CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 gennaio 2022
Cassazione n. 09134/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ( 5 A [OSCURATO:PERSONA] littetTPERO ORDINANZA C.U. ex art. 13 co. 1 quater DPR 115/02 sul ricorso 12733-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; - controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la SENTENZA n. 841/2016 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza non partecipata del 19/1/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il tribunale di Belluno, con sentenza del 2012, pronunciando sulla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], ha, per quanto ancora interessa, dichiarato la simulazione dell'atto di vendita in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] da parte di [OSCURATO:PERSONA] a favore di quest'ultima, avente ad oggetto la quota di un mezzo del fabbricato in Treviso, via Luzzati, trattandosi, in realtà, di una donazione perché il prezzo era inferiore a quello di mercato e non vi era la prova che l'acquirente lo avesse pagato. 1.2. Il tribunale, in particolare, ha ritenuto che la parte convenuta non avesse eccepito tempestivamente la prescrizione della domanda di simulazione. 1.3. Tale sentenza è stata appellata da [OSCURATO:PERSONA], quale unica erede di [OSCURATO:PERSONA] (deceduto il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) e di [OSCURATO:PERSONA] (deceduta il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) deducendo, tra l'altro, che la domanda proposta dall'attore era prescritta. 2.1. La corte d'appello, con la sentenza in epigrafe, ha accolto l'appello ed, in riforma della pronuncia appellata, ha rigettato le domande proposte dall'attore di simulazione della vendita del 5/4/1990 e di riduzione della pretesa donazione. 2.2. La corte, in particolare, dopo aver evidenziato che l'attore aveva domandato di dichiarare la simulazione della vendita in favore di [OSCURATO:PERSONA] in quanto dissimulerebbe "una donazione nulla per mancanza di forma" e che tale domanda era funzionale alla "richiesta di riduzione della dissimulata donazione per lesione di legittima", ha ritenuto che era fondata l'eccezione di prescrizione dell'azione di riduzione tempestivamente sollevata dal convenuto nella memoria di costituzione in primo grado, lì dove "si legge che [OSCURATO:PERSONA] era deceduta il 26 aprile 1994 e la citazione introduttiva dell'azione era stata notificata ad entrambi i Ric. 2017 n. 12733 - Sez. 2 - CC del 19 gennaio 2022 convenuti il 3 novembre 2005, a termine decennale ormai scaduto". 2.3. Né rileva, ha aggiunto la corte, che la richiesta di declaratoria dell'intervenuta prescrizione era stata formulata solo in via subordinata al mancato accoglimento della domanda, proposta dal convenuto [OSCURATO:PERSONA] e rigettata dalla stessa corte, di compensazione tra i crediti conseguenti alla vendita immobiliare con quelli derivanti dall'atto di cessione di quote sociali del 30/12/1987, dallo stesso impugnato in via riconvenzionale per simulazione, non potendosi ritenere che tale formulazione integri una rinuncia a far valere la prescrizione, visto che la stessa è stata, comunque, chiesta, rientrando nel potere dispositivo della parte di scegliere di chiudere la vertenza con la pronuncia di intervenuta compensazione con quella di prescrizione dell'azione di riduzione. 3.1. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza della corte d'appello, dichiaratamente non notificata. 3.2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e depositato memoria. 3.3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA] 4.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 2934 e 2938 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata da [OSCURATO:PERSONA] nella propria memoria di costituzione in primo grado, senza, tuttavia, Ric. 2017 n. 12733 - Sez. 2 - CC del 19 gennaio 2022 considerare che il convenuto aveva sollevato l'eccezione di prescrizione in via del tutto generica e contraddittoria. 4.2. Tale eccezione, infatti, ha osservato il ricorrente, richiede una manifestazione non equivoca della volontà di dedurre la prescrizione della pretesa azionata dalla controparte per cui non è sufficiente un semplice richiamo al decorso del tempo. 4.3. Nel caso in esame, al contrario, il convenuto, dopo aver dedotto che l'azione non si era prescritta, ha, in seguito, contraddittoriamente affermato, con esclusivo riferimento alla data della morte di [OSCURATO:PERSONA], che l'atto di citazione era stato notificato a termine decennale ormai scaduto, senza alcuna indicazione circa il periodo temporale trascorso in pendenza dell'inerzia della controparte. 4.3. La corte d'appello, quindi, ha concluso il ricorrente, ha accolto un'eccezione che non era stata concretamente sollevata nelle forme e nei modi prescritti dalla legge. 5.1. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 2934 e 2937 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata da [OSCURATO:PERSONA] senza, tuttavia, considerare che l'eccezione di prescrizione dell'azione di riduzione che la corte d'appello ha accolto doveva essere, al contrario, rigettata in quanto il convenuto, in via principale, aveva formulato una domanda dal contenuto del tutto incompatibile con la volontà di avvalersi di tale cause estintiva del diritto azionato dall'attore. 5.2. Il convenuto, infatti, ha osservato il ricorrente, aveva domandato, in via principale, di compensare i crediti derivanti dal trasferimento di una quota societaria con i crediti Ric. 2017 n. 12733 - Sez. 2 - CC del 19 gennaio 2022 conseguenti all'atto di trasferimento impugnato, e, per l'effetto, di rigettare la domanda proposta dall'attore, sollevando l'eccezione di prescrizione in via subordinata rispetto a tale domanda principale. 5.3. La proposizione della domanda di compensazione, tuttavia, ha aggiunto il ricorrente, importa, per la sua incompatibilità logica e giuridica con la prescrizione, un'implicita rinuncia alla relativa eccezione. La domanda di compensazione tra crediti presuppone la chiara volontà di avvalersi dell'esistenza del credito vantato dalla controparte con la conseguenza che l'eventuale rilievo della prescrizione deve ritenersi superata dalla predetta domanda, la quale, pertanto, non può che costituire una rinuncia tacita ad avvalersi della prescrizione. 6.1. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati. 6.2. La corte d'appello, infatti, ha accolto l'appello sul rilievo che il convenuto aveva tempestivamente sollevato l'eccezione di prescrizione dell'azione di riduzione (della donazione asseritamente simulata ma - come si evince dalle conclusioni esposte nello stesso ricorso, p. 3 e 4 - non anche "nulla per difetto di forma", come pure la corte ha, evidentemente per errore, affermato in sentenza) nella memoria di costituzione in primo grado, lì dove "si legge che [OSCURATO:PERSONA] era deceduta il 26 aprile 1994 e la citazione introduttiva dell'azione era stata notificata ad entrambi i convenuti il 3 novembre 2005, a termine decennale ormai scaduto". 6.3. Il ricorrente, pertanto, lì dove ha lamentato l'accoglimento di tale l'eccezione nonostante la genericità e la contraddittorietà della relativa deduzione, si è, a ben vedere, Ric. 2017 n. 12733 - Sez. 2 - CC del 19 gennaio 2022 doluto dell'interpretazione che la corte d'appello ha dato della comparsa che la contiene. L'interpretazione del contenuto di un atto processuale costituisce, tuttavia, un tipico accertamento in fatto, riservato come tale al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo per violazione delle norme che regolano l'ermeneutica contrattuale previsti dagli artt. 1362 e ss. c.c., la cui portata è generale, ovvero per vizio di omesso esame di un fatto a tal fine decisivo. Il ricorrente che intenda utilmente censurare in sede di legittimità il significato attribuito dal giudice di merito ad un atto processuale, come la comparsa di risposta, ha, dunque, l'onere (rimasto, nel caso di specie, inadempiuto) di invocare il vizio consistito o nell'avere il giudice di merito del tutto omesso l'esame di fatti a tal fine decisivi, esponendone specificamente la risultanza dagli atti del giudizio, ovvero nella violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale previsti dagli artt. 1362 e ss. c.c., indicando altresì, a pena d'inammissibilità, le considerazioni del giudice in contrasto con i criteri ermeneutici (cfr. Cass. n. 16057 del 2016; Cass. n. 6226 del 2014; Cass. n. 11343 del 2003; più di recente, Cass. n. 12574 del 2019). 6.4. Nel caso di specie, come detto, tale onere non è stato adempiuto. Il ricorrente, infatti, pur dolendosi dell'interpretazione che la corte d'appello ha fornito dell'atto processuale nel quale il convenuto ha sollevato l'eccezione di prescrizione, non ha indicato né quali criteri ermeneutici sarebbero stati violati, nell'espletamento di tale accertamento, dalla corte territoriale e in che modo la stessa se ne sarebbe discostata, né i fatti sul punto decisivi che la stessa, ancorché risultanti dagli atti del giudizio, avrebbe del tutto omesso di esaminare. Ric. 2017 n. 12733 - Sez. 2 - CC del 19 gennaio 2022 6.5. Lo stesso è a dirsi per ciò che riguarda la presunta rinuncia tacita ad avvalersi della eccepita prescrizione. In base all'art. 2937 c.c., in effetti, affinché possa sussistere una rinuncia tacita alla prescrizione, è necessaria un'incompatibilità assoluta fra il comportamento del debitore e la volontà dello stesso di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui, occorrendo che in tale comportamento sia necessariamente insita, senza alcuna possibilità di diversa interpretazione, l'inequivoca volontà di rinunziare alla prescrizione già maturata e di considerare come tuttora esistente ed azionabile quel diritto che si era, invece, estinto (Cass. n. 5966 del 2007; Cass. n. 14909 del 2002; Cass. n. 5826 del 1995). Il relativo accertamento rientra, tuttavia, nei poteri del giudice del merito e non è censurabile in sede di legittimità se immune da vizi motivazionali rilevabili in tale sede (Cass. n. 14909 del 2002): il compito di stabilire se un determinato comportamento possa costituire rinunzia tacita alla prescrizione è riservato, infatti, al giudice del merito ed il relativo apprezzamento, essendo fondato su indagini e valutazioni di mero fatto, è censurabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione (cfr. Cass.n. 28254 del 2005), e cioè, come visto, solo deducendo che il giudice di merito, nel procedere al relativo accertamento, abbia del tutto omesso di esaminare fatti decisivi risultanti dagli atti del giudizio, dei quali il ricorrente ha l'onere (nella specie, però, rimasto inadempiuto) di esporre in ricorso la relativa risultanza. 6.7. D'altra parte, poiché la rinuncia tacita alla prescrizione, a norma dell'art. 2937 c.c., deve risultare da un comportamento del tutto incompatibile con la volontà di opporre la causa estintiva del diritto altrui e, cioè, non altrimenti interpretabile se non nel senso di considerare tuttora Ric. 2017 n. 12733 - Sez. 2 - CC del 19 gennaio 2022 esistente ed azionabile quel diritto che era, invece, estinto, non può, evidentemente, configurarsi rinuncia tacita il caso in cui il debitore abbia accettato di discutere nel merito le pretese avanzata dalla controparte, giacché il debitore potrebbe avere interesse in un primo tempo a contestare l'esistenza dell'obbligazione, riservandosi di eccepire successivamente, se necessario, l'intervenuta prescrizione (Cass. n. 7447 del 2000) e, più in generale, abbia assunto, a fronte di altrettante pretese o eccezioni avanzate dalla controparte, un comportamento processuale di difesa, nel merito, dei propri diritti (Cass. n. 6397 del 2011; Cass. 10480 del 1992) ed, a fortiori, il caso, come quello di specie, nel quale il convenuto aveva sollevato una diversa causa di estinzione del diritto azionato dall'attore. 7. Il ricorso dev'essere, quindi, rigettato. 8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 9. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese di lite, che liquida in C. 5.500,00, di cui C. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. Ric. 2017 n. 12733 - Sez. 2 - CC del 19 gennaio 2022 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.