tra loro strettamente connesse, e contestano l’esclusione del fumus commissi delictiin ordine al reato di cui all’art. 544-ter cod. pen., sono prive di specificità.

Ai fini della decisione del ricorso, non occorre affrontare il tema relativo ai rapporti tra l’autorizzazione concernente il progetto di ricerca, di cui all’art. 31 d.lgs. n. 26 del 2014, e l’autorizzazione riguardante la c.d. attività di stabulazione degli animali, di cui all’art. 20 d.lgs. cit.

Questo perché l’ordinanza impugnata ha espressamente affermato che, anche a ritenere non applicabile la disciplina limitativa della responsabilità penale di cui al d.lgs. n. 26 del 2014, non vi sono elementi per ravvisare la configurabilità della fattispecie di cuiall’art. 544-ter cod. pen., E questa conclusione è puntualmente motivata innanzitutto con riguardo al profilo oggettivo della fattispecie delittuosa, alla luce della complessiva attività di indagine e «ancheconsiderando che, agli atti, la risposta del Ministero della Salute che riteneva che i requisiti di stabulazione e mantenimento di cui al d.lgs.26/14, appunto,non v iolati, sono considerati limi ti utili a garantire il benessere degli animali».

Ma pure sotto il profilo soggettivo necessario per la configurabilità del reato, «considerando,appunto, la condotta tenuta dagli imputati nel corso del tempo,non ostativa ad una eventuale attività di controllo ed ispezione ed, anzi, finalizzata, comunque, a garantire il benessere degli animali (nutriti con regolarità, puliti, sottoposti a visite ecc.)».

Né tale motivazione è censurabile in questa sede, in quanto costituisce principio consolidato, enunciato anche dalle Sezioni Unite, quello secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo , sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice(cfr. Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 – 01 , nonché, tra le altre, Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 –01).

4. Diverse da quelle consentite in sede di legittimità sono infine le censure esposte nel quarto motivo, che denunciano l’omessa o apparente motivazione con riguardo al profilo del periculum in mora.

Invero, l’ordinanza impugnata dà atto dell’assenza di qualunque ragione di pericolo di protrazione del reato, da neutralizzare mediante il sequestro dei cinque macachi di cui al capo 1, atteso il trasferimento degli stessi all’estero, e precisamente pressouno zoo in Spagna, effettuato, in conformità delle disposizioni di legge, e sotto la supervisione di un veterinario dell’AUSL territorialmente competente, in data 14 aprile 2025.

Aggiunge che anche il Pubblico Ministero, nell’originaria richiesta di sequestro aveva ravvisato il periculum in morain ragione della permanenza degli animali nella materiale disponibilità dell’Università di Ferrara, dove sarebbero avvenuti i fatti oggetto delle imputazioni.

E anche questa valutazione è incensurabile attesi i limiti posti dalla legge all’ammissibilità delricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, come più analiticamente precisato nel § 3.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso non segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, néal versamento di una somma a favore della cassa delle ammende, siccome l’impugnazione è stata proposta da una parte pubblica, atteso l’espresso disposto di cui all’art. 616, co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorsoproposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara nel procedimento nei confronti di: 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]del Tribunale di Ferrara visti gli atti, il provvedimento impugnato,il ricors o e le memorie ; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che conclude per l’inammissibilitàdel ricorso; lette le conclusioni, per i ricorrenti, degli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori, il primo, di [OSCURATO:PERSONA] e, il secondo, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i qualichiedono tutti dichiararsi l’ inammissibilità del ricorso . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessain data 26 giugno 2025 e depositata il 10 luglio 2025, il Tribunale diFerrara, pronunciando in materia di misure cautelari reali, ha rigettatol’appello proposto dal Pubblico Ministero nei confronti dell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ferrara del 22 maggio 2025,la quale aveva respinto la richiesta di applicazione d i sequestro preventivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], persone sottoposte alle indagini per i reati di cui agli artt. 40cpv., 110 e 544-ter cod. pen. (capo 1)e di cui agli artt. 40 c pv. , 110 e 544 - bis cod. pen. (capo 2). Secondo le imputazioni provvisorie, i tre indagati avrebbero: a) detenuto cinque macachi in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze, in assenza di qualunque esecuzione di programmi di sperimentazione scientifica previamente autorizzata sugli stessi, a partire dal giugno 2022(capo 1); b) soppresso un macaco senza rispettare i protocolli indicati nell’autorizzazione ministeriale, provocando nello stesso un’inutile sofferenza, il 20 giugno 2022 (capo 2). Il Tribunale di Ferrara ha confermato il provvedimento assunto dal Giudice per le indagini preliminari, cheavevaritenuto l’insussistenza tanto del fumus commissi delictiquanto del periculum in mora . 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafeil Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara. Hanno presentato memorie le persone sottoposte alle indagini, [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara è articolato in quattro motivi, preceduti da una breve esposizione in ordine alla evoluzione del procedimento. 3.1. Con il primo motivo, si denuncianoassenza di motivazione e violazione di legge,con riferimento all’art. 544-bis cod. pen., avendo riguardo alla ritenuta insussistenza del reato di cui al capo 2. Si deduce che l’ordinanza impugnata, così come già quella del Giudice per le indagini preliminari, non ha compiuto alcun sindacato giurisdizionale sul fumus commissi delicti in relazione alla fattispecie di cui all’art. 544-bis cod. pen. Si rappresenta che la questione è rilevante, non essendo riferibile a tale fatto la disciplina di inapplicabilità delle disposizioni incriminatrici di cui al Titolo IX-bisdel Libro II del codice penale per le attività di sperimentazione, prevista dall’art. 19- ter disp. coord. cod. pen . , attesa l’evidenza, in relazione a tale condotta, del mancato rispetto della normativa di settore di cui al d.lgs. n. 26 del 2014. 3.2. Con il secondo motivo,si denuncia violazione di legge, in relazione alla normativa di cui al d.lgs. n. 26 del 2014 e all’art. 19-terdisp. coord. trans. cod. pen.,avuto riguardo alla ritenuta insussistenza del reato di cui al capo 1. Si deduce che erroneamenteil Tribunale del riesame ha ritenuto pertinente la disciplina di inapplicabilità delle disposizioni incriminatrici di cui al Titolo IX-bisdel Libro II del codice penale per le attività di sperimentazione, prevista dall’art. 19- terdisp. coord. cod. pen., in relazione al caso di specie. Si osserva che , ai fini di una corretta applicazione della normativa di settore di cui al d.lgs. n. 26 del 2014 e, conseguentemente, della causa limitativa della punibilità , non pu ò ritenersi sufficiente il rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 26 del 2014, relativa alla c.d.attività di stabulazione degli animali , occorrendo, altresì, anche la compresenza dell’autorizzazione di cui all’art. 31 del medesimo d.lgs., relativa al preliminare progetto diricerca e sperimentazione scientifica . Si rappresenta che la concorrenza delle due autorizzazioni è necessaria perché altrimenti si consentirebbe una stabulazione degli animali priva di limiti di durata e fine a se stessa, non collegata ad una concreta ed effettiva sperimentazione scientifica. Si segnala, poi,che, nella specie, l’Università di Ferrara, ente di appartenenza dei tre indagati,quando ha eseguito le attività stabulazione, era priva d ell’ autorizzazione del progetto di sperimentazione, perché l ’efficacia di questa era ormai definitivamente cessata nel giugno 2022. 3.3. Con il terzo motivo,si denuncia violazione di legge, in riferimento all’art. 544-tercod. pen., avuto riguardo ancora alla ritenuta insussistenza del reato di cui al capo1. Si deduce che illegittimamente il Tribunale del riesame ha esclus o il fumus commissi delictidel reato di maltrattamenti di cui all’art. 544 -ter cod. pen. Si espone che, nella specie, pur premettendol’inoperatività del limite di applicazione delle disposizioni incriminatrici di cui al Titolo IX-bisdel Libro II del codice penale per le attività di sperimentazione, prevista dall’art. 19-terdisp. coord. cod. pen., l’ordinanza impugnata avrebbe dovuto apprezzare le concrete condizioni di detenzione degli animali, risultate non rispettose delle loro caratteristiche etologiche, anche all’esito degli accertamenti compiuti dai consulenti, e chiaramente indicative anche della sussistenzadel dolo generico richiesto dalla fattispecie incriminatrice. 3.4. Con il quarto motivo,si denuncia omessa o apparente motivazione avuto riguardo al periculum in mora. Si deduce chel’ordinanza impugnata risulta viziata anche con riguardo alla esclusione delle esigenze cautelari, in quanto dà per accertata l’adeguatezza dell’attuale sistemazionedegli animali oggetto del reato di cui all’art. 544-ter cod. pen.,sulla base della sola documentazione prodotta dalla difesa, dalla quale può invece evincersi esclusivamente l’avvenuto trasferimento de i macachi all’estero, ma nulla con riguardo al loro effettivo ed attuale trattamento. 4. Hanno presentato memoria [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA],nonché di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con unico atto a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 4.1 La memoria presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] contesta le censure formulatedal Pubblico Ministero e chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile, trattandosi tanto di doglianze già sollevate in sede d’appello che esorbitantidall’ambito del presente giudizio ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen. La memoria, in particolare, evidenzia: a) con riguardo al primo motivo di ricorso, che la motivazione in ordine al fumus commissi delicti del reato di cui all’art. 544-biscod. pen. è esist ente in quanto fondata sul richiamo alla disciplina sul limite di applicazione delle disposizioni incriminatrici di cui al Titolo IX-bisdel Libro II del codice penale per le attività di sperimentazione, prevista dall’art. 19- ter disp. coord. cod. pen., e comunque le deduzioni mirano ad ottenere una rivalutazione nel merito della regiudicanda; b)con riguardo al secondo motivo di ricorso, che entrambi i giudici del procedimento cautelare hanno correttamente affermatol’autonomia delle due autorizzazioni di cui agli artt. 20 e 31 del d.lgs. n. 26 del 2014, tra l’altro approdando a risultati pienamente in linea con il parere rilasciato dal Ministero della Salutenella vicenda in esame, in data 2 novembre 2023, su richiesta dell’Università di Ferrara; c) con riguardo al terzo motivo di ricorso, che le censure non si c onfronta n o con il dato riportato nell’ordinanza secondo cui le condizioni di detenzionidegli animali sono state del tutto in linea con quelle stabilite dal Ministero della Salute , nonché tali da escludere tanto l’elemento oggettivo quanto l’elementosoggettivo del reato di cui all’art. 544-ter cod. pen.; d) conriguardo al quarto motivo di ricorso , che il trasferimento degli animalipresso lo zoo [OSCURATO:PERSONA] ha comportato la perdita di disponibilità degli animali da parte degli indagati e dell’Università di Ferrara ed èavvenuto sotto il controllo e la supervisione dell’Autorità competente, così da escludere la concretezza e l’attualità delle esigenzecautelari. 4.2. La memoria presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] aderisce integralmente a quanto esposto nella memoria depositata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate. 2. Le censure enunciate nel primo motivo, che contestano l’assenza di motivazione in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti con riguardo al reato di cui all’art. 544-biscod. pen., sono prive di specificità. Invero, le censure enunciate nel ricorso non precisano perché il delitto di uccisione di animali, ipotizzato nel capo 2 con riferimento alla morte di un macaco il 20 giugno 2022, costituisca il fondamento della richiesta di sequestro di altri cinque macachi, di cui si contesta il maltrattamento nel capo 1. In ogni caso, l’ordinanza impugnata rappresenta che: a) il Giudice per le indagini preliminari, nella ordinanza di rigetto della richiesta di sequestro preventivo, aveva evidenziato l’assenza di dolo degli indagati; b) nell’atto di appello, il Pubblico Ministero non ha formulato alcuna specifica deduzione in ordine al punto relativo al dolo degli indagati, né ha fornito puntuali indicazioni con specifico riferimento alla posizione dei singoli indagati. E il Pubblico Ministero, anchenel ricorso in esame, non ha formulato concrete deduzioni con riguardo alla ritenuta insussistenza del dolo degli indagati, né ha fornito puntuali indicazioni con specifico riferimento alla posizione dei singoli indagati; anzi, più in generale, non si è confrontato in alcun modo con quanto indicato nell’ordinanza impugnata e sopra sintetizzato. 3. Anche le censure esposte nel secondo e nel terzo motivo, da esaminare congiuntamente perché tra loro strettamente connesse, e contestano l’esclusione del fumus commissi delictiin ordine al reato di cui all’art. 544-ter cod. pen., sono prive di specificità. Ai fini della decisione del ricorso, non occorre affrontare il tema relativo ai rapporti tra l’autorizzazione concernente il progetto di ricerca, di cui all’art. 31 d.lgs. n. 26 del 2014, e l’autorizzazione riguardante la c.d. attività di stabulazione degli animali, di cui all’art. 20 d.lgs. cit. Questo perché l’ordinanza impugnata ha espressamente affermato che, anche a ritenere non applicabile la disciplina limitativa della responsabilità penale di cui al d.lgs. n. 26 del 2014, non vi sono elementi per ravvisare la configurabilità della fattispecie di cuiall’art. 544-ter cod. pen., E questa conclusione è puntualmente motivata innanzitutto con riguardo al profilo oggettivo della fattispecie delittuosa, alla luce della complessiva attività di indagine e «ancheconsiderando che, agli atti, la risposta del Ministero della Salute che riteneva che i requisiti di stabulazione e mantenimento di cui al d.lgs.26/14, appunto,non v iolati, sono considerati limi ti utili a garantire il benessere degli animali». Ma pure sotto il profilo soggettivo necessario per la configurabilità del reato, «considerando,appunto, la condotta tenuta dagli imputati nel corso del tempo,non ostativa ad una eventuale attività di controllo ed ispezione ed, anzi, finalizzata, comunque, a garantire il benessere degli animali (nutriti con regolarità, puliti, sottoposti a visite ecc.)». Né tale motivazione è censurabile in questa sede, in quanto costituisce principio consolidato, enunciato anche dalle Sezioni Unite, quello secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo , sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice(cfr. Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 – 01 , nonché, tra le altre, Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 –01). 4. Diverse da quelle consentite in sede di legittimità sono infine le censure esposte nel quarto motivo, che denunciano l’omessa o apparente motivazione con riguardo al profilo del periculum in mora. Invero, l’ordinanza impugnata dà atto dell’assenza di qualunque ragione di pericolo di protrazione del reato, da neutralizzare mediante il sequestro dei cinque macachi di cui al capo 1, atteso il trasferimento degli stessi all’estero, e precisamente pressouno zoo in Spagna, effettuato, in conformità delle disposizioni di legge, e sotto la supervisione di un veterinario dell’AUSL territorialmente competente, in data 14 aprile 2025. Aggiunge che anche il Pubblico Ministero, nell’originaria richiesta di sequestro aveva ravvisato il periculum in morain ragione della permanenza degli animali nella materiale disponibilità dell’Università di Ferrara, dove sarebbero avvenuti i fatti oggetto delle imputazioni. E anche questa valutazione è incensurabile attesi i limiti posti dalla legge all’ammissibilità delricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, come più analiticamente precisato nel § 3. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso non segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, néal versamento di una somma a favore della cassa delle ammende, siccome l’impugnazione è stata proposta da una parte pubblica, atteso l’espresso disposto di cui all’art. 616, co
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